Piano Operativo Intercomunale
Art. 64. Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
1. Definizione. Comprendono gli immobili destinati ad attrezzature, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l'uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:
- - Impianti idrovori ed impianti di sollevamento delle acque di bonifica;
- - Impianti e attrezzature di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
- - Campi pozzi e di presa idropotabili ed impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto;
- - Impianti e attrezzature per la distribuzione di fonti energetiche e produzione di energia elettrica.
2. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Fermo restando il prioritario rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di integrazione, ampliamento e di nuova edificazione di strutture, edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono in queste "Zone" sempre ammessi dal POI, nel rispetto delle specifiche norme settoriali vigenti per tali attrezzature e delle esigenze tecniche per l'efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. È ammessa altresì la "nuova edificazione" (Ne) nelle dimensioni minime necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, evidenziate in appositi elaborati tecnici.
Sono inoltre ammesse le categorie di intervento necessarie a garantire il miglioramento delle prestazioni tecniche e funzionali e quelli necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. A tal fine, Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera e la realizzazione di volumi tecnici comunque denominati (secondo le specifiche tecniche definite nel Regolamento edilizio comunale o nel RE.o di cui all'art. 7 delle presenti norme), è comunque sempre ammessa la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle infrastrutture e degli impianti;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinate a pubblici servizi;
- - "impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia" (Ie), limitatamente a quelle da fonti rinnovabili.
Le linee, le reti e gli impianti tecnologici sono realizzati e mantenuti previa autorizzazione degli enti competenti, secondo la normativa di settore vigente in materia, comunque nel prioritario rispetto della vigente legislazione in materia di governo del territorio, tutela e protezione dell'ambiente, tutela e protezione del paesaggio, difesa del suolo e rischio idrogeologico.
Limitatamente ai soli edifici e manufatti esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico", sono invece esclusivamente ammessi dal POI:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
- - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 3.
3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il POI individua negli appositi elaborati di quadro conoscitivo denominati "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme, con valore esclusivamente ricognitivo e indicativo, le fasce di rispetto dei servizi, delle reti e degli impianti, di cui al precedente comma 1, identificate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale. Gli interventi e le opere di natura urbanistico - edilizia, previste per le diverse "Zone" del POI e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto precedentemente richiamate (anche indicate in via ricognitiva e a titolo informativo nelle cartografie del Quadro propositivo - QP), possono essere realizzati previa verifica dell'effettiva dimensione - estensione della fascia di rispetto considerata e del conseguente rispetto delle disposizioni legislative e normative ad esse collegate.
4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b) di servizio, ed in particolare e.b.2. per i soli servizi e strutture amministrative pertinenti i diversi impianti di cui al comma 1 e alla sub categoria e.b.8.
Art. 65. Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)
1. Definizione. Comprendono i cimiteri esistenti di ogni singolo comune, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale, degli edifici e delle strutture di servizio che in alcuni casi corrispondono anche a manufatti di impianto storico, in alcuni casi ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario in epoca recente. Tali "Zone" sono altresì idonee alla localizzazione e realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla LR 9/2015, secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla DPGRn. 73R/2016.
2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. In queste "Zone" si applicano in via prioritaria le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare l'art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), l'art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
3. Categorie di intervento. Cimiteri esistenti. Fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate e fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI, sono le seguenti:
- a) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (Se) nei limiti e fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale documentate in base alle norme precedentemente richiamate, ovvero tenendo conto degli indici demografici della popolazione.
- b) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - la "sostituzione edilizia" (Se), con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui alla precedente lettera a).
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
- - "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico delle strutture e degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione cimiteriale, la realizzazione dei seguenti categorie di intervento qualora funzionali alle funzioni cimiteriali:
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (urbanistico) delle previsioni di cimiteri esistenti, fatta salva la prioritaria applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" di attrezzature cimiteriali, secondo parametri in grado di assicurare gli standard minimi prestazionali per i servizi cimiteriali che devono essere erogati.
5. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni e limitazioni alla trasformazione. Il POI individua negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui al all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative richiamate al precedente comma 2, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.
Per le diverse "Zone" del POI ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso POI secondo quanto disposto nelle presenti norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione richiamata al precedente comma 2.
Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con Progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica approvato dal Consiglio Comunale, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere della competente azienda sanitaria locale e delle altre eventuali autorità competenti in materia e purché la nuova previsione non ricada ad una distanza inferiore a 50 metri dai centri abitati e dalle "Zone" ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del PSI (di dui all'art. 14 delle presenti Norme) e ricorrano, comunque, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio ed in particolare e.b.12).
