Piano Operativo Intercomunale
Capo I Disposizioni comuni per le "Nuove previsioni urbanistiche"
Art. 72. Definizione tematica e "Zone" delle nuove previsioni urbanistiche
1. La "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni, ai sensi dall'art. 95 commi 3 e 8 della LR 65/2014, costituisce la disciplina del POI destinata a perseguire gli obiettivi e criteri metodologici delle UTOE, con particolare riferimento agli "Ambiti di riqualificazione del margine urbano", in forma complementare agli obiettivi generali e le azioni della complessiva Strategia di sviluppo sostenibile del PSI. La disciplina si integra inoltre con le "Localizzazioni di trasformazioni all'esterno del territorio urbanizzato" comportanti impegno di suolo non edificato già in via preliminare identificati dal PSI, che la Conferenza di copianificazione del POI di cui all'art. 25 della LR 65/2014 ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR e alle disposizioni della LR 65/2014.
2. La disciplina è definita secondo un'azione programmata delle previsioni che tiene conto dell'arco temporale di validità del POI per il quale è definito il corrispondente "Quadro previsionale strategico quinquennale" nel rispetto delle "Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" definite per le UTOE dal PSI.
3. Tenendo a riferimento gli esiti del Quadro valutativo (QV) e le verifiche del Quadro geologico - tecnico (QG), di cui all'art. 3 delle presenti Norme, nonché gli obiettivi di Avvio del procedimento di formazione del POI e i contributi conseguenti l'avviso pubblico di cui all'art. 95 comma 8 della LR 65/2104 e dell'art. 13 del Regolamento di cui alla DPGRn. 32R/2017, il POI individua con apposite simbologie grafiche e codici univoci alfanumerici le seguenti "Zone":
Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati e non decaduti (PA.n)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)
- - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
- - Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)
- - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)
- - Corridoi infrastrutturali di salvaguardia della pianificazione sovraordinata
- - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
- - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)
- - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero o riqualificazione (R)
cui corrispondono, sulla base delle disposizioni generali riportate ai successivi Capi II e III del presente Titolo VI, apposite disposizioni normative di dettaglio, ovvero "Tabelle - norma" e "Schede - norma" definite per ogni singolo comune (Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia), negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
4. Per ogni singolo comune, la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" è finalizzata alla riqualificazione insediativa e territoriale, al recupero ambientale e paesaggistico, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, allo sviluppo delle attività produttive, all'adeguamento e all'integrazione delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, al miglioramento e all'incremento dell'offerta abitativa privata e sociale e di lavoro. A tal fine alle "Zone" precedentemente indicate si applicano espressamente le prescrizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme (Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure prescrittive) volte ad assicurare, nell'ambito del procedimento di attuazione delle previsioni di questo stesso Titolo VI, secondo le puntuali previsioni delle relative "Schede norma", l'eventuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", cessione gratuita di aree, nonchè esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici". Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 6 in termini di tolleranze nell'indicazione delle superfici di riferimento per l'attuazione delle previsioni del POI, i Piani attuativi (PA), i Progetti Unitari convenzionati (PUC) o i Permessi a costruire (PdC) convenzionati devono essere estesi all'intera "Zona" indicata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI e più in dettaglio nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati di livello comunale denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", facenti parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.
5. Nell'ambito dell'attuazione delle previsioni individuate dal POI nella presente "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", nei casi in cui le misurazioni reali effettuate in sede attuativa e a scala di maggiore dettaglio delle "Superfici territoriali" (St) si rivelassero diverse da quelle indicate nelle singole "Schede - norma", di cui all'elaborato "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", è ammesso senza che ciò comporti variante al presente POI l'adeguamento della stessa Superficie territoriale (St) alle misurazioni reali determinate dal rilievo diretto delle "Zone" interessate e la conseguente modifica delle altre superfici di riferimento ("Superficie fondiaria" (Sf) privata destinata alle trasformazioni" e "Superficie minima di spazi pubblici o di uso pubblico"), tanto più quanto in meno, in maniera proporzionale a quanto indicato nelle singole schede - norma. Resta fermo il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" e le altre indicazioni prescrittive della scheda - norma che devono comunque essere rispettate.
6. La disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche ed in particolare le diposizioni di cui ai successivi Capo II e III del presente Titolo VI, si applica fermo restando il rispetto:
- - delle prescrizioni e condizioni definite nell'ambito del procedimento di VAS (comprendente anche la verifica di compatibilità acustica) di cui all'art. 82 delle presenti Norme, così come definite ed individuate nell'elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale di VAS (di cui all'art. 24 della stessa LR 10/2010)" per ogni singola previsione nel paragrafo denominato "... inserire denominazione ...";
- - delle prescrizioni e condizioni riferite alle diverse classi di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica), di cui all'art. 83 delle presenti Norme, così come definite nelle relative indagini ed in particolare nell'elaborato denominato "QG.I Relazione generale e di fattibilità geologico - tecnica" ed ulteriormente specificate, per ogni singola previsione, nelle corrispondenti "Schede di fattibilità geologica " (Appendice 1)
- - delle prescrizioni e prescrizioni d'uso concernenti la "Disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR", di cui all'art. 84 delle presenti Norme, così come definite per ogni singola categoria di bene paesaggistico all'allegato 8b dello stesso PIT/PPR ed eventualmente specificate, per ogni singola previsione nelle corrispondenti "Scheda - norma" del POI, anche in esito alla Conferenza di copianificazione e/o alla Conferenza paesaggistica regionale.
Art. 73. Previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione". Contenuti ed esiti
1. Il POI, al fine di attuare le specifiche indicazioni definite dal PSI per i singoli comuni, individua con apposita simbologia e caratterizzazione grafica e codice identificativo alfanumerico le previsioni di trasformazione non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato poste all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, che la Conferenza di copianificazione (ai sensi degli art.li 4 e 25 della LR 65/2014) ha ritenuto conformi alla disciplina del PIT/PPR e alle disposizioni della LR 65/2014.
2. Sono in particolare previsioni del POI, di cui al precedente comma 1, oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2014 secondo il verbale della Conferenza tenutasi in data 24.03.2025, le "Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali" (C), di cui all'art. 79 delle presenti Norme e secondo quanto più in specifico riportato nell'elaborato "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali". In particolare, secondo l'articolazione data dal PSI:
- - Previsioni già individuate in sede di copianificazione del PSI (C.Is);
- - Previsioni individuate in applicazione della disciplina del PSI (C.at).
3. Sono inoltre previsioni del POI poste all' attenzione della conferenza di copianificazione in ottica collaborativa - ancorchè ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2014 escluse dal relativo procedimento - e pertanto non oggetto del verbale della Conferenza tenutasi in data 24.03.2025, i "Corridoi infrastrutturali di salvaguardia della pianificazione sovraordinata", di cui all'art. 78 delle presenti Norme, nonché le ulteriori "Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti" e le ulteriori "Previsioni di ampliamento delle opere pubbliche esistenti", di cui all'art. 80 delle presenti Norme, non individuate dal PSI ma definite e disciplinate dal POI in attuazione della complessiva Strategia di sviluppo dello stesso PSI, secondo quanto a tal fine riportato nell'elaborato "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
4. Per le suddette previsioni sono altresì fatte salve le specifiche indicazioni, prescrizioni e misure definite nell'ambito della stessa Conferenza di copianificazione o nella Conferenza paesaggistica regionale, come richiamate all'art. 72, comma 6 delle presenti Norme.
Art. 74. Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti (PA.n)
1. Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti. Il POI conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (PA) comunque denominati, dei "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC) e dei "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati, non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati, come individuati con apposita simbologia, campitura grafica e codice univoco alfanumerico negli elaborati di Quadro propositivo (QP) dello stesso POI. In particolare, nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici dei PA, dei PUC e dei PdC convenzionati a tal fine riportati negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte I - Stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti).
2. Ulteriori strumenti attuativi in corso di validità recepiti dal POI. Sono fatte salve, inoltre, le previsioni dei "Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale" (PAPMAA), approvati, convenzionati, e non ancora decaduti, unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici, ancorchè non indicati negli elaborati del POI
3. Disciplina transitoria e di decadenza. Per i diversi strumenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatti salvi dal POI, restano valide le definizioni urbanistiche ed edilizie contenute nei previgenti RU dei singoli comuni, come eventualmente meglio specificate nel RE comunali vigenti alla data di approvazione dei relativi atti.
Sono ammesse varianti ai "PA", ai "PUC", ai PdC convenzionati e ai "PAPMAA" fatti salvi dal POI, purché conformi alla disciplina del PSI e nel rispetto, in particolare, delle disposizioni concernenti il "Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" (art. 29 della Disciplina di piano del PSI) e quella dei "Servizi, dotazioni territoriali e standard urbanistici" (art. 30 della Disciplina di piano del PSI). Resta inoltre salvo l'obbligo del rispetto dei previgenti RU dei singoli comuni e dei RE vigenti alla data di approvazione degli strumenti di cui al precedente periodo.
Alla scadenza di efficacia degli atti disciplinati ed indicati nel presente articolo è fatto salvo quando disciplinato all'art. 110 commi 3 e 4 della LR 65/2014 e, in caso di complessiva e sostanziale decadenza ovvero di impossibilità applicative e attuative delle disposizioni precedentemente richiamate, si applicano in via precauzionale le disposizioni relative alle aree non pianificate di cui all'art. 91 delle presenti Norme.
4. Disciplina successiva all'attuazione o in caso di decadenza. Successivamente alla attuazione anche parziale dei "PA", dei "PUC", dei PDC convenzionati e dei PAPMAA" e a seguito della decadenza di cui al precedente comma 1, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - "restauro e risanamento conservativo" (Rs)
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Per i soli edifici a destinazione industriale - artigianale sono inoltre ammesse, ai soli fini di garantire lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive esistenti ed già insediate e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente - definita dallo strumento attuativo comunque denominato di cui al comma 1 - mediante apposito atto d'obbligo, le "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 10% di quella esistente per ogni singola UI.
5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari e Disciplina delle funzioni. Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei PA, nei PUC, nei PdC convenzioanti e nei "PAPMAA", ovvero a quanto indicato nei conseguenti titoli abilitativi rilasciati.
Capo II Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)
Art. 75. Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
1. Definizione. Comprendono le “Zone” aventi le caratteristiche di lotti liberi inedificati dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria e delle principali reti e dotazioni territoriali, ancorchè eventualmente necessitanti di opere di integrazione o adeguamento, posti esclusivamente all'interno del “Territorio urbanizzato” del PSI e appositamente individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli “Ambiti di riqualificazione del margine urbano” delle UTOE. In particolare il POI individua e disciplina:
- - Lotti a prevalente destinazione residenziale (Lr.n);
- - Lotti a prevalente destinazione turistico ricettiva (Lt.n);
- - Lotti a prevalente destinazione produttiva (Lp.n).
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste “Zone” il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi di “nuova edificazione” (Ne), destinati al completamento dei tessuti urbani consolidati, a realizzarsi mediante “Permessi di Costruire” (PdC) convenzionati, sulla base delle specifiche disposizioni e prescrizioni di seguito indicate.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio allo specifico “Atlante comunale”. Per ogni singola “Zona”, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite “Tabelle - norma” contenute negli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali” (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio, comprendenti in particolare:
- - Codice univoco identificativo della previsione (ID);
- - Localizzazione (Frazione, Indirizzo, UTOE)
- - Superficie fondiaria (Sf - mq);
- - Superficie edificabile (Se - mq);
- - Altezza Massima (H - mt);
- - Indice di copertura (Ic - %).
Per queste “Zone”, oltre alle “Prescrizioni e misure vincolanti di qualificazione ambientale e paesaggistica” eventualmente definite per ogni singolo lotto, devono comunque essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:
- - Distanze minime dai confini del singolo lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
- - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale;
Resta inoltre l'obbligo del rispetto delle eventuali ulteriori misure, prescrizioni e condizioni di cui all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme.
4. Disposizioni di dettaglio. Ulteriori interventi ammessi. Per ogni singola previsione (Zona) di cui al precedente comma 2, sono inoltre ammesse dal POI, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle nuove unità immobiliari da realizzare, le seguenti ulteriori categoria di intervento:
- - la realizzazione di “piscine” (Pi.1) e “impianti sportivi” (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme;
- - gli “interventi pertinenziali” (Ip), correlati all'intervento principale di cui al comma 2, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme.
5. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3 è da intendersi vincolante per la formazione dei PdC convenzionati e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. In mancanza di attuazione delle previsioni, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della “manutenzione straordinaria” (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto. Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei “PdC” per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di “superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili” (Ba);
- - la “manutenzione straordinaria” (Ma);
- - la “ristrutturazione edilizia conservativa” (Rc);
- - la “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” (Rr).
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e le destinazioni d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei “PdC” convenzionati.
Art. 76. Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)
1. Definizione. Comprendono aree e spazi aperti inedificati, diversi per dimensione e caratteri morfotipologici da quelli di cui all'art. 75 delle presenti Norme, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria e delle principali reti e dotazioni territoriali, posti esclusivamente all'interno del “Territorio urbanizzato” del PSI, appositamente individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli “Ambiti di riqualificazione del margine urbano” delle UTOE. In particolare il POI individua e disciplina:
- - Aree per la ricucitura del tessuto sfrangiato e ridisegno del margine urbano (TR)
- - Aree per il ridisegno del tessuto urbano attraverso la riorganizzazione della viabilità (TV)
- - Aree per il potenziamento dell'offerta di edilizia pubblica e sociale (TS)
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste “Zone” il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi di “nuova edificazione”, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un “Piano Attuativo” (PA) o “Progetto Unitario Convenzionato” (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di “Urbanizzazioni primarie” e “Standard urbanistici e spazi pubblici”, cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di “Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici” ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle “Schede - norma”. Per ogni “Zona”, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite “schede - norma” di dettaglio, contenute negli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali” (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA o dei PUC, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle “schede norma” dei diversi Atlanti comunali sono riportate e individuate:
- a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
        - - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
- - Riferimenti catastali.
 
- b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
        - - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
- - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
- - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
 
- c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
        - - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
- - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
 
- d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
- e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
        - - Urbanizzazioni primarie;
- - Standard urbanistici e spazi pubblici;
- - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
- - Eventuali “Beni paesaggistici” interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
- - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
- - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
 
Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole “Schede - norma”, prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici “Riferimenti catastali” sempre indicati nelle stesse “Schede - norma”, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.
4. Disposizioni di dettaglio. Ulteriori interventi ammessi. Per ogni singola previsione (Zona) di cui al precedente comma 2, sono inoltre ammesse dal POI, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle nuove unità immobiliari da realizzare, le seguenti ulteriori categoria di intervento:
- - la realizzazione di “piscine” (Pi.1) e “impianti sportivi” (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme;
- - gli “interventi pertinenziali” (Ip), correlati all'intervento principale di cui ai commi 2 e 3, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme.
5. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme, l'“Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento” (lettera b) e il “Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni” (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC. Per ogni singola “Zona”, negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole “Schede - norma” di cui agli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”, il POI indica nell'estratto cartografico denominato “Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)”, in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC, l'organizzazione e la dislocazione distributiva dellediverse superfici con particolare riferimento a:
- a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
- b) L'eventuale quota parte di superficie fondiaria che il POI vincola a specifiche destinazioni urbanistiche (verde privato, varchi inedificati e cinture veri di ambientazione, ecc.);
- c) Le diverse Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare ed eventualmente cedere gratuitamente al Comune.
Per queste “Zone” devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:
- - Distanze minime dai confini del lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
- - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.
Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme.
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse “Zone” sono quelle specificatamente indicate nelle apposite “Schede norma” di cui ai richiamati elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”.
7. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle “Scheda - norma”, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della “manutenzione straordinaria” (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto. Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei “PA” e dei “PUC”, per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di “superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili” (Ba);
- - la “manutenzione straordinaria” (Ma);
- - la “ristrutturazione edilizia conservativa” (Rc);
- - la “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” (Rr).
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei “PA” e nei “PUC” approvati.
Art. 77. Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)
1. Definizione. Comprendono tessuti edificati con funzioni non compatibili con il contesto urbano entro cui risultano inseriti, spazi perti abbandonati e degradati, nonché contesti urbani caratterizzati da fenomeni di abbandono, degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del “Territorio urbanizzato” del PSI, individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli “Ambiti degradati e/o inutilizzati e destinati ad azioni di recupero e riqualificazione urbana”.
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste “Zone” il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un “Piano Attuativo” (PA) o “Progetto Unitario Convenzionato”(PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di “Urbanizzazioni primarie” e “Standard urbanistici e spazi pubblici”, cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di “Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici” ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle “Schede - norma”. Per ogni “Zona”, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite “schede - norma” di dettaglio, contenute negli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali” (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA o dei PUC, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle “schede norma” dei diversi Atlanti comunali sono riportate e individuate:
- a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
        - - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
- - Riferimenti catastali.
 
- b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
        - - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
- - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
- - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
 
- c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
        - - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
- - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
 
- d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
- e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
        - - Urbanizzazioni primarie;
- - Standard urbanistici e spazi pubblici;
- - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
- - Eventuali “Beni paesaggistici” interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
- - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
- - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
 
Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole “Schede - norma”, prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici “Riferimenti catastali” sempre indicati nelle stesse “Schede - norma”, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.
8. Disposizioni di dettaglio. Ulteriori interventi ammessi. Per ogni singola previsione (Zona) di cui al precedente comma 2, sono inoltre ammesse dal POI, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle nuove unità immobiliari da realizzare, le seguenti ulteriori categoria di intervento:
- - la realizzazione di “piscine” (Pi.1) e “impianti sportivi” (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme;
- - gli “interventi pertinenziali” (Ip), correlati all'intervento principale di cui ai commi 2 e 3, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme.
4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'“Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento” (lettera b) e il “Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni” (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC. Per ogni singola “Zona”, negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole “Schede - norma” di cui agli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”, il POI indica nell'estratto cartografico denominato “Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)”, in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:
- a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
- b) L'eventuale quota parte di superficie fondiaria che il POI vincola a specifiche destinazioni urbanistiche (verde privato, varchi inedificati e cinture veri di ambientazione, ecc.);
- c) Le diverse Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare ed eventualmente cedere gratuitamente al Comune.
Possono inoltre essere individuati dal POI edifici e manufatti di impianto storico eventualmente soggetti a specifiche categorie di intervento di recupero e/o ristrutturazione, secondo quanto puntualmente disposto nelle singole “Schede - norma”.
Per queste “Zone” devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:
- - Distanze minime dai confini del lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
- - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.
Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse “Zone” sono quelle specificatamente indicate nelle apposite “Schede norma” di cui ai richiamati elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”.
6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle “Scheda - norma”, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della “manutenzione straordinaria” (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto. Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei “PA” e dei “PUC”, per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di “superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili” (Ba);
- - la “manutenzione straordinaria” (Ma);
- - la “ristrutturazione edilizia conservativa” (Rc);
- - la “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” (Rr).
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti e/o realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei “PA” e nei “PUC” approvati.
Capo III Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)
Art. 78. Corridoi e ambiti di salvaguardia della pianificazione sovraordinata
1. Definizione. Comprende le aree finalizzate alla definizione di "Corridoi infrastrutturali di salvaguardia", mediante la necessaria puntualizzazione nella scala del POI, degli ambiti destinati alle "Localizzazioni di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato" del PSI, con specifico riferimento a quelli concernenti la realizzazione di "Nuove infrastrutture stradali", ovvero di "Nuove attrezzature pubbliche di interesse e livello comprensoriale" per le quali non risultano ancora definiti i relativi progetti di opera pubblica.
2. Disposizioni generali. Il POI dettaglia i suddetti ambiti, in specifiche indicazioni cartografiche, corrispondenti a "Corridoi e ambiti di salvaguardia", distinti con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del Quadro progettuale (Qp), tenendo conto dei contenuti che corredano il PSI e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione eventualmente predisposti. In particolare sono individuati dal POI:
- - Nuova viabilità di collegamento Barga - Fornaci di Barga (Codice identificativo IS.01 del PSI, ricadente nell' UTOE. 12 del Comun di Barga);
- - Nuova viabilità di collegamento Barga - Fosciandora (Codice identificativo IS.O2 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
- - Nuova viabilità di collegamento Barga - Filecchio (Codice identificativo IS.O4 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
- - Nuovo presidio ospedaliero e attrezzature sanitarie loc. "Mologno" (Codice identificativo AP.01 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
- - Nuovo ponte sul Fiume Serchio loc. "Socciglia" (Codice identificativo IS.11 del PSI, ricadente nell'UTOE. 20 del Comune di Borgo a Mozzano).
I "corridoi e ambiti di salvaguardia", non aventi valore conformativo ai fini del regime e della destinazione dei suoli, rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento non prescrittivo entro i quali elaborare, predisporre ed approvare, anche mediante le procedure dell'Accordo di Programma e/o dell'Accordo di pianificazione, progetti di opera pubblica, finalizzati alla successiva realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria o secondaria" (Ur).
3. Categorie di intervento. Fino all'approvazione degli Accordi di Programma e/o degli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, ovvero dei progetti di opera pubblica, il POI definisce le seguenti prescrizioni inerenti la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite dal POI per le singole "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme. In particolare all'interno dei suddetti "corridoi di salvaguardia", in limitazione rispetto a quanto eventualmente previsto nelle diverse "Zone" del POI, non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
- - la "nuova edificazione" (Ne);
- - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru);
- - la "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico (Se).
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2).
All'interno dei "corridoi di salvaguardia" la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all'art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal POI per le singole "Zone", di cui al Titolo II delle presenti Norme, è subordinata all'approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell'ambito del quale - attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico dei Comuni o di altri Enti locali e soggetti pubblici interessati. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.
4. Ulteriori indicazioni e misure. Gli Accordi di Programma e/o gli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, o progetti di opera pubblica sono tenuti a definire adeguate misure di mitigazione e compensazione (anche finalizzati ad incrementare la dotazioni di standard e spazi pubblici di servizio o correlati alle infrastrutture da progettare), da realizzarsi in "Zone" anche esterne alle aree eventualmente oggetto di progettazione, ritenute comunque necessarie a garantire elevati livelli di compatibilità ambientale e il corretto inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture in relazione ai territori e/o agli insediamenti interessati.
Art. 79. Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
1. Definizione. Comprendono le nuove previsioni di trasformazione del POI oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2014 che declinano e dettagliano le specifiche "Localizzazioni di trasformazione comportanti impegno di suolo non edificato all'esterno del territorio urbanizzato", secondo le diverse categorie di previsione (non residenziali) già indicate all'art. 28 della Disciplina del PSI. Si tratta altresì di nuove previsione di trasformazione individuate dal POI in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 19 quinto periodo della Disciplina del PSI finalizzate esclusivamente a garantire le necessarie dotazioni di standard urbanistici, ovvero di spazi ed attrezzature pubblici, di limitata estensione a servizio dei centri minori, degli agglomerati e nuclei rurali. In particolare il POI in esito alla Conferenza di copianificazione, di cui all'art. 73 delle presenti Norme, disciplina le seguenti "Zone":
- - Previsioni già individuate in sede di copianificazione del PSI (C.Is);
- - C.Is.1.BA Ampliamento e valorizzazione Rifugio loc. "Vetricia"
- - C.Is.2.BA Ampliamento e valorizzazione Rifugio loc. "Colle Fobbia"
- - C.Is.3.BA Potenziamento strutture turistiche e ricettive loc. "Il Ciocco"
- - C.Is.4.BA Potenziamento strutture, attrezzature e servizi loc. "Il Ciocco"
- - C.Is.5.BA Nuovo complesso scolastico nel Capoluogo (Barga)
- - C.Is.6.BA Potenziamento strutture turistiche e ricettive loc. "Lato"
- - C.Is.7.BA Riqualificazione insediamento produttivo loc. "Ponte all'Ania"
- - C.Is.8.BA Nuovo parco e attrezzature ludiche e sportive loc. "Case Operaie"
- - C.Is.9.BA Parco tematico "casina della Befana" loc. "Pegnana"
- - C.Is.1.BM Ampliamento area industriale loc. "Pianello"
- - C.Is.1.CA Completamento insediamenti produttivi loc. "Camparlese"
- - C.Is.1.PE Nuova area di sosta attrezzata loc. "San Rocco in Turrite"
- - C.Is.2.PE Nuova struttura turistico ricettiva loc. "Monte Acuto" (Fiano)
- - C.Is.3.PE Nuova struttura turistico ricettiva loc. "Al Palazzo" (S. Martino)
- - Previsioni individuate in applicazione della disciplina del PSI (C.at);
- - C.At.1.BM Nuovo parcheggio lungo strada loc. "Gioviano"
- - C.At.2.BM Nuovo parcheggio via di Fucina loc. "Corsagna"
- - C.At.3.BM Nuovo parcheggio via di Dezza Alta loc. "Fontana"
- - C.At.4.BM Nuova viabilità di raccordo a Domazzano, Loc. "S.Donato"
- - C.At.1.CA Nuovo parcheggio di servizio al cimitero loc. "Calavorno"
- - C.At.2.CA Nuovo parcheggio via della Corte loc. "Piano di Coreglia"
- - C.At.3.CA Nuovo parco urbano e relativo parcheggio loc. "Coreglia" capoluogo
- - C.At.4.CA Nuovo parcheggio via per Case Nencio loc. "Case di Nencio"
- - C.At.5.CA Nuovo parcheggio via Monte Rastrelli loc. "Camparlese"
- - C.At.1.PE Nuovo parcheggio di servizio al cimitero loc. "Vetriano"
- - C.At.2.PE Nuovo parcheggio lungo strada loc. "Vetrianello"
- - C.At.3.PE Nuovo parcheggio di servizio attrezzatura scolastica loc. "Piegaio basso"
Le "Zone" contraddistinte con il codice identificativo univoco alfanumerico C.At, aventi per oggetto l'integrazione e il potenziamento dell'offerta di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali, sono - per la natura stessa delle relative previsioni - anche considerate ai fini della dotazione di standard urbanistici dei singoli comuni.
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" ed in particolare quelle indicate con il codice identificativo univoco alfanumerico C.Is, il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o di "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI. In altri casi si tratta invece di "Zone" (in particolare quelle indicate con codice identificativo univoco alfanumerico C.At) destinate dal POI alla realizzazione di Progetti (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opere pubbliche, secondo la legislazione e regolamentazione vigente in materia.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, secondo le categorie indicate al precedente comma 1, il POI definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio, contenute negli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA, dei PUC ovvero dei progetti di opera pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle "schede norma" dei diversi Atlanti comunali sono, di norma, riportate e individuate:
- a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
- - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
- - Riferimenti catastali.
- b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
- - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
- - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
- - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
- c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
- - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
- - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
- d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
- e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
- - Urbanizzazioni primarie;
- - Standard urbanistici e spazi pubblici;
- - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
- - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
- - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
- - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nelle stesse "Schede - norma", prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.
7. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", il POI indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici di riferimento, di cui al precedente comma 2 lettera a).
Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme.
4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "Schede norma" di cui ai richiamati elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
5. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle "Scheda - norma", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria" (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.
Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PA" e dei "PUC", per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse rimangono vincolate a quanto indicato nei "PA" e nei "PUC" o nei progetti di opera pubblica approvati.
Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "Progetti di opera pubblica"(in particolare quelle indicate con codice identificativo univoco alfanumerico C.At. C.Is, C.Pf), per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati, si applicano invece le disposizioni di cui al Titolo V delle presenti Norme, tenendo conto e con riferimento diversa categoria di spazio pubblico, attrezzatura o infrastruttura effettivamente realizzata.
Art. 80. Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)
1. Definizione. Comprendono le nuove previsioni di trasformazione del POI, generalmente riferite all'ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) di insediamenti produttivi o attrezzature e/o infrastrutture pubbliche esistenti, poste all'attenzione della conferenza di copianificazione in ottica collaborativa ancorchè ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2014 escluse dal relativo procedimento , non espressamente individuate e disciplinate dal PSI ma individuate e disciplinate dal POI in attuazione della complessiva Strategia di sviluppo sostenibile dello stesso PSI, di cui all'art. 73 delle presenti Norme. In particolare il POI individua e disciplina le seguenti "Zone":
- - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti (S.Ip);
- - S.Ip.1.BA Ampliamento e riqualificazione impianto di inerti loc. "Mologno"
- - S.Ip.1.PE Ampliamento insediamento commerciale loc. "Monsagrati"
- - Previsioni di ampliamento delle opere pubbliche esistenti (S.At);
- - S.At.1.BA Ampliamento parcheggio stazione ferrovia loc. "Fornaci di Barga"
- - S.At.2 BA Adeguamento viabilità (pista ciclabile) loc. "Piangrande"
- - S.At.3.BA Ampliamento parcheggio attrezzatura scolastica loc. "Filecchio"
- - S.At.4.BA Ampliamento impianti sportivi e parcheggio loc. "Piangrande"
- - S.At.1.BM Integrazione e adeguamento viabilità loc. "Corsagna"
- - S.At.2.BM Ampliamento parcheggio via del Collettino, Loc. Corsagna
- - S.At.3.BM Adeguamento viabilità loc. "Borgo a Mozzano" - "Oneta"
- - S.At.4.BM Ampliamento parcheggio loc. "Anchiano"
- - S.At.5.BM Ampliamento e adeguamento viabilità in loc. "Roncato"
- - S.At.6.BM Ampliamento parcheggio impianti sportivi loc. "Borelle" Valdottavo
- - S.At.7.BM Adeguamento viabilità loc. "la Pieve" Valdottavo"
- - S.At.8.BM Adeguamento viabilità loc. "Castello" Valdottavo"
- - S.At.9.BM Ampliamento parcheggio via S. Francesco loc. "Borgo a Mozzano"
- - S.At.10.BM Ampliamento attrezzature cimiteriali loc. "Domazzano"
- - S.At.11.BM Ampliamento attrezzature cimiteriali, loc. "Anchiano"
- - S.At.12.BM Ampliamento attrezzature cimiteriali, loc. "S.Romano"
- - S.At.13.BM Ampliamento parcheggio del cimitero, loc. "Cerreto"
- - S.At.1.CA Ampliamento impianti sportivi loc. "Calavorno"
- - S.At.2.CA Ampliamento parcheggio loc. "S. Lucia"
- - S.At.3.CA Ampliamento parcheggio loc. "Lucignana"
- - S.At.4.CA Ampliamento impianti sportivi loc. "Ghivizzano"
- - S.At.5.CA Ampliamento attrezzature cimiteriali loc. "Vitiana"
- - S.At.1.PE Ampliamento parcheggio loc. "Ansana"
- - S.At.2.PE Ampliamento impianti sportivi loc. "Monsagrati"
- - S.At.3.PE Ampliamento spazi pertinenziali casa di comunità loc. "Torcigliano"
Le "Zone" contraddistinte con il codice identificativo univoco alfanumerico S.at, aventi per oggetto l'ampliamento dell'offerta di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali, sono - per la natura stessa delle relative previsioni - anche considerate ai fini della dotazione di standard urbanistici dei singoli comuni.
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" ed in particolare quelle indicate con il codice identificativo univoco alfanumerico C.ip, il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o di "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI. In altri casi si tratta invece di "Zone" (in particolare quelle indicate con il codice identificativo univoco alfanumerico C.At. C.Is, C.Pf) destinate dal POI alla realizzazione di Progetti (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opere pubbliche, secondo la vigente legislazione e regolamentazione in materia.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio, contenute negli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA, dei PUC ovvero dei progetti di opera pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle "schede norma" dei diversi Atlanti comunali sono, di norma, riportate e individuate:
- a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
- - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
- - Riferimenti catastali.
- b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
- - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
- - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
- - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
- c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
- - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
- - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
- d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
- e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
- - Urbanizzazioni primarie;
- - Standard urbanistici e spazi pubblici;
- - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
- - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
- - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
- - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nelle stesse "Schede - norma", prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.
4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", il POI indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici di riferimento, di cui al precedente comma 2 lettera a).
Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "Schede norma" di cui ai richiamati elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle "Scheda - norma", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria" (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.
Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PA" e dei "PUC" o dei progetti di opera pubblica, per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PA" e nei "PUC" o nei progetti di opera pubblica approvati.
Art. 81. Aree dismesse e/o dequalificate di recupero o riqualificazione (R)
1. Definizione. Comprendono aree trasformate e singoli insediamenti abbandonati, dequalificati, ovvero con funzioni non compatibili con il contesto agricolo e/o naturale entro cui risultano inseriti, comunque caratterizzati da fenomeni di degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio rurale" del PSI, individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli "Ambiti delle aree agricole e forestali", ovvero quali ambiti entro cui risultano localizzate "funzioni non agricole in territorio rurale", che interferiscono con il contesto territoriale interessato.
2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI.
3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio, contenute negli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA o dei PUC, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle "schede norma" dei diversi Atlanti comunali sono, di norma, riportate e individuate:
- a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
- - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
- - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
- - Riferimenti catastali.
- b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
- - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
- - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
- - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
- c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
- - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
- - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
- d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
- e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
- - Urbanizzazioni primarie;
- - Standard urbanistici e spazi pubblici;
- - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
- - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
- - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
- - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.
- a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
- b) L'eventuale quota parte di superficie fondiaria che il POI vincola a specifiche destinazioni urbanistiche (verde privato, varchi inedificati e cinture veri di ambientazione, ecc.);
- c) Le diverse Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare ed eventualmente cedere gratuitamente al Comune.
- - Distanze minime dai confini del lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
- - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nelle stesse "Schede - norma", prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.
4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", il POI indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:
Possono inoltre essere individuati dal POI edifici e manufatti di impianto storico eventualmente soggetti a specifici interventi di recupero e/o ristrutturazione, secondo quanto puntualmente disposto nelle singole "Schede - norma".
Per queste "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:
Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "Schede norma" di cui ai richiamati elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle "Scheda - norma", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria" (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.
Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PA" e dei "PUC", per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PA" e nei "PUC" approvati.
