Piano Operativo Intercomunale
Interventi pertinenziali. Definizioni, parametri e caratteri
Fatto salvo quanto disposto all'art. 7 delle presenti Norme, costituiscono "Interventi pertinenziali" di cui all'art. 15 (Codice: Ip), eventualmente ammessi e realizzabili, all'interno del resede di riferimento quale definito dall'art. 5 delle presenti Norme, secondo le disposizioni normative riferite alle diverse "Zone" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, gli interventi di seguito indicati. Gli stessi, qualora eccedenti i parametri previsti dall'art. 135, comma 2, lett. e) della LR 65/2014 costituiranno, ai fini della definizione del titolo abilitativo e del correlato regime amministrativo, interventi soggetti a Permesso di Costruire (PdC):
In particolare per gli edifici e complessi di edifici ricadenti nelle seguenti zone del POI:
- - Parchi di livello comprensoriale (P)
- - Aree agricole, forestali e naturali (E)
- - Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Insediamenti di impianto storico (A)
- - Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)
- - Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)
- - Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale (di impianto storico e di recente formazione
Ip.1. Demolizione di "superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari" facenti parte di un medesimo organismo edilizio, purché accessori, e successiva ricostruzione anche con diversa ubicazione e sagoma, per una dimensione non superiore al "Volume totale o volumetria complessiva" esistente. La ricostruzione potrà avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando il volume esistente.
Ip.2. Realizzazione di "volumi tecnici" sulla copertura dell'edificio principale e di altri volumi tecnici necessari all'efficientamento e/o l'adeguamento igienico sanitario o di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Ip.3. Realizzazione "una tantum" di "vani e manufatti tecnici e di servizio" ripostigli, magazzini ed altri vani, di servizio alle unità immobiliari (ad esempio spogliatoi di piscine e impianti sportivi ad uso privato), di superficie edificabile (Se) non superiore al 10% di quella esistente o di nuova edificazione - comunque non oltre 8 mq per ogni UI - aventi un'altezza utile interna comunque non superiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
Ip.4. Realizzazione di "cantine e scantinati", vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive, da ricavarsi esclusivamente entro la proiezione a terra (ingombro perimetrale) degli edifici esistenti e/o di nuova edificazione, aventi un'altezza utile interna comunque inferiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
Ip.5. Realizzazione "una tantum" di "autorimesse private", singole o collettive di Superfice edificabile (Se) non superiore ai parametri di cui all'art. 2 della L. 122/1989, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a mt. 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 è ammessa solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. La superficie coperta delle autorimesse degli immobili a destinazione residenziale (non computabile ai fini dell'applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale) non potrà comunque essere superiore a mq 26 Superficie edificabile (Se) per ogni unità immobiliare (UI).
IP.6. Realizzazione di "porticati" e "tettoie", come definite dal Regolamento di cui alla DPGRn. 39R/2018, della superficie coperta non superiore cumulativamente a mq 24. Il porticato situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici deve essere posto comunque in aderenza all’edificio principale ed avere un altezza massima in gronda non superiore a quella del piano dell’edificio di cui fa parte. La tettoia può essere posta in aderenza all'edificio principale, oppure ubicata nel Resede di riferimento o nel lotto urbanistico di pertinenza ed ed avere l'altezza massima in gronda non superiore a mt. 2,40.
In particolare per gli edifici e complessi di edifici ricadenti nelle seguenti zone del POI:
- - Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)
- - Insediamenti specialistici (con funzioni non agricole) in territorio rurale
- Ip.1. Demolizione di “superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari” facenti parte di un medesimo organismo edilizio, purché accessori, e successiva ricostruzione anche con diversa ubicazione e sagoma, per una dimensione non superiore al “Volume totale o volumetria complessiva” esistente. La ricostruzione potrà avvenire anche attraverso un diverso accorpamento dei corpi di fabbrica demoliti, ma fermo restando il volume esistente.
- Ip.2. Realizzazione di “volumi tecnici” sulla copertura dell'edificio principale e di altri volumi tecnici necessari all’efficientamento e/o l’adeguamento igienico sanitario o di sicurezza dei luoghi di lavoro.
- Ip.3. Realizzazione “una tantum” di “vani e manufatti tecnici e di servizio” ripostigli, magazzini ed altri vani, di servizio alle unità immobiliari, di superficie edificabile (Se) non superiore al 10% di quella esistente o di nuova edificazione - comunque non oltre 20 mq per ogni UI - aventi un’altezza utile interna comunque non superiore a mt. 2,40 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
- Ip.4. Realizzazione di “cantine e scantinati”, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive, da ricavarsi esclusivamente entro la proiezione a terra (ingombro perimetrale) degli edifici esistenti e/o di nuova edificazione, aventi un’altezza utile interna comunque inferiore a mt. 3,20 e caratteristiche di natura accessoria e/o pertinenziale rispetto agli stessi edifici di cui fanno parte.
- Ip.5. Realizzazione “una tantum” di “autorimesse private” di Superfice edificabile (Se) non superiore ai parametri di cui all'art. 2 della L. 122/1989, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a mt. 3,20. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 3,20 è ammessa solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. La superficie coperta delle autorimesse degli immobili a destinazione residenziale (non computabile ai fini dell’applicazione degli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale) non potrà comunque essere superiore a mq 32 per ogni unità immobiliare (UI).
- IP.6. Realizzazione di “porticati” e “tettoie”, come definiti dal Regolamento di cui alla DPGRn. 39R/2018, della superficie coperta non superiore cumulativamente a mq. 36 Il porticato situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici deve essere posto comunque in aderenza all’edificio principale ed avere un’altezza massima in gronda non superiore a quella del piano dell’edificio di cui fa parte. La tettoia può essere posta in aderenza all’edificio principale, oppure ubicata nel Resede di riferimento o nel lotto urbanistico di pertinenza ed avere l’altezza massima in gronda non superiore a mt. 3,20.
Nell’ambito degli interventi pertinenziali è sempre inoltre ammessa l’installazione di pannelli e impianti fotovoltaici o solari, preferibilmente sulle coperture degli edifici e dei manufatti esistenti o di nuova costruzione. I medesimi impianti e pannelli, possono anche essere installati quali elementi complementari ed integrati alle strutture di copertura dei manufatti precedentemente elencati (corpi di fabbrica e volumi secondari, vani tecnici e di servizio, autorimesse, porticati e tettoie) che mantengono comunque natura accessoria e pertinenziale.
Gli interventi pertinenziali precedentemente indicati, qualora ammessi per ogni singola “Zona” del POI sono subordinati alla determinazione nel titolo abilitativo e negli atti amministrativi conseguenti a non mutare la specifica destinazione e il carattere pertinenziale dei medesimi.
