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Art. 38. Definizione tematica e "Zone" del territorio urbanizzato

1. La disciplina della "Gestione di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" persegue le "Strategie per la per la riqualificazione del sistema insediativo" del PSI declinando e attuando le indicazioni concernenti gli "Ambiti del territorio urbanizzato delle UTOE", nel rispetto delle indicazioni per le azioni e delle regole e i principi di utilizzazione, manutenzione e trasformazione, definiti per l'Invariante strutturale (III) Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, dello stesso PSI.

2. A tal fine, secondo quanto indicato al precedente art. 13, la suddetta disciplina del POI si applica alle seguenti "Zone":

Insediamenti di impianto storico (A)

  • - Centri maggiori di antica formazione (AA)
  • - Centri minori di antica formazione (AM)
  • - Agglomerati di matrice antica (AG)
  • - Edifici isolati di impianto storico (AP)

Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)

  • - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA)
  • - Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati sul lotto di pertinenza (B1)
  • - Tessuti ad isolati aperti e con blocchi di edilizia pianificata (B2)
  • - Tessuti di margine sfrangiati e diffusi o a viluppo lineare variamente configurati (B3)

Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)

  • - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)
  • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)
  • - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3)
  • - Poli e piattaforme turistico - ricettivi e delle attività ludico ricreative (D4)
  • - Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)
  • - Insediamenti produttivi e poli specialistici di particolare complessità e rilevanza (D6)

Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)

  • - Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)
  • - Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)
  • - Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (HS)
  • - Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)

3. Per le sopraelencate "Zone" il POI, oltre alla specifica definizione determinata in relazione al Quadro conoscitivo (QC), reca in particolare le disposizioni normative concernenti le categorie di intervento ammesse sul patrimonio edilizio esistente (PEE), i parametri urbanistico - edilizi e le eventuali prescrizioni di dettaglio, le dimensioni e il frazionamento delle unità immobiliari, le categorie funzionali ammesse ed insediabili in applicazione della disciplina di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, nonché le eventuali ulteriori indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi ammessi.

Capo I Insediamenti di impianto storico (A)

Art. 39. Centri maggiori (AA) e minori (AM) di antica formazione

1. Definizione. Comprende gli immobili ricadenti nei centri maggiori (AA) e minori (AM) di antica formazione, individuati e qualificati in via generale dal PSI quali "Ambiti degli insediamenti di impianto storico" e quindi identificati e catalogati dal POI sulla base delle indagini contenute nel Quadro conoscitivo (QC). Si tratta in particolare dei centri storici capoluogo di comune e degli altri centri storici (di maggiori o minori dimensioni e consistenze) comunque qualificati da una specifica caratterizzazione morfotipologica e da una significativa forma urbana. Gli edifici e i complessi di edifici caratterizzano la struttura urbana presentando tipologie articolate e complesse distribuite lungo direttrici consolidate di fondazione, ovvero impianto storico, con aggregazioni ad isolato, in schiera o a corte. Le diverse tipologie di edifici, talvolta di rilievo monumentale, sono generalmente riconoscibili in base allo stato di conservazione, al valore architettonico o documentale, ai diversi impianti distributivi, nonché per la presenza di finiture e strutture caratterizzanti i diversi tipi edilizi di origine storica.

All'interno della medesima "Zona" (AA o AM), il POI prevede interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione urbanistico - edilizia ammissibile - secondo la seguente classificazione già adottata, in forma complementare, anche nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale". In particolare:

  • - edifici di valore architettonico e monumentale (1);
  • - edifici di interesse tipologico e ambientale (2);
  • - altri edifici di impianto storico (3);
  • - edifici allo stato di rudere (R);
  • - edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per gli "Edifici di valore architettonico e monumentale" (1):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente al solo caso di demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1) di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e privi di interesse storico, come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI.

È fatto obbligo del mantenimento delle finiture degli elementi di partitura dei prospetti e delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Queste ultime potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell'introduzione di materiali e tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme antisismiche.

2.2. Per gli "Edifici di interesse tipologico e ambientale" (2):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente al solo caso della sub-categoria di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, limitatamente a quelle necessarie alla realizzazione di cordoli perimetrali funzionali all'adeguamento degli edifici alla normativa antisismica, anche mediante la demolizione e ricostruzione della copertura esistente (con analoghi materiali e tecniche costruttive se originaria) per un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a cm. 0,50;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

2.3. Per gli "Altri edifici di impianto storico" (3):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
  • - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti:
  • - il rialzamento "una tantum" del sottotetto ai fini di renderlo abitabile, anche attraverso lo spostamento dell'ultimo solaio e la demolizione e ricostruzione della copertura esistente con un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a mt. 1,0. Lo spostamento dei solai dovrà in ogni caso permettere un'altezza media interna dei vani abitabili non inferiore a ml 2,70. È vietata la formazione di terrazze a tasca; è invece ammessa l'apertura di nuove finestre in falda complanari alla superficie del tetto o di nuove aperture sulle facciate esterne dell'edificio purché allineate (verticalmente e orizzontalmente) a quelle esistenti;
  • - la realizzazione di nuovi vani, strutture e spazi necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 26, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

2.4. Per gli "Edifici allo stato di rudere" (R), ancora identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria del ripristino di edifici, o parti di essi, crollati e demoliti (Rr.d), sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.

L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto - edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti - edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico sanitarie o eventualmente dal RE.o, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie. In particolare sono ritenuti documenti indispensabili per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE.o:

  • - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
  • - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
  • - documentazione fotografica "d'epoca" e storica.

Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti, la ricostruzione delle parti di strutture mancanti dovrà essere realizzata con materiali e tecnologie uguali a quelle originarie, se documentabili. Le destinazioni d'uso e le unità immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 5.

2.5. Per gli "Edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico" (identificati con colore grigio e indipendentemente dalla campitura e simbologia grafica riportata nelle carte del Quadro propositivo), non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati di impianto storico - comunque ricadenti all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" di cui all'art. 5 delle presenti Norme - le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice A alle presenti Norme, limitatamente ai soli casi di:

  • - demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici di servizio (Ip.3), purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico, come indicati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI;
  • - realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

2.6. Per gli edifici privi di classificazione, ovvero con funzioni accessorie e/o legati da vincolo di pertinenzialità agli edifici di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, diversi da quelli identificati "Edificato recente e/o significativamente trasformato", comunque ricadenti all'interno del "Resede di riferimento" di cui all'art. 5 delle presenti Norme - le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al precedente comma 2.4;
  • - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac).

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, salvo che per gli edifici classificati di "valore architettonico e monumentale" (1) per i quali non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettivo;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti di qualsiasi categoria funzionale nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso dal POI a condizione che non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" (Ad) di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento ammesse dal POI per tutte le diverse classificazioni di edifici, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono in ogni caso da eseguirsi:

  • - esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento", come definito all'art. 5 delle presenti Norme, che risulta quindi l'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi e le opere precedentemente elencati;
  • - applicando quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme e di quanto eventualmente ed ulteriormente disciplinato dal RE.o.

Negli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) e di "Interesse tipologico e ambientale" (2) di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2, sono sempre e comunque vietati gli interventi comportanti la realizzazione di nuove scale esterne e di nuovi balconi e/o terrazze ed altri elementi che producano l'alterazione dei fronti originari; nonché la modifica della tipologia delle coperture originarie e la formazione di terrazze a tasca o a vasca.

6. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative concernenti la "Strategia di sviluppo sostenibile" individuata dal PSI, le previsioni di dettaglio di cui ai precedenti commi:

  • - possono essere integrate, dettagliate e rese cedevoli mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica, ovvero di iniziativa privata, di cui al Titolo V Capo II Sezione III della LR 65/2014, purché riferibili ed estesi ad un intero "Lotto urbanistico di riferimento" (di cui all'art 5 delle presenti Norme) come individuato dal POI, con finalità e contenuti dichiarati di interesse pubblico, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del Quadro conoscitivo (QC) del POI, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, tipologiche e architettoniche, propedeutiche alla definizione di un dettagliato, quanto alternativo, Quadro propositivo (QP). In questo caso i PA non costituiscono variante al POI;
  • - possono essere derogate e rese cedevoli nel caso di progetti di opera pubblica redatti e approvati dal comune che prevedano interventi ed opere da realizzarsi esclusivamente su immobili di proprietà pubblica.

Art. 40. Agglomerati di matrice antica (AG) ed edifici isolati di impianto storico (AP)

1. Definizione. Comprende gli immobili ricadenti in nuclei, agglomerati (AG), piccoli insediamenti e singoli edifici isolati storici (AP), ovvero di impianto storico, diversi da quelli individuati all'art. 39 delle presenti Norme, individuati e qualificati in via generale dal PSI quali "Ambiti degli insediamenti di impianto storico" e quindi identificati e catalogati dal POI sulla base delle indagini contenute nel Quadro conoscitivo (QC). Gli edifici caratterizzano e strutturano il tessuto edilizio presentando tipologie semplici che emergono con evidenza all'interno dei diversi tessuti urbani rilevati. Sono prevalentemente costituiti da singoli edifici o complessi di edifici (di diversa origine) che per lo stato di conservazione, il valore architettonico, nonché per la presenza di originarie finiture e strutture caratterizzanti i diversi tipi edilizi di origine storica, rappresentano elementi significativi dell'identità storico - culturale del territorio.

All'interno della medesima "Zona" (AG o AP), il POI prevede interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione urbanistico - edilizia ammissibile - secondo la seguente classificazione già adottata, in forma complementare, anche nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale". In particolare:

  • - edifici di valore architettonico e monumentale (1);
  • - edifici di interesse tipologico e ambientale (2);
  • - altri edifici di impianto storico (3);
  • - edifici allo stato di rudere (R);
  • - edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal PO sono le seguenti:

2.1. Per gli "Edifici di valore architettonico e monumentale" (1):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente al solo caso di demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1) di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e privi di interesse storico, come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI.

È fatto obbligo del mantenimento delle finiture degli elementi di partitura dei prospetti e delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Queste ultime potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell'introduzione di materiali e tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme antisismiche.

2.2. Per gli "Edifici di interesse tipologico e ambientale" (2):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente al solo caso della sub-categoria di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, limitatamente a quelle necessarie alla realizzazione di cordoli perimetrali funzionali all'adeguamento degli edifici alla normativa antisismica, anche mediante la demolizione e ricostruzione della copertura esistente ((con analoghi materiali e tecniche costruttive se originaria) per un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a cm. 0,50;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, finalizzate alla realizzazione di nuovi vani, strutture e spazi necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 24, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti. Tali interventi devono essere preferibilmente realizzati in aderenza alle sparti di edificio o complesso edilizio per le quali siano presenti trasformazioni edilizie e manomissioni tipologiche e architettoniche che hanno determinato la perdita o l'alterazione significativa dei caratteri originari, dà verificarsi sulla base di quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

2.3. Per gli "Altri edifici di impianto storico" (3):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
  • - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti:
  • - il rialzamento "una tantum" del sottotetto ai fini di renderlo abitabile, anche attraverso lo spostamento dell'ultimo solaio e la demolizione e ricostruzione della copertura esistente con un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a mt. 1,0. Lo spostamento dei solai dovrà in ogni caso permettere un'altezza media interna dei vani abitabili non inferiore a ml 2,70. È vietata la formazione di terrazze a tasca; è invece ammessa l'apertura di nuove finestre in falda complanari alla superficie del tetto o di nuove aperture sulle facciate esterne dell'edificio purché allineate (verticalmente e orizzontalmente) a quelle esistenti;
  • - la realizzazione di nuovi vani, strutture e spazi necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 26, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

2.4. Per gli "Edifici allo stato di rudere" (R), ancora identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria del ripristino di edifici, o parti di essi, crollati e demoliti (Rr.d), sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.

L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto - edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti - edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico sanitarie o eventualmente dal RE.O, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie. In particolare sono ritenuti documenti indispensabili per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE.O:

  • - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
  • - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
  • - documentazione fotografica "d'epoca" e storica.

Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti, la ricostruzione delle parti di strutture mancanti dovrà essere realizzata con materiali e tecnologie uguali a quelle originarie, se documentabili. Le destinazioni d'uso e le unità immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 5.

2.5. Per gli "Edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico" (identificati con colore grigio e indipendentemente dalla campitura e simbologia grafica riportata nelle carte del Quadro propositivo), non legati da vincolo pertinenziale ad edifici classificati di impianto storico - comunque ricadenti all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" di cui all'art. 5 delle presenti Norme - le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 20, per ogni UI esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice A alle presenti Norme, limitatamente ai soli casi di:

  • - demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici di servizio (Ip.3), purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico, come indicati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI;
  • - realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

2.6. Per gli edifici privi di classificazione, ovvero con funzioni accessorie e/o legati da vincolo di pertinenzialità agli edifici di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, diversi da quelli identificati "Edificato recente e/o significativamente trasformato", comunque ricadenti all'interno del "Resede di riferimento" di cui all'art. 5 delle presenti Norme - le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al precedente comma 2.4;
  • - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac).

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • d) turistico - ricettivo;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti di qualsiasi categoria funzionale nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso dal POI a condizione che non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" (Ad) di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

5. Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi. Le categorie di intervento ammesse dal POI per tutte le diverse classificazioni di edifici, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono in ogni caso da eseguirsi:

  • - esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento", come definito all'art. 5 delle presenti Norme, che risulta quindi l'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi e le opere precedentemente elencati;
  • - applicando quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme e di quanto eventualmente ed ulteriormente disciplinato dal RE.o.

6. Negli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) e di "Interesse tipologico e ambientale" (2) di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2, sono sempre e comunque vietati gli interventi comportanti la realizzazione di nuove scale esterne e di nuovi balconi e/o terrazze ed altri elementi che producano l'alterazione dei fronti originari; nonché la modifica della tipologia delle coperture originarie e la formazione di terrazze a tasca o a vasca.

7. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative concernenti la "Strategia di sviluppo sostenibile" individuata dal PSI, le previsioni di dettaglio di cui ai precedenti commi:

  • - possono essere integrate, dettagliate e rese cedevoli mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica, di cui al Titolo V Capo II Sezione III della LR 65/2014, purché riferibili ed estesi ad un intero "Lotto urbanistico di riferimento" (di cui all'art 5 delle presenti Norme) come individuato dal POI, con finalità e contenuti dichiarati di interesse pubblico, che contengano l'ulteriore dettaglio di indagine e l'approfondimento del Quadro conoscitivo (QC) del POI, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, tipologiche e architettoniche, propedeutiche alla definizione di un dettagliato, quanto alternativo, Quadro propositivo (QP). In questo caso i PA non costituiscono variante al POI;
  • - possono essere derogate e rese cedevoli nel caso di progetti di opera pubblica redatti e approvati dal comune che prevedano interventi ed opere da realizzarsi esclusivamente su immobili di proprietà pubblica.

Capo II Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)

Art. 41. Tessuti di matrice post-unitaria, di primo novecento e di interesse storico (BA)

1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione residenziale e mista che attraverso le indagini di quadro conoscitivo del POI e alle relative ricognizioni in ordine agli insediamenti di interesse storico o documentale (ancorché non di antica formazione), corrispondono a quelli di matrice insediativa post - unitaria e di primo secolo. Si tratta di strutture urbane (isolati a struttura regolare o villaggi di impianto pianificato), complessi di edifici (palazzi e/o manufatti specialistici) e/o singoli edifici su lotto (tipicamente ville e villini) per i quali è riconosciuto uno specifico interesse in ragione della tipologia originaria o del carattere architettonico.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, limitatamente a quelle necessarie alla realizzazione di cordoli perimetrali funzionali all'adeguamento degli edifici alla normativa antisismica, anche mediante la demolizione e ricostruzione della copertura esistente ((con analoghi materiali e tecniche costruttive se originaria) per un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a cm. 0,50;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti la realizzazione di cucine e servizi igienici, qualora carenti, oppure la creazione di vani scale e ascensori, ovvero di altri vani comunque necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 20, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice A alle presenti Norme, limitatamente ai soli casi di:

  • - demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI;
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici di servizio (Ip.3), purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico;
  • - realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive (Ip.4).

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 42. Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati sul lotto di pertinenza (B1)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti ad isolati aperti a blocchi" (TR.2) e "Tessuti degli edifici isolati su lotto di pertinenza" (TR.5), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a con prevalente funzione residenziale e mista. Si tratta delle parti di territorio edificate, non prive di porzioni libere (prevalentemente giardini, orti e spazi pertinenziali), il cui carattere è determinato da una edilizia recente la cui tipologia di riferimento è quella prevalentemente di edifici unifamiliari, distribuiti in lotti singoli in serie ad elevata densità. Sono contesti urbani sostanzialmente residenziali con limitate presenze di altre funzioni connesse e relazionate, generalmente direzionali o di servizio e commerciali al dettaglio, per i quali il POI persegue le finalità di adeguamento, miglioramento ed efficientamento, con contestuale mantenimento dei fattori di qualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, ed in particolare:
  • - per tutti gli edifici, l'ampliamento anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 35, per ogni UI esistente;
  • - per gli edifici completamente ad un piano o per le sole parti di edificio comunque ad un solo piano, è altresì ammessa in alternativa all'ampliamento della precedente linea, la sopraelevazione per un ulteriore piano, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima non superiore a mt. 7,50;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 35 di Superficie edificabile - Se) e per un'altezza no superiore agli edifici esistenti da demolire;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione funzionale "Commerciale al dettaglio" o "Turistico - ricettiva", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione d'uso esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 25% di quella esistente per ogni singola UI.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 40% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 7,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" (Ad) di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 43. Tessuti ad isolati aperti e con blocchi di edilizia pianificata (B2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti ad isolati aperti e dei blocchi di edilizia pianificata" (TR.5), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con a prevalente funzione residenziale e mista. Si tratta delle parti di territorio edificate con limitate porzioni libere (spazi aperti per usi pertinenziali) il cui carattere è determinato da una edilizia recente di impianto lottizzativo derivante per lo più da strumenti attuativi (comunque denominati), anche comprendenti l'edilizia residenziale pubblica e sociale (convenzionata e/o sovvenzionata). Sono contesti urbani prevalentemente residenziali il cui impianto urbanistico e l'assetto edilizio è improntato sulla prevalenza di edifici plurifamiliari (condomini in linea o complessi a schiera) e con spazi aperti pertinenziali anche ad uso comune, con una circoscritta compresenza di funzioni commerciali, direzionali e artigianali di servizio, per i quali il POI persegue le finalità di adeguamento, efficientamento e contestuale mantenimento dei fattori di ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 25, per ogni UI esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, finalizzate alla realizzazione di strutture di collegamento verticale (vani scale e ascensori), funzionali al miglioramento dei livelli di accessibilità e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti.
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - l'intervento "una tantum" all'interno della sagoma dell'edificio esistente finalizzato alla chiusura (parziale o totale), mediante tamponamento, dei porticati e delle logge (comunque configurate) poste al piano terra degli edifici condominiali a più piani, al fine di realizzare esclusivamente vani con funzioni accessorie (ripostigli, garage, cantine, ecc.);
  • - l'intervento "una tantum" all'interno della sagoma dell'edificio esistente finalizzato alla chiusura totale, mediante tamponamento da realizzarsi esclusivamente con pareti finestrate, di balconi (comunque configurati) degli edifici condominiali;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (mq. 25 di Superficie edificabile - Se);
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Esclusivamente per gli edifici o le UI esistenti a destinazione funzionale "Commerciale al dettaglio" o "Direzionale e di servizio", al fine di favorire lo sviluppo e l'adeguamento funzionale delle attività (spazi tecnici e strutture di servizio alle strutture e alle funzioni, ovvero ampliamento degli spazi per l'uso e l'esercizio pubblico) e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente mediante apposito atto d'obbligo, in alternativa agli interventi di "addizione volumetrica" di cui al precedente comma 2, possono essere realizzate "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 25% di quella esistente per ogni singola UI.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva", nelle "addizioni volumetriche" e nella "sostituzione edilizia" l'indice di copertura non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "addizione volumetrica" o "sostituzione edilizia" non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" (Ad) di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 44. Tessuti di margine sfrangiati e diffusi e a sviluppo lineare variamente configurati (B3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti di margine sfrangiati" (TR.7), "Tessuti a sviluppo lineare lungo strada" (TR.8) e "Tessuti diffusi lungo viabilità secondarie" (TR.9(, dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione residenziale. Si tratta delle parti di territorio edificate con tessuti frangiati, disarticolati, lungo direttrici esistenti, ai margini degli insediamenti in espansione dei centri di fondovalle, dei conoidi e di quelli di versante e di mezza costa. Si caratterizzano per la commistione di tipologie edilizie variamente configurate, con lotti per lo più ampi, dalle consistenti pertinenze e con regole di aggregazione più variabili rispetto a quelli dei contesti urbani consolidati, per le quali il POI persegue le finalità di miglioramento prestazionale e funzionale, con contestuale controllo dei fattori di qualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, finalizzate alla realizzazione di strutture di collegamento verticale (vani scale e ascensori), funzionali al miglioramento dei livelli di accessibilità e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" non può essere superiore a mt. 9,50, ovvero a quella degli edifici esistenti oggetto di intervento qualora più elevata.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" (Ad) di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Capo III Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)

Art. 45. Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)

1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva nei quali la commistione e la pluralità delle funzioni esistenti (artigianali, commerciali al dettaglio o all'ingrosso, direzionali e di servizio), anche talvolta frammiste con quelle residenziali, unitamente al variegato ed articolato carattere delle strutture urbane o dei singoli edifici, non consente di definire una univoca identificazione morfotipologica, ancorché prevalgano in generale i caratteri e la conformazione di insediamenti specialistici.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - l'ampliamento "una tantum" all'interno della sagoma dell'edificio esistente finalizzato alla chiusura (parziale o totale), mediante tamponamento, dei porticati e delle logge (comunque configurate) poste al piano terra degli edifici condominiali a più piani, al fine di realizzare esclusivamente vani con funzioni accessorie (ripostigli, garage, cantine, ecc.) e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti dello stesso edificio.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.O, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale - artigianale
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • e) direzionale e di servizio.
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 46. Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti a piattaforme produttive" (TP.2), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva. Si tratta in particolare delle aree edificate artigianali ed industriali esistenti e di quelle produttive in genere caratterizzate dalla commistione di funzioni pertinenziali (anche direzionali e commerciali se connesse e dipendenti dall'attività principale) e attività espositive commerciali all'ingrosso, in contesti tipicamente pianificati e organizzati in forma specialistica, per le quali il POI persegue le finalità di efficientamento, consolidamento e contestuale qualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
        • - gli ampliamenti funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie.
          • c) Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
            • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
            • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
            • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
            • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
            • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

            3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione. Al fine di favorire il tendenziale perseguimento degli obiettivi di qualificazione degli insediamenti quali "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA), fermo restando quanto disposto per gli edifici di "impianto storico" di cui al precedente comma 2 lettera a), tramite preventivo Permesso di Costruire (PdC) convenzionato sono altresì ammesse:

            • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 30% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
            • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (30% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
            • - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru), nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
            • - Indice di edificabilità fondiaria massimo (If) = 1,2 mq/mq;
            • - Altezza massima = 12,50 mt. escluso i volumi tecnici;
            • - Numero massimo piani fuori terra: 2; sono ammessi 3 piani per le sole parti destinate a servizi e spazi di pertinenza dell'edificio produttivo.

            Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

          Il complessivo Permesso di Costruire (PdC) è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti pertinenziali e di realizzazione delle opere di corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali del lotto urbanistico di riferimento (almeno corredate di una fascia a verde con quinte arboree e filari alberati), nonché le eventuali condizioni e gli impegni, anche gestionali e di processo (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli edifici e più in generale dell'insediamento (con particolare attenzione per la gestione del ciclo delle acque e la produzione di energia da fonti rinnovabili). A tal fine nell'ambito del lotto urbanistico di riferimento è ammessa la realizzazione di vasche di accumulo dell'acqua piovana e l'installazione di impianti fotovoltaici, oltre che sulle coperture degli edifici, quali elementi complementari alle strutture di ombreggiatura di piazzali e spazi di sosta, deposito, logistica e manovra pertinenziali. In ogni caso è da assicurare, per quanto compatibili, l'applicazione delle direttive di cui all'art. 88 delle presenti Norme.

        4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

      5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) e nella "ristrutturazione urbanistica" (Ru) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 70% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

    6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sola su-categoria e.b) "di servizio";
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 47. Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti delle insule specializzate" (TP.3), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione produttiva. Si tratta tn particolare delle aree edificate commerciali e di quelle direzionali e di servizio esistenti caratterizzate dalla commistione di funzioni pertinenziali (anche residenziali se connesse e dipendenti dall'attività principale) e attività espositive commerciali all'ingrosso, in contesti tipicamente pianificati e organizzati in forma specialistica, oppure quali elementi isolati inseriti in più ampi contesti urbani a diversa e variegata caratterizzazione funzionale, per le quali il POI persegue le finalità di qualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, ed in particolare:
  • - per tutti gli edifici, ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - per gli edifici completamente ad un piano o per le sole parti di edificio comunque ad un solo piano, è altresì ammessa in alternativa all'ampliamento della precedente linea, la sopraelevazione per un solo ulteriore piano, senza aumento di superficie coperta, fino ad un'altezza massima non superiore a mt. 9,50;
  • - gli ampliamenti "una tantum" esclusivamente funzionali alla realizzazione di soppalchi all'interno della sagoma dell'edificio esistente, per una Superficie edificabile (Se) non superiore al 30% della Superficie edificata (Se) esistente, oppure in misura non superiore al 15% nel caso siano realizzate per intero le addizioni volumetriche di cui ai punti precedenti.
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (20% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 9,50;

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3):
  • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" 8Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 corrispondenti alle grandi strutture di vendita;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "commerciale all'ingrosso" in "direzionale di servizio" e "commerciale al dettaglio" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "commerciale all'ingrosso" in "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 48. Poli e piattaforme turistico - ricettive e delle attività ludico ricreative (D4)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti degli edifici a tipologia mista (terziario)" (TP.6), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione produttiva. Si tratta in particolare delle aree edificate esistenti con funzioni turistico ricettive, ricreative e alberghiere, comprensive dei luoghi di intrattenimento e ristoro (sale da ballo, sale giochi, cinema, sale scommesse e da gioco), per le quali il POI persegue le finalità di recupero edilizio al fine incentivare il processo di ammodernamento e qualificazione funzionale.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico, previa formazione di un Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (15% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 9,50;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, anche in deroga alle dimensioni e ai parametri di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Gli interventi di "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico sono ammissibili esclusivamente qualora interessino l'intero "lotto urbanistico di riferimento", tramite Permesso di costruire (PdC) convenzionato mediante il quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale e paesaggistica degli spazi aperti pertinenziali all'attività turistico-ricettiva, le eventuali condizioni per l'uso pubblico degli impianti sportivi pertinenziali, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di agibilità degli immobili realizzati. Tale vincolo di destinazione è trascritto (Atto d'obbligo) a cura e spese degli interessati nei registri immobiliari della competente Conservatoria.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad) e nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso.

Art. 49. Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)

1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva nei quali sono esclusivamente o in via prevalente presenti attività artigianali, commerciali (al dettaglio o all'ingrosso) e/o direzionali, tipicamente organizzate e strutturate in spazi aperti (piazzali, depositi, esposizioni, stoccaggi, magazzini, ecc.) con limitati o marginali manufatti e strutture (macchinari, apparecchiature, tettoie, volumi tecnici, ecc.) edificate di natura pertinenziale o ad essi strettamente collegati.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione. Allo scopo di favorire il riordino e la riqualificazione di questi insediamenti in rapporto al territorio urbanizzato interessato, nonchè con l'obiettivo di programmare interventi finalizzati a migliorare la qualità insediativa, a mitigare e/o migliorare l'inserimento paesaggistico e ambientale, il POI mediante la formazione di un "Permesso di Costruire" (PdC) convenzionato ammette inoltre le seguenti ulteriori categorie di intervento:

  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (15% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 9,00.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3):
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

Mediante il PdC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretto inserimento urbanistico e ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al lotto urbanistico di riferimento) con particolare attenzione alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;

da realizzare a carico del proponente, con particolare riferimento per le opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate. Tramite il PdC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici previsti in relazione alle categorie funzionali esistenti, secondo quanto disposto all'art. 9 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare l'80% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. In limitazione a quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme, non è in ogni caso ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI esistenti.

7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale - artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).

Art. 50. Insediamenti produttivi e poli specialistici di particolare complessità e rilevanza (D6)

1. Definizione. Comprende gli insediamenti produttivi (a diversa destinazione e caratterizzazione) di particolare complessità e/o specializzazione, di interesse e rilevanza comprensoriale, in ragione delle specifiche ed esclusive capacità, della consistenza e dell'estensione territoriale, anche in rapporto alla particolare ubicazione, ovvero al contesto territoriale e urbanistico interessato, che le qualificano quali "Poli" di riferimento nell'area vasta e per l'intera valle del Serchio.

2. Articolazione e disposizioni generali. Si tratta in particolare delle seguenti "Zone" (D6):

  • - il "Polo industriale cartario "Tronchetti" in Piano di Coreglia", nel Comune di Coreglia Antelminelli;
  • - il "Polo turistico - ricettivo "Il Ciocco" in Castelvecchio Pascoli", nel Comune di Barga;
  • - il "Polo industriale - artigianale di "KME Italia" in Fornaci di Barga", nel Comune di Barga;

per i quali il POI reca le appropriate disposizioni normative di seguito indicate, comprendenti le categorie di intervento, la disciplina delle funzioni le eventuali prescrizioni e le modalità attuative, anche secondo una specifica sub-articolazione delle "Zone" individuate, in ragione dei possibili effetti territoriali, ambientali e paesaggistici che questi insediamenti e le relative attività possono determinare, tenendo conto degli eventuali vincoli (ambientali, paesaggistici ed igienico - sanitari) sovraordinati eventualmente interessati, dei fattori di vulnerabilità, fragilità e criticità esistenti (riconosciuti dal Quadro conoscitivo - QC) e dal Quadro valutativo - QV del PSI e più in dettaglio del POI), nonchè delle potenzialità economico - produttive che gli stessi poli possono potenzialmente esprimere.

  • - POLO INDUSTRIALE CARTARIO "TRONCHETTI" IN PIANO DI COREGLIA

3. Identificazione di dettaglio e rinvio al PA vigente. Per il "Polo industriale cartario "Tronchetti" ubicato nella Frazione di Piano di Coreglia", il POI recepisce e fa propria la disciplina e le previsioni del Piano Attuativo (PA) denominato "Completamento sito produttivo di Piano di Coreglia, Area denominata Fontanone, proprietà Industrie Cartarie Tronchetti spa", approvato ai sensi dell'art. 107 della LR 65/2014, con contestuale Variante semplificata al RU ai sensi degli art.li 30 e 252ter della LR 65/2014, di cui alla Deliberazione di C.C.n. 38 del 30.10.2024. In questo quadro il POI assicura altresì l'efficacia e l'applicazione della relativa convenzione Rep. n. 1572 del 17.12.2024 sottoscritta tra proponente e Comune di Coreglia Antelminelli.

  • - POLO TURISTICO - RICETTIVO "IL CIOCCO" IN CASTELVECCHIO PASCOLI

4. Identificazione di dettaglio e sub-categorie di "Zone". Per il "Polo turistico - ricettivo "Il Ciocco" ubicato nella Frazione di Castelvecchio Pascoli" il POI, secondo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, sub-articola la disciplina di seguito riportata e le relative previsioni secondo le seguenti specifiche sub-categorie di "Zone" appositamente individuate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) denominata "QP.IV Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Quadro comunale (cartografia in scala 1:2.000), tenendo conto della necessità di garantire:

  • - il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR, con particolare riferimento alla Disciplina d'uso dell'Ambito di paesaggio n. 3 "Garfagnana, valle del Serchio e val di Lima" e della Disciplina dei "Beni paesaggistici" direttamente interessati;
  • - la coerenza con la disciplina e le ulteriori disposizioni definite dalla pianificazione territoriale provinciale (PTC) e intercomunale (PSI) vigente, con specifico riferimento ai particolari contesti territoriali, ambientali e paesaggistici interessati.

5. Sub-Zona D6.A) Complesso, strutture ed impianti turistico - ricettivi. Disciplina di dettaglio

5.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti già destinati alle attività turistico - ricettive e ludico - ricreative e relativi spazi aperti pertinenziali, per i quali il POI persegue l'adeguamento, la riqualificazione e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli gestionali, prestazionali e di capacità.

5.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - gli ampliamenti funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (10% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 10,50;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, anche in deroga alle dimensioni e ai parametri di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

5.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la categoria funzionale ammessa è esclusivamente quella:

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante dalla categoria funzionale Turistico - ricettiva a quella Direzionale e di servizio è ammessa nei limiti del 30% della complessiva Superfice edificata (se) esistente, da calcolarsi tenendo conto di tutti gli edifici e manufatti ricadenti nella medesima sub-zona D6.A.

5.6. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

6. Sub-Zona D6.B) Strutture ed impianti complementari e di servizio. Disciplina di dettaglio

6.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo costituita da edifici, attrezzature, manufatti ed impianti e corrispondenti spazi aperti pertinenziali già destinati ad attività direzionali e di servizio, ovvero per funzioni ed infrastrutture di logistica e mobilità, ancorchè strumentali alle attività turistico - ricettive e ludico - ricreative) per i quali il POI persegue il mantenimento, l'adeguamento e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

6.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

6.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6.4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

6.5. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

  • - POLO INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI "KME ITALIA" IN FORNACI DI BARGA

7. Identificazione di dettaglio e sub-categorie di "Zone". Per il "Polo industriale - artigianale di "KME Italia" ubicato nella Frazione di Fornaci di Barga" il POI, secondo quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, sub-articola la disciplina di seguito riportata e le relative previsioni secondo le seguenti specifiche sub-categorie di "Zone" appositamente individuate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) denominata "QP.IV Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Quadro comunale (cartografia in scala 1:2.000), tenendo conto della necessità di garantire:

  • - il perseguimento degli obiettivi, l'applicazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni del PIT/PPR, con particolare riferimento alla Disciplina d'uso dell'Ambito di paesaggio n. 3 "Garfagnana, valle del Serchio e val di Lima" e della Disciplina dei "Beni paesaggistici" direttamente interessati;
  • - la coerenza con la disciplina e le ulteriori disposizioni definite dalla pianificazione territoriale provinciale (PTC) e intercomunale (PSI) vigente, con specifico riferimento ai particolari contesti territoriali, ambientali e paesaggistici interessati;
  • - la compatibilità delle destinazioni d'uso e degli interventi previsti in relazione agli effetti ambientali che possono determinarsi in termini generali e con ricadute ed interferenze sugli insediamenti e le attività contermini esistenti, tenendo conto dei fattori di vulnerabilità riconosciuti con il complementare procedimento di VAS.

8. Sub-Zona D6.A) Complesso, strutture ed impianti produttivi. Disciplina di dettaglio

8.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti già destinati alle attività di produzione e trasformazione e relativi spazi aperti pertinenziali, per i quali il POI persegue l'adeguamento, la riqualificazione e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

8.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 5% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (5% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
  • - la "demolizione non contestuale alla ricostruzione" (De).

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

8.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

8.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

8.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la categoria funzionale ammessa è esclusivamente quella b) industriale e artigianale a condizione che non determini l''insediamento di impianti, funzioni e attività, ancorchè funzionali o strumentali alle destinazioni produttive, per la produzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili (quali ad esempio biomasse, geotermica, idroelettrica, ecc.), con esclusione delle fonti fotovoltaiche ed eoliche che possono essere posizionate sia sulle coperture degli edifici e dei manufatti pertinenziali che a terra.

Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

9. Sub-Zona D6.B) Complesso dimesso - degradato da riqualificare. Disciplina di dettaglio

9.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti e corrispondenti spazi aperti pertinenziali prevalentemente in abbandono, allo stato di rudere e/e in pessimo stato di manutenzione (salvo episodi puntuali riconosciuti dal quadro conoscitivo), degradati e dequalificati, destinati ad interventi unitari di recupero e rifunzionalizzazione a fini produttivi, per i quali il POI persegue la contestuale e complementare riqualificazione paesaggistica ed ambientale, tenendo conto delle dirette relazioni con la contermine fascia fluviale del Serchio (destinata dal PSI e dal POI a parco fluviale).

9.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 10% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento) e comunque per un'altezza non superiore a mt. 12,50;
        • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (10% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
        • - la "demolizione non contestuale alla ricostruzione" (De);

        Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

      • c) sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
        • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
        • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
        • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
        • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

        9.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

      9.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

    9.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la categoria funzionale ammessa è esclusivamente quella b) industriale e artigianale. E' comunque vietato l'insediamento di impianti, funzioni e attività, ancorchè funzionali o strumentali alle destinazioni produttive, per la produzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili (quali ad esempio biomasse, geotermica, idroelettrica, ecc.), con esclusione delle fonti fotovoltaiche ed eoliche che possono essere posizionate sia sulle coperture degli edifici e dei manufatti pertinenziali che a terra.

9.6. Modalità attuative. Fatta eccezione per le categorie di intervento di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba), la "manutenzione straordinaria" (Ma), il "restauro e risanamento conservativo" (Rs), le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante la preventiva formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), esteso all'intera sub-zona, vincolato alla contestuale definizione di interventi ed opere di mitigazione degli effetti urbanistici e territoriali, ovvero di riqualificazione ambientale e corretto inserimento paesaggistico dei nuovi insediamenti. A tal fine è prescritta:

  • - la realizzazione e il mantenimento di una fascia a verde privato (costituita da siepi, sistemazioni arboree, filari e alberature di alto fusto, argini inerbiti, ecc.) lungo tutto il perimetro a contatto con il contermine Parco fluviale e per una profondità (sezione) minima d 50 mt;
  • - la realizzazione e il convenzionamento all'uso pubblico della previsione a parcheggio e area di sosta (Ip) e della previsione dell'area di parcheggio e area di sosta esterna alla Zona D6 oggetto di Copianificazione identificato nel quadro progettuale del POI con il codice univoco alfanumerico S.At.1.BA.

10. Sub-Zona D6.C) Centro direzionale e dei servizi. Disciplina di dettaglio

10.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali già di origine direzionale e di servizio (ingresso, accoglienza, uffici amministrativi, mensa, attività complementari, ecc.) per i quali il POI persegue il mantenimento, l'adeguamento e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

10.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
        • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie.

        Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

      10.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

    10.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

10.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso.

10.6. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

11. Sub-Zona D6.D) Edificio e spazi per attrezzature di interesse generale. Disciplina di dettaglio

11.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali già destinati ad attività e funzioni direzionali e di servizio (attrezzature e servizi di interesse pubblico) per i quali il POI persegue il mantenimento, l'adeguamento e l'efficientamento ai fini del miglioramento dei relativi livelli prestazionali e di capacità.

11.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
  • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

11.3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

11.4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio.

11.5. Modalità attuative. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si attuano mediante intervento edilizio diretto.

12. Sub-Zona D6.E) Complesso, strutture ed impianti da rigenerare. Disciplina di dettaglio

12.1. Definizione. Si tratta in particolare della porzione di polo produttivo costituita da edifici, strutture, manufatti ed impianti e corrispondenti spazi aperti pertinenziali prevalentemente inutilizzati, ovvero non più funzionali all'attività produttiva, a diverso grado di manutenzione e degradazione, destinati ad interventi di rigenerazione e rifunzionalizzazione a diversa destinazione funzionale, per i quali il POI persegue la contestuale e complementare riqualificazione urbanistica e morfotipologica, tenendo conto delle dirette relazioni con il contermine centro abitato.

12.2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
      • b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
        • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
        • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
        • - gli interventi funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie;
        • - in alternativa la "sostituzione edilizia" (Se) o la "ristrutturazione urbanistica" (Ru) nella misura pari alla superfice edificata (Se) esistente cui può essere aggiunto contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a al 10% della stessa Superfice edificata (Se) da demolire e ricostruire. In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
        • - la "demolizione non contestuale alla ricostruzione" (De);
          • c) sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
            • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
            • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
            • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3).

            12.3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

          12.4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. E' sempre ammesso il frazionamento e/o l'accorpamento delle UI esistenti nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

        12.5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

      • b) industriale - artigianale;
      • c) commerciale al dettaglio. E' in ogni caso ammessa una sola media struttura di vendita (Sub categoria C2);
      • e) direzionale e di servizio;
      • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

      Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

    • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" nelle destinazioni "direzionale di servizio" e "commerciale al dettaglio" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili;
    • - è comunque vietato l'insediamento di impianti, funzioni e attività, ancorchè funzionali o strumentali alle destinazioni previste, per la produzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili (quali ad esempio biomasse, geotermica, idroelettrica, ecc.), con esclusione delle fonti fotovoltaiche ed eoliche che possono essere posizionate sia sulle coperture degli edifici e dei manufatti pertinenziali che a terra.

    12.6. Modalità attuative. Fatta eccezione per le categorie di intervento di cui al precedente comma 12.2 lettera a) e lettera b) primo punto elenco, nonché delle disposizioni di cui ai commi 12.3, 12.4 e 12.5, che possono attuarsi mediante intervento edilizio diretto, le ulteriori categorie di intervento indicate allo stesso comma 12.2 si attuano mediante la preventiva formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), esteso all'intera sub-zona, vincolato alla contestuale definizione di interventi ed opere di qualificazione e controllo degli effetti urbanistici e territoriali. A tal fine è prescritta la realizzazione e il convenzionamento all'uso pubblico di percorsi - accessi pedonali che consentano l'efficace collegamento tra la sub-zona D6.E e il contermine centro abitato, da porre in stretta relazione funzionale con le eventuali aree a standard urbanistici di cui al DM 1444/68 previste al precedente comma 12.5.

Capo IV Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)

Art. 51. Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)

1. Definizione. Comprende gli spazi aperti residuali interni ai tessuti edificati, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, ubicati di stretta relazione con gli insediamenti esistenti riconducibili alle "Zone" di cui al Titolo III, Capi I, II e III delle presenti Norme, senza escludere quelli marginali e/o liberi dall'edificazione storica o recente. dallo stesso PSI come "Aree agricole intercluse" e risultano comunque diverse da quest'ultime.

2. Categorie di intervento. Il POI prevede il mantenimento degli assetti inedificati e la gestione degli spazi aperti, al fine di assicurare la conservazione del gradiente verde e la qualificazione degli insediamenti e del territorio urbanizzato interessato. Per gli eventuali edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).

È altresì ammessa dal POI la realizzazione di "interventi pertinenziali" (Ip) e la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, anche nel caso in cui il lotto urbanistico di riferimento risulti ricompreso in aree e spazi aperti catastalmente non collegati o riferibili ad edifici esistenti ricadenti in altre "Zone" del POI. In questo caso gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di atto d'obbligo, a cura e spese dell'interessato, mediante il quale è stabilito la natura accessoria e il vincolo di pertinenzialità dei manufatti rispetto all'edifico principale interessato.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sola su-categoria e.b) "di servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 52. Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)

1. Definizione. Comprende spazi aperti di interesse ambientale o di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, comunque di originaria destinazione agricola e/o a prevalente caratterizzazione rurale, seppure residuale o marginale. Si tratta di aree e spazi, comunque ricadenti nei diversi ambiti del "territorio urbanizzato" del PSI, nell'ambito dei quali sono riconosciute dal POI componenti patrimoniali di valenza paesistico percettiva (varchi inedificati di continuità ambientale, visuali libere e coni ottici), ovvero elementi e fattori che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico o presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le contermini aree agricole (territorio rurale) del POI.

2. Categorie di intervento. fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle eventuali relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale, anche al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.

È altresì vietata la realizzazione di interventi pertinenziali (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.

In considerazione della riconosciuta prevalente funzione rurale sono inoltre ammessi dal POI i seguenti ulteriori interventi:

  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 8, punto 8.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 8 punto 8.2 delle presenti Norme.

Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità o esecutivo), ovvero di iniziativa privata purché convenzionata, sono ammessi interventi ed opere esclusivamente finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, ovvero alla prevenzione, mitigazione e al controllo dei rischi idrogeomorfologici, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale o sovraordinata.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Per i soli edifici esistenti eventualmente ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Residenziale", "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 53. Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (HS)

1. Definizione. Comprendono le aree libere e gli spazi non edificati interni al territorio urbanizzato, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, privi di elementi e fattori di interesse paesaggistico o ambientale, comunque aventi caratteristiche morfotipologiche diverse dalle "Zone" di cui agli art.li 51 e 52 delle presenti Norme. Si tratta anche di spazi aperti e aree di significativa dimensione interclusi rispetto ai contesti insediati o alla rete infrastrutturale di servizio agli insediamenti, ricadenti all'interno del "territorio urbanizzato" dello stesso PSI, suscettibili di potenziali capacità di trasformazione.

2. Contenuti delle previsioni in rapporto al PS vigente. Trattandosi di "Zone" non rientranti nel quadro previsionale strategico quinquennale del POI, esse sono destinate ad essere mantenute inedificate al fine di preservare le possibilità e opportunità di perseguimento e declinazione operativa di obiettivi e direttive definite dal PSI nell'ambito della "Strategia di sviluppo sostenibile", in funzione alla definizione di un rinnovato quadro previsionale quinquennale nel successivo POI.

Sono anche potenziali aree di riserva per l'eventuale sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici ed ambientali degli insediamenti, ovvero di qualificazione e controllo degli effetti paesaggistici, nonché di sviluppo della dotazione di standard urbanistici e spazi pubblici, anche connessi al perseguimento di politiche ed azioni definite dalla programmazione settoriale comunale.

3. Categorie di intervento. Il POI prevede la conservazione degli assetti esistenti, fatta salva la sola attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme e gli interventi di "Manutenzione straordinaria" (Me).

Non è altresì ammessa la realizzazione di edifici e manufatti di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di "interventi pertinenziali" (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici e manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo, ancorché ricadenti all'interno del "Territorio urbanizzato".

Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità o esecutivo), ovvero di iniziativa privata purché convenzionata, ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico, sono ammessi interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree e degli insediamenti contermini, come ad esempio boschi urbani, giardini e orti sociali, stanze verdi, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.

4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Residenziale", "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.

Art. 54. Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)

1. Definizione Comprende le aree e gli immobili interni al territorio urbanizzato, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, corrispondenti alle categorie di aree che costituiscono aree agricole ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR 65/2014. Si tratta prevalentemente di contesti rurali marginali e residuali che, in ragione dei caratteri specificatamente riconosciuti dal POI, si qualificano per la permanenza delle attività e degli usi agricoli e di quelli ad essi complementari, pertinenziali o accessori.

2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Il POI prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e inedificati, ancorché questi risultino di pertinenza di edifici o complessi di edifici esistenti, con l'esclusione di interventi di trasformazione urbanistica, fatti salvi esclusivamente gli interventi e le opere riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme e quanto ulteriormente disposto ai successivi commi di questo stesso articolo.

3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Per gli eventuali edifici e manufatti ricadenti in queste "Zone", in considerazione della riconosciuta funzione prevalentemente rurale, sono ammesse le categorie di intervento di cui agli art.li 22, 23 e 24 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In considerazione della riconosciuta prevalente funzione rurale sono inoltre ammessi dal POI i seguenti ulteriori interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 25 comma 7 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 8, punto 8.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 8 punto 8.2 delle presenti Norme.

E' vietata invece dal POI la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", l'installazione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 delle presenti Norme.

5. Categorie di intervento. Prescrizioni di dettaglio. Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità, definitivo dell'interesse pubblico, sono altresì ammessi dal POI gli interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree e degli insediamenti contermini, come ad esempio boschi urbani, giardini e orti sociali, stanze verdi, spazi aperti attrezzati per la didattica ambientale e per la valorizzazione del territorio aperto e rurale, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale

6. Disciplina delle funzioni. coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Resta fermo quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola.