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Art. 91. Disposizioni per le "Aree non pianificate"

1. Le "Aree non pianificate", ai sensi dell'art. 105 della LR 65/2014, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell'art. 95 della LR 65/2014, ovvero che risultino eventualmente prive nel POI di detta disciplina ancorché ricadenti nei territori dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. Nelle aree non pianificate, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 4 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - superamento delle barriere architettoniche e adeguamento alle esigenze dei disabili (Ba);
  • - la "manutenzione ordinaria" e la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e di risanamento conservativo" (Rs).

Le categorie di intervento di cui al comma 2 sono ammesse senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari (UI) esistenti, come definite all'art. 92 delle presenti Norme.

Art. 92. Norme transitorie e di raccordo per i titoli e gli interventi in esecuzione

1. Fino all'entrata in vigore del POI e alla sua efficacia e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla sua adozione, con riferimento alle singole deliberazioni di adozione comunali, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della LR 65/2014.

2. Anche in deroga a quanto disposto al precedente comma 1, sono invece fatte salve le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Piani attuativi, progetti unitari e strumenti convenzionati non decaduti" (PA.n) recepiti e fatti salvi dal POI, secondo quanto disposto all' art. 74 delle presenti Norme, per i quali possono essere rilasciati i titoli abilitativi da essi disciplinati.

3. Sono ammesse le varianti essenziali ai Permessi di Costruire (PdC) rilasciati e non decaduti, concernenti interventi di Nuova edificazione (Ne), purché le stesse non eccedano la Superficie Edificabile (SE) abilitata nel titolo già rilasciato e non comportino mutamento della relativa destinazione d'uso.

4. Le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Piani attuativi, progetti unitari e strumenti convenzionati non decaduti" (PA.n) di cui al precedente comma 2, si applicano comunque fermo restando il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT/PPR, di cui all'art. 83 delle presenti Norme.

5. Ai fini della corretta applicazione delle diverse disposizioni normative della disciplina di POI con riferimento alle diverse categorie di intervento ammesse, si intende (indipendentemente dalla sussistenza di una effettiva rappresentazione nella base cartografica del POI):

  • - per "edificio", "fabbricato", "unità immobiliare" (UI) "manufatto" esistenti - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - quelli effettivamente e legittimamente realizzati, per i quali sia compiutamente realizzato l'"involucro edilizio" (come definito dalla regolamentazione regionale in materia), prima della data di esecutività della delibera di approvazione del POI, da parte dei singoli comuni;
  • - per "categoria funzionale" o "destinazione d'uso" esistenti - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - di un immobile quella risultante secondo le vigenti disposizione di legge (art. 133, comma 7 bis LR 65/2014) fermo restando quanto previsto dall'art. 83 per gli edifici situati in territorio rurale, prima della data di esecutività della delibera di approvazione del POI, da parte dei singoli comuni.