Piano Operativo Intercomunale
Art. 57. Siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS)
1. Definizione. Il territorio dei Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia sono interessati dai seguenti "Siti della Rete Natura 2000" formalmente riconosciuti (ZPS - ZSC), secondo quanto indicato nelle apposite cartografie del Quadro conoscitivo (QC) e ulteriormente rappresentato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI, di cui all'art. 3 delle presenti Norme:
- - ZSC Monte Croce - Monte Matanna (IT5120012);
- - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane (T5120015);
- - ZSC - ZPS Orrido di Botri (IT5120007).
2. Strumenti attuativi. Rinvio alle disposizioni sovraordinate. In attuazione dell'art. 5, C. 3, del DPRn. 357/1997 ed in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, gli strumenti attuativi (comunque denominati) del POI, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte i Siti della Rete Natura 2000 formalmente riconosciuti (ZSC e ZPS), o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito Studio finalizzato alla valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, nonché dei contenuti e delle risultanze dello Studio di incidenza che correda la VINCA dello stesso POI.
3. Categorie di intervento. Rinvio alle disposizioni sovraordinate. Gli interventi e i progetti comunque denominati da realizzarsi in attuazione delle della disciplina (previsioni e corrispondenti disposizioni normative) del POI di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, IV delle presenti Norme, sono tenuti al rispetto e all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 Comma 3 del DPRn. 357/1997 e al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, nonché al prioritario e prevalente rispetto delle misure di conservazione, delle indicazioni e disposizioni normative eventualmente definite dagli specifici "Piani di Gestione" (PdG) vigenti elaborati e approvati per i siti indicati al precedente comma1, tenuto conto dei contenuti delle risultanze dello "Studio di incidenza" (SIA) che correda la VINCA del POI.
Art. 58. Varchi e discontinuità di interesse paesaggistico
1. Definizione. Costituiscono la necessaria trasposizione, ovvero declinazione e dettaglio di scala, degli "Ambiti dei varchi inedificati e delle visuali libere" del PSI, riconosciuti di interesse ambientale e pertanto identificati e puntualizzati dal POI ai fini del controllo e della qualificazione paesaggistica delle previsioni e degli interventi urbanistico - edilizi che interessano queste aree eventualmente da realizzarsi in attuazione delle previsioni e disposizioni dello stesso POI.
2. Categorie di intervento. Rinvio alla disciplina di POI. In questi contesti, si applicano le disposizioni delle diverse "Zone" della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo II delle presenti Norme) entro cui risultano indicati, fermo restando quanto disposto ai successivi commi 3 e 4.
3. Prescrizioni e limitazioni generali. Nella realizzazione di qualsiasi intervento edilizio e urbanistico, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, in applicazione delle disposizioni normative di cui al precedente comma 2, deve essere assicurata la tutela e la conservazione dell'integrità fisica di questi spazi aperti e delle strutture e componenti patrimoniali che li qualificano come continuità ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento per la salvaguardia, la tutela - e ove necessario il ripristino - di siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni arboree ed arbustive, alberature di alto fusto ed individui arborei di carattere monumentale, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria.
4. Prescrizioni e limitazioni di dettaglio. La realizzazione di nuovi edifici e manufatti di cui al precedente art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal POI per le diverse "Zone" eventualmente interessate, è subordinata alla dimostrazione (in termini grafici, cartografici e fotografici), nell'ambito della definizione dei Programmi aziendali (PAPMAA) - ovvero dei titoli abilitativi e autorizzativi, che non sussistono alternative localizzative e di ubicazione spaziale diverse da quella proposta, ovvero esterne alle discontinuità e ai varchi inedificati indicati dal POI, in rapporto al fondo agricolo eventualmente interessato e che l'eventuale localizzazione di edifici e manufatti non precluda la fruizione paesistico percettiva delle aree interessate.
Le recinzioni ed elementi di protezione dei fondi agricoli devono essere realizzati con elementi di sostegno semplicemente infissi al suolo, evitando l'introduzione di elementi, componenti e manufatti che precludano intervisibilità e la percezione delle principali visuali sul territorio aperto, privilegiando tessiture e materiali prevalentemente trasparenti (preferibilmente reti a maglie larghe metalliche).
