Piano Operativo Intercomunale
Art. 29. Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Ambiti da riservare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" e degli "Ambiti ad elevato valore naturale e paesaggistico" dei corrispondenti morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR. Si tratta in particolare delle aree prevalentemente naturali o seminaturali, anche comprendenti i "Siti della Rete Natura 2000" caratterizzate dalla dominanza delle aree dei pascoli e delle praterie di alta quota, delle rocce nude, delle falesie e delle rupi m0ntane (appenniniche e apuane), nonchè di quelle ripariali, fluviali e di pertinenza dei principali corsi d'acqua tributari del Serchio.
2. Disposizioni generali. Rinvio agli strumenti di gestione. In attuazione delle disposizioni legislative definite dal DPRn. 357/1997 ed in applicazione delle ulteriori disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, in queste "Zone" le disposizioni di cui ai successivi commi, si applicano nel prioritario e prevalente rispetto delle misure di conservazione vigenti e delle eventuali previsioni e disposizioni normative definite dai Piani di Gestione dei Siti della Rete Natura 2000 eventualmente interessati.
3. Categorie di intervento. Indicazioni specifiche. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 2 ai fini dell'attività urbanistica ed edilizia le categorie di intervento di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ammesse purché non ostino al raggiungimento di efficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, delle funzioni protettive e produttive escludendo, al contempo, azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore. In queste zone sono comunque ammesse dal POI:
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività agro - silvo - pastorali;
- - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione.
Gli interventi e le opere eventualmente da realizzare sono sottoposti a "Valutazione di Incidenza Ambientale" (VINCA), nei soli casi e alle relative condizioni di cui all'art. 57 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme, qualora compatibili con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 2.
5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme.
Non sono invece ammessi dal PO i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme.
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.
6. Ulteriori prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità e le disposizioni di cui al precedente comma 3; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.
In questo "Zone" non è comunque ammessa l'installazione di cartelli, pannelli, strutture ed impianti pubblicitari, ancorché precarie, a carattere temporaneo e/o rimovibili.
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- d) turistico - ricettivo;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso.
Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" previsti all'art. 23 delle presenti Norme.
Art. 30. Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come "Ambiti da riservare a funzioni prevalentemente ecosistemiche" ed in particolare delle "Aree prevalentemente coperte da boschi" dei corrispondenti morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR. Si tratta delle aree dei versanti montani e collinari e delle fasce pedecollinari e di fondovalle caratterizzate per la prevalenza di boschi, arbusteti, macchie di bosco e formazioni forestali, ivi compresi i castagneti da frutto e le faggete di alta quota. Per le specifiche caratteristiche di queste "Zone" il POI garantisce il rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea, attraverso specifiche azioni di tutela e conservazione.
2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Fatte salve le disposizioni di cui alla LRn. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003, le categorie di intervento di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ammesse dal POI purché non ostino al raggiungimento di efficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, delle funzioni protettive e produttive svolte dalle formazioni vegetali escludendo, al contempo, azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior pregio o valore naturalistico. In queste zone sono comunque ammesse dal POI:
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività forestali;
- - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione.
3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, sono consentite le categorie di intervento di cui agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme, qualora compatibili con la prevalente disciplina di cui al precedente comma 2.
4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.
Non sono invece ammessi dal PO i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme.
5. Prescrizioni di dettaglio. Sono vietate le trasformazioni morfologiche e ambientali, le movimentazioni di terra e gli scavi, fatte salve le opere pubbliche o di pubblica utilità e le disposizioni di cui al precedente comma 3; sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità delle "Zone" interessate o che producano innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettivo;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso.
Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" previsti all'art. 23 delle presenti Norme.
Art. 31. Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI quali "Ambiti da destinare ad attività prevalentemente agricola", dei corrispondenti morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Sono di norma costituite da aree agricole produttive o comunque caratterizzate a attività di presidio, manutenzione e gestione, anche amatoriale o part time, poste sui ripiani di basso e medio versante montano e collinare e nelle pianure di fondovalle, generalmente corredate di sistemazioni idraulico - agrarie, strutture e manufatti tradizionali funzionali all'attività agricola e rurale.
2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Le categorie di intervento di cui ai successivi commi 4 e 5 sono ammesse dal POI qualora funzionali o esclusivamente necessarie alla manutenzione, conduzione, gestione e valorizzazione agricolo - produttiva delle attività rurali, con particolare riferimento all'applicazione coordinata delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III delle LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGRn. 63R/2016, secondo quanto ulteriormente disposto ai successivi commi. Fatto salvo quanto disposto in riferimento all'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, sono inoltre ammessi gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e consolidamento delle sistemazioni idraulico - agrarie, dei manufatti e delle infrastrutture accessorie e pertinenziali ai fondi agricoli (viabilità camporili, muri a secco, terrazzamenti, ciglionamenti, terrazze, beni architettonici minori quali abbeveratoi, fontali, ecc.). In queste zone sono comunque ammesse dal POI:
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività agro - silvo - pastorali;
- - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione.
3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.
Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:
- - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme.
5. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse:
- - le attività di miglioramento fondiario e di adeguamento dei siti a fini produttivi agricoli quali: il cambio/rinnovo della coltura; la pulizia dei terreni anche attraverso modesti movimenti di terra finalizzata ad ospitare nuove forme di coltivazione o il recupero di coltivazioni in fase di abbandono;
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
- - le opere di manutenzione, recupero, adeguamento e ripristino delle sistemazioni idraulico agrarie, attraverso l'impiego di tecnologie e materiali di finitura tradizionali, coerenti con i caratteri del contesto paesaggistico e con l'utilizzo prioritario di tecniche dell'ingegneria naturalistica e ambientale;
- - il recupero alle attività agricole di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi;
- - l'impianto di filari alberati e siepi arboree ti tipo tradizionale in corrispondenza di confini, strade e fossi;
- - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio.
- - le attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 30/2003.
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" e "commerciale al dettaglio" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" di cui all'art. 23 delle presenti Norme.
Art. 32. Aree agricole specializzate (E4)
1. Definizione. Comprende in forma specifica gli immobili qualificati dal PSI quali "Ambiti prevalentemente destinati alle colture tradizionali" dei corrispondenti morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Si tratta in particolare delle ed in particolare delle aree agricole specificamente utilizzate per attività orto florovivaistiche dell'azalea, poste in specifici contesti territoriali di fondovalle e in più stretta relazione (funzionale, ambientale e paesistico - percettiva) con gli insediamenti del territorio urbanizzato, anche in ragione delle esigenze legate allo specifico ciclo produttivo e a quelle di diretta commercializzazione del prodotto agricolo.
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per la specifica caratterizzazione agronomica e paesaggistica di queste "Zone", il POI persegue il mantenimento delle suddette attività mediante l'applicazione coordinata delle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III delle LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGRn. 63R/2016, in forma complementare al sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, in coerenza con l'art. 67 della LR 65/2014. In questo quadro le categorie di intervento di cui ai successivi commi 4 e 5, comunque da limitarsi a quelle di adeguamento delle dotazioni territoriali e di miglioramento della viabilità esistente, devono in ogni caso garantire la contestuale realizzazione di specifiche e contestualizzate misure compensative e/o di mitigazione ambientale e paesaggistica, anche in relazione al contermine territorio urbanizzato.
3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme.
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.
5. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal POI:
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
- - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale o di forma tradizionale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi.
La realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve comunque assicurare la tutela e la conservazione delle diverse componenti che caratterizzano la struttura e il mosaico agrario delle "Zone" interessate, con particolare riferimento per:
- - la salvaguardia, la tutela - e ove necessario il ripristino - di siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni arboree e arbustive non colturali, individui arborei di carattere monumentale, ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria;
- - il ripristino delle vie vicinali e delle antiche percorrenze interne, dei sentieri poderali e dei relativi manufatti, al fine di facilitare la fruizione del territorio e di incentivare attività integrative di quella agricola (agriturismo, turismo rurale);
- - l'introduzione di tecniche rispettose delle esigenze biologiche e paesaggistiche per la gestione della rete scolante e delle opere idraulico-agrarie e delle sistemazioni superficiali dei suoli agricoli (interventi monolaterali per la ripulitura della vegetazione e della sedimentazione dei fossi principali, artificiali o naturali).
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub- categorie c.4; c.5; e C.6;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 23 delle presenti Norme.
Art. 33. Aree agricole periurbane, intercluse e di pertinenza di insediamenti storici (E5)
1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI quali "Ambiti periurbani da destinare ad attività prevalentemente agricola", dei corrispondenti morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Si tratta di aree poste in più stretta relazione (funzionale, ambientale e paesistico - percettiva), con gli insediamenti del territorio urbanizzato e comprendenti le aree agricole dei margini urbani di fondovalle, le aree di pertinenza dei centri minori di crinale e di versante e le aree agricole intercluse tra le aree urbanizzate, caratterizzate da suoli liberi a sostanziale vocazione agricola che contribuiscono alla qualificazione dei limiti urbani e della formale perimetrazione delle aree insediate, per la stretta connessione che hanno con le parti costruite, mediante le quali il POI persegue e regola un equilibrato e compatibile rapporto tra città e campagna.
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per la specifica caratterizzazione agronomica e paesaggistica di queste "Zone", il POI, indirettamente, promuove il sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani, compresi gli orti sociali e l'agricoltura multifunzionale, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, in coerenza con l'art. 67 della LR 65/2014. A tal fine devono essere prioritariamente riconosciute e mantenute le attività agricole tradizionali, favorendo al contempo esclusivamente gli usi che assicurino comunque il mantenimento e lo sviluppo qualitativo, sia in termini di superficie sia in termini di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico funzionale, delle stesse aree. In questo quadro sono ammessi gli interventi di adeguamento delle dotazioni territoriali e di miglioramento della viabilità esistente da attestarsi e realizzarsi rigorosamente su riferimenti territoriali ed infrastrutturali già esistenti (viabilità vicinali e poderali, reti di scolo superficiale, ecc.) ed essere dotati di apposite misure compensative e/o di mitigazione ambientale e paesaggistica.
3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme.
Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.
5. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal POI:
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
- - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
- - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.
- - le attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 30/2003.
La realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve comunque assicurare la tutela e la conservazione delle diverse componenti che caratterizzano la struttura e il mosaico agrario delle "Zone" interessate, con particolare riferimento per:
- - la salvaguardia, la tutela - e ove necessario il ripristino - di siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni arboree e arbustive non colturali, individui arborei di carattere monumentale, ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria;
- - il mantenimento della destinazione agricola degli attuali impianti e delle colture arboree e agrarie tradizionali, ovvero il suo recupero soprattutto in forme di sperimentazioni "biologiche", o di servizio, prevedendo eventuali forme di parcellazione fondiaria, anche di tipo consortile. Interventi di agricoltura specializzata di ogni genere, la realizzazione di vivai, di nuovi impianti forestali, sono considerati incongrui con questi ambienti;
- - il ripristino delle vie vicinali e delle antiche percorrenze interne, dei sentieri poderali e dei relativi manufatti, al fine di facilitare la fruizione del territorio e di incentivare attività integrative di quella agricola (agriturismo, turismo rurale);
- - l'introduzione di tecniche rispettose delle esigenze biologiche e paesaggistiche per la gestione della rete scolante e delle opere idraulico-agrarie e delle sistemazioni superficiali dei suoli agricoli (interventi monolaterali per la ripulitura della vegetazione e della sedimentazione dei fossi principali, artificiali o naturali).
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sub- categorie c.4; c.5; e C.6;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal PO è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 23 delle presenti Norme.
Art. 34. Aree agricole dei conoidi a prevalente caratterizzazione paesaggistica (E6)
1. Definizione. Comprende in forma specifica gli immobili qualificati dal PSI quali "Aree agricole sui ripiani di basso e medio versante", dei corrispondenti morfotipi dei caratteri agro-forestali del PIT/PPR. Si tratta in particolare delle aree agricole dei conoidi alluvionali del versante appenninico, che qualificano la configurazione paesaggistica dei ripiani insediati, in ragione delle tradizionali sistemazioni idraulico agrarie (campi chiusi, terrazzi, bordi di terrazzo ciglionati, siepi, filari alberati, ecc.) che costituiscono (anche per la stretta relazione funzionale, ambientale e paesistico - percettiva con i principali centri storici) aree di particolare valore ambientale e paesaggistico per le quali il POI persegue la tutela e la conservazione attiva della relativa caratterizzazione agricola.
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per la specifica caratterizzazione ambientale e paesaggistica di queste "Zone", il POI promuove il sostegno delle forme di agricoltura integrabili con gli insediamenti urbani, compresi le attività amatoriali, quelle part time e/o multifunzionali, salvaguardando gli elementi del paesaggio rurale ancora presenti, in coerenza con l'art. 67 della LR 65/2014. A tal fine devono essere prioritariamente riconosciute e mantenute le attività agricole tradizionali, favorendo al contempo esclusivamente gli usi che assicurino comunque il mantenimento e lo sviluppo qualitativo, sia in termini di superficie sia in termini di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico funzionale, delle stesse aree. In questo quadro sono ammessi gli interventi di adeguamento delle dotazioni territoriali e di miglioramento della viabilità esistente da attestarsi e realizzarsi rigorosamente su riferimenti territoriali ed infrastrutturali già esistenti (viabilità vicinali e poderali, reti di scolo superficiale, ecc.) ed essere dotati di apposite misure compensative e/o di mitigazione ambientale e paesaggistica.
3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE), fermo restando l'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme, le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In queste "Zone" il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme.
Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:
- - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.
5. Prescrizioni di dettaglio. In queste "Zone" sono inoltre ammesse dal POI:
- - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di ordinamento dell'attività agraria;
- - l'impianto di filari alberati e siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi;
- - il recupero alle attività agricola di terreni boscati o in degradazione forestale in condizioni di abbandono o infestanti, posti ai margini dei coltivi produttivi.
- - le attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 30/2003.
La realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3 deve comunque assicurare la tutela e la conservazione delle diverse componenti che caratterizzano la struttura e il mosaico agrario delle "Zone" interessate, con particolare riferimento per:
- - la salvaguardia, la tutela - e ove necessario il ripristino - di siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni arboree e arbustive non colturali, individui arborei di carattere monumentale, ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria;
- - il mantenimento della destinazione agricola degli attuali impianti e delle colture arboree e agrarie tradizionali, ovvero il suo recupero soprattutto in forme di sperimentazioni "biologiche", o di servizio. Interventi di agricoltura specializzata di ogni genere, la realizzazione di vivai, di nuovi impianti forestali, sono considerati incongrui con questi ambienti;
- - il ripristino delle vie vicinali e delle antiche percorrenze interne, dei sentieri poderali e dei relativi manufatti, al fine di facilitare la fruizione del territorio e di incentivare attività integrative di quella agricola (agriturismo, turismo rurale);
- - l'introduzione di tecniche rispettose delle esigenze biologiche e paesaggistiche per la gestione della rete scolante e delle opere idraulico-agrarie e delle sistemazioni superficiali dei suoli agricoli (interventi monolaterali per la ripulitura della vegetazione e della sedimentazione dei fossi principali, artificiali o naturali).
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Fermo restando quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso. Il mutamento di destinazione d'uso di UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetriche" e di "sostituzione edilizia" di cui al precedente art. 23 delle presenti Norme.
