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Art. 51. Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)

1. Definizione. Comprende gli spazi aperti residuali interni ai tessuti edificati, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, ubicati di stretta relazione con gli insediamenti esistenti riconducibili alle "Zone" di cui al Titolo III, Capi I, II e III delle presenti Norme, senza escludere quelli marginali e/o liberi dall'edificazione storica o recente. dallo stesso PSI come "Aree agricole intercluse" e risultano comunque diverse da quest'ultime.

2. Categorie di intervento. Il POI prevede il mantenimento degli assetti inedificati e la gestione degli spazi aperti, al fine di assicurare la conservazione del gradiente verde e la qualificazione degli insediamenti e del territorio urbanizzato interessato. Per gli eventuali edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).

È altresì ammessa dal POI la realizzazione di "interventi pertinenziali" (Ip) e la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, anche nel caso in cui il lotto urbanistico di riferimento risulti ricompreso in aree e spazi aperti catastalmente non collegati o riferibili ad edifici esistenti ricadenti in altre "Zone" del POI. In questo caso gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di atto d'obbligo, a cura e spese dell'interessato, mediante il quale è stabilito la natura accessoria e il vincolo di pertinenzialità dei manufatti rispetto all'edifico principale interessato.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sola su-categoria e.b) "di servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 52. Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)

1. Definizione. Comprende spazi aperti di interesse ambientale o di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, comunque di originaria destinazione agricola e/o a prevalente caratterizzazione rurale, seppure residuale o marginale. Si tratta di aree e spazi, comunque ricadenti nei diversi ambiti del "territorio urbanizzato" del PSI, nell'ambito dei quali sono riconosciute dal POI componenti patrimoniali di valenza paesistico percettiva (varchi inedificati di continuità ambientale, visuali libere e coni ottici), ovvero elementi e fattori che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico o presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le contermini aree agricole (territorio rurale) del POI.

2. Categorie di intervento. fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle eventuali relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale, anche al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.

È altresì vietata la realizzazione di interventi pertinenziali (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.

In considerazione della riconosciuta prevalente funzione rurale sono inoltre ammessi dal POI i seguenti ulteriori interventi:

  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 8, punto 8.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 8 punto 8.2 delle presenti Norme.

Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità o esecutivo), ovvero di iniziativa privata purché convenzionata, sono ammessi interventi ed opere esclusivamente finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, ovvero alla prevenzione, mitigazione e al controllo dei rischi idrogeomorfologici, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale o sovraordinata.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Per i soli edifici esistenti eventualmente ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Residenziale", "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 53. Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (HS)

1. Definizione. Comprendono le aree libere e gli spazi non edificati interni al territorio urbanizzato, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, privi di elementi e fattori di interesse paesaggistico o ambientale, comunque aventi caratteristiche morfotipologiche diverse dalle "Zone" di cui agli art.li 51 e 52 delle presenti Norme. Si tratta anche di spazi aperti e aree di significativa dimensione interclusi rispetto ai contesti insediati o alla rete infrastrutturale di servizio agli insediamenti, ricadenti all'interno del "territorio urbanizzato" dello stesso PSI, suscettibili di potenziali capacità di trasformazione.

2. Contenuti delle previsioni in rapporto al PS vigente. Trattandosi di "Zone" non rientranti nel quadro previsionale strategico quinquennale del POI, esse sono destinate ad essere mantenute inedificate al fine di preservare le possibilità e opportunità di perseguimento e declinazione operativa di obiettivi e direttive definite dal PSI nell'ambito della "Strategia di sviluppo sostenibile", in funzione alla definizione di un rinnovato quadro previsionale quinquennale nel successivo POI.

Sono anche potenziali aree di riserva per l'eventuale sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici ed ambientali degli insediamenti, ovvero di qualificazione e controllo degli effetti paesaggistici, nonché di sviluppo della dotazione di standard urbanistici e spazi pubblici, anche connessi al perseguimento di politiche ed azioni definite dalla programmazione settoriale comunale.

3. Categorie di intervento. Il POI prevede la conservazione degli assetti esistenti, fatta salva la sola attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme e gli interventi di "Manutenzione straordinaria" (Me).

Non è altresì ammessa la realizzazione di edifici e manufatti di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di "interventi pertinenziali" (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici e manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo, ancorché ricadenti all'interno del "Territorio urbanizzato".

Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità o esecutivo), ovvero di iniziativa privata purché convenzionata, ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico, sono ammessi interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree e degli insediamenti contermini, come ad esempio boschi urbani, giardini e orti sociali, stanze verdi, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Residenziale", "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 54. Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)

1. Definizione Comprende le aree e gli immobili interni al territorio urbanizzato, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, corrispondenti alle categorie di aree che costituiscono aree agricole ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR 65/2014. Si tratta prevalentemente di contesti rurali marginali e residuali che, in ragione dei caratteri specificatamente riconosciuti dal POI, si qualificano per la permanenza delle attività e degli usi agricoli e di quelli ad essi complementari, pertinenziali o accessori.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Il POI prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e inedificati, ancorché questi risultino di pertinenza di edifici o complessi di edifici esistenti, con l'esclusione di interventi di trasformazione urbanistica, fatti salvi esclusivamente gli interventi e le opere riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme e quanto ulteriormente disposto ai successivi commi di questo stesso articolo.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Per gli eventuali edifici e manufatti ricadenti in queste "Zone", in considerazione della riconosciuta funzione prevalentemente rurale, sono ammesse le categorie di intervento di cui agli art.li 22, 23 e 24 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In considerazione della riconosciuta prevalente funzione rurale sono inoltre ammessi dal POI i seguenti ulteriori interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 25 comma 7 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 8, punto 8.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 8 punto 8.2 delle presenti Norme.

E' vietata invece dal POI la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", l'installazione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 delle presenti Norme.

5. Categorie di intervento. Prescrizioni di dettaglio. Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità, definitivo dell'interesse pubblico, sono altresì ammessi dal POI gli interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree e degli insediamenti contermini, come ad esempio boschi urbani, giardini e orti sociali, stanze verdi, spazi aperti attrezzati per la didattica ambientale e per la valorizzazione del territorio aperto e rurale, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale

6. Disciplina delle funzioni. coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Resta fermo quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola.