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Capo I Determinazioni di gestione della pianificazione idrogeologica

Art. 55. Specchi d'acqua, reticolo idrografico e Aree di salvaguardia del PAI - PGRA

1. Definizione. Fermo restando quanto disciplinato ai Titoli II, III. V e VI delle presenti Norme in riferimento alle diverse "Zone" del POI, a fini esclusivamente ricognitivi, il POI identifica nelle cartografie di Quadro propositivo (QP), con apposita simbologia e caratterizzazione grafica, il reticolo idrografico e gli specchi d'acqua naturali ed artificiali riconoscibili in ragione delle categorie di uso del suolo, ovvero in base alle indicazioni cartografiche contenute nella Carta Tecnica Regionale (CTR), non necessariamente coincidenti con il "Reticolo idrografico regionale" e con il "Reticolo idrografico del PAI" (oggi PGRA), come indentificati nel "Quadro geologico- tecnico" (QG)" di cui all'art. 83 delle presenti Norme.

2. Categorie di intervento. Per queste particolari categorie di beni ed immobili si applicano le specifiche disposizioni normative vigenti in materia di acque superficiali (RD n. 523/1904 e DLgs 152/2006), compatibilmente e in forma integrata con le specifiche disposizioni definite per il "Reticolo idrografico regionale" del PIT con valenza di PPR e con il "Reticolo idrografico del PAI" del Bacino del Fiume Serchio, ora del "PGRA del Bacino Distrettuale" Appennino Settentrionale di cui al successivo comma 3.

3. Rinvio alle Indagini e alle disposizioni sovraordinate. Il "Quadro geologico - tecnico" (QG)" e le relative indagini di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica) di cui all'art. 83 delle presenti Norme, individuano altresì in appositi elaborati cartografici:

  • - il "Sistema idrografico regionale", comprendente in particolare il reticolo idrografico per il quale si applicano espressamente le disposizioni di cui alla LR 41/2018;
  • - il "Reticolo idrografico" del PAI del Bacino del fiume Serchio, ora del PGRA del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, talvolta coincidente con quello richiamato alla precedente alinea, per il quale si applicano le disposizioni dei piani sovraordinati richiamati.

Le diverse disposizioni normative di natura sovraordinata di cui al precedente punto elenco sono richiamate nelle "Indagini geologico - tecniche", di cui all'art. 83 delle presenti Norme che si integrano con quelle di cui al precedente comma 2.

4. Criteri interpretativi ed identificativi. Nel caso in cui i reticoli precedentemente richiamati risultino tra loro non coincidenti e/o sovrapponenti, dovranno essere rispettate - in forma cumulativa - le rispettive discipline applicando le disposizioni e le prescrizioni ritenute più restrittive e cautelative.

Art. 56. Giacimenti e Siti MOS del PRC. Aree a destinazione estrattiva

1. Definizione. Nelle more di adeguamento del PSI e conseguentemente del presente POI alla disciplina del Piano Regionale Cave (PRC), secondo le Linee guida di cui alla DGR n. 225/2021, il POI recepisce e fa propri nelle cartografie del Quadro progettuale (Qp) e nelle indagini geologico - tecniche del Quadro geologico (Qg), le perimetrazioni dei "Giacimenti" e le localizzazioni dei "Siti di reperimento di materiale ornamentale storico" (MOS) di cui all'art. 2 della LR 35/2015 e agli articoli 8 e 42 della disciplina di piano dello stesso PRC.

2. Giacimenti. Disposizioni applicative e attuative transitorie. Fino all'adeguamento del POI al PRC, all'interno dei giacimenti di cui al precedente comma 1 sono fatte salve le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi (comunque denominati) approvate e non ancora decadute per le quali di applicano le disposizioni transitorie di cui agli art.li 40 e 41 e fermo restando gli obblighi di cui all'art. 14 della disciplina del PRC, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni LR 35/2015 e del relativo Regolamento di cui alla DPGRn. 72R/2015.

3. Siti di reperimento materiali ornamentali storici (MOS). Disposizioni applicative. I Siti di reperimento di materiale ornamentale storico" di cui al precedente comma 1, anche se ricadenti in "Aree agricole e forestali" (E) del territorio rurale, sono esclusivamente destinati, qualora ritenuto necessario, al reperimento di materiali ornamentali da taglio indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dl MIC, per i quali si applicano le specifiche disposizioni della stessa LR 35/2015 e del relativo Regolamento di cui alla DPGRn. 72R/2015.

Capo II- Determinazioni di gestione della pianificazione ambientale

Art. 57. Siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS)

1. Definizione. Il territorio dei Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia sono interessati dai seguenti "Siti della Rete Natura 2000" formalmente riconosciuti (ZPS - ZSC), secondo quanto indicato nelle apposite cartografie del Quadro conoscitivo (QC) e ulteriormente rappresentato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI, di cui all'art. 3 delle presenti Norme:

  • - ZSC Monte Croce - Monte Matanna (IT5120012);
  • - ZPS Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane (T5120015);
  • - ZSC - ZPS Orrido di Botri (IT5120007).

2. Strumenti attuativi. Rinvio alle disposizioni sovraordinate. In attuazione dell'art. 5, C. 3, del DPRn. 357/1997 ed in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, gli strumenti attuativi (comunque denominati) del POI, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte i Siti della Rete Natura 2000 formalmente riconosciuti (ZSC e ZPS), o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito Studio finalizzato alla valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull'integrità del sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, nonché dei contenuti e delle risultanze dello Studio di incidenza che correda la VINCA dello stesso POI.

3. Categorie di intervento. Rinvio alle disposizioni sovraordinate. Gli interventi e i progetti comunque denominati da realizzarsi in attuazione delle della disciplina (previsioni e corrispondenti disposizioni normative) del POI di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, IV delle presenti Norme, sono tenuti al rispetto e all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 Comma 3 del DPRn. 357/1997 e al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, nonché al prioritario e prevalente rispetto delle misure di conservazione, delle indicazioni e disposizioni normative eventualmente definite dagli specifici "Piani di Gestione" (PdG) vigenti elaborati e approvati per i siti indicati al precedente comma1, tenuto conto dei contenuti delle risultanze dello "Studio di incidenza" (SIA) che correda la VINCA del POI.

Art. 58. Varchi e discontinuità di interesse paesaggistico

1. Definizione. Costituiscono la necessaria trasposizione, ovvero declinazione e dettaglio di scala, degli "Ambiti dei varchi inedificati e delle visuali libere" del PSI, riconosciuti di interesse ambientale e pertanto identificati e puntualizzati dal POI ai fini del controllo e della qualificazione paesaggistica delle previsioni e degli interventi urbanistico - edilizi che interessano queste aree eventualmente da realizzarsi in attuazione delle previsioni e disposizioni dello stesso POI.

2. Categorie di intervento. Rinvio alla disciplina di POI. In questi contesti, si applicano le disposizioni delle diverse "Zone" della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo II delle presenti Norme) entro cui risultano indicati, fermo restando quanto disposto ai successivi commi 3 e 4.

3. Prescrizioni e limitazioni generali. Nella realizzazione di qualsiasi intervento edilizio e urbanistico, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, in applicazione delle disposizioni normative di cui al precedente comma 2, deve essere assicurata la tutela e la conservazione dell'integrità fisica di questi spazi aperti e delle strutture e componenti patrimoniali che li qualificano come continuità ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento per la salvaguardia, la tutela - e ove necessario il ripristino - di siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni arboree ed arbustive, alberature di alto fusto ed individui arborei di carattere monumentale, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria.

4. Prescrizioni e limitazioni di dettaglio. La realizzazione di nuovi edifici e manufatti di cui al precedente art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal POI per le diverse "Zone" eventualmente interessate, è subordinata alla dimostrazione (in termini grafici, cartografici e fotografici), nell'ambito della definizione dei Programmi aziendali (PAPMAA) - ovvero dei titoli abilitativi e autorizzativi, che non sussistono alternative localizzative e di ubicazione spaziale diverse da quella proposta, ovvero esterne alle discontinuità e ai varchi inedificati indicati dal POI, in rapporto al fondo agricolo eventualmente interessato e che l'eventuale localizzazione di edifici e manufatti non precluda la fruizione paesistico percettiva delle aree interessate.

Le recinzioni ed elementi di protezione dei fondi agricoli devono essere realizzati con elementi di sostegno semplicemente infissi al suolo, evitando l'introduzione di elementi, componenti e manufatti che precludano intervisibilità e la percezione delle principali visuali sul territorio aperto, privilegiando tessiture e materiali prevalentemente trasparenti (preferibilmente reti a maglie larghe metalliche).