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Art. 6. Piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altri strumenti di attuazione

1. Le previsioni e la disciplina del POI, riferiti alle diverse "Zone" di cui all'art. 13, si attuano mediante Piani Attuativi (PA), Progetti Unitari convenzionati (PUC), Permessi di costruire (PdC) convenzionati, Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), Progetti di Paesaggio (PdP) in declinazione del PIT/PPR, altri interventi diretti comunque denominati subordinati a titoli abilitativi e autorizzativi, progetti di opera pubblica (di fattibilità, definitivi ed esecutivi).

2. Le presenti Norme stabiliscono i casi e le condizioni in cui le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi sono subordinati dallo stesso POI alla preventiva formazione di strumenti attuativi, di cui al precedente comma 1, nel rispetto della disciplina del POI. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 quinquies della L. 1150/42, resta in ogni caso fermo l'obbligo della previa approvazione di apposito Piano Attuativo (PA), nei casi in cui mediante l'applicazione delle previsioni e disposizioni del POI riferite alle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sia consentita la realizzazione di costruzioni (anche in esito ad interventi di demolizione e successiva ricostruzione) per volumi (edificati e/o edificabili) superiori a tre metri cubi per metro quadrato, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25.

3. Le procedure, i contenuti e le modalità di formazione e approvazione degli strumenti attuativi (comunque denominati) di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono disciplinati ed indicati dal DPRn. 380/2001 e smi (Testo Unico dell'Edilizia - TUED) e più in dettaglio dalla LR 65/2014 e smi.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, i PA, i PUC e i PAPMAA comportanti l'aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l'adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell'ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all'Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore delle reti per l'espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche.

Art. 7. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi intercomunali o comunali

1. I Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia sono rispettivamente dotati di "Regolamento Edilizio" (RE), di cui all'art. 106 della LR 65/2014 e all'art. 4 del DPRn. 380/2001.

2. Le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione recano le disposizioni, le indicazioni di carattere generale e la definizione dei contenuti concorrenti e finalizzati alla formazione e approvazione del "Regolamento Edilizio" organico (RE.o) predisposto dall'UC che, una volta approvato ed eventualmente integrato dai singoli comuni, andrà a sostituire i RE comunali vigenti, anche al fine di garantire una omogenea applicazione dei contenuti propositivi del POI.

3. Il RE.o, oltre a quanto indicato dalla legislazione richiamata al precedente comma 1, fermo restando quanto disposto dal Regolamento di cui alla DPGRn. 39R/2018 (elaborato e approvato ai sensi dell'art. 216 della LR 65/2014) e tenendo conto dello "Schema di regolamento edilizio tipo" predisposto dalla Regione Toscana con DGR n. 524/2018, anche tenendo conto delle diverse "Zone" individuate dal POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, definisce - tra l'altro - specifiche disposizioni regolamentari con riferimento indicativamente a:

  • - il decoro e la cura degli edifici, degli edifici o complessi di edifici e relativi spazi pertinenziali degli "insediamenti di impianto storico", degli "Agglomerati e nuclei di matrice storica" e delle "Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani", ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
  • - il decoro e la cura degli edifici, degli edifici o complessi di edifici e relativi spazi pertinenziali delle "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali o produttivi" e degli "Agglomerati e nuclei di recente formazione" ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
  • - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza" dell'"Edificato sparso e/o isolato" di impianto storico o di recente formazione del territorio rurale;
  • - le caratteristiche morfotipologiche dei "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" da realizzarsi nel territorio rurale", di cui all'art. 25 delle presenti Norme.

4. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal POI per le singole "Zone", di cui all'art. 13 delle presenti Norme, il RE.o definisce altresì apposite disposizioni normative in riferimento ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali degli "Interventi pertinenziali", delle "Piscine ed impianti sportivi", delle opere, degli interventi e dei manufatti "Privi di rilevanza edilizia" eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza" delle stesse "Zone", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione, dei "Volumi tecnici" in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettive) o alle diverse "Zone" definite dal POI.

5. Nelle more di approvazione del RE.o, il POI in riferimento agli interventi di cui al precedente comma 3 definisce all'Appendice "A" delle presenti Norme le disposizioni normative di raccordo che prevalgono sui RE comunali vigenti e decadono con il provvedimento di approvazione dello stesso RE.o adeguato al POI, da parte dei singoli comuni.

6. Con apposito atto o regolamento comunale, sono definite altresì dai singoli comuni le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal POI (secondo quanto disposto all'art. 12 delle presenti Norme).

7. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, le previsioni e le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione del POI prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni normative eventualmente difformi e/o contrastanti contenute nel RE comunali vigenti e nel RE.o dell'UC.

Art. 8. Piani e programmi intercomunali o comunali di settore

1. Il POI garantisce la coerenza, l'integrazione e il raccordo con i piani e programmi comunali e/o intercomunali di settore ed in particolare:

  • a) in relazione al "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA) di ogni singolo comune, il POI definisce specifiche indicazioni ricognitive e attuative, contenute nel "Quadro valutativo" (QV) ed in particolare nel Rapporto Ambientale (RA) di VAS e relativi allegati tecnici, di cui all'art. 84 delle presenti Norme, al fine di verificare e assicurare la compatibilità acustica delle previsioni dello stesso POI, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme;
  • b) in relazione al "Piano di protezione civile" (PPC) intercomunale dell'UC e di ogni singolo comune, il POI recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all'attuazione e gestione operativa del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche e attuative, contenute in allegato alle indagini di fattibilità idrogeologica e sismica del "Quadro geologico - tecnico (QG)", di cui all'art. 85 delle presenti Norme.

2. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, intercomunali o comunali, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale o urbanistica, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del POI, garantendo il coordinamento e la coerenza tra previsioni e disposizioni normative definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti politiche o azioni settoriali.

3. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, costituente contenuto integrativo del POI, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo I Capo IV delle presenti Norme.

4. Il POI reca inoltre le disposizioni normative per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II, ed in particolare agli art.li 87 e 89 delle presenti Norme che costituiscono anche quadro di riferimento e contenuto essenziale per la formazione del "Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche" (PEBA) in ambito urbano dei singoli comuni o per l'aggiornamento di quelli eventualmente vigenti.

Art. 9. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici e parcheggi

1. In coerenza con quanto disposto dai Regolamenti di cui alle DPGR n° 2R/2007 e DPGR n° 32R/2017 e dal PSI vigente, gli standard urbanistici previsti dal DMn. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), sono individuati dal POI quali livelli minimi inderogabili per garantire la qualità degli insediamenti, da verificare ed assicurare a livello dei singoli comuni.

2. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 4 del DM 1444/68 e della disciplina del PSI, fatto salvo quanto previsto e disposto al successivo comma 4 in riferimento agli interventi di particolare rilevanza in termini dimensionali e di potenziale carico urbanistico, le previsioni del POI e le relative "Zone", con particolare riferimento a quelle definite dalla "Disciplina degli insediamenti esistenti" di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme e fermo restando quanto disposto al Titolo V, assicurano nel loro complesso e senza ulteriori necessità di reperimento di aree, il rispetto e il perseguimento delle dotazioni minime di spazi destinati a "Standard urbanistici" stabilite dallo stesso PSI, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari precedentemente richiamate.

3. La verifica del rispetto degli Standard urbanistici minimi di livello comunale è a tal fine descritta ed indicata nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del POI denominato "QP.VIII Relazione generale e di conformità" e più in dettaglio accertata e per ogni singolo comune negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

4. Ai sensi ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23ter commi 1bis, 1ter e 1quater del DPRn. 380/2001, sono definite le seguenti specifiche condizioni e conseguenti eventuali prescrizioni e limitazioni da osservare ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche e delle correlate disposizioni normative (oggetto delle presenti Norme) del POI. In particolare negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica", "Sostituzione edilizia" e "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comportanti la trasformazione di immobili aventi complessivamente Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 300 mq con contestuali mutamento di destinazione d'uso e frazionamento delle UI esistenti, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme, è obbligatorio reperire ed assicurare, attraverso la previa approvazione di un apposito Progetto Unitario Convenzionato (PUC), la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi pubblici di cui al DM 1444/68 (standard urbanistici), ai sensi dell'art. 41 quinquies della L. 1150/42 e smi, nelle categorie del verde attrezzato e dei parcheggi e aree di sosta, da determinarsi sulla base degli abitanti insediabili e nella dimensione non inferiore a 18 mq per abitante insediabile.

5. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili in attuazione delle previsioni del POI e delle presenti disposizioni normative, di cui all'art. 3 del DM 1444/68, nonchè ai fini di quanto disposto al precedente comma 4, si assume quali parametri di riferimento, che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di Superficie edificabile (e/o edificata), pari a circa 80 mc - calcolato vuoto per pieno - di volume edificabile (e/o edificato).

6. Per le zone omogenee classificate A e B, ai sensi dello stesso DM 1444/68 e secondo quanto indicato all'art. 13 delle presenti Norme, i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici (Standard urbanistici) di cui al precedente comma 4 sono ridotte nella misura del 50%.

7. In relazione agli obblighi determinati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi (realizzazione e cessione gratuita di standard urbanistici), resta altresì in alternativa fermo quanto disposto in ordine alla eventuale possibilità di "Monetizzazione" degli stessi, secondo quanto disposto all'art. 12 delle presenti Norme.

8. I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 (art. 41 sexies della L. 1150/1942) sono sempre dovuti e necessari per le categorie di intervento definite dal POI "Trasformazioni urbanistiche ed edilizie", di cui all'art. 15 delle presenti Norme, qualora comportanti la realizzazione di nuove costruzioni, ovvero ampliamento di quelle esistenti, da calcolarsi secondo il parametro del volume edificato (e/o edificabile). I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 sono altresì dovuti e necessari nel solo caso degli interventi di "addizione volumetrica" (Ad) degli edifici o UI esistenti, da calcolarsi per la sola parte in ampliamento rispetto al volume edificato esistente.

9. Per gli esercizi commerciali di vicinato di cui alla LR 62/2018, esistenti o da insediare, ricadenti nelle "Zone" del POI denominate "Insediamenti di impianto storico" (A), "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali" (B), "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na) e "Agglomerati e nuclei di recente formazione" (Nb), la superficie da destinare a parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020.

Art. 10. Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure prescrittive

1. Il POI al fine di perseguire localmente i principi di perequazione e compensazione urbanistica sanciti dalla LR 65/2014 e disciplinati dal PSI, in forma complementare alle finalità generali di conseguire la massima qualità degli insediamenti e delle trasformazioni urbanistico - edilizie di particolare complessità o rilevanza, definisce specifiche prescrizioni finalizzate ad assicurare la realizzazione e cessione gratuita al comune di opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali e standard urbanistici, poste a carico del proponente l'attuazione di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, riferite in particolare alle seguenti "Zone":

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L- T - U)

  • - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
  • - Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)
  • - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)

  • - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
  • - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero e riqualificazione (R)

2. In particolare il POI per le previsioni di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto e prescritto per ogni singola "Zona" nelle presenti Norme e nelle singole "Schede - norma", contenute negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", definisce una o più delle seguenti "Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione", vincolanti e precettive, ai fini della formazione e dell'approvazione dei relativi strumenti attuativi e titoli abilitativi:

  • - 2.1. Urbanizzazioni primarie, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal POI alla formazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.).
  • - 2.2. Standard urbanistici e spazi pubblici, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal POI alla formazione di standard urbanistici e/o di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, attrezzature, ecc.), ovvero di opere di urbanizzazione secondaria, anche eventualmente eccedenti gli standard urbanistici minimi di cui al DM 1444/68.
  • - 2.3. Corretto inserimento o mitigazione degli effetti (ambientali e paesaggistici), concernenti la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti di interventi ed opere di corretto inserimento paesaggistico e/o di qualificazione ambientale delle trasformazioni, da realizzarsi sia sulle aree e/o gli immobili da cedere gratuitamente al comune indicati alle precedenti linee, sia sulle aree e/o gli immobili ricadenti nella Superficie fondiaria (Sf) di trasformazione che rimangono di proprietà privata.

4. La realizzazione delle previsioni concernenti le "Zone" per le quali sono indicate le prescrizioni e misure di cui ai precedenti commi, presuppone la redazione di uno strumento attuativo (comunque denominato), comprensivo della stipula della relativa convenzione a norma di legge o di un titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato, secondo quanto disposto dal POI in riferimento ad ogni singola "Zona". Il rilascio o l'efficacia dei conseguenti titoli abilitativi è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione della convenzione con la quale sono definite le modalità di intervento ed esecuzione delle opere e sono al contempo effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo e il Comune. Il Comune può sempre richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula della convenzione.

5. Restano valide le modalità di scomputo dei "Contributi" (oneri di urbanizzazione primaria) eventualmente dovuti. Ferma restando l'eventuale cessione e/o permuta di beni ed immobili, lo scomputo è da applicarsi al solo costo di realizzazione degli interventi o delle opere. Non è invece ammessa la "Monetizzazione".

6. In assenza di PA, PUC o titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato, qualora il Comune, per motivi di interesse pubblico, intenda procedere alla realizzazione anticipata degli spazi pubblici previsti ed indicati negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", ed in particolare al paragrafo b) "Caratteri generali e identificativi della previsione", con efficacia prescrittiva, può procedere all'esproprio delle aree per l'esecuzione delle opere mediante intervento diretto di iniziativa pubblica. In questo caso i proprietari che metteranno gratuitamente a disposizione le aree per la realizzazione delle opere pubbliche (con la relativa cessione o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori o di trasformazione, corrispondenti ai parametri urbanistici specificatamente indicati per le diverse "Zone" nelle relative "Schede norma" di cui agli stessi elaborati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali". Ove non sia necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, la previsione potrà in questo caso essere attuata mediante titoli abilitativi diretti, senza la necessaria previa approvazione di un PA, di un PUC o di un PdC convenzionato, ferma restando la debenza di eventuali oneri di urbanizzazione e degli importi relativi alle opere anticipatamente realizzate dall'Amministrazione comunale (qualora le stesse, in ragione della relativa scheda-norma, fossero poste a carico del proponente). In assenza di cessione bonaria l'esecutore della previsione, comunque previa formazione e approvazione dello strumento attuativo, dovrà invece corrispondere al comune, a titolo di "monetizzazione" per gli standard urbanistici o le opere non realizzate, ai sensi dell'art. 12 delle presenti Norme, un importo non inferiore all'indennità di espropriazione corrisposta e agli importi relativi alle opere anticipatamente realizzate dall'Amministrazione comunale, ferma comunque restando l'eventuale debenza di ulteriori oneri.

Art. 11. Deroghe espressamente applicabili al DM 1444/68

1. Alle previsioni e alle disposizioni normative del POI, riferite alle diverse si applicano le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 c. 1 della LR 65/2014.

2. Per le "Zone" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti di impianto storico" (A) e "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na), le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 comma 1bis, sono consentite esclusivamente mediante la previa formazione e approvazione di Piani di Recupero (PdR) del patrimonio edilizio, di Programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri Piani Attuativi (PA) comunque denominati, fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela.

3. Sono altresì espressamente applicabili le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 commi 2 e 3 della LR 65/2014 alle categorie di intervento realizzabili nei Piani Attuativi (PA) formati in attuazione delle previsioni concernenti le seguenti "Zone" del POI, di cui all'art. 12 delle presenti Norme:

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L- T - U)

  • - Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)
  • - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)

  • - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
  • - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero e riqualificazione (R)

4. Per le "Zone" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti recenti prevalentemente produttivi" (D) le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 comma 4 della LR 65/2014, sono concesse dal Consiglio Comunale, caso per caso, se attinenti all'interesse pubblico, sulla base di apposita relazione di fattibilità tecnica ed economica, in quanto finalizzate al mantenimento, allo sviluppo delle attività produttive, ovvero all'incremento delle condizioni occupazionali.

Art. 12. Monetizzazione degli standard urbanistici e degli spazi pubblici

1. La "Monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli "Standard urbanistici" e, più in generale, delle opere di urbanizzazione e degli spazi pubblici, che l'interessato ovvero il proponente l'attuazione di una previsione del POI è tenuto a realizzare e cedere gratuitamente al Comune in applicazione delle presenti Norme, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi, per le sole fattispecie e alle condizioni di seguito indicate.

2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi puntualmente previsti ed indicati dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:

  • - nell'impossibilità da parte dell'interessato di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare e cedere gratuitamente al Comune, comunque preventivamente accertata dall'Amministrazione Comunale;
  • - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dall'Amministrazione Comunale non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.

3. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI, in tutti i casi in cui è prevista la cessione gratuita di spazi pubblici e standard urbanistici, secondo quanto specificatamente disposto nelle schede - norma riferite dal POI alle singole previsioni non è ammessa la "monetizzazione". Fermo restando gli obblighi di realizzazione degli interventi e delle opere, può essere ammessa, previo parere favorevole del Comune interessato, in alternativa alla cessione gratuita, la possibilità del convenzionamento dell'uso pubblico degli stessi standard urbanistici o spazi pubblici, salvo comunque l'obbligo della "monetizzazione" da calcolarsi considerando il minore valore del diritto reale da ciò derivante per l'Amministrazione Comunale.

4. L'entità e le specifiche fattispecie oggetto della monetizzazione sono definite con apposito Regolamento comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi.

5. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l'attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano comunque effetti positivi per il territorio interessato anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal POI e fermo restando in ogni caso la preventiva verifica del rispetto della dotazione minima di cui al DM 1444/1968.

6. I proventi e gli importi riscossi dal Comune in esito all'applicazione della "monetizzazione" sono obbligatoriamente destinati all'acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche, attrezzature e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.