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Art. 45. Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)

1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva nei quali la commistione e la pluralità delle funzioni esistenti (artigianali, commerciali al dettaglio o all'ingrosso, direzionali e di servizio), anche talvolta frammiste con quelle residenziali, unitamente al variegato ed articolato carattere delle strutture urbane o dei singoli edifici, non consente di definire una univoca identificazione morfotipologica, ancorché prevalgano in generale i caratteri e la conformazione di insediamenti specialistici.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - l'ampliamento "una tantum" all'interno della sagoma dell'edificio esistente finalizzato alla chiusura (parziale o totale), mediante tamponamento, dei porticati e delle logge (comunque configurate) poste al piano terra degli edifici condominiali a più piani, al fine di realizzare esclusivamente vani con funzioni accessorie (ripostigli, garage, cantine, ecc.) e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti dello stesso edificio.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.O, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale - artigianale
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • e) direzionale e di servizio.
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 46. Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti a piattaforme produttive" (TP.2), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva. Si tratta in particolare delle aree edificate artigianali ed industriali esistenti e di quelle produttive in genere caratterizzate dalla commistione di funzioni pertinenziali (anche direzionali e commerciali se connesse e dipendenti dall'attività principale) e attività espositive commerciali all'ingrosso, in contesti tipicamente pianificati e organizzati in forma specialistica, per le quali il POI persegue le finalità di efficientamento, consolidamento e contestuale qualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
        • - gli ampliamenti funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie.
          • c) Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
            • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
            • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
            • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
            • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
            • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

            3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione. Al fine di favorire il tendenziale perseguimento degli obiettivi di qualificazione degli insediamenti quali "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA), fermo restando quanto disposto per gli edifici di "impianto storico" di cui al precedente comma 2 lettera a), tramite preventivo Permesso di Costruire (PdC) convenzionato sono altresì ammesse:

            • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 30% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
            • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (30% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
            • - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru), nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
            • - Indice di edificabilità fondiaria massimo (If) = 1,2 mq/mq;
            • - Altezza massima = 12,50 mt. escluso i volumi tecnici;
            • - Numero massimo piani fuori terra: 2; sono ammessi 3 piani per le sole parti destinate a servizi e spazi di pertinenza dell'edificio produttivo.

            Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

          Il complessivo Permesso di Costruire (PdC) è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti pertinenziali e di realizzazione delle opere di corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali del lotto urbanistico di riferimento (almeno corredate di una fascia a verde con quinte arboree e filari alberati), nonché le eventuali condizioni e gli impegni, anche gestionali e di processo (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli edifici e più in generale dell'insediamento (con particolare attenzione per la gestione del ciclo delle acque e la produzione di energia da fonti rinnovabili). A tal fine nell'ambito del lotto urbanistico di riferimento è ammessa la realizzazione di vasche di accumulo dell'acqua piovana e l'installazione di impianti fotovoltaici, oltre che sulle coperture degli edifici, quali elementi complementari alle strutture di ombreggiatura di piazzali e spazi di sosta, deposito, logistica e manovra pertinenziali. In ogni caso è da assicurare, per quanto compatibili, l'applicazione delle direttive di cui all'art. 88 delle presenti Norme.

        4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

      5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) e nella "ristrutturazione urbanistica" (Ru) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 70% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

    6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sola su-categoria e.b) "di servizio";
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 47. Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti delle insule specializzate" (TP.3), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione produttiva. Si tratta tn particolare delle aree edificate commerciali e di quelle direzionali e di servizio esistenti caratterizzate dalla commistione di funzioni pertinenziali (anche residenziali se connesse e dipendenti dall'attività principale) e attività espositive commerciali all'ingrosso, in contesti tipicamente pianificati e organizzati in forma specialistica, oppure quali elementi isolati inseriti in più ampi contesti urbani a diversa e variegata caratterizzazione funzionale, per le quali il POI persegue le finalità di qualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, ed in particolare:
  • - per tutti gli edifici, ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - per gli edifici completamente ad un piano o per le sole parti di edificio comunque ad un solo piano, è altresì ammessa in alternativa all'ampliamento della precedente linea, la sopraelevazione per un solo ulteriore piano, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima non superiore a mt. 9,50;
  • - gli ampliamenti "una tantum" esclusivamente funzionali alla realizzazione di soppalchi all'interno della sagoma dell'edificio esistente, per una Superficie edificabile (Se) non superiore al 30% della Superficie edificata (Se) esistente, oppure in misura non superiore al 15% nel caso siano realizzate per intero le addizioni volumetriche di cui ai punti precedenti.
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (20% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 9,50;

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3):
  • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" 8Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 corrispondenti alle grandi strutture di vendita;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "commerciale all'ingrosso" in "direzionale di servizio" e "commerciale al dettaglio" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "commerciale all'ingrosso" in "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 48. Poli e piattaforme turistico - ricettive e delle attività ludico ricreative (D4)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti degli edifici a tipologia mista (terziario)" (TP.6), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione produttiva. Si tratta in particolare delle aree edificate esistenti con funzioni turistico ricettive, ricreative e alberghiere, comprensive dei luoghi di intrattenimento e ristoro (sale da ballo, sale giochi, cinema, sale scommesse e da gioco), per le quali il POI persegue le finalità di recupero edilizio al fine incentivare il processo di ammodernamento e qualificazione funzionale.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico, previa formazione di un Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (15% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 9,50;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, anche in deroga alle dimensioni e ai parametri di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Gli interventi di "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico sono ammissibili esclusivamente qualora interessino l'intero "lotto urbanistico di riferimento", tramite Permesso di costruire (PdC) convenzionato mediante il quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale e paesaggistica degli spazi aperti pertinenziali all'attività turistico-ricettiva, le eventuali condizioni per l'uso pubblico degli impianti sportivi pertinenziali, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di agibilità degli immobili realizzati. Tale vincolo di destinazione è trascritto (Atto d'obbligo) a cura e spese degli interessati nei registri immobiliari della competente Conservatoria.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad) e nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso.

Art. 49. Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)

1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva nei quali sono esclusivamente o in via prevalente presenti attività artigianali, commerciali (al dettaglio o all'ingrosso) e/o direzionali, tipicamente organizzate e strutturate in spazi aperti (piazzali, depositi, esposizioni, stoccaggi, magazzini, ecc.) con limitati o marginali manufatti e strutture (macchinari, apparecchiature, tettoie, volumi tecnici, ecc.) edificate di natura pertinenziale o ad essi strettamente collegati.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione. Allo scopo di favorire il riordino e la riqualificazione di questi insediamenti in rapporto al territorio urbanizzato interessato, nonchè con l'obiettivo di programmare interventi finalizzati a migliorare la qualità insediativa, a mitigare e/o migliorare l'inserimento paesaggistico e ambientale, il POI mediante la formazione di un "Permesso di Costruire" (PdC) convenzionato ammette inoltre le seguenti ulteriori categorie di intervento:

  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (15% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 9,00.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3):
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

Mediante il PdC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretto inserimento urbanistico e ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al lotto urbanistico di riferimento) con particolare attenzione alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;

da realizzare a carico del proponente, con particolare riferimento per le opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate. Tramite il PdC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici previsti in relazione alle categorie funzionali esistenti, secondo quanto disposto all'art. 9 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare l'80% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. In limitazione a quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme, non è in ogni caso ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI esistenti.

7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale - artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 50. Insediamenti produttivi e poli specialistici di particolare complessità e rilevanza (D6)

1. Definizione. Comprende gli insediamenti produttivi (a diversa destinazione e caratterizzazione) di particolare complessità e/o specializzazione, di interesse e rilevanza comprensoriale, in ragione delle specifiche ed esclusive capacità, della consistenza e dell'estensione territoriale, anche in rapporto alla particolare ubicazione, ovvero al contesto territoriale e urbanistico interessato, che le qualificano quali "Poli" di riferimento nell'area vasta e per l'intera valle del Serchio.

2. Articolazione e disposizioni generali. Si tratta in particolare delle seguenti "Zone" (D6):

  • - il "Polo industriale cartario "Tronchetti" in Piano di Coreglia", nel Comune di Coreglia Antelminelli;
  • - il "Polo turistico - ricettivo "Il Ciocco" in Castelvecchio Pascoli", nel Comune di Barga;
  • - il "Polo industriale - artigianale di "KME Italia" in Fornaci di Barga", nel Comune di Barga;

per i quali il POI reca le appropriate disposizioni normative di seguito indicate, comprendenti le categorie di intervento, la disciplina delle funzioni le eventuali prescrizioni e le modalità attuative, anche secondo una specifica sub-articolazione delle "Zone" individuate, in ragione dei possibili effetti territoriali, ambientali e paesaggistici che questi insediamenti e le relative attività possono determinare, tenendo conto degli eventuali vincoli (ambientali, paesaggistici ed igienico - sanitari) sovraordinati eventualmente interessati, dei fattori di vulnerabilità, fragilità e criticità esistenti (riconosciuti dal Quadro conoscitivo - QC) e dal Quadro valutativo - QV del PSI e più in dettaglio del POI), nonchè delle potenzialità economico - produttive che gli stessi poli possono potenzialmente esprimere.

  • - POLO INDUSTRIALE CARTARIO "TRONCHETTI" IN PIANO DI COREGLIA

3. Identificazione di dettaglio e rinvio al PA vigente. Per il "Polo industriale cartario "Tronchetti" ubicato nella Frazione di Piano di Coreglia", il POI recepisce e fa propria la disciplina e le previsioni del Piano Attuativo (PA) denominato "Completamento sito produttivo di Piano di Coreglia, Area denominata Fontanone, proprietà Industrie Cartarie Tronchetti spa", approvato ai sensi dell'art. 107 della LR 65/2014, con contestuale Variante semplificata al RU ai sensi degli art.li 30 e 252ter della LR 65/2014, di cui alla Deliberazione di C.C.n. 38 del 30.10.2024. In questo quadro il POI assicura altresì l'efficacia e l'applicazione della relativa convenzione Rep. n. 1572 del 17.12.2024 sottoscritta tra proponente e Comune di Coreglia Antelminelli.

  • - POLO TURISTICO - RICETTIVO "IL CIOCCO" IN CASTELVECCHIO PASCOLI

4. Identificazione di dettaglio e sub-categorie di "Zone". Per il "Polo turistico - ricettivo "Il Ciocco" ubicato nella Frazione di Castelvecchio Pascoli" il POI, secondo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, sub-articola la disciplina di seguito riportata e le relative previsioni secondo le seguenti specifiche sub-categorie di "Zone" appositamente individuate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) denominata "QP.IV Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Quadro comunale (cartografia in scala 1:2.000), tenendo conto della necessità di garantire:

  • - il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR, con particolare riferimento alla Disciplina d'uso dell'Ambito di paesaggio n. 3 "Garfagnana, valle del Serchio e val di Lima" e della Disciplina dei "Beni paesaggistici" direttamente interessati;
  • - la coerenza con la disciplina e le ulteriori disposizioni definite dalla pianificazione territoriale provinciale (PTC) e intercomunale (PSI) vigente, con specifico riferimento ai particolari contesti territoriali, ambientali e paesaggistici interessati.

5. Sub-Zona D6.A) Complesso, strutture ed impianti turistico - ricettivi. Disciplina di dettaglio

5.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti già destinati alle attività turistico - ricettive e ludico - ricreative e relativi spazi aperti pertinenziali, per i quali il POI persegue l'adeguamento, la riqualificazione e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli gestionali, prestazionali e di capacità.

5.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - gli ampliamenti funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (10% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 10,50;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, anche in deroga alle dimensioni e ai parametri di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

5.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la categoria funzionale ammessa è esclusivamente quella:

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante dalla categoria funzionale Turistico - ricettiva a quella Direzionale e di servizio è ammessa nei limiti del 30% della complessiva Superfice edificata (se) esistente, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli edifici e manufatti ricadenti nella medesima sub-zona D6.A.

5.6. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

6. Sub-Zona D6.B) Strutture ed impianti complementari e di servizio. Disciplina di dettaglio

6.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo costituita da edifici, attrezzature, manufatti ed impianti e corrispondenti spazi aperti pertinenziali già destinati ad attività direzionali e di servizio, ovvero per funzioni ed infrastrutture di logistica e mobilità, ancorchè strumentali alle attività turistico - ricettive e ludico - ricreative) per i quali il POI persegue il mantenimento, l'adeguamento e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

6.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

6.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6.4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

6.5. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

  • - POLO INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI "KME ITALIA" IN FORNACI DI BARGA

7. Identificazione di dettaglio e sub-categorie di "Zone". Per il "Polo industriale - artigianale di "KME Italia" ubicato nella Frazione di Fornaci di Barga" il POI, secondo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, sub-articola la disciplina di seguito riportata e le relative previsioni secondo le seguenti specifiche sub-categorie di "Zone" appositamente individuate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) denominata "QP.IV Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Quadro comunale (cartografia in scala 1:2.000), tenendo conto della necessità di garantire:

  • - il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR, con particolare riferimento alla Disciplina d'uso dell'Ambito di paesaggio n. 3 "Garfagnana, valle del Serchio e val di Lima" e della Disciplina dei "Beni paesaggistici" direttamente interessati;
  • - la coerenza con la disciplina e le ulteriori disposizioni definite dalla pianificazione territoriale provinciale (PTC) e intercomunale (PSI) vigente, con specifico riferimento ai particolari contesti territoriali, ambientali e paesaggistici interessati;
  • - la compatibilità delle destinazioni d'uso e degli interventi previsti in relazione agli effetti ambientali che possono determinarsi in termini generali e con ricadute ed interferenze sugli insediamenti e le attività contermini esistenti, tenendo conto dei fattori di vulnerabilità riconosciuti con il complementare procedimento di VAS.

8. Sub-Zona D6.A) Complesso, strutture ed impianti produttivi. Disciplina di dettaglio

8.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti già destinati alle attività di produzione e trasformazione e relativi spazi aperti pertinenziali, per i quali il POI persegue l'adeguamento, la riqualificazione e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

8.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 5% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (5% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
  • - la "demolizione non contestuale alla ricostruzione" (De).

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

8.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

8.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

8.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la categoria funzionale ammessa è esclusivamente quella b) industriale e artigianale a condizione che non determini l''insediamento di impianti, funzioni e attività, ancorchè funzionali o strumentali alle destinazioni produttive, per la produzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili (quali ad esempio biomasse, geotermica, idroelettrica, ecc.), con esclusione delle fonti fotovoltaiche ed eoliche che possono essere posizionate sia sulle coperture degli edifici e dei manufatti pertinenziali che a terra.

Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

9. Sub-Zona D6.B) Complesso dimesso - degradato da riqualificare. Disciplina di dettaglio

9.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti e corrispondenti spazi aperti pertinenziali prevalentemente in abbandono, allo stato di rudere e/e in pessimo stato di manutenzione (salvo episodi puntuali riconosciuti dal quadro conoscitivo), degradati e dequalificati, destinati ad interventi unitari di recupero e rifunzionalizzazione a fini produttivi, per i quali il POI persegue la contestuale e complementare riqualificazione paesaggistica ed ambientale, tenendo conto delle dirette relazioni con la contermine fascia fluviale del Serchio (destinata dal PSI e dal POI a parco fluviale).

9.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento) e comunque per un'altezza non superiore a mt. 12,50;
        • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (10% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
        • - la "demolizione non contestuale alla ricostruzione" (De);

        Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

      • c) sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
        • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
        • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
        • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
        • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

        9.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

      9.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

    9.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la categoria funzionale ammessa è esclusivamente quella b) industriale e artigianale. E' comunque vietato l'insediamento di impianti, funzioni e attività, ancorchè funzionali o strumentali alle destinazioni produttive, per la produzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili (quali ad esempio biomasse, geotermica, idroelettrica, ecc.), con esclusione delle fonti fotovoltaiche ed eoliche che possono essere posizionate sia sulle coperture degli edifici e dei manufatti pertinenziali che a terra.

9.6. Modalità attuative. Fatta eccezione per le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba), la "manutenzione straordinaria" (Ma), il "restauro e risanamento conservativo" (Rs), le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante la preventiva formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), esteso all'intera sub-zona, vincolato alla contestuale definizione di interventi ed opere di mitigazione degli effetti urbanistici e territoriali, ovvero di riqualificazione ambientale e corretto inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti. A tal fine è prescritta:

  • - la realizzazione e il mantenimento di una fascia a verde privato (costituita da siepi, sistemazioni arboree, filari e alberature di alto fusto, argini inerbiti, ecc.) lungo tutto il perimetro a contatto con il contermine Parco fluviale e per una profondità (sezione) minima d 50 mt;
  • - la realizzazione e il convenzionamento all'uso pubblico della previsione a parcheggio e area di sosta (Ip) e della previsione dell'area di parcheggio e area di sosta esterna alla Zona D6 oggetto di Copianificazione identificato nel quadro progettuale del POI con il codice univoco alfanumerico S.At.1.BA.

10. Sub-Zona D6.C) Centro direzionale e dei servizi. Disciplina di dettaglio

10.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali già di origine direzionale e di servizio (ingresso, accoglienza, uffici amministrativi, mensa, attività complementari, ecc.) per i quali il POI persegue il mantenimento, l'adeguamento e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

10.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
        • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie.

        Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

      10.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

    10.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

10.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso.

10.6. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

11. Sub-Zona D6.D) Edificio e spazi per attrezzature di interesse generale. Disciplina di dettaglio

11.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali già destinati ad attività e funzioni direzionali e di servizio (attrezzature e servizi di interesse pubblico) per i quali il POI persegue il mantenimento, l'adeguamento e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

11.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

11.3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

11.4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio.

11.5. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

12. Sub-Zona D6.E) Complesso, strutture ed impianti da rigenerare. Disciplina di dettaglio

12.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti e corrispondenti spazi aperti pertinenziali prevalentemente inutilizzati, ovvero non più funzionali all'attività produttiva, a diverso grado di manutenzione e degradazione, destinati ad interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione a diversa destinazione funzionale, per i quali il POI persegue la contestuale e complementare riqualificazione urbanistica e morfotipologica, tenendo conto delle dirette relazioni con il contermine centro abitato.

12.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
        • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
        • - in alternativa la "sostituzione edilizia" (Se) o la "ristrutturazione urbanistica" (Ru) nella misura pari alla superfice edificata (Se) esistente cui può essere aggiunto contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a al 10% della stessa Superfice edificata (Se) da demolire e ricostruire. In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
        • - la "demolizione non contestuale alla ricostruzione" (De);
          • c) sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
            • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
            • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
            • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3).

            12.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

          12.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

        12.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

      • b) industriale - artigianale;
      • c) commerciale al dettaglio. E' in ogni caso ammessa una sola media struttura di vendita (Sub categoria C2);
      • e) direzionale e di servizio;
      • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

      Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

    • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" nelle destinazioni "direzionale di servizio" e "commerciale al dettaglio" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili;
    • - è comunque vietato l'insediamento di impianti, funzioni e attività, ancorchè funzionali o strumentali alle destinazioni previste, per la produzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili (quali ad esempio biomasse, geotermica, idroelettrica, ecc.), con esclusione delle fonti fotovoltaiche ed eoliche che possono essere posizionate sia sulle coperture degli edifici e dei manufatti pertinenziali che a terra.

    12.6. Modalità attuative. Fatta eccezione per le categorie di intervento di cui al precedente comma 12.2 lettera a) e lettera b) primo punto elenco, nonché delle disposizioni di cui ai commi 12.3, 12.4 e 12.5, che possono attuarsi mediante intervento edilizio diretto, le ulteriori categorie di intervento indicate allo stesso comma 12.2 si attuano mediante la preventiva formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), esteso all'intera sub-zona, vincolato alla contestuale definizione di interventi ed opere di qualificazione e controllo degli effetti urbanistici e territoriali. A tal fine è prescritta la realizzazione e il convenzionamento all'uso pubblico di percorsi - accessi pedonali che consentano l'efficace collegamento tra la sub-zona D6.E e il contermine centro abitato, da porre in stretta relazione funzionale con le eventuali aree a standard urbanistici di cui al DM 1444/68 previste al precedente comma 12.5.