Piano Operativo Intercomunale
Art. 59. Definizione tematica e "Zone" delle attrezzature, servizi e dotazioni territoriali
1. La disciplina delle "Trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", persegue gli obiettivi e criteri metodologici delle UTOE, in forma complementare alla disciplina definita per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" de PSI. La disciplina si integra inoltre con le "Localizzazioni di trasformazione esterne al territorio urbanizzato" comportanti impegno di suolo non edificato dello stesso PSI, approvate dalla Conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014, di cui all'art. 73 delle presenti Norme. A tal fine, secondo quanto indicato al precedente art. 13, la suddetta disciplina si applica alle seguenti "Zone":
Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
- - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (esistenti e di progetto) (F1)
- - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (esistenti e di progetto) (F2)
- - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (esistenti e di progetto) (F3)
- - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (esistenti e di progetto) (F4)
Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (G)
- - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
- - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)
Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)
- - Rete ferroviaria e relative stazioni e scali merci (esistenti e di progetto) (IF)
- - Rete viaria sovralocale, generale e locale (IV)
- - Aree di corredo e ambientazione della rete infrastrutturale (IH)
- - Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (IP)
- - Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)
- - Rete della principale mobilità lenta (ciclabile e pedonale)
2. Trattasi, salvo particolari e circostanziate eccezioni, delle zone assimilabili a quelle indicate alla lettera f) dell'art. 2 del DM 1444/68, destinate a spazi pubblici e di uso pubblico (esistenti o di nuova previsione) che concorrono al prioritario soddisfacimento dei servizi, delle dotazioni territoriali e degli "Standard Urbanistici" riferiti all'intero territorio dei diversi comuni dell'Unione e alle singole UTOE, nonché all'applicazione delle disposizioni sulla qualità degli insediamenti definite dal Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007 come da ultimo modificato dal DPGR n° 32R/2017.
3. Ai fini del soddisfacimento degli Standard Urbanistici di cui al precedente comma 2, ovvero ai fini dell'adeguamento ed integrazione delle opere di urbanizzazione primaria e più in generale delle dotazioni territoriali ed infrastrutturali, le previsioni del POI e le relative disposizioni di seguito riportate, si integrano con le previsioni e relative disposizioni contenute nella "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", secondo quanto a tal fine disposto al Titolo VI delle presenti Norme.
Capo I- Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
Art. 60. Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (esistenti e di progetto) (F1)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate a verde pubblico o di uso pubblico, a spazi aperti attrezzati a verde per il gioco e il tempo libero, lo svago e le attività ludico - ricreative all'aperto, nonché le altre aree, comunque a destinazione e/o uso pubblico, finalizzate a migliorare il gradiente verde degli insediamenti e gli equilibri dell'ecosistema urbano, anche con forme innovative di gestione e utilizzazione. Sono "Zone" corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell'articolo 3 del DM 1444/1968 e possono anche comprendere le aree e gli spazi privati eventualmente convenzionati e/o da convenzionare all'uso pubblico e che complessivamente concorrono al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli immobili esistenti identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Queste "Zone" devono essere adibite e progettate come luoghi di incontro, riposo, ricreazione, svago, gioco, attività spontanee per il tempo libero e per l'attività fisica, anche con piccole attrezzature ed impianti in dotazione o di supporto alle attività collettive e all'associazionismo. In queste aree possono anche trovare collocazione complementari itinerari pedonali o ciclabili, spazi per la sosta e il parcheggio, debitamente integrati nel verde e resi accessibili per utenze allargate.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo, le attrezzature, i manufatti, le reti tecnologiche e gli impianti fissi.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sugli immobili esistenti, possono essere realizzati anche mediante iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli spazi, degli impianti e delle strutture.
3. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum", anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della dimensione non superiore all'addizione volumetrica indicata al precedente punto;
- - la realizzazione di impianti sportivi, piste polivalenti e campi da gioco e per l'attività fisica all'aperto privi di volume, fatti salvi i volumi tecnici necessari alla corretta gestione delle infrastrutture di supporto.
È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, attrezzature ed impianti, reti tecnologiche e manufatti di servizio, aree di sosta e parcheggio, funzionale alla corretta fruizione e gestione degli spazi e dele attrezzature. È inoltre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture di servizio, di non più di un piano fuori terra, destinati a servizi ludico - ricreativi, nonché a locali di servizio quali, ad esempio servizi igienici, magazzini, spogliatoi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti di un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 20% del lotto urbanistico di riferimento. Per ogni singola zona è altresì ammessa, in aggiunta agli interventi precedentemente indicati, la realizzazione di un manufatto accessorio (chiosco) funzionale alle attività di fruizione degli spazi aperti della dimensione non superiore a mq. 20 di Superficie edificabile (Se) quale spazio per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande o di commercializzazione dei prodotti locali. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria e complessiva destinazione a verde attrezzato, la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione dello spazio a verde attrezzato;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi.
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle attrezzature esistenti sono ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) secondo i parametri edilizi e urbanistici e le prescrizioni (anche di natura paesaggistica e ambientale) indicati ai precedenti commi di questo articolo, ovvero secondo quanto a tal fine disposto al Titolo IV delle presenti Norme.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionali c.5 e c.6;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alle sub categorie funzionali e.b) di servizio ed in particolare e.b 7 e e.b 6 e ad esse assimilabili, comprensive di quelle relative allo svolgimento dell'esercizio ed attività fisica.
6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Nella sistemazione degli spazi e delle aree si deve di norma prevedere una superficie coperta da alberi di alto/medio fusto non inferiore al 30% dell'intera lotto urbanistico di riferimento, le essenze arboree da utilizzare sono quelle indicate dal RE.o o da regolamenti specifici comunali, comunque autoctone che contribuiscano all'abbattimento delle emissioni climalteranti. Gli interventi e le opere da realizzare devono in ogni caso definire soluzioni tecniche e tipologiche in grado di:
- - assicurare la piena accessibilità degli spazi pedonali da parte di tutti gli utenti, ivi compresi i diversamente abili e le utenze deboli, secondo i principi del "design for all";
- - ridurre l'assorbimento delle radiazioni solari al suolo migliorando il microclima e il benessere ambientale con adeguata piantumazione di alberature di alto fusto, arbusti e altri elementi vegetazionali;
- - perseguire ed ottenere la migliore continuità sia degli spazi che delle componenti del verde, nonché dei percorsi della mobilità lenta rispetto alle aree e gli insediamenti circostanti;
- - garantire il massimo assorbimento, la gestione e il contenimento delle acque meteoriche, così come il corretto inserimento paesaggistico e la qualità ambientale rispetto al contesto territoriale interessato.
Art. 61. Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (esistenti e di progetto) (F2)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate agli impianti, le strutture e le attrezzature sportive e ludico - ricreative, quali campi sportivi, piste, palestre, piscine, palazzetti dello sport, strutture e campi polivalenti di frazione, corrispondenti a quelle indicate alla lettera c) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968. Sono "Zone", comprensive degli eventuali impianti ed attrezzature, anche di proprietà privata, aventi comunque finalità analoghe a quelle pubbliche e comunque eroganti servizi sportivi, ludico ricreativi di uso ed interesse pubblico e che complessivamente concorrono al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica immobili esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili di proprietà pubblica esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche dello specifico impianto sportivo.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature pubbliche esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell'uso pubblico. Fermo restando la validità delle eventuali convenzioni in essere non decadute, nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli impianti e delle strutture.
Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale (urbanistico) delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica, sulla base delle esigenze funzionali, ovvero tenendo altresì conto delle normative UNI e CONI riferite allo svolgimento delle pratiche sportive alle quali l'impianto o l'attrezzatura è destinato.
Gli interventi e le opere realizzabili sugli immobili di proprietà privata esistenti, con esclusione degli interventi di attività edilizia libera di "manutenzione straordinaria" (Me), di cui all'art. 15 delle presenti Norme, ono attuati mediante intervento diretto convenzionato, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche dello specifico impianto sportivo, nonché l'erogazione di specifici servizi di uso o interesse pubblico.
3. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rd);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) non superiore al 30% di quella esistente;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente punto;
- - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi" ad uso pubblico, aventi caratteristiche da determinarsi anche in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
È sempre ammessa la realizzazione di infrastrutture, reti tecnologiche e manufatti di servizio all'impianto, di aree di sosta e parcheggio pertinenziali, attrezzature ed impianti da gioco, l'adeguamento funzionale e dotazionale degli impianti e la realizzazione di volumi tecnici, strutture e manufatti di servizio, dimensionati sulla base delle esigenze funzionali e, comunque, nei minimi previsti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature ed impianti sportivi, la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle attrezzature e degli impianti;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - impianti tecnici, ivi compresi quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora funzionali alla qualificazione della medesima attrezzatura sportiva.
E' inoltre ammessa, la "nuova edificazione" (Ne) di manufatti edilizi ed edifici pertinenziali e accessori all'impianto di non più di due piani fuori terra, destinati ad attrezzature e manufatti funzionali alla pratica sportiva, quali tribune, spogliatoi, palestre, locali di servizio (ad esempio: servizi igienici, magazzini, ripostigli, ecc.), nonché spazi per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande, di merchandising dei prodotti sportivi e ludico - ricreativi, secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme di regolamentazione o gestione. Il POI ammette inoltre la realizzazione di strutture mobili e/o permanenti di copertura degli impianti, dei campi e degli altri spazi all'aperto per la pratica sportiva.
L'insieme degli interventi di nuova edificazione precedentemente elencati devono in ogni caso garantire una "Superficie coperta" (Sc) massima non superiore al 75% del lotto urbanistico di riferimento interessato.
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) secondo i parametri edilizi e urbanistici e le prescrizioni indicati ai precedenti commi di questo articolo.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub categorie funzionale c.5 e c.6;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, ed in particolare e.b.6) di servizio.
6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. Le attrezzature e gli impianti dovranno assicurare, sia nelle parti destinate alle pratiche sportive e ai relativi spazi di servizio, sia nelle parti destinate al pubblico, così come in tutte le aree esterne liberamente fruibili, la piena accessibilità da parte di tutti gli utenti, ivi compresi l'utenza debole e diversamente abile.
Art. 62. Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (esistenti e di progetto) (F3)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate alle attività ed istituzioni scolastiche, all'educazione e alla formazione, ovvero gli immobili di pertinenza destinati dal POI ad asili nido, scuole materne, scuole di qualsiasi ordine e grado, nonché gli spazi per la didattica, la ricerca, comprensivi dei relativi spazi aperti di pertinenza quali parchi, giardini, cortili, spazi di sosta e parcheggio. Queste "Zone" corrispondono in parte a quelle indicate alla lettera a) dell'articolo 3 del D.M. 1444/1968 e concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica degli immobili esistenti, indentificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di progetto (nuove previsioni), sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura per l'istruzione.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia alla erogazione di attività e servizi di interesse pubblico.
Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica, sulla base delle esigenze funzionali, ovvero sulla base di una specifica analisi delle dinamiche demografiche della popolazione in età scolare potenzialmente interessata dalle attrezzature, comunque secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (Se), non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale da documentare in sede di formazione dei titoli edilizi.
- b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - la "sostituzione edilizia" (Se), con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per all'addizione volumetrica di cui alla precedente lettera a);
- - la realizzazione di "piscine" e "impianti sportivi" ad uso pubblico, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
- c) Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi anche in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
- - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle attrezzature per l'istruzione;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - impianti tecnici, ivi compresi quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora funzionali alla qualificazione della medesima attrezzatura.
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b 1) di servizio.
È sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, aree di sosta e parcheggio pertinenziali, laboratori, magazzini, palestre, impianti e spazi da gioco, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi per l'istruzione e l'educazione che si intendono erogare. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature scolastiche, la realizzazione di:
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne), secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque secondo i parametri edilizi derivanti dalle specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia, assicurando gli standard minimi prestazionali per il servizio di istruzione e scolastico che deve essere erogato.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
6. Disciplina delle funzioni. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 5, ed esclusivamente per gli edifici scolastici non più utilizzati a fini didattici o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità didattica, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale. È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al POI, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti per legge, la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alle categorie funzionali di cui al precedente comma 4;
Art. 63. Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (esistenti e di progetto) (F4)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate a servizi pubblici, attrezzature e spazi per la comunità, ovvero gli edifici e gli spazi aperti di pertinenza, destinati alle funzioni amministrative, religiose, sociali, culturali, associative ed aggregative, sanitarie, assistenziali, ricreative e, in generale, le attrezzature pubbliche e di uso pubblico, corrispondenti a quelle indicate con la lettera b) dell'articolo 3 dal D.M. 1444/1968. Queste "Zone" concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica delle aree e degli spazi esistenti (previsioni esistenti), identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione per le aree e gli spazi di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili sia sugli immobili di proprietà pubblica esistenti, che su quelli di nuova previsione, devono essere attuati mediante intervento diretto di iniziativa pubblica, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura collettiva.
La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature pubbliche esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento dell'uso pubblico. Fermo restando la validità delle eventuali convenzioni in essere non decadute, nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico delle stesse attrezzature.
Nei casi di nuova previsione o di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti i parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi e delle opere nelle diverse zone saranno stabiliti in sede di progetto di opera pubblica secondo parametri edilizi ed urbanistici stabiliti sulla base delle esigenze funzionali, amministrative e di programmazione, secondo quanto disposto dalle eventuali specifiche norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Gli interventi e le opere realizzabili sugli immobili di proprietà privata esistenti, con esclusione degli interventi di attività edilizia libera e "manutenzione straordinaria" (Me), sono attuati mediante intervento diretto convenzionato, finalizzato a definire la consistenza, la tipologia, la dimensione e le caratteristiche della specifica attrezzatura, nonché l'erogazione di specifici servizi di uso o interesse pubblico.
3. Categorie di intervento. Immobili e PEE. Per gli immobili (edifici e manufatti) esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
- - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al precedente comma 2.4;
- - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta, o in alternativa della Superficie edificabile (o edificata) non superiore al 50% di quella esistente, ovvero fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale.
- b) per gli altri edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - la "sostituzione edilizia" (Se), con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui alla precedente lettera a).
- c) Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi anche in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle attrezzature;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - Impianti tecnici, ivi compresi quelli di produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora funzionali alla qualificazione della medesima attrezzatura.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
È sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di strutture, manufatti e spazi di servizio alle attrezzature, di aree di sosta e parcheggio, magazzini, spazi variamente attrezzati, comunque funzionali al miglioramento e alla qualificazione dei servizi generali e di interesse collettivo, ovvero di uso pubblico, che si intendono erogare. È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione ad attrezzature, la realizzazione di:
In queste "Zone" possono essere anche realizzate, in regime di proprietà pubblica o privata convenzionata, opere, manufatti ed edifici aventi finalità sociali, nonchè quelle destinate all'emergenza abitativa e la residenza pubblica quali ad esempio, case parcheggio, case volano, residenze sociali, residenze assistite, progetto "dopo di noi", in applicazione delle disposizioni di cui alla L. 244/2007 (articoli 258 e 259).
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione", secondo quanto indicato al precedente comma 2 e comunque secondo parametri in grado di assicurare gli standard minimi prestazionali per il servizio collettivo e di interesse generale che deve essere erogato.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, ed in particolare e.b. 2; e.b.3; e.b.4.; e.b.5.
6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. In deroga a quanto disposto al precedente comma 4, ed esclusivamente per gli edifici dismessi o comunque potenzialmente non idonei ai fini del soddisfacimento dei requisiti di funzionalità circa l'uso cui sono preposti, è ammesso il riutilizzo con altre funzioni pubbliche e di interesse generale. È inoltre ammesso, senza che questo comporti variante al POI, previa verifica del rispetto degli standard urbanistici minimi previsti per legge, la realizzazione di interventi finalizzati al recupero di spazi per l'edilizia residenziale pubblica e sociale che, indipendentemente dal soggetto attuatore, rimangono equiparati a standard urbanistici, ai sensi dell'art. 63 della LR 65/2014 e pertanto risultano vincolati alle categorie funzionali di cui al precedente comma 4.
Capo II Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (G)
Art. 64. Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
1. Definizione. Comprendono gli immobili destinati ad attrezzature, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l'uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:
- - Impianti idrovori ed impianti di sollevamento delle acque di bonifica;
- - Impianti e attrezzature di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
- - Campi pozzi e di presa idropotabili ed impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto;
- - Impianti e attrezzature per la distribuzione di fonti energetiche e produzione di energia elettrica.
2. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Fermo restando il prioritario rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di integrazione, ampliamento e di nuova edificazione di strutture, edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono in queste "Zone" sempre ammessi dal POI, nel rispetto delle specifiche norme settoriali vigenti per tali attrezzature e delle esigenze tecniche per l'efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. È ammessa altresì la "nuova edificazione" (Ne) nelle dimensioni minime necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, evidenziate in appositi elaborati tecnici.
Sono inoltre ammesse le categorie di intervento necessarie a garantire il miglioramento delle prestazioni tecniche e funzionali e quelli necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. A tal fine, Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera e la realizzazione di volumi tecnici comunque denominati (secondo le specifiche tecniche definite nel Regolamento edilizio comunale o nel RE.o di cui all'art. 7 delle presenti norme), è comunque sempre ammessa la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle infrastrutture e degli impianti;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinate a pubblici servizi;
- - "impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia" (Ie), limitatamente a quelle da fonti rinnovabili.
Le linee, le reti e gli impianti tecnologici sono realizzati e mantenuti previa autorizzazione degli enti competenti, secondo la normativa di settore vigente in materia, comunque nel prioritario rispetto della vigente legislazione in materia di governo del territorio, tutela e protezione dell'ambiente, tutela e protezione del paesaggio, difesa del suolo e rischio idrogeologico.
Limitatamente ai soli edifici e manufatti esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico", sono invece esclusivamente ammessi dal POI:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
- - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 3.
3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il POI individua negli appositi elaborati di quadro conoscitivo denominati "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme, con valore esclusivamente ricognitivo e indicativo, le fasce di rispetto dei servizi, delle reti e degli impianti, di cui al precedente comma 1, identificate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale. Gli interventi e le opere di natura urbanistico - edilizia, previste per le diverse "Zone" del POI e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto precedentemente richiamate (anche indicate in via ricognitiva e a titolo informativo nelle cartografie del Quadro propositivo - QP), possono essere realizzati previa verifica dell'effettiva dimensione - estensione della fascia di rispetto considerata e del conseguente rispetto delle disposizioni legislative e normative ad esse collegate.
4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b) di servizio, ed in particolare e.b.2. per i soli servizi e strutture amministrative pertinenti i diversi impianti di cui al comma 1 e alla sub categoria e.b.8.
Art. 65. Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)
1. Definizione. Comprendono i cimiteri esistenti di ogni singolo comune, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale, degli edifici e delle strutture di servizio che in alcuni casi corrispondono anche a manufatti di impianto storico, in alcuni casi ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario in epoca recente. Tali "Zone" sono altresì idonee alla localizzazione e realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla LR 9/2015, secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla DPGRn. 73R/2016.
2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. In queste "Zone" si applicano in via prioritaria le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare l'art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), l'art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 (Regolamento di polizia mortuaria).
3. Categorie di intervento. Cimiteri esistenti. Fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate e fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI, sono le seguenti:
- a) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (Se) nei limiti e fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale documentate in base alle norme precedentemente richiamate, ovvero tenendo conto degli indici demografici della popolazione.
- b) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - la "sostituzione edilizia" (Se), con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui alla precedente lettera a).
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
- - "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico delle strutture e degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione cimiteriale, la realizzazione dei seguenti categorie di intervento qualora funzionali alle funzioni cimiteriali:
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (urbanistico) delle previsioni di cimiteri esistenti, fatta salva la prioritaria applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" di attrezzature cimiteriali, secondo parametri in grado di assicurare gli standard minimi prestazionali per i servizi cimiteriali che devono essere erogati.
5. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni e limitazioni alla trasformazione. Il POI individua negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui al all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative richiamate al precedente comma 2, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.
Per le diverse "Zone" del POI ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso POI secondo quanto disposto nelle presenti norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione richiamata al precedente comma 2.
Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con Progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica approvato dal Consiglio Comunale, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere della competente azienda sanitaria locale e delle altre eventuali autorità competenti in materia e purché la nuova previsione non ricada ad una distanza inferiore a 50 metri dai centri abitati e dalle "Zone" ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del PSI (di dui all'art. 14 delle presenti Norme) e ricorrano, comunque, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio ed in particolare e.b.12).
Capo III Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)
Art. 66. Rete ferroviaria e relative stazioni e scali merci (esistenti e di progetto) (IF)
1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell'ambito della rete infrastrutturale (sovracomunale, generale e locale) e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete ferroviaria". Il POI, oltre alla linea ferroviaria Lucca - Aulla, riconosce con specifica simbologia grafica le "Zone" destinate ad aree, immobili e spazi funzionali, ovvero pertinenziali ed accessori alla rete ferroviaria, comprensive delle relative dotazioni infrastrutturali, delle stazioni, degli scali merci, dei tronchetti ferroviari e degli altri elementi pertinenziali o funzionali.
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Gli interventi ammissibili in queste zone, anche di trasformazione e nuova edificazione, sono stabiliti in sede di progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica, definiti sulla base degli specifici strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi in materia, dalle intese o accordi tra i soggetti competenti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ed i soggetti competenti in materia di governo del territorio. Interventi ed opere devono comunque essere riferiti ad esigenze di adeguamento, miglioramento ed integrazione funzionale e prestazionale della rete ferroviaria e delle complementari attività e funzioni necessarie alla qualificazione del trasporto ferroviario.
Categorie di intervento. Indicazioni di dettaglio. Il POI nell'ambito delle "Zone" destinate alla "rete ferroviaria", in coerenza con le previsioni del PSI, individua le aree destinate alla realizzazione di progetti finalizzati all'adeguamento tecnico e funzionale, ovvero al miglioramento prestazionale, delle infrastrutture e strutture esistenti. A tal fine, oltre alle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 16 delle presenti Norme (Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili (Ba), Manutenzione straordinaria (Ma), Restauro e risanamento conservativo (Rs), Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc), Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr), Interventi pertinenziali (Ip), sono anche ammessi eventuali interventi di "nuova edificazione" qualora finalizzati all'integrazione della rete infrastrutturale nel suo complesso, ovvero necessaria a garantire la qualificazione e l'incremento delle modalità di trasporto passeggeri e merci. È altresì ammessa dal POI la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della rete ferroviaria;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - "impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia" (Ie), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della rete ferroviaria.
3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il POI individua negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui di cui al precedente art. 3 comma 2 delle presenti Norme, a fini esclusivamente ricognitivi, le fasce di rispetto ferroviario calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione di cui al DPRn. 753/1980.
4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio.
Art. 67. Rete viaria sovralocale, generale e locale (esistenti e di progetto) (IV)
1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell'ambito della rete infrastrutturale (sovracomunale, generale e locale) e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria" comprendente la diversa viabilità di rango statale, regionale, provinciale e comunale esistente, nonchè la viabilità che in esito all'attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici è comunque destinata all'uso pubblico. Il POI distingue con apposita campitura e simbologia grafica, nelle cartografie del Quadro propositivo (QP), la suddetta rete viaria nelle seguenti categorie:
- - la rete viaria esistente pubblica e privata di uso pubblico (tratto nero con fondo bianco),
- - la rete viaria esistente pubblica soggetta ad ampliamento, adeguamento o miglioramento prestazionale e funzionale, ovvero di nuova previsione (tratto rosso con fondo arancio).
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" e comunque per la viabilità esistente pubblica o di uso pubblico di qualsiasi rango, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, il POI ammette:
- - la manutenzione e l'adeguamento tecnico e prestazionale della viabilità esistente privata di uso pubblico, anche con interventi ed opere di natura edilizia;
- - la manutenzione, l'adeguamento tecnico e prestazionale, la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, della viabilità esistente pubblica;
- - l'adeguamento, l'integrazione e l'ampliamento e la nuova edificazione per la viabilità pubblica di progetto (nuove previsioni), in questo caso sottoposta (in tutto o in parte nel caso di ampliamento) a vincolo espropriativo.
3. I parametri tecnici e le caratteristiche prestazionali per la definizione delle categorie di intervento e più in generale delle opere e degli interventi sono stabiliti in sede di Progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, ovvero - in caso di interventi sulla viabilità privata di uso pubblico, mediante titolo abilitativo diretto convenzionato ai fini ella conferma dell'uso pubblico. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla esistente e nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini.
4. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni alla trasformazione. Con esclusione della viabilità privata di uso pubblico, il POI riporta con valore ricognitivo e indicativo negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui al precedente art. 3 comma 2 delle presenti Norme, le indicazioni tecniche per il calcolo e la verifica delle "fasce di rispetto stradale" secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (D.Lgsn. 285/1992, come da ultimo modificato dalla L.n. 145/2018) e dal relativo Regolamento attuativo (di cui al DPRn. 495/1992 e smi), dai piani e regolamenti comunali e dai criteri applicativi eventualmente determinati dai preposti uffici comunali. Per le suddette fasce si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dallo stesso Codice della strada.
5. Fasce di rispetto. Ulteriori disposizioni del POI. Le fasce di rispetto stradali previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo, di cui al precedente comma 3, costituiscono in ogni caso le porzioni di territorio suscettibili di trasformazione e utilizzazione ai fini dell'adeguamento infrastrutturale dei tracciati viari, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli effetti e/o corretta ambientazione paesaggistica. A tal fine all'interno delle fasce di rispetto stradale ed indipendentemente dalle disposizioni riferite alle diverse "Zone" eventualmente interessate, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sono ammissibili, nei limiti delle vigenti disposizioni normative di cui al precedente comma 1, le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
- - adeguamenti stradali ed opere infrastrutturali di interesse pubblico a servizio dell'edificato posto all'interno o all'esterno della fascia di rispetto;
- - adeguamenti delle opere infrastrutturali di raccordo o di integrazione, ovvero di miglioramento prestazionale, delle intersezioni tra i diversi tracciati viari;
- - percorsi ed itinerari di viabilità lenta (ciclo - pedonale), opere di mitigazione e/o regolazione del traffico e di riqualificazione (paesaggistica, ambientale e prestazionale) della viabilità esistente;
- - reti e dotazioni tecnologiche e di servizio agli insediamenti (acquedotti, fognature, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati), comprensivi di sostegni, cabine, armadi, stazioni di supporto e gestione delle suddette reti;
- - canalizzazioni irrigue e altre sistemazioni idrauliche o di gestione - regimazione del reticolo di fossi e canali superficiali;
- - recinzioni, aiuole, siepi, cartellonistica e segnaletica stradale, alberature segnaletiche ed altri allineamenti arborei funzionali e complementari alla viabilità pubblica;
- - parcheggi e aree di sosta, ovvero altri spazi funzionali al miglioramento della rete della mobilità, anche con riferimento alle esigenze connesse con la gestione del trasporto pubblico locale (fermate, pensiline, ecc.).
Anche ai fini del miglioramento prestazionale e dotazionale della rete modale è sempre ammessa dal POI la possibilità dell'ampliamento della viabilità pubblica esistente, anche insistente su "Zone" diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, purché rientranti nelle fasce di rispetto stradale mediante progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica e preliminare procedimento espropriativo, nella misura massima di 1,50 mt. per ambo i lati rispetto alla larghezza della sezione attuale della strada, senza che tale intervento costituisca variante al POI medesimo. Tale dimensione è estendibile fino a mt. 3,50 nel caso di contestuale realizzazione di interventi concernenti la mobilità lenta (ciclo - pedonale).
6. Ulteriori indicazioni per la viabilità di progetto. Per la viabilità ed i raccordi di progetto (nuova previsione), ovvero soggetti ad adeguamento e ampliamento, il tracciato definito nel POI ha valore conformativo ed indicativo e la progettazione dell'opera pubblica - fatto salvo quanto disposto al precedente comma 4 in riferimento alle fasce di rispetto - non potrà introdurre modifiche sostanziali tali da pregiudicare in particolare l'itinerario assegnato dal POI (origine - destinazione). Nell'ambito della realizzazione del progetto dei nuovi snodi e tracciati stradali i comuni promuovono in ogni caso la contestuale realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e sistemazione paesaggistica delle aree ad essi adiacenti, necessari per la corretta integrazione nel contesto urbano e/o rurale. I progetti dovranno in particolare prevedere le alberature e le sistemazioni (movimenti di terra, alberature, arginature, verde di arredo, ecc.) più idonee per l'inserimento paesaggistico e la mitigazione dell'impatto acustico e visuale. Nelle stesse aree potranno essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, isole ecologiche, piazzole per la fermata delle linee di trasporto pubblico, punti di informazione e simili ed in questo quadro per le strade extraurbane classificate "B" e "C" è prescritta la piantumazione di alberature di alto fusto su ambo i lati. Tutte le intersezioni a rotatoria dovranno obbligatoriamente rispettare i contenuti di cui al DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio, ed in particolare e.b.9), e.b.10); e.b.11).
Art. 68. Aree di corredo e ambientazione della rete infrastrutturale (IH)
1. Definizione. Comprendono, generalmente, gli spazi a verde e le aree inedificate poste a corredo o di pertinenza funzionale della viabilità carrabile e delle altre infrastrutture per la mobilità esistenti, di cui agli art.li 66 e 67 delle presenti Norme, come ad esempio spartitraffico, argini e scarpate, reticolo idrografico di scolo, ovvero ambiti marginali e/o interclusi tra gli insediamenti esistenti e le stesse infrastrutture modali, di norma non utilizzati o trasformati. Costituiscono "Zone" destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo, ovvero al miglioramento paesaggistico e degli elementi di ambientazione della rete viaria o ferroviaria esistente di qualsiasi rango e comunque configurata.
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono aree destinate alla esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, tra cui la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta pubblici e/o di uso pubblico, secondo le disposizioni di cui all'art. 69 delle presenti Norme, ovvero all'adeguamento della viabilità esistente e/o la realizzazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali di cui agli art.li 67 e 71 delle presenti Norme.
3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Secondo quanto disposto ai precedenti commi, sono ammesse dal POI le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 16 delle presenti Norme, comprendenti: Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili (Ba), Manutenzione straordinaria (Ma), Restauro e risanamento conservativo (Rs), Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc), Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr), Interventi pertinenziali (Ip), nonché eventuali interventi di "nuova edificazione" qualora finalizzati all'integrazione, all'adeguamento e all'ampliamento della rete modale (viaria, ferroviaria e per la mobilità lenta), ovvero necessari a garantire l'incremento delle aree di sosta e parcheggio. E' altresì ammessa dal POI la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della rete modale;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi.
Restano fermi e confermati e possono pertanto essere mantenuti gli eventuali accessi privati agli insediamenti esistenti. In queste zone sono sempre ammessi gli eventuali interventi di qualificazione paesaggistica e ambientale, mediante la piantumazione le alberature di alto fusto e la realizzazione di sistemazioni a verde, di altre sistemazioni idraulico - agrarie (scossaline, canalette di scolo, arginature, ecc.) che devono tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.
3. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.9), e.b.10), e.b.11), comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.
Art. 69. Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (IP)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, aree e servizi di interscambio modale, spazi e attività di e-mobility e car sharing, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelli indicati alla lettera d) dell'articolo 3 del DM 1444/1968 e che concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI. Comprendono altresì parcheggi privati che in esito all'attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici sono comunque destinati all'uso pubblico.
2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:
- - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
- - la nuova edificazione dei parcheggi e delle aree di sosta di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo e identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.
Gli interventi e le opere realizzabili, sia sulle aree e gli spazi esistenti che su quelle di progetto dovranno essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica. La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento, in via prevalente, dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli spazi di sosta e parcheggio (assicurando un calibrato equilibrio tra esigenze delle attività private e necessità di uso pubblico).
I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole "Zone" sono stabiliti in sede di progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell'interazione con le adiacenti zone destinate alla viabilità pubblica o di uso pubblico, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.
3. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Per gli eventuali edifici e manufatti esistenti ricadenti in queste zone, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.
E' sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di infrastrutture, volumi, strutture e manufatti tecnici e di servizio delle dotazioni territoriali e delle reti tecnologiche, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 20% del lotto urbanistico di riferimento. E' altresì ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di manufatti accessori (chioschi) e strutture di supporto destinati a servizi per la mobilità, a spazi per piccole attività commerciali al dettaglio come ad esempio edicole, somministrazione alimenti e bevande, nonché di locali e altri manufatti di servizio (servizi igienici, fontanelli, depositi e box per la distribuzione di merci, ecc.), secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti dell'indice di copertura precedentemente indicato. E' altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione a spazi di sosta e parcheggio, la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della sosta e del parcheggio;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
- - "impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia" (Ie), limitatamente a quelle da fonti rinnovabili eoliche e fotovoltaiche.
4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) anche con strutture interrate e multipiano, nonché la realizzazione di interventi ed opere di cui al precedente comma 3, secondo i parametri edilizi e urbanistici e standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme e regolamenti di settore in materia di parcheggi ed infrastrutture di sosta. In questo quadro i manufatti e le strutture eventualmente da realizzare in elevazione non potranno superare l'altezza massima di mt. 3,50 e un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 75% del lotto urbanistico di riferimento.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sole sub-categorie c.5); c.6).
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.11) e ad esse assimilabili, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.
6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I nuovi parcheggi previsti dal POI hanno un valore indicativo ed i progetti di pubblica dovranno precisarne la forma, la dislocazione e le dimensioni; sono in ogni caso da rispettare le seguenti prescrizioni:
- - i parcheggi possono essere realizzati al livello stradale o a più piani sopra e sotto il livello stradale. La scelta della soluzione tecnica ritenuta idonea è definita in relazione alle condizioni oroidrografiche e delle componenti di natura patrimoniale eventualmente interessate. La superficie effettivamente non destinata a stalli di sosta e alla viabilità di servizio deve essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali ed itinerari per l'accessibilità lenta (ciclo - pedonale);
- - i parcheggi a raso devono essere corredati di filari alberati e/o alberature di alto fusto, piante ornamentali o arbusti. Ove possibile deve essere altresì garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'area interessata e assicurata la massima superficie filtrante del terreno;
- - all'interno dei parcheggi è sempre consentita l'installazione di panchine, fontane, recinzioni e la costruzione di servizi igienici, nonchè di manufatti o chioschi, aventi le dimensioni, le caratteristiche e le destinazioni di cui al precedente comma 3, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l'intero lotto urbanistico di riferimento;
- - i progetti, nell'osservanza delle indicazioni desumibili dai "Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambito urbano", di cui all'art. 88 delle presenti Norme, nonchè delle vigenti leggi in materia di accessibilità, devono garantire la massima accessibilità e la definizione di soluzioni progettuali integrate secondo i principi del "design for all".
Art. 70. Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi funzionali alla mobilità, come ad esempio gli autolavaggi, autonoleggi, ecc. Tali zone, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti, ovvero attività ad esse complementari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018 e smi.
2. Previsioni del POI. Criteri localizzativi generali. Fermo restando quanto disciplinato in termini di compatibilità dalla LR 62/2018 e dal relativo Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020, costituiscono criteri generali di natura prescrittiva per la localizzazione delle "Zone" destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti, di cui al precedente comma 1, verificate in termini generali anche per quelli esistenti e confermati dal POI e pertanto già iscritti nell'apposita "Anagrafe" comunale:
- - sussistenza di diretta relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell'intera rete di comunicazione, con particolare riferimento per quella regionale, provinciale e sovracomunale;
- - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare, anche in relazione alle migliori condizioni di sicurezza;
- - assenza di interferenze con rilevanti valori storico-culturali, ambientali e/o paesaggistici in relazione al contesto territoriale di riferimento e contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito, preferibilmente da attribuirsi alle aree di pianura e fondovalle;
- - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie, accompagnate da contestuali condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, nonché di pericolosità e fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica.
3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) del POI è ammessa nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 2 che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018 e smi. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio della Mediavalle del Serchio, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:
- - Aree formalmente riconosciute quali "Beni paesaggistici" di cui agli art.li 134, 136 e 142 del D.Lgsn. 42/2004, qualora in contrasto con la relativa disciplina di cui all'Allegato 8b del PIT/PPR;
- - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/68, secondo quanto disposto all'art. 13 delle presenti Norme;
- - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata o molto elevata, come individuate dalle apposite indagini del PSI vigente e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti sovraordinati (PAI e PGRA), nonchè nelle ulteriori indagini del "Quadro geologico - tecnico" (QG) di dettaglio contenute nel POI, di cui all'art. 3 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento e ulteriori indicazioni. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3 in termini di requisiti di compatibilità generale e criteri localizzativi, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all'apposita anagrafe comunale, di cui all'art. 1, comma 100, della L. 124/2017 e all'art. 58 della LR 62/2018, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della stessa LR 62/2018 e più in dettaglio nel relativo Regolamento di cui al DPGRn. 23R/2020.
Alla scadenza delle convenzioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova convenzione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme. In alternativa è ammessa l'approvazione di un progetto di opere pubblica o di un titolo abilitativo di iniziativa privata convenzionato per la formazione di spazi pubblici o privati di uso pubblico, con priorità per quelli di cui all'art. 69 delle presenti Norme.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la sola categoria funzionale ammessa dal PO è la seguente:
- c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub categoria funzionale c.9) e alla sola destinazione d'uso dei Distributori di carburante di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018;
In alternativa è ammessa la sola categoria funzionale e.b) di servizio.
Art. 71. Rete della mobilità lenta (ciclabile e pedonale)
1. Definizione. Comprendono gli immobili individuati, anche in coerenza con le indicazioni formulate dal PSI, quali percorsi per la mobilità lenta (pedonali e ciclabili). In particolare il POI individua con apposita simbologia e carattere grafico, comunque con valore ricognitivo e indicativo in ragione della specifica scala di rappresentazione:
- - Rete dei percorsi ed itinerari ciclabili e pedonali
- - Rete escursionistica, antiche percorrenze e altri itinerari pedonali
esistenti o di nuova previsione, che costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione delle aree urbane (con particolare riferimento all'accessibilità agli spazi pubblici) e del territorio aperto (con particolare riferimento al Serchio, agli altri parchi territoriali di livello comprensoriale, all'Appennino e alle Alpi Apuane, ai principali beni ambientali e culturali), aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi (preferibilmente protetti e ad accessibilità differenziata) dedicata alla mobilità alternativa a quella carrabile.
2. Categorie di intervento. Il POI, mediante interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privata convenzionati ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico e del mantenimento dell'uso pubblico, prevede interventi, opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e adeguamento funzionale, per i percorsi e gli itinerari esistenti, nonché la realizzazione di nuovi percorsi, attraverso interventi di "nuova edificazione" (Ne), con priorità ai casi in cui le previsioni ed indicazioni del POI ricadano nelle "Zone" di cui al Titolo V e VI delle presenti norme.
I progetti di opera pubblica devono definire soluzioni e caratteristiche tipologiche e funzionali dei percorsi in grado di garantire l'accessibilità anche alle utenze deboli o diversamente abili secondo la normativa vigente in materia, tenendo a riferimento gli indirizzi di carattere generale contenuti nel "Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" di ogni singolo comune e di quanto ulteriormente disposto all'art. 88 delle presenti Norme.
3. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I "Percorsi ed itinerari ciclabili e pedonali" devono essere realizzati preferibilmente separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Nei soli tratti extraurbani si potranno prevedere itinerari promiscui ciclo - pedonali di larghezza e caratteristiche tecniche e funzionali da individuare caso per caso, in ragione degli approfondimenti connessi con i diversi livelli di progettazione (fattibilità, definitiva esecutiva).
I "Percorsi escursionistici, le antiche percorrenze e gli altri itinerari pedonali" costituiscono indicazioni di orientamento per l'organizzazione della fruizione dei territori aperto e rurale ad elevato interesse ambientale, aventi lo scopo di costituire, nel loro insieme e unitamente ad altre politiche settoriali, una rete diffusa di fruizione del territorio aperto e rurale. Essi costituiscono il riferimento prioritario per la definizione dei progetti e delle modalità di gestione e manutenzione dei percorsi individuati nell'ambito della Rete escursionistica Toscana (RET) e, a tal fine, i comuni possono applicare le disposizioni di cui alla LR 17/1998 e del relativo Regolamento attuativo di cui alla DPGRn. 61R/2006.
Per i percorsi di impianto storico, con particolare riferimento per quelli individuati in forma ricognitiva nel Quadro conoscitivo (QC) del PSI, ferma restando quanto disposto ai precedenti commi, i comuni promuovono progetti di riqualificazione, individuando i materiali da utilizzare per la pavimentazione, gli elementi di arredo, la segnaletica e le modalità di piantumazione degli arredi arborei. Per questi tracciati i progetti devono assicurare, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione dei seguenti elementi se di rilevanza storica e/o paesaggistica: opere di raccolta e convogliamento delle acque, murature in pietra e i ciglioni, opere d'arte e gli arredi fissi, pavimentazioni in pietra, elementi segnaletici, filari alberati, allineamenti arborei e le siepi.
Sono inoltre sempre ammessi gli interventi di piantumazione che devono in particolare tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.
