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Art. 72. Definizione tematica e "Zone" delle nuove previsioni urbanistiche

1. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni, ai sensi dall'art. 95 commi 3 e 8 della LR 65/2014, costituisce la disciplina del POI destinata a perseguire gli obiettivi e criteri metodologici delle UTOE, con particolare riferimento agli "Ambiti di riqualificazione del margine urbano", in forma complementare agli obiettivi generali e le azioni della complessiva Strategia di sviluppo sostenibile del PSI. La disciplina si integra inoltre con le "Localizzazioni di trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato" comportanti impegno di suolo non edificato già in via preliminare identificati dal PSI, che la Conferenza di copianificazione del POI di cui all'art. 25 della LR 65/2014 ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR e alle disposizioni della LR 65/2014.

2. La disciplina è definita secondo un'azione programmata delle previsioni che tiene conto dell'arco temporale di validità del POI per il quale è definito il corrispondente "Quadro previsionale strategico quinquennale" nel rispetto delle "Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" definite per le UTOE dal PSI.

3. Tenendo a riferimento gli esiti del Quadro valutativo (QV) e le verifiche del Quadro geologico - tecnico (QG), di cui all'art. 3 delle presenti Norme, nonché gli obiettivi di Avvio del procedimento di formazione del POI e i contributi conseguenti l'avviso pubblico di cui all'art. 95 comma 8 della LR 65/2104 e dell'art. 13 del Regolamento di cui alla DPGRn. 32R/2017, il POI individua con apposite simbologie grafiche e codici univoci alfanumerici le seguenti "Zone":

Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati e non decaduti (PA.n)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)

  • - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
  • - Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)
  • - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)

  • - Corridoi infrastrutturali di salvaguardia della pianificazione sovraordinata
  • - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
  • - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)
  • - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero o riqualificazione (R)

cui corrispondono, sulla base delle disposizioni generali riportate ai successivi Capi II e III del presente Titolo VI, apposite disposizioni normative di dettaglio, ovvero "Tabelle - norma" e "Schede - norma" definite per ogni singolo comune (Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia), negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

4. Per ogni singolo comune, la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" è finalizzata alla riqualificazione insediativa e territoriale, al recupero ambientale e paesaggistico, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, allo sviluppo delle attività produttive, all'adeguamento e all'integrazione delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, al miglioramento e all'incremento dell'offerta abitativa privata e sociale e di lavoro. A tal fine alle "Zone" precedentemente indicate si applicano espressamente le prescrizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme (Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure prescrittive) volte ad assicurare, nell'ambito del procedimento di attuazione delle previsioni di questo stesso Titolo VI, secondo le puntuali previsioni delle relative "Schede norma", l'eventuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", cessione gratuita di aree, nonchè esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici". Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 in termini di tolleranze nell'indicazione delle superfici di riferimento per l'attuazione delle previsioni del POI, i Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari convenzionati (PUC) o i Permessi a costruire (PdC) convenzionati devono essere estesi all'intera "Zona" indicata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI e più in dettaglio nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati di livello comunale denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", facenti parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.

5. Nell'ambito dell'attuazione delle previsioni individuate dal POI nella presente "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", nei casi in cui le misurazioni reali effettuate in sede attuativa e a scala di maggiore dettaglio delle "Superfici territoriali" (St) si rivelassero diverse da quelle indicate nelle singole "Schede - norma", di cui all'elaborato "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", è ammesso senza che ciò comporti variante al presente POI l'adeguamento della stessa Superficie territoriale (St) alle misurazioni reali determinate dal rilievo diretto delle "Zone" interessate e la conseguente modifica delle altre superfici di riferimento ("Superficie fondiaria" (Sf) privata destinata alle trasformazioni" e "Superficie minima di spazi pubblici o di uso pubblico"), tanto più quanto in meno, in maniera proporzionale a quanto indicato nelle singole schede - norma. Resta fermo il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" e le altre indicazioni prescrittive della scheda - norma che devono comunque essere rispettate.

6. La disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche ed in particolare le diposizioni di cui ai successivi Capo II e III del presente Titolo VI, si applica fermo restando il rispetto:

  • - delle prescrizioni e condizioni definite nell'ambito del procedimento di VAS (comprendente anche la verifica di compatibilità acustica) di cui all'art. 82 delle presenti Norme, così come definite ed individuate nell'elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale di VAS (di cui all'art. 24 della stessa LR 10/2010)" per ogni singola previsione nel paragrafo denominato "... inserire denominazione ...";
  • - delle prescrizioni e condizioni riferite alle diverse classi di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica), di cui all'art. 83 delle presenti Norme, così come definite nelle relative indagini ed in particolare nell'elaborato denominato "QG.I Relazione generale e di fattibilità geologico - tecnica" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione, nelle corrispondenti "Schede di fattibilità geologica " (Appendice 1)
  • - delle prescrizioni e prescrizioni d'uso concernenti la "Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR", di cui all'art. 84 delle presenti Norme, così come definite per ogni singola categoria di bene paesaggistico all'allegato 8b dello stesso PIT/PPR ed eventualmente specificate, per ogni singola previsione nelle corrispondenti "Scheda - norma" del POI, anche in esito alla Conferenza di copianificazione e/o alla Conferenza paesaggistica regionale.

Art. 73. Previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione". Contenuti ed esiti

1. Il POI, al fine di attuare le specifiche indicazioni definite dal PSI per i singoli comuni, individua con apposita simbologia e caratterizzazione grafica e codice identificativo alfanumerico le previsioni di trasformazione non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, che la Conferenza di copianificazione (ai sensi degli art.li 4 e 25 della LR 65/2014) ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR e alle disposizioni della LR 65/2014.

2. Sono in particolare previsioni del POI, di cui al precedente comma 1, oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 24.03.2025, le "Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali" (C), di cui all'art. 79 delle presenti Norme e secondo quanto più in specifico riportato nell'elaborato "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali". In particolare, secondo l'articolazione data dal PSI:

  • - Previsioni già individuate in sede di copianificazione del PSI (C.Is);
  • - Previsioni individuate in applicazione della disciplina del PSI (C.at).

3. Sono inoltre previsioni del POI poste all' attenzione della conferenza di copianificazione in ottica collaborativa - ancorchè ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2014 escluse dal relativo procedimento - e pertanto non oggetto del verbale della Conferenza tenutasi in data 24.03.2025, i "Corridoi infrastrutturali di salvaguardia della pianificazione sovraordinata", di cui all'art. 78 delle presenti Norme, nonché le ulteriori "Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti" e le ulteriori "Previsioni di ampliamento delle opere pubbliche esistenti", di cui all'art. 80 delle presenti Norme, non individuate dal PSI ma definite e disciplinate dal POI in attuazione della complessiva Strategia di sviluppo dello stesso PSI, secondo quanto a tal fine riportato nell'elaborato "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

4. Per le suddette previsioni sono altresì fatte salve le specifiche indicazioni, prescrizioni e misure definite nell'ambito della stessa Conferenza di copianificazione o nella Conferenza paesaggistica regionale, come richiamate all'art. 72, comma 6 delle presenti Norme.

Art. 74. Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti (PA.n)

1. Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti. Il POI conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (PA) comunque denominati, dei "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC) e dei "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati, non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati, come individuati con apposita simbologia, campitura grafica e codice univoco alfanumerico negli elaborati di Quadro propositivo (QP) dello stesso POI. In particolare, nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici dei PA, dei PUC e dei PdC convenzionati a tal fine riportati negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte I - Stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti).

2. Ulteriori strumenti attuativi in corso di validità recepiti dal POI. Sono fatte salve, inoltre, le previsioni dei "Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale" (PAPMAA), approvati, convenzionati, e non ancora decaduti, unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici, ancorchè non indicati negli elaborati del POI

3. Disciplina transitoria e di decadenza. Per i diversi strumenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatti salvi dal POI, restano valide le definizioni urbanistiche ed edilizie contenute nei previgenti RU dei singoli comuni, come eventualmente meglio specificate nel RE comunali vigenti alla data di approvazione dei relativi atti.

Sono ammesse varianti ai "PA", ai "PUC", ai PdC convenzionati e ai "PAPMAA" fatti salvi dal POI, purché conformi alla disciplina del PSI e nel rispetto, in particolare, delle disposizioni concernenti il "Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" (art. 29 della Disciplina di piano del PSI) e quella dei "Servizi, dotazioni territoriali e standard urbanistici" (art. 30 della Disciplina di piano del PSI). Resta inoltre salvo l'obbligo del rispetto dei previgenti RU dei singoli comuni e dei RE vigenti alla data di approvazione degli strumenti di cui al precedente periodo.

Alla scadenza di efficacia degli atti disciplinati ed indicati nel presente articolo è fatto salvo quando disciplinato all'art. 110 commi 3 e 4 della LR 65/2014 e, in caso di complessiva e sostanziale decadenza ovvero di impossibilità applicative e attuative delle disposizioni precedentemente richiamate, si applicano in via precauzionale le disposizioni relative alle aree non pianificate di cui all'art. 91 delle presenti Norme.

4. Disciplina successiva all'attuazione o in caso di decadenza. Successivamente alla attuazione anche parziale dei "PA", dei "PUC", dei PDC convenzionati e dei PAPMAA" e a seguito della decadenza di cui al precedente comma 1, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - "restauro e risanamento conservativo" (Rs)
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Per i soli edifici a destinazione industriale - artigianale sono inoltre ammesse, ai soli fini di garantire lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive esistenti ed già insediate e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente - definita dallo strumento attuativo comunque denominato di cui al comma 1 - mediante apposito atto d'obbligo, le "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 10% di quella esistente per ogni singola UI.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari e Disciplina delle funzioni. Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei PA, nei PUC, nei PdC convenzioanti e nei "PAPMAA", ovvero a quanto indicato nei conseguenti titoli abilitativi rilasciati.