Piano Operativo Intercomunale
Art. 60. Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (esistenti e di progetto) (F1)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate a verde pubblico o di uso pubblico, a spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e il tempo libero, lo svago e le attività ludico - ricreative all'aperto, nonché le altre aree, comunque a destinazione e/o uso pubblico, finalizzate a migliorare il gradiente verde degli insediamenti e gli equilibri dell'ecosistema urbano, anche con forme innovative di gestione e utilizzazione. Sono "Zone" corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell'articolo 3 del DM 1444/1968 e possono anche comprendere le aree e gli spazi privati eventualmente convenzionati e/o da convenzionare all'uso pubblico e che complessivamente concorrono al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli immobili esistenti identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Queste "Zone" devono essere adibite e progettate come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee per il tempo libero e per l'attività fisica, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all'associazionismo. In queste aree possono anche trovare collocazione complementari itinerari pedonali o ciclabili, spazi per la sosta e il parcheggio, debitamente integrati nel verde e resi accessibili per utenze allargate.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti, le reti tecnologiche e gli impianti fissi.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sugli immobili esistenti, possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli spazi, degli impianti e delle strutture.
3. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum", anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della dimensione non superiore all'addizione volumetrica indicata al precedente punto;
- - la realizzazione di impianti sportivi, piste polivalenti e campi da gioco e per l'attività fisica all'aperto privi di volume, fatti salvi i volumi tecnici necessari alla corretta gestione delle infrastrutture di supporto.
È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti, reti tecnologiche e manufatti di servizio, aree di sosta e parcheggio, funzionale alla corretta fruizione e gestione degli spazi e dele attrezzature. È inoltre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture di servizio, di non più di un piano fuori terra, destinati a servizi ludico - ricreativi, nonché a locali di servizio quali, ad esempio servizi igienici, magazzini, spogliatoi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti di un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 20% del lotto urbanistico di riferimento. Per ogni singola zona è altresì ammessa, in aggiunta agli interventi precedentemente indicati, la realizzazione di un manufatto accessorio (chiosco) funzionale alle attività di fruizione degli spazi aperti della dimensione non superiore a mq. 20 di Superficie edificabile (Se) quale spazio per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande o di commercializzazione dei prodotti locali. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria e complessiva destinazione a verde attrezzato, la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione dello spazio a verde attrezzato;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi.
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) secondo i parametri edilizi e urbanistici e le prescrizioni (anche di natura paesaggistica e ambientale) indicati ai precedenti commi di questo articolo, ovvero secondo quanto a tal fine disposto al Titolo IV delle presenti Norme.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.5 e c.6;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b) di servizio ed in particolare e.b 7 e e.b 6 e ad esse assimilabili, comprensive di quelle relative allo svolgimento dell'esercizio ed attività fisica.
6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Nella sistemazione degli spazi e delle aree si deve di norma prevedere una superficie coperta da alberi di alto/medio fusto non inferiore al 30% dell'intera lotto urbanistico di riferimento, le essenze arboree da utilizzare sono quelle indicate dal RE.o o da regolamenti specifici comunali, comunque autoctone che contribuiscano all'abbattimento delle emissioni climalteranti. Gli interventi e le opere da realizzare devono in ogni caso definire soluzioni tecniche e tipologiche in grado di:
- - assicurare la piena accessibilità degli spazi pedonali da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i diversamente abili e le utenze deboli, secondo i principi del "design for all";
- - ridurre l'assorbimento delle radiazioni solari al suolo migliorando il microclima e il benessere ambientale con adeguata piantumazione di alberature di alto fusto, arbusti e altri elementi vegetazionali;
- - perseguire ed ottenere la migliore continuità sia degli spazi che delle componenti del verde, nonché dei percorsi della mobilità lenta rispetto alle aree e gli insediamenti circostanti;
- - garantire il massimo assorbimento, la gestione e il contenimento delle acque meteoriche, così come il corretto inserimento paesaggistico e la qualità ambientale rispetto al contesto territoriale interessato.
Art. 61. Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (esistenti e di progetto) (F2)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate agli impianti, le strutture e le attrezzature sportive e ludico - ricreative, quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture e campi polivalenti di frazione, corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968. Sono "Zone", comprensive degli eventuali impianti ed attrezzature, anche di proprietà privata, aventi comunque finalità analoghe a quelle pubbliche e comunque eroganti servizi sportivi, ludico ricreativi di uso ed interesse pubblico e che complessivamente concorrono al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili di proprietà pubblica esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche dello specifico impianto sportivo.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature pubbliche esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell'uso pubblico. Fermo restando la validità delle eventuali convenzioni in essere non decadute, nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale (urbanistico) delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica, sulla base delle esigenze funzionali, ovvero tenendo altresì conto delle normative UNI e CONI riferite allo svolgimento delle pratiche sportive alle quali l'impianto o l'attrezzatura è destinato.
Gli interventi e le opere realizzabili sugli immobili di proprietà privata esistenti, con esclusione degli interventi di attività edilizia libera di "manutenzione straordinaria" (Me), di cui all'art. 15 delle presenti Norme, ono attuati mediante intervento diretto convenzionato, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche dello specifico impianto sportivo, nonché l'erogazione di specifici servizi di uso o interesse pubblico.
3. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rd);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 30% di quella esistente;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
- - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi" ad uso pubblico, aventi caratteristiche da determinarsi anche in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature ed impianti sportivi, la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle attrezzature e degli impianti;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - impianti tecnici, ivi compresi quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora funzionali alla qualificazione della medesima attrezzatura sportiva.
E' inoltre ammessa, la "nuova edificazione" (Ne) di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di due piani fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, palestre, locali di servizio (ad esempio: servizi igienici, magazzini, ripostigli, ecc.), nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, di merchandising dei prodotti sportivi e ludico - ricreativi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione. Il POI ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva.
L'insieme degli interventi di nuova edificazione precedentemente elencati devono in ogni caso garantire una "Superficie coperta" (Sc) massima non superiore al 75% del lotto urbanistico di riferimento interessato.
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) secondo i parametri edilizi e urbanistici e le prescrizioni indicati ai precedenti commi di questo articolo.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionale c.5 e c.6;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, ed in particolare e.b.6) di servizio.
6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.
Art. 62. Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (esistenti e di progetto) (F3)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate alle attività ed istituzioni scolastiche, all'educazione e alla formazione, ovvero gli immobili di pertinenza destinati dal POI ad asili nido, scuole materne, scuole di qualsiasi ordine e grado, nonché gli spazi per la didattica, la ricerca, comprensivi dei relativi spazi aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili, spazi di sosta e parcheggio. Queste "Zone" corrispondono in parte a quelle indicate alla lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968 e concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica degli immobili esistenti, indentificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura per l'istruzione.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia alla erogazione di attività e servizi di interesse pubblico.
Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica, sulla base delle esigenze funzionali, ovvero sulla base di una specifica analisi delle dinamiche demografiche della popolazione in età scolare potenzialmente interessata dalle attrezzature, comunque secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (Se), non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale da documentare in sede di formazione dei titoli edilizi.
- b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - la "sostituzione edilizia" (Se), con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui alla precedente lettera a);
- - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi" ad uso pubblico, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
- c) Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi anche in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
- - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle attrezzature per l'istruzione;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - impianti tecnici, ivi compresi quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora funzionali alla qualificazione della medesima attrezzatura.
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b 1) di servizio.
È sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, aree di sosta e parcheggio pertinenziali, laboratori, magazzini, palestre, impianti e spazi da gioco, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi per l'istruzione e l'educazione che si intendono erogare. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature scolastiche, la realizzazione di:
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne), secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque secondo i parametri edilizi derivanti dalle specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia, assicurando gli standard minimi prestazionali per il servizio di istruzione e scolastico che deve essere erogato.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
6. Disciplina delle funzioni. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 5, ed esclusivamente per gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità didattica, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale. È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al POI, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti per legge, la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alle categorie funzionali di cui al precedente comma 4;
Art. 63. Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (esistenti e di progetto) (F4)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle funzioni amministrative, religiose, sociali, culturali, associative ed aggregative, sanitarie, assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, corrispondenti a quelle indicate con la lettera b) dell'articolo 3 dal D.M. 1444/1968. Queste "Zone" concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti (previsioni esistenti), identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili di proprietà pubblica esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura collettiva.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature pubbliche esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell'uso pubblico. Fermo restando la validità delle eventuali convenzioni in essere non decadute, nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico delle stesse attrezzature.
Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica secondo parametri edilizi ed urbanistici stabiliti sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Gli interventi e le opere realizzabili sugli immobili di proprietà privata esistenti, con esclusione degli interventi di attività edilizia libera e "manutenzione straordinaria" (Me), sono attuati mediante intervento diretto convenzionato, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura, nonché l'erogazione di specifici servizi di uso o interesse pubblico.
3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
- - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al precedente comma 2.4;
- - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale.
- b) per gli altri edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - la "sostituzione edilizia" (Se), con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui alla precedente lettera a).
- c) Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi anche in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle attrezzature;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - Impianti tecnici, ivi compresi quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora funzionali alla qualificazione della medesima attrezzatura.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
È sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature, la realizzazione di:
In queste "Zone" possono essere anche realizzate, in regime di proprietà pubblica o privata convenzionata, opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali, nonchè quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259).
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione", secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque secondo parametri in grado di assicurare gli standard minimi prestazionali per il servizio collettivo e di interesse generale che deve essere erogato.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, ed in particolare e.b. 2; e.b.3; e.b.4.; e.b.5.
6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale. È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al POI, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti per legge, la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alle categorie funzionali di cui al precedente comma 4.
