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Art. 26. Parco territoriale del Monte Piglione (PP)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come contesti ad elevato valore ecosistemico e paesaggistico anche in ragione della presenza di specifici morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, per i quali sono definiti appositi "Progetti d'area" aventi come obiettivo prioritario la salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, la conservazione degli ambienti di valenza ecologico-funzionale, la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, in forma complementare all'applicazione delle misure di conservazione definite per le "Zone di protezione speciale" (ZPS) che si intersecano con queste aree. In particolare "Parco territoriale del Monte Pignone", caratterizzato dai paesaggi degli alti ripiani pascolivi dell'omonimo monte, oltre ai siti della Rete Natura 2000, è costituito da ambiti territoriali in cui prevalgono le dinamiche naturali seppure connaturate a complementari valori paesaggistici e storico culturali peraltro formalmente riconosciuti con specifici provvedimenti di tutela.

2. Disposizioni generali. Rinvio a specifici strumenti attuativi. Per questa "Zona" il POI, in sinergia con analoghe politiche dei comuni della Garfagnana e della Versilia, nonché del Parco regionale delle Alpi Apuane, prevede la formazione di un Piano Attuativo (PA) di iniziativa pubblica, di livello e competenza comunale, finalizzato a perseguire gli obiettivi specifici e ad attuare le corrispondenti azioni definite dal PSI vigente. In particolare il PA assicura la declinazione e la traduzione alla scala locale di sistema integrato di azioni finalizzate alla preservazione e alla manutenzione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, a scala intercomunale, comprendenti:

  • - la tutela dell'integrità del territorio in cui prevalgono le dinamiche naturali da considerare come serbatoio di aree a "verde a scala territoriale";
  • - la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, per tutelare o ricostruire le matrici ambientali, attraverso l'innovazione delle tecniche e delle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi;
  • - il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
  • - la riqualificazione del patrimonio forestale e la tutela della vegetazione caratterizzante il territorio;
  • - lo sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;
  • - l'organizzazione di un sistema di percorsi, nell'ottica di garantire l'accessibilità inclusiva del territorio, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti;
  • - il raggiungimento della messa in sicurezza idrogeologica del territorio ed in particolare degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

In conformità alla disciplina del PSI, in luogo della formazione dei PA è altresì ammessa la formazione di un "Progetto di paesaggio" (PdP), quale strumento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 34 della Disciplina di piano del PIT/PPR, esteso all'intero territorio individuato dal POI e da formarsi ai sensi degli art.li 89 e 252quater della LR 65/2014.

Il PA o il PdP individua altresì le aree e gli immobili destinati alla realizzazione di progetti di opera pubblica, qualora finalizzati alla puntuale localizzazione e organizzazione di un sistema integrato di percorsi lenti (pedonali, ciclabili, equestri), anche comprendenti eventuali aree verdi di sosta attrezzate all'aperto e parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti (individuati in via preliminare dal POI), in modo da garantire l'efficace accessibilità agli ambienti naturali e alle aree di maggiore interesse ambientale e paesaggistico, dagli insediamenti contermini e dalle infrastrutture limitrofe.

3. Disposizioni generali. Ulteriori indicazioni attuative. Il PA o il PdP dettagliano e articolano le determinazioni progettuali individuate in via preliminare dal PSI in relazione alla caratterizzazione naturalistica, ambientale, storico-culturale e paesaggistica dei contesti territoriali interessati, ovvero in rapporto alle diverse funzioni agricole e/o forestali, nonché alle diverse caratterizzazioni ecosistemiche, definendo conseguentemente un insieme complesso di previsioni, interventi ed opere, tali da garantire, l'attuazione programmata delle azioni definite al precedente comma 2. In questo quadro il PA o il PdP, sulla base di quanto indicato in forma generale dal PSI e in coerenza con le misure di conservazione definite per i siti della Rete Natura 2000, sono tenuti a:

  • - disciplinare, con finalità di salvaguardia e conservazione, il sistema carsico e dell'acquifero sotterraneo, con particolare attenzione agli elementi di continuità sovracomunale;
  • - individuare le aree interessate da interventi di tutela, conservazione o ripristino di ecosistemi, habitat e biotopi;
  • - individuare e disciplinare gli elementi di valenza naturale e paesaggistica, quali le sorgenti di quota, nonché le aree di particolare interesse per il ciclo biologico della flora e fauna selvatica protetta;
  • - salvaguardare i valichi di crinale soprattutto in funzione della avifauna migratoria, evitando l'introduzione di elementi di disturbo e mitigando le situazioni esistenti;
  • - tutelare e valorizzare le risorse naturali caratterizzanti il paesaggio apuano che costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo naturalistico ed escursionistico;
  • - definire circuiti e modalità per la promozione e funzione turistica del territorio e per il tempo libero che integrino e qualifichino le attività e i percorsi locali con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione dei principali itinerari storici;
  • - definire norme per la valorizzazione, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (costituendo occasioni di crescita economica con attività legate al turismo sostenibile e a attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale), anche allo scopo di salvaguardare l'equilibrio del paesaggio ed il presidio sul territorio;
  • - individuare azioni integrate di riordino, recupero ed integrazione del sistema delle attrezzature esistenti, definendo norme per la valorizzazione del sistema turistico esistente attraverso azioni di recupero e riqualificazione;
  • - predisporre un'accurata analisi delle aree coltivate e degli altri spazi aperti definendo gli usi e le trasformazioni compatibili; a tal fine in queste aree dovranno essere prioritariamente riconosciute e mantenute le attività agricole tradizionali.

4. Categorie di intervento. Disposizioni transitorie e di raccordo. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

Fatte salve le disposizioni di cui alla LRn. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003, sempre elle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, sono comunque ammesse dal POI:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività forestali;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione;

5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme,

Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.

4. Categorie di intervento. Ulteriori limitazioni e condizioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona", sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco territoriale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla categoria funzionale e.b) "di Servizio";
  • d) turistico - ricettiva;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" previsti all'art. 23 delle presenti Norme.

Art. 27. Parco territoriale del crinale Sppenninico (PA)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come contesti ad elevato valore ecosistemico e paesaggistico anche in ragione della presenza di specifici morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, per i quali sono definiti appositi "Progetti d'area" aventi come obiettivo prioritario la salvaguardia, la conservazione e il recupero degli ambienti di valenza naturale (creando degli ambiti atti a salvaguardarne la biodiversità, dove l'azione antropica è gradualmente emarginata), la salvaguardia dei geositi e dei valori panoramici, la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali e degli usi civici, in forma complementare all'applicazione delle misure di conservazione definite per le "Zone speciali di conservazione" (ZSC) che si intersecano con queste aree. In particolare "Parco territoriale del Crinale Appenninico", caratterizzato da ampie praterie di crinale, affioramenti rocciosi, soprassuoli forestali della faggeta, del castagneto da frutto e da zone che, per particolari condizioni morfologiche e per l'adiacenza a nuclei insediativi storici, hanno sviluppato nel tempo attività agro-silvo-pastorali, è costituito dai siti della Rete Natura 2000, nonché dagli ambiti territoriali in cui prevalgono le dinamiche naturali seppure connaturate a complementari valori paesaggistici e storico culturali.

2. Disposizioni generali. Rinvio a specifici strumenti attuativi. Per questa "Zona" il POI, in sinergia con analoghe politiche dei comuni della Garfagnana e della Regione Emilia Romagna, prevede la formazione di un Piano Attuativo (PA) di iniziativa pubblica, di livello e competenza comunale, finalizzato a perseguire gli obiettivi specifici e ad attuare le corrispondenti azioni definite dal PSI vigente. In particolare il PA assicura la declinazione e la traduzione alla scala locale di sistema integrato di azioni finalizzate alla preservazione e alla manutenzione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, a scala intercomunale, comprendenti:

  • - la tutela dell'integrità del territorio in cui prevalgono le dinamiche naturali da considerare come serbatoio di aree a "verde a scala territoriale";
  • - la valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, che costituiscono caratteri ed elementi di interesse paesaggistico e storico, testimoniale, legati al sistema insediativo dei nuclei rurali, per tutelare o ricostruire le matrici ambientali, attraverso l'innovazione delle tecniche e delle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi;
  • - la conservazione degli usi civici, come espressione dei valori e dell'identità delle popolazioni al fine di favorirne la permanenza a presidio del territorio;
  • - il recupero e la gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea;
  • - la riqualificazione del patrimonio forestale e la tutela della vegetazione autoctona caratterizzante il territorio;
  • - lo sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;
  • - l'organizzazione di un sistema di percorsi, punti tappa, aree di sosta, bivacchi, nell'ottica di garantire l'accessibilità inclusiva, del territorio mediante il prioritario riordino e adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti e l'eventuale definizione di nuovi;
  • - il raggiungimento della messa in sicurezza idrogeologica del territorio e in particolare degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

In conformità alla disciplina del PSI, in luogo della formazione dei PA è altresì ammessa la formazione di un "Progetto di paesaggio" (PdP), quale strumento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 34 della Disciplina di piano del PIT/PPR, esteso all'intero territorio individuato dal POI e da formarsi ai sensi degli art.li 89 e 252quater della LR 65/2014.

Il PA o il PdP individua altresì le aree e gli immobili destinati alla realizzazione di progetti di opera pubblica, qualora finalizzati alla puntuale localizzazione e organizzazione di un sistema integrato di percorsi lenti (pedonali, ciclabili, equestri), anche comprendenti eventuali aree verdi di sosta attrezzate all'aperto e parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti (individuati in via preliminare dal POI), in modo da garantire l'efficace accessibilità agli ambienti naturali e alle aree di maggiore interesse ambientale e paesaggistico, dagli insediamenti contermini e dalle infrastrutture limitrofe.

3. Disposizioni generali. Ulteriori indicazioni attuative. I PA o il PdP dettagliano e articolano le determinazioni progettuali individuate in via preliminare dal PSI in relazione alla caratterizzazione naturalistica, ambientale, storico-culturale e paesaggistica dei contesti territoriali interessati, ovvero in rapporto alle diverse funzioni agricole e/o forestali, nonché alle diverse caratterizzazioni ecosistemiche, definendo conseguentemente un insieme complesso di previsioni, interventi ed opere, tali da garantire, l'attuazione programmata delle azioni definite al precedente comma 2. In questo quadro i PA o il PdP, sulla base di quanto indicato in forma generale dal PSI e in coerenza con le misure di conservazione definite per i siti della Rete Natura 2000, sono tenuti a:

  • - individuare e disciplinare le aree dove l'azione antropica è gradualmente emarginata;
  • - individuare le aree interessate da interventi di tutela, conservazione o ripristino di ecosistemi, habitat e biotopi;
  • - individuare e disciplinare gli elementi di valenza naturale e paesaggistica, quali le sorgenti di quota, il reticolo idrografico, i geositi, nonché le aree di particolare interesse per il ciclo biologico della flora e fauna selvatica protetta;
  • - salvaguardare i valichi di crinale soprattutto in funzione della avifauna migratoria, evitando l'introduzione di elementi di disturbo e mitigando le situazioni esistenti;
  • - tutelare e valorizzare le risorse naturali caratterizzanti il paesaggio appenninico che costituiscono elementi di grande interesse conservazionistico e di grande attrattiva per il turismo naturalistico ed escursionistico;
  • - definire norme per il mantenimento delle caratteristiche delle aree degli usi civici, in quanto testimonianza storica di gestione territoriale, che ha determinato assetti unici e riconoscibili di interesse paesaggistico;
  • - definire circuiti e modalità per la promozione e funzione turistica del territorio e per il tempo libero che integrino e qualifichino le attività e i percorsi locali e la viabilità con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione dei principali itinerari storici (quali la strada ducale, la Via dei Remi e altri percorsi di attraversamento e del crinale dell'Appennino, tra cui risulta rilevante il sentiero di "grande comunicazione", che corre lungo tutta la dorsale appenninica della Penisola);
  • - definire norme per la valorizzazione, il riuso e la trasformazione del patrimonio insediativo diffuso ed in particolare degli edifici rurali ed ex rurali (costituendo occasioni di crescita economica con attività legate al turismo sostenibile e ad attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale), anche allo scopo di salvaguardare l'equilibrio del paesaggio e il presidio sul territorio;
  • - individuare azioni integrate di riordino, recupero ed integrazione del sistema delle attrezzature esistenti (strutture di Colle Fobbia, della Vetricia, del Casentini al Mercatello, di Ospedaletto) e definire norme per la valorizzazione del sistema turistico esistente attraverso azioni di recupero e riqualificazione;
  • - predisporre un'accurata analisi delle aree coltivate e degli altri spazi aperti definendo gli usi e le trasformazioni compatibili; in queste aree dovranno essere prioritariamente riconosciute e mantenute le attività agricole tradizionali con funzioni di presidio e di mantenimento del territorio dove queste costituiscono caratteri ed elementi di interesse paesaggistico, storico, testimoniale, naturale legati al sistema insediativo dei nuclei rurali.

4. Categorie di intervento. Disposizioni transitorie e di raccordo. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

Fatte salve le disposizioni di cui alla LRn. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003, sempre elle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, sono comunque ammesse dal POI:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività forestali;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione;

5. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme,

Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.

6. Categorie di intervento. Ulteriori limitazioni e condizioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona", sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco territoriale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

7. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla categoria funzionale e.b) "di Servizio";
  • d) turistico - ricettiva;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" previsti all'art. 23 delle presenti Norme.

Art. 28. Parco (fluviale) del Fiume Serchio e del Torrente Lima (PF)

1. Definizione. Comprende in linea prevalente gli immobili qualificati dal PSI come contesti ad elevato valore ecosistemico e paesaggistico anche in ragione della presenza di specifici morfotipi dei caratteri ecosistemici del PIT/PPR, per i quali sono definiti appositi "Progetti d'area" aventi come obiettivo prioritario la conservazione degli ambienti di valenza ecologico-funzionale, la valorizzazione delle aree agricole, la fruizione del fiume e delle aree di interesse naturalistico nell'ottica della cultura dell'inclusività, la salvaguardia degli equilibri idrogeologico e idraulici, il corretto uso agricolo delle aree, anche recuperando e ove necessario ripristinando le necessarie relazioni modali e funzionali tra corso d'acqua e sistema insediativo. In particolare "Parco (fluviale) del Fiume Serchio e del Torrente Lima", quale corridoio e connessione ambientale di rilevanza territoriale e sovracomunale, è costituito dall'asta del fiume dalle infrastrutture ed opere idrauliche ad esso pertinenziali, nonché dagli ambiti di stretta pertinenza sia da un punto di vista idraulico, che da un punto di vista paesaggistico, storico-culturale e ambientale.

6. Disposizioni generali. Rinvio a specifici strumenti attuativi. Per questa "Zona" il POI, in sinergia con l'intervento inserito nel PASL e con il "Contratto di Fiume" promosso dalla Provincia di Lucca e in coerenza con analoghe politiche di programmazione già avviate dai comuni dell'Unione Garfagnana e di quelli della Piana di Lucca, prevede la formazione di un Piano Attuativo (PA) di iniziativa pubblica, di livello e competenza comunale, finalizzato a perseguire gli obiettivi specifici e ad attuare le corrispondenti azioni definite dal PSI vigente. In particolare il PA assicura la declinazione e la traduzione alla scala locale di sistema integrato di azioni finalizzate alla preservazione e alla manutenzione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, a scala intercomunale, comprendenti:

  • - la creazione di un sistema di spazi attrezzati polifunzionali per la fruizione ricreativa e sportiva degli ambiti pertinenziali al fiume anche con l'intento di riequilibrare la dotazione complessiva di attrezzature per il tempo libero relazionate e connesse con gli insediamenti che risultano contermini al fiume stesso;
  • - la riscoperta del fiume e delle specifiche aree di pertinenza fluviale, favorendo funzioni ricreative e per il tempo libero, con particolare attenzione per quelle connesse al godimento delle acque e degli spazi vegetati per attività ludiche e di svago, anche mediante la valorizzazione di specifici luoghi storicamente frequentati;
  • - la tutela dell'integrità degli spazi aperti naturali e rurali da considerare come serbatoio di aree a "verde" non suscettibili di trasformazione insediativa, garantendo in particolare la continuità funzionale e l'efficienza ecologica dell'asta fluviale;
  • - l'organizzazione di un sistema di percorsi della mobilità lenta (area interessata delle tappe dei tracciati della "Via del Volto Santo" e del "Chemin d'Assisi"), nell'ottica dell'accessibilità inclusiva del territorio, che comprenda anche parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti, che consenta una facile accessibilità al fiume dagli insediamenti e dalle infrastrutture limitrofe;
  • - il raggiungimento della messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio ed in particolare degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

In conformità alla disciplina del PSI, in luogo della formazione dei PA è altresì ammessa la formazione di un "Progetto di paesaggio" (PdP), quale strumento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 34 della Disciplina di piano del PIT/PPR, esteso all'intero territorio individuato dal POI e da formarsi ai sensi degli art.li 89 e 252quater della LR 65/2014.

Il PA o il PdP individua altresì le aree e gli immobili destinati alla realizzazione di progetti di opera pubblica, qualora finalizzati alla puntuale localizzazione e organizzazione di un sistema integrato di percorsi lenti (pedonali, ciclabili, equestri), anche comprendenti eventuali aree verdi di sosta attrezzate all'aperto e parcheggi di interscambio rispetto ai percorsi viari, mediante il prioritario riordino e l'adeguamento dei tracciati storici e dei percorsi esistenti (individuati in via preliminare dal POI), in modo da garantire l'efficace accessibilità agli ambienti naturali e alle aree di maggiore interesse ambientale e paesaggistico, dagli insediamenti contermini e dalle infrastrutture limitrofe.

2. Disposizioni generali. Ulteriori indicazioni attuative. I PA o il PdP dettagliano e articolano le determinazioni progettuali individuate in via preliminare dal PSI in relazione alla caratterizzazione naturalistica, ambientale, storico-culturale e paesaggistica dei contesti territoriali interessati, ovvero in rapporto alle diverse funzioni agricole e/o forestali, nonché alle diverse caratterizzazioni ecosistemiche, definendo conseguentemente un insieme complesso di previsioni, interventi ed opere, tali da garantire, l'attuazione programmata delle azioni definite al precedente comma 2. In questo quadro i PA o il PdP, sulla base di quanto indicato in forma generale dal PSI, sono tenuti a:

  • - individuare specifici ambiti del fiume, con priorità per quelli di particolare interesse paesaggistico, da destinare ad attività sportive e ricreative, per lo svago e il tempo libero, legate alla fruizione naturalistica ed ambientale dei corsi d'acqua, quali porzioni a parco ambientale naturale;
  • - individuare le aree interessate da interventi di tutela, conservazione o ripristino di ecosistemi, habitat e biotopi;
  • - definire un sistema di percorsi della mobilità lenta di fruizione dell'asta fluviale, con la valorizzazione delle emergenze storico culturali, quali la linea Gotica, il Ponte del Diavolo, ecc., dei tracciati della "Via del Volto Santo" e del "Chemin d'Assisi" e degli spazi aperti contermini che consenta la connessione tra parco, insediamenti e rete viaria contermine assicurando l'efficace accessibilità inclusiva al fiume;
  • - individuare azioni integrate di riordino, recupero ed integrazione del sistema delle attrezzature esistenti, di recupero ambientale di siti potenzialmente inquinati e di aree dismesse;
  • - predisporre un'accurata analisi delle aree coltivate e degli altri spazi aperti non direttamente connessi con le dinamiche fluviali definendo gli usi e le trasformazioni compatibili, quali porzioni a parco agro - ambientale. In queste aree dovranno essere prioritariamente riconosciute e mantenute le attività agricole tradizionali e gli eventuali interventi infrastrutturali o trasformativi dovranno essere corredati di apposite misure di mitigazione.

3. Categorie di intervento. Disposizioni transitorie e di raccordo. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, relativamente al patrimonio edilizio esistente (PEE) le categorie di intervento ammesse dal POI sono quelle disciplinate agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

Fatte salve le disposizioni di cui alla LRn. 39/2000 e smi (legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo di cui al DPGR. n° 48R/2003, sempre elle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, sono comunque ammesse dal POI:

  • - le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso, di integrazione, modifica e miglioramento della viabilità a servizio delle attività esistenti o di gestione ed ordinamento delle attività forestali;
  • - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse pubblico e generale quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque reflue; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
  • - le opere volte alla riduzione del rischio idraulico e alla mitigazione dei fattori di fragilità e vulnerabilità idrogeologica, anche finalizzati all'adeguamento delle sezioni idrauliche e degli alvei di naturale esondazione - laminazione;

4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. Nelle more della formazione degli strumenti attuativi di cui ai precedenti commi, il POI ammette esclusivamente i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
  • - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui all'art. 25 comma 7 punti 7.1, 7.2, e 7.3 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.2 delle presenti Norme,

Non sono invece ammessi dal POI i seguenti interventi:

  • - la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.1 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da fondiarie da coltivare", di cui all'art. 25 comma 6 punto 6.2 delle presenti Norme;
  • - la costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 comma 9 punto 9.3 delle presenti norme.

5. Categorie di intervento. Ulteriori limitazioni e condizioni. Sono vietate le trasformazioni della morfologia dei suoli e quelle che possono interferire con le dinamiche ambientali caratterizzanti questa specifica "Zona", sono altresì vietate le attività di escavazione e le attività minerarie, le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura, i depositi temporanei e ogni altro intervento od opera che pregiudichi in via permanente la stabilità e la qualità del parco fluviale o che produca innalzamento dei livelli di vulnerabilità e fragilità.

6. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla categoria funzionale e.b) "di Servizio";
  • d) turistico - ricettiva;
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Fermo restando quanto disposto all'art. 24 in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in categoria funzionale tra quelle previste dal POI è sempre ammesso.

Il mutamento di destinazione d'uso di eventuali UI esistenti a destinazione "industriale - artigianale" e/o "commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "residenziale" è invece ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzati gli interventi di "addizioni volumetrica" e di "sostituzione edilizia" previsti all'art. 23 delle presenti Norme.