Piano Operativo Intercomunale
Art. 41. Tessuti di matrice post-unitaria, di primo novecento e di interesse storico (BA)
1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione residenziale e mista che attraverso le indagini di quadro conoscitivo del POI e alle relative ricognizioni in ordine agli insediamenti di interesse storico o documentale (ancorché non di antica formazione), corrispondono a quelli di matrice insediativa post - unitaria e di primo secolo. Si tratta di strutture urbane (isolati a struttura regolare o villaggi di impianto pianificato), complessi di edifici (palazzi e/o manufatti specialistici) e/o singoli edifici su lotto (tipicamente ville e villini) per i quali è riconosciuto uno specifico interesse in ragione della tipologia originaria o del carattere architettonico.
2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, limitatamente a quelle necessarie alla realizzazione di cordoli perimetrali funzionali all'adeguamento degli edifici alla normativa antisismica, anche mediante la demolizione e ricostruzione della copertura esistente ((con analoghi materiali e tecniche costruttive se originaria) per un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a cm. 0,50;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti la realizzazione di cucine e servizi igienici, qualora carenti, oppure la creazione di vani scale e ascensori, ovvero di altri vani comunque necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 20, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.
Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice A alle presenti Norme, limitatamente ai soli casi di:
- - demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI;
- - realizzazione di vani e manufatti tecnici di servizio (Ip.3), purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico;
- - realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive (Ip.4).
3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.
Art. 42. Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati sul lotto di pertinenza (B1)
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti ad isolati aperti a blocchi" (TR.2) e "Tessuti degli edifici isolati su lotto di pertinenza" (TR.5), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a con prevalente funzione residenziale e mista. Si tratta delle parti di territorio edificate, non prive di porzioni libere (prevalentemente giardini, orti e spazi pertinenziali), il cui carattere è determinato da una edilizia recente la cui tipologia di riferimento è quella prevalentemente di edifici unifamiliari, distribuiti in lotti singoli in serie ad elevata densità. Sono contesti urbani sostanzialmente residenziali con limitate presenze di altre funzioni connesse e relazionate, generalmente direzionali o di servizio e commerciali al dettaglio, per i quali il POI persegue le finalità di adeguamento, miglioramento ed efficientamento, con contestuale mantenimento dei fattori di qualificazione ambientale e paesaggistica.
2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, ed in particolare:
- - per tutti gli edifici, l'ampliamento anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 35, per ogni UI esistente;
- - per gli edifici completamente ad un piano o per le sole parti di edificio comunque ad un solo piano, è altresì ammessa in alternativa all'ampliamento della precedente linea, la sopraelevazione per un ulteriore piano, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima non superiore a mt. 7,50;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 35 di Superficie edificabile - Se) e per un'altezza no superiore agli edifici esistenti da demolire;
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.
Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione funzionale "Commerciale al dettaglio" o "Turistico - ricettiva", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione d'uso esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 25% di quella esistente per ogni singola UI.
4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.
L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 7,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.
5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" (Ad) di cui al precedente comma 2.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.
Art. 43. Tessuti ad isolati aperti e con blocchi di edilizia pianificata (B2)
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti ad isolati aperti e dei blocchi di edilizia pianificata" (TR.5), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con a prevalente funzione residenziale e mista. Si tratta delle parti di territorio edificate con limitate porzioni libere (spazi aperti per usi pertinenziali) il cui carattere è determinato da una edilizia recente di impianto lottizzativo derivante per lo più da strumenti attuativi (comunque denominati), anche comprendenti l'edilizia residenziale pubblica e sociale (convenzionata e/o sovvenzionata). Sono contesti urbani prevalentemente residenziali il cui impianto urbanistico e l'assetto edilizio è improntato sulla prevalenza di edifici plurifamiliari (condomini in linea o complessi a schiera) e con spazi aperti pertinenziali anche ad uso comune, con una circoscritta compresenza di funzioni commerciali, direzionali e artigianali di servizio, per i quali il POI persegue le finalità di adeguamento, efficientamento e contestuale mantenimento dei fattori di ambientale e paesaggistica.
2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 25, per ogni UI esistente;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, finalizzate alla realizzazione di strutture di collegamento verticale (vani scale e ascensori), funzionali al miglioramento dei livelli di accessibilità e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti.
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
- - l'intervento "una tantum" all'interno della sagoma dell'edificio esistente finalizzato alla chiusura (parziale o totale), mediante tamponamento, dei porticati e delle logge (comunque configurate) poste al piano terra degli edifici condominiali a più piani, al fine di realizzare esclusivamente vani con funzioni accessorie (ripostigli, garage, cantine, ecc.);
- - l'intervento "una tantum" all'interno della sagoma dell'edificio esistente finalizzato alla chiusura totale, mediante tamponamento da realizzarsi esclusivamente con pareti finestrate, di balconi (comunque configurati) degli edifici condominiali;
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 25 di Superficie edificabile - Se);
- - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.
Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione funzionale "Commerciale al dettaglio" o "Direzionale e di servizio", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività (spazi tecnici e strutture di servizio alle strutture e alle funzioni, ovvero ampliamento degli spazi per l'uso e l'esercizio pubblico) e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 25% di quella esistente per ogni singola UI.
4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.
L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.
5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" (Ad) di cui al precedente comma 2.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.
Art. 44. Tessuti di margine sfrangiati e diffusi e a sviluppo lineare variamente configurati (B3)
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti di margine sfrangiati" (TR.7), "Tessuti a sviluppo lineare lungo strada" (TR.8) e "Tessuti diffusi lungo viabilità secondarie" (TR.9(, dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione residenziale. Si tratta delle parti di territorio edificate con tessuti frangiati, disarticolati, lungo direttrici esistenti, ai margini degli insediamenti in espansione dei centri di fondovalle, dei conoidi e di quelli di versante e di mezza costa. Si caratterizzano per la commistione di tipologie edilizie variamente configurate, con lotti per lo più ampi, dalle consistenti pertinenze e con regole di aggregazione più variabili rispetto a quelli dei contesti urbani consolidati, per le quali il POI persegue le finalità di miglioramento prestazionale e funzionale, con contestuale controllo dei fattori di qualificazione ambientale e paesaggistica.
2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, finalizzate alla realizzazione di strutture di collegamento verticale (vani scale e ascensori), funzionali al miglioramento dei livelli di accessibilità e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.
Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.
L'altezza degli edifici realizzati mediante "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" non può essere superiore a mt. 9,50, ovvero a quella degli edifici esistenti oggetto di intervento qualora più elevata.
4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio;
- e) direzionale e di servizio.
Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" (Ad) di cui al precedente comma 2.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.
