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Art. 21. Definizione tematica e "Zone" del territorio rurale

1. La disciplina della "Gestione di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" persegue le "Strategie per la valorizzazione del territorio rurale" del PSI declinando e attuando le indicazioni concernenti gli "Ambiti del territorio rurale delle UTOE", nel rispetto delle indicazioni per le azioni e delle regole e i principi di utilizzazione, manutenzione e trasformazione, definiti per l'Invariante strutturale (II) i caratteri ecosistemici del paesaggio e l'Invariante strutturale (IV) i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali, dello stesso PSI.

2. A tal fine, secondo quanto indicato al precedente art. 13, la suddetta disciplina del POI si applica alle seguenti "Zone":

Parchi di livello comprensoriale (P)

  • - Parco territoriale del Monte Piglione (PP)
  • - Parco territoriale del crinale appenninico (PA)
  • - Parco fluviale del Fiume Serchio e del Torrente delle Lima (PF)

Aree agricole, forestali e naturali (E)

  • - Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
  • - Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
  • - Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
  • - Aree agricole specializzate (E4)
  • - Aree agricole periurbane di pertinenza di insediamenti storici e di fondovalle (E5)
  • - Aree agricole dei conoidi a prevalente caratterizzazione paesaggistica (E6)

Insediamenti del territorio rurale (N)

  • - Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na)
  • - Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb)
  • - Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv)

3. Il POI reca inoltre l'identificazione dell'"Edificato sparso e/o isolato nel territorio rurale" ricadente nelle diverse sopraelencate "Zone" del territorio rurale, comprendente anche gli Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale, per il quale è definita la relativa classificazione morfotipologica e funzionale e la corrispondente disciplina d'uso e di trasformazione urbanistico - edilizia, di cui agli art.li 22, 23 e 24 delle presenti Norme.

4. Fermo restando le disposizioni normative di cui al precedente comma 3 concernenti le categorie di intervento ammesse sul patrimonio edilizio esistente (PEE), per le sopraelencate "Zone" il POI, oltre alla specifica definizione determinata in relazione all'articolazione del PSI e agli approfondimenti del Quadro conoscitivo (QC), reca inoltre le disposizioni normative concernenti:

  • - le trasformazioni urbanistico edilizie ammissibili da parte dell'imprenditore agricolo e da parte di altri titolari e conduttori dei fondi agricoli, nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV, Capo III della LR 65/2014 e del relativo Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016,
  • - le dimensioni e le possibilità di frazionamento delle unità immobiliari, le categorie funzionali ammesse ed insediabili in applicazione della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni di dettaglio per il controllo degli interventi urbanistico - edilizi ammessi.

5. In applicazione della disciplina di cui all'art. 77 della LR 65/2014, nella realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi concernenti l'Edificato sparso e/o isolato a destinazione non agricola nel territorio rurale diversi dall'attività edilizia libera, devono essere garantiti all'interno del "Resede di riferimento", come definito all'art. 5 delle presenti Norme, contestuali interventi ed opere finalizzati al mantenimento, al recupero e - ove necessario - al ripristino dei caratteri di ruralità e morfo-tipologici delle aree e degli spazi aperti interessati. Fatto salvo quanto ulteriormente disciplinato dal RE.o, deve in ogni caso essere assicurato:

  • - il mantenimento, il ripristino e il miglioramento delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, argini, briglie, gorili, reticolo idrografico superficiale, ecc.), dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica e testimoniale, dei percorsi (mulattiere, sentieri, carrarecce, ...) e delle opere d'arte di corredo (muri di sostegno, ponti, scoline, ecc.);
  • - l'adeguata gestione (manutenzione e/o rinnovo per ragioni fitosanitarie) degli individui arborei ad alto fusto, dei filari di alberi, delle siepi e degli arbusti di interesse paesaggistico, degli alberi di confine o di segnalazione;
  • - la realizzazione delle aree di sosta privata e di relazione, commisurate alle funzioni da svolgere, con sistemazioni a verde, alberature e aiuole in modo da garantire una adeguata permeabilità nel rispetto delle indicazioni regolamentari richiamate.

A tal fine, fermo restando quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme in riferimento agli edifici di impianto storico, i suddetti elementi ed aspetti devono essere in particolare esplicitamente rilevati ed individuati negli atti autorizzativi e nei titoli abilitativi, previa presentazione di appositi elaborati fotografici, grafici e cartografici di inquadramento territoriale ed ambientale, da redigersi sulla base delle indicazioni contenute nel RE.o.

6. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola, secondo quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme, si deve altresì prevedere per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad un ettaro la contestuale realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, ovvero di miglioramento e manutenzione paesaggistica e territoriale, delle "aree agricole di pertinenza", come definite all'art. 5 delle presenti Norme, in applicazione della disciplina di cui agli art.li 82 e 83 della LR 65/2014.

Art. 22. Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale. Classificazione e disciplina generale

1. Definizione e classificazione. Sulla base delle indicazioni generali contenute nel PSI, l'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale è identificato dal POI in funzione dell'impianto storico e del conseguente valore architettonico e documentale, ovvero della relativa caratterizzazione funzionale. In particolare gli edifici qualificati come "Edificato sparso e/o isolato" sono individuati e distinti nella cartografia di Quadro propositivo (QP) ed in particolare negli elaborati "QP.II Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Quadro comunale" (cartografia in scala 1:10.000), "QP.IV Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Quadro comunale (cartografia in scala 1:2.000) e "QP.V Dettaglio delle previsioni (Insediamenti rurali). Atlanti comunali" (cartografia in scala 1:2.000) con apposita simbologia grafica e codice alfa - numerico, secondo la seguente classificazione:

  • - Edificato di impianto storico, comprendenti il patrimonio edilizio esistente di valore o interesse sotto il profilo storico (insediamenti, complessi edilizi ed edifici), i beni di valore architettonico e monumentale (chiese, pievi, ville, fattorie ed edifici padronali e altri edifici di interesse culturale), l'edilizia di base di impianto rurale e di interesse tipologico - ambientale (cascinali, annessi agricoli, stalle, fienili, rustici, capanne, case coloniche, ecc.) e gli altri edifici comunque di impianto storico;
  • - Edificato di recente formazione o trasformato e privo di interesse, comprendenti le forme insediative di recente formazione e di impianto o a carattere non storico, ovvero gli edifici di impianto storico il cui significativo grado di trasformazione e/o alterazione consente di assimilarli a quelli di recente formazione, a diversa destinazione funzionale, generalmente di articolazione e organizzazione elementare, come singoli edifici o complessi di edifici e piccoli aggregati, isolati e disseminati in territorio rurale;
  • - Insediamenti specialistici (con funzioni non agricole) in territorio rurale; comprendenti le forme insediative contemporanee di rilevante estensione o dimensione, di norma articolate e complesse in termini d dislocazione e organizzazione, a prevalente destinazione specialistica, nonché le aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato, secondo quanto indicato all'art. 64 comma 1 lettera d) della LR 65/2014.

2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per le diverse classificazioni dell'edificato sparso e/o isolato di cui al precedente comma 1 ed indipendentemente dalla "Zona" del territorio rurale entro cui risultano ricadere i singoli immobili, il POI stabilisce le categorie di intervento ammissibili e le condizioni per il mutamento di destinazione d'uso degli edifici, anche a destinazione agricola, secondo quanto disposto agli art.li 23 e 24 delle presenti Norme.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Disposizioni generali. Per le diverse classificazioni di edifici di cui al precedente comma 1 il frazionamento delle Unità Immobiliari (UI) residenziali è ammesso ai limiti e alle condizioni definiti dal POI all'art. 16 delle presenti Norme. E' sempre ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. Disposizioni generali. Il POI tenendo conto di quanto ulteriormente disposto per ogni singola "Zona" a successivi Capi II, III e IV del presente Titolo II, disciplina all'art. 24 delle presenti Norme le specifiche disposizioni concernenti la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, di cui al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, aventi per oggetto gli edifici a destinazione agricola e gli altri edifici ricompresi nell'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale.

Art. 23. Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale. Categorie di intervento

  • - EDIFICI SPARSI E/O ISOLATI. EDIFICI DI IMPIANTO STORICO

1. In riferimento agli "Edifici di impianto storico" dell'Edificato sparso e/o solato in territorio rurale il POI prevede interventi differenziati e graduali - per intensità di trasformazione urbanistico - edilizia ammissibile - secondo la seguente classificazione adottata, in forma complementare, anche per gli "Insediamenti del territorio rurale" (N), nonché nell'ambito della "Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato". In particolare:

  • - edifici di valore architettonico e monumentale (1);
  • - edifici di interesse tipologico e ambientale (2);
  • - altri edifici di impianto storico (3);
  • - edifici allo stato di rudere (R);
  • - altri edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico.

2. In ragione degli equivalenti caratteri tipologici, le categorie di intervento ammesse dal POI per l'Edificato sparso e/o isolato di impianto storico in territorio rurale, sono determinate in coerenza ed analogia a quelle definite per i corrispondenti edifici ricadenti negli "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na) e negli "Insediamenti di impianto storico" (A), ubicati in territorio urbanizzato di cui agli art.li 35, 38, 39 e 40 delle presenti Norme. In particolare, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

2.1. Per gli "Edifici di valore architettonico e monumentale" (1):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), limitatamente al solo caso di demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1) di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché non di impianto storico e privi di interesse storico, come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI.

È fatto obbligo del mantenimento delle finiture degli elementi di partitura dei prospetti e delle aperture originali poste sui fronti principali e delle strutture portanti orizzontali originali, con particolare attenzione per le coperture. Queste ultime potranno essere sostituite, se deteriorate, solo con materiali analoghi a quelli originali con la possibilità dell'introduzione di materiali e tecnologie volte a garantire il rispetto delle norme antisismiche.

2.2. Per gli "Edifici di interesse tipologico e ambientale" (2):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente al solo caso della sub-categoria di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, limitatamente a quelle necessarie alla realizzazione di cordoli perimetrali funzionali all'adeguamento degli edifici alla normativa antisismica, anche mediante la demolizione e ricostruzione della copertura esistente (con analoghi materiali e tecniche costruttive se originaria) per un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a cm. 0,50;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, finalizzate alla realizzazione di nuovi vani, strutture e spazi necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 24, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti. Tali interventi devono essere preferibilmente realizzati in aderenza alle sparti di edificio o complesso edilizio per le quali siano presenti trasformazioni edilizie e manomissioni tipologiche e architettoniche che hanno determinato la perdita o l'alterazione significativa dei caratteri originari, dà verificarsi sulla base di quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicate ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

2.3. Per gli "Altri edifici di impianto storico" (3):

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
  • - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 2.4;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico.
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti:
  • - il rialzamento "una tantum" del sottotetto ai fini di renderlo abitabile, anche attraverso lo spostamento dell'ultimo solaio e la demolizione e ricostruzione della copertura esistente con un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a mt. 1,0. Lo spostamento dei solai dovrà in ogni caso permettere un'altezza media interna dei vani abitabili non inferiore a ml 2,70. È vietata la formazione di terrazze a tasca; è invece ammessa l'apertura di nuove finestre in falda complanari alla superficie del tetto o di nuove aperture sulle facciate esterne dell'edificio purché allineate (verticalmente e orizzontalmente) a quelle esistenti;
  • - la realizzazione di nuovi vani, strutture e spazi necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 26, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

2.4. Per gli "Edifici allo stato di rudere" (R), ancora identificabili almeno dalla presenza dell'impronta a terra delle strutture (muri perimetrali, fondamenta, pavimentazioni, ecc.), è ammessa la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria del ripristino di edifici, o parti di essi, crollati e demoliti (Rr.d), sulla base di una adeguata documentazione (quale, in via esemplificativa, cartografica, fotografica e/o documentale) dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostruire, nel rispetto delle dimensioni e delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originaria.

L'intervento di ricostruzione è da intendersi come la possibilità di ricostruire lo stesso manufatto - edificio di cui siano documentate le caratteristiche tipologiche e/o le dimensioni planivolumetriche originarie. In particolare i manufatti - edifici dovranno essere ricostruiti mantenendo l'impronta delle murature a terra e per l'altezza e il numero di piani pari a quelli originari preesistenti. Ove l'altezza dei piani originaria risultasse inferiore a quella prevista da norme igienico sanitarie o eventualmente dal RE.o, è ammessa la ricostruzione dei piani secondo le norme vigenti, ferma restando l'altezza totale originaria. Gli elementi dimensionali dell'edificio da ricostruire dovranno essere documentati previo rilievo grafico e fotografico dell'esistente, accompagnato da una specifica e dettagliata relazione descrittiva, finalizzata ad attestare le caratteristiche tipologiche e le dimensioni originarie. In particolare sono ritenuti documenti necessari per il rilascio del titolo abilitativo, oltre a quelli stabiliti dal RE.o:

  • - adeguata documentazione sulla tipologia originaria dell'edificio, i cui elementi fondamentali dovranno essere dedotti da atti notarili e/o catastali, documentazioni, mappe e planimetrie storiche, altri documenti di archivio;
  • - relazione storica con confronto tra catasti di diverso impianto, contenente almeno l'estratto del catasto ottocentesco, di quello d'impianto e di quello attuale;
  • - eventuale documentazione fotografica "d'epoca" e storica.

Fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, non è ammessa la trasformazione delle strutture verticali e delle aperture ancora esistenti, la ricostruzione delle parti di strutture mancanti dovrà garantire la continuità formale con i caratteri architettonici dell'originario manufatto, se documentabili. Le destinazioni d'uso e le unità immobiliari (UI) ammesse sono quelle originarie documentabili sulla base di quanto indicato nel presente articolo, ovvero quelle ammesse al successivo comma 5.

2.5. Per gli "Altri edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico", comunque con funzioni accessorie e/o legati da vincolo di pertinenzialità agli edifici di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, diversi da quelli identificati "Edificato recente e/o significativamente trasformato":

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

3. Per gli edifici eventualmente privi di classificazione, diversi dai precedenti e non legati da vincolo pertinenziale o accessori ad edifici classificati di impianto storico - comunque ricadenti all'interno del "Resede di riferimento" di cui all'art. 5 delle presenti Norme - le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
  • - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al precedente comma 2.4;
  • - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac).

4. Le categorie di intervento ammesse dal POI per tutte le diverse classificazioni di edifici, di cui ai precedenti commi 2 e 3, sono in ogni caso da eseguirsi:

  • - esclusivamente all'interno del "Resede di riferimento", come definito all'art. 5 delle presenti Norme, che risulta quindi l'ambito spaziale entro cui sono ammissibili e realizzabili gli interventi edilizi e le opere precedentemente elencati. Non sono pertanto ammessi interventi urbanistici ed edilizi in aree esterne ai resedi di pertinenza degli edifici e dei manufatti di cui al precedente comma 2;
  • - nel rispetto e fermo restando quanto disposto in termini generali all'art. 22 commi 3 e 4 e più in specifico agli art.li 16 e 24 delle presenti Norme, in riferimento alla "Dimensione e al frazionamento delle unità immobiliari" (UI), alla "Disciplina delle funzioni" e al mutamento della destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola;
  • - applicando quanto disposto all'art. 86 delle presenti Norme e di quanto eventualmente ed ulteriormente disciplinato dal RE.o.

Negli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) e di "Interesse tipologico e ambientale" (2) di cui ai precedenti commi 2.1 e 2.2, sono sempre e comunque vietati gli interventi comportanti la realizzazione di nuove scale esterne e di nuovi balconi e/o terrazze ed altri elementi che producano l'alterazione dei fronti originari; nonché la modifica della tipologia delle coperture originarie e la formazione di terrazze a tasca o a vasca.

  • - EDIFICI SPARSI E/O ISOLATI. EDIFICI DI RECENTE FORMAZIONE O TRASFORMATI E PRIVI DI INTERESSE

5. In riferimento agli "Edifici di recente formazione" o trasformati e privi di interesse dell'Edificato sparso e/o solato in territorio rurale (indipendentemente dalla campitura e simbologia grafica riportata nella cartografia del Quadro propositivo) il POI prevede categorie di intervento distinte sulla base della destinazione funzionale prevalente degli edifici, come determinata alla data di adozione del POI dalla documentazione di cui all'art. 133 della LR 65/2014, secondo la seguente classificazione:

5.1. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Agricola" (annessi agricoli ed edifici rurali ad uso abitativo) funzionali e collegati alla conduzione di aziende agricole, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera e gli interventi e le opere di cui all'art. 71, commi 1 bis, 2, 3 e 4 della LR 65/2014, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (Se) non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (20% di Superficie edificabile - Se) e l'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti oggetto di demolizione;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, se collegato a UI a destinazione agricolo - abitativa, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Oltre agli interventi precedentemente indicati, previa presentazione di Programma Aziendale (PAPMAA) - non avente comunque valore di Piano Attuativo - e qualora siano mantenute in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quanto previsto dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sulla base dei criteri e dei parametri definiti dal PTC oppure, in mancanza, dal regolamento di cui alla DPGR 63R/2016, sono ammessi gli interventi e le opere di cui all'art. 72 della LR 65/2014.

5.2. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Agricola" diversi da quelli di cui al precedente punto 5.1, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sempreché non comportino il mutamento della destinazione d'uso agricola, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

In caso di mutamento di destinazione d'uso agricola per questa classe di edifici, nel rispetto della disciplina di cui agli art. 81, 82 e 83 della LR 65/2104, si applicano invece le apposite disposizioni di cui all'art. 24 delle presenti Norme.

5.3. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Residenziale", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, comprendenti:
  • - per gli edifici completamente ad un piano, la sopraelevazione - anche parziale - di un (ulteriore) piano, senza aumento di Superficie coperta (Sc), fino ad un'altezza massima non superiore a mt. 7,50;
  • - per gli altri edifici e per quelli a più piani, l'ampliamento fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 36 per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla recedente linea (36 mq di Superficie edificabile - Se) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 7,50;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione.

Sono inoltre ammesse, in aggiunta a quelle indicate ai punti precedenti (con esclusione dei casi di interventi di sostituzione edilizia), le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.

5.4. Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" a "destinazione d'uso Commerciale al dettaglio e/o Direzionale di servizio", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (Se) non superiore al 20% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (20% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 10,00.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione.

Sono inoltre ammesse, in aggiunta a quelle indicate ai punti precedenti, le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.

5.5. Per gli "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione d'uso Turistico-ricettiva", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 25% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (25% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 10,00;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione.

Sono inoltre ammesse, in aggiunta a quelle indicate ai punti precedenti,, le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.

È altresì ammessa dal POI la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.O, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5.6. Per "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" con "destinazione Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso- depositi", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (15% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 12,00.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici o unità immobiliari di recente formazione. Sono inoltre ammesse, in alternativa a quelle indicate ai punti precedenti, le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente.

È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.O, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

6. Nei casi di "Edifici sparsi e/o isolati di recente formazione" non riferibili ai casi precedenti, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono ammessi esclusivamente interventi di "manutenzione straordinaria" (Ma) e "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc). Sono altresì ammesse le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De).

7. Per tutte le categorie di edifici, la realizzazione degli interventi previsti dalle presenti norme è orientata al perseguimento del risparmio delle risorse idriche ed energetiche, dell'utilizzazione di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, della riduzione della produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali. Devono altresì essere adottate soluzioni progettuali di qualità architettonica, funzionale e tipologica in grado di assicurare il più congruo inserimento degli insediamenti nei contesti paesaggistici circostanti con specifica attenzione alla qualità degli spazi aperti e dei resedi di pertinenza.

  • - INSEDIAMENTI SPECIALISTICI (CON FUNZIONI NON AGRICOLE) IN TERRITORIO RURALE

8. Gli "Insediamenti specialistici (con funzioni non agricole)" in territorio rurale, sono identificati dal POI con apposita simbologia e campitura grafica negli elaborati del Quadro propositivo (QP), comprensivi dei relativi "resedi di pertinenza" di cui all'art. 64 comma 1 lett. d) della LR 65/2014. Sono costituiti da edifici, infrastrutture ed impianti che presentano una particolare complessità dell'articolazione planivolumetrica, distributiva e/o localizzativa, ovvero tipologico - funzionale, nonché configurazioni tendenzialmente incoerenti o decontestualizzate rispetto al territorio rurale entro cui risultano ubicati, non privi talvolta di aspetti di degrado e dequalificazione che determinano potenziali interferenze di natura paesistico-territoriale e ambientale da mitigare.

9. Per questi insediamenti, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).

Allo scopo di favorire il riordino e la riqualificazione di questi insediamenti in rapporto al territorio rurale interessato, nonchè con l'obiettivo di programmare interventi finalizzati a migliorare la qualità insediativa, ad equilibrare la dotazione delle reti di urbanizzazione, a migliorare l'inserimento paesaggistico e ambientale, il POI mediante la formazione di un "Permesso di Costruire" (PdC) convenzionato ammette inoltre le seguenti ulteriori categorie di intervento:

  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (15% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 9,00;
  • - la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3):
  • - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

Mediante i titoli abitativi diretti e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare ed in forma obbligatoria regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e tecnologie di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al Resede di riferimento) con particolare riferimento alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi, le opere e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;

da realizzare a carico del proponente, comprensivi delle eventuali condizioni per l'uso pubblico delle strutture all'aperto pertinenziali, con particolare riferimento per le aree di sosta e parcheggio e delle modalità di manutenzione delle opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate. Tramite il PdC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici previsti in relazione alle categorie funzionali esistenti, secondo quanto disposto all'art. 9 delle presenti Norme.

10. Per questi insediamenti non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso degli edifici e degli immobili secondo quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme.

Art. 24. Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale. Disciplina delle funzioni

1. Nel rispetto della disciplina di cui al Titolo IV Capo III della LR 65/2014, ad integrazione e qualificazione di quanto disposto al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, nell'ambito della presente "Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" le "categorie funzionali" e i conseguenti mutamenti di destinazione d'uso degli edifici e degli immobili ammessi dal POI sono le seguenti:

  • - per tutti gli "edifici a destinazione agricola" ricadenti in territorio rurale, fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della medesima legge regionale, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nelle diverse "categorie funzionali" specificatamente indicate per ogni singola "Zona" di cui al Titolo II Capi II, III e IV delle presenti Norme e secondo le ulteriori prescrizioni a tal fine riportate nel presente articolo;
  • - per tutti gli "edifici a destinazione d'uso diversa da quella agricola" ricadenti in territorio rurale ed indipendentemente dalle classificazioni morfo - tipologiche indicate e regolate ai precedenti art.li 22 e 23, il mutamento di destinazione d'uso è ammesso nelle diverse "categorie funzionali" specificatamente indicate per ogni singola "Zona" di cui al Titolo II Capi II, III e IV delle presenti Norme;
  • - per gli "insediamenti specialistici (con funzioni non agricole)" in territorio rurale di cui all'art. 23 delle presenti Norme, non è ammesso il mutamento di destinazione d'uso e gli edifici e gli immobili rimangono vincolati alle destinazioni d'uso esistenti e legittime.

2. Fermo restando le limitazioni di cui all'art. 81 della LR 65/2014, il mutamento di destinazione d'uso degli "edifici a destinazione agricola" ricadenti in territorio rurale è ammesso dal POI secondo quanto disciplinato agli articoli 82 e 83 della stessa LR 65/2014. In particolare:

  • a) il mutamento della destinazione d'uso agricola degli edifici aziendali, compresi quelli di valenza storico testimoniale (ovvero classificati dal POI di impianto storico), è consentito, previa approvazione del programma aziendale (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 82 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
  • b) il mutamento di destinazione d'uso agricola di edifici diversi da quelli aziendali è ammesso dal POI secondo le disposizioni e limitazioni di cui allo stesso art. 83 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 e sulla base delle prescrizioni di seguito riportate.

3. Per gli "edifici a destinazione agricola" classificati dal POI Edificato sparso e/o isolato "di impianto storico", il mutamento di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali secondo quanto disposto per le diverse "Zone", è sempre ammesso, anche tenendo conto delle categorie di intervento stabilite dal POI per la diversa classificazione morfo-tipologica degli edifici, secondo quanto disposto all'art. 23 delle presenti Norme.

4. Per gli "edifici a destinazione agricola" classificati dal POI Edificato sparso e/o isolato "di recente formazione" o trasformati e privi di interesse, il cambio di destinazione d'uso agricola, in altre categorie funzionali secondo quanto indicato per le diverse "Zone", è ammesso, anche tenendo conto delle categorie di intervento stabilite dal POI per le diverse categorie di edifici, secondo quanto disposto all'art. 23 delle presenti Nome, con esclusione del mutamento di destinazione nella categoria funzionale "Residenziale" per la quale valgono le seguenti obbligatorie condizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso in "Residenziale" non deve comportare né aumento della superfice edificata (Se) esistente né la realizzazione di più di una unità immobiliare. Nel caso di mutamento di destinazione mediante categorie di intervento comportanti la demolizione e successiva ricostruzione l'intervento di demolizione dovrà avere ad oggetto tutti gli edifici presenti all'interno del Resede di riferimento e la ricostruzione dovrà avvenire mediante la ricostruzione di un solo edificio tra quelli demoliti e non potrà avere comunque superficie edificabile (Se) superiore a 120 mq. Pertanto la superficie edificata eventualmente eccedente e demolita non potrà essere ricostruita né è ammissibile l'accorpamento di volumetrie;
  • - gli interventi connessi con il mutamento di destinazione d'uso in "Residenziale" sono ammessi esclusivamente all'interno del Resede di riferimento, come definito all'art. 5 delle presenti Norme, alla condizione che gli edifici esistenti siano effettivamente dotati di essenziali opere di urbanizzazione primaria e, a tal fine, devono essere serviti dalla viabilità pubblica o da viabilità privata regolarmente legittimata collegata con la viabilità pubblica, ed essere almeno serviti o servibili, dalle dotazioni infrastrutturali dei servizi di approvvigionamento idrico (rete dell'acquedotto), di approvvigionamento energetico (rete energia elettrica) e di smaltimento delle acque reflue (rete fognaria), eventualmente realizzabili anche con impianti autonomi secondo quanto disposto dal RE.o.

5. Al fine di assicurare la tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali, il miglioramento e la riqualificazione delle "aree agricole di pertinenza" e il corretto inserimento paesaggistico in relazione al "Resede di riferimento", come definiti all'art. 5 delle presenti Norme, il progetto degli interventi e delle opere e il rilascio dei conseguenti titoli abilitativi aventi per oggetto il mutamento di destinazione di edifici rurali, di cui ai precedenti commi, deve altresì garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni attuative:

  • - la realizzazione di nuove opere di accesso carrabile e pedonale è ammessa solo all'interno del Resede di riferimento disciplinato dal POI, privilegiando percorsi già esistenti e legittimati se privi di valore storico;
  • - la sezione massima degli accessi carrabili o pedonali non dovrà essere superiore a 3,50 mt, avere sviluppo lineare (misurato al centro del tracciato) non superiore a 150 mt, avere pendenza massima sull'intero tracciato non superiore al 12%;
  • - fatti salvi i primi 5 mt dall'intersezione con la viabilità pubblica o di uso pubblico che dovranno essere pavimentati con materiali coerenti ai fini della corretta ed efficace intersezione, la superficie degli accessi così come ogni altra opera di sistemazione esterna, non deve essere pavimentata e deve essere realizzata con materiali permeabili o drenanti, secondo quanto ulteriormente disposto nel RE.o, in alternativa possono essere impiegate soluzioni con tecnologie di ingegneria naturalistica;
  • - le eventuali nuove opere d'arte e muri di contenimento, fermo restando esigenze di natura strutturale (comunque da mitigare), devono essere realizzati con materiali lapidei di tipo locale e con tecniche tradizionali fino a produrre una texture che garantisca l'inserimento più adeguato in termini percettivi dei manufatti nel contesto paesaggistico ed ambientale;
  • - nella realizzazione delle opere edilizie di corredo le modellazioni del terreno devono essere caratterizzate dalla sistemazione a ciglioni e/o terrazzamenti in pietra a secco, con la minima entità degli sbancamenti. Per tutti gli elementi di raccordo delle quote si prevede il ricorso all'ingegneria naturalistica e il massimo utilizzo di superfici inerbite.

Non è comunque ammessa l'alterazione e la trasformazione permanente delle sistemazioni idraulico agrarie storico - tradizionali esistenti (da documentare con adeguato ed esaustivo rilievo topografico e fotografico esteso all'intera area oggetto di intervento), dei filari alberati, delle alberature segnaletiche e monumentali, dei manufatti storico-tradizionali e di quelli funzionali alle pratiche agricole e colturali, con particolare riferimento per terrazzamenti, muri di contenimento anche a secco, lunette, ciglionamenti, opere di regimazione idraulica e microreticolo di controllo delle acque meteoriche e superficiali.

6. Gli interventi di sistemazione ambientale delle "aree agricole di pertinenza", correlati al mutamento della destinazione d'uso agricola di edifici ricadenti nel territorio rurale, secondo quanto disposto dallo stesso art. 83 della LR 65/2014, devono altresì garantire un assetto dei luoghi paragonabile a quello ottenibile con l'attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali esistenti. Deve essere assicurato il mantenimento delle sistemazioni idraulico - agrarie, della vegetazione arborea ed arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o testimoniale e delle alberature segnaletiche, di confine e di arredo esistenti. In questo quadro gli interventi obbligatori previsti dalle normative vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della flora, non possono essere considerati interventi di sistemazione ambientale.

Art. 25. Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale. Definizioni

1. Fermo restando quanto disposto agli art.li 23 e 24 in riferimento agli interventi ammessi sul PEE e le previsioni oggetto di "Conferenza di co-pianificazione", di cui all'art. 73 delle presenti Norme e di quelle individuate dal POI al Titolo VI Capo III delle presenti Norme, nell'ambito della "Disciplina degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" non sono ammessi interventi di Nuova edificazione (Ne) con destinazione d'uso diversa da quella "Agricola".

2. La realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di manufatti a destinazione agricola in territorio rurale, aventi le caratteristiche definite ai successivi commi di questo articolo, da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, è ammessa ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014, qualora necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio delle altre attività agricole e di quelle ad esse connesse e nei casi specificatamente disciplinati nelle norme relative alle diverse "Zone" del territorio rurale individuate dallo stesso POI di cui al Titolo III Capi II e III delle presenti norme.

  • - NUOVI EDIFICI RURALI. ABITAZIONI E ANNESSI DELL'IMPRESA AGRICOLA

3. Si tratta dei "Nuovi edifici rurali", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73 della LR 65/2014, da realizzarsi previa approvazione del Programma Aziendale (PAPMAA), non avente valore di piano attuativo (fatta salva l'obbligo di approvazione della convenzione o dell'atto d'obbligo unilaterale da parte del Consiglio Comunale) presentato dall'imprenditore agricolo professionale, ed in particolare della:

  • - 3.1. Costruzione di "Nuovi edifici rurali ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 2 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute agli art.li 4 e 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016.
  • - 3.2. Costruzione di "Nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto e prescritto dall'art. 73, comma 4 della LR 65/2104, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016.

4. In conformità ai riferimenti legislativi e regolamentari richiamati, il POI definisce le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE.o:

  • - i "nuovi edifici rurali ad uso abitativo" non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 130 mq, altezza superiore a 7,50 mt (max 2 piani fuori terra), tetto a capanna con pendenza delle falde compresa tra 30% e 35%, con esclusione di tetti piani;
  • - i "nuovi annessi agricoli", nella dimensione individuata e dimostrata dal Programma Aziendale, non potranno avere altezza superiore a 7,50 mt, tetto a capanna con pendenza delle falde compresa tra 25% e 35%, con esclusione di tetti piani.

Nella realizzazione degli interventi e delle opere, fermo restando quanto eventualmente indicato dal RE.o, si devono in ogni caso osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

  • - il progetto degli edifici dovrà prevedere l'uso di materiali tradizionali, l'impiego di tecnologie a basso impatto energetico ed eco-efficienti, la definizione di un impianto planivolumetrico improntato alla massima semplicità, proponendo soluzioni formali e localizzative adeguate ai caratteri e alla morfologia dei luoghi, per lo più conformi all'edilizia tradizionale e locale;
  • - gli edifici dovranno presentare, configurazioni ed impianti ispirati alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali e del linguaggio architettonico;
  • - la collocazione degli edifici dovrà ricadere preferibilmente in aree adiacenti o prospicienti la viabilità e i percorsi esistenti e/o gli edifici già esistenti, privilegiando le forme aggregate di edifici piuttosto che la dispersione puntuale di manufatti. Fatte salve le distanze per il rispetto di misure igienico-sanitarie e funzionali, i nuovi edifici devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno e gli sbancamenti, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali;
  • - le eventuali superfici interrate non dovranno fuoriuscire dalla sagoma del fabbricato ed essere destinate esclusivamente a usi e finalità produttive (cantine, depositi, ecc.);
  • - è ammessa l'utilizzazione delle energie rinnovabili in coerenza con la disciplina sovraordinata vigente in materia. A tale scopo è consentita l'installazione di pannelli solari nelle forme e tecnologie di minor impatto.
  • - NUOVI ANNESSI AGRICOLI MINIMI DELL'IMPRESA AGRICOLA

5. Si tratta dei "Nuovi annessi agricoli minimi", in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 73, c. 5 della LR 65/2014 e all'art. 6 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016 che non richiedono la presentazione del Programma Aziendale (PAPMAA), ovvero:

  • - 5.1. Costruzione di "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016.
  • - 5.2. Costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", per le imprese che esercitano in via prevalente le attività di allevamento intensivo di bestiame; trasformazione/lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento; acquacoltura; allevamento di fauna selvatica; cinotecnica; allevamenti zootecnici di specie zootecniche minori; allevamento di equidi, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016.

6. In conformità ai riferimenti legislativi e regolamentari richiamati, il POI definisce le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE.O;

  • - 6.1. Per i "Nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" di cui al precedente punto 5.1:
  • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere (indipendentemente dall'ordinamento colturale) una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 5.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
  • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
  • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 50 mq e altezza superiore a 5,50 mt.
  • - i nuovi annessi dovranno presentare forme architettoniche improntate alla massima semplicità, sempre ispirate alla tradizione e alle sue regole compositive, sia nella progettazione delle strutture che nella selezione degli elementi formali, impiegando anche nella definizione dell'involucro edilizio tecniche e materiali per lo più di tipo tradizionale;
  • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile la realizzazione di nuove strade poderali.
  • - 6.2. Per i "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare" di cui al precedente punto 5.2.:
  • - i fondi agricoli devono essere effettivamente coltivati ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 10.000, composti anche da lotti non contigui ma costituenti un'unica unità poderale;
  • - i nuovi annessi agricoli devono comunque essere commisurati alle dimensioni e alle caratteristiche delle attività dell'azienda, nel rispetto delle vigenti normative, da dimostrare mediante idonea relazione agronomica;
  • - i nuovi annessi agricoli non potranno avere Superficie edificata (edificabile) superiore a 100 mq e un'altezza non superiore a 5,50 mt.

I nuovi annessi agricoli minimi, di cui ai precedenti punti 6.1 e 6.2 non devono essere dotati di impianti finalizzati all'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. È invece ammessa l'installazione di pannelli solari nelle forme e le tecnologie di minor impatto.

  • - MANUFATTI TEMPORANEI E ALTRI MANUFATTI AD USO AGRICOLO DELL'IMPRESA AGRICOLA

7. Si tratta dei "Manufatti temporanei" e degli "Ulteriori manufatti ad uso agricolo" da realizzarsi da parte dell'impresa agricola in assenza di Programma Aziendale (PAPMAA), ovvero l'installazione, per lo svolgimento dell'attività agricola, di manufatti aziendali temporanei realizzati con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorati a terra senza opere murarie, comprese le serre aventi le suddette caratteristiche, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70 della LR 65/2014. In particolare:

  • - 7.1. Installazione di "manufatti aziendali temporanei" e "serre temporanee" per periodi non superiori ai due anni, di cui all'art. 70, comma 1, della LR 65/2014 e secondo le ulteriori disposizioni di cui all'art. 1 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016.
  • - 7.2. Installazione di "manufatti aziendali" e "serre" per periodi superiori ai due anni, di cui all'art. 70, comma 3, lettera a) della LR 65/2014 e secondo le ulteriori disposizioni di cui all'art. 2 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016.
  • - 7.3. Installazione di "manufatti aziendali che necessitano di interventi permanenti sul suolo", di cui all'art. 70, comma 3, lettera b) della LR 65/2014 e secondo le ulteriori disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016.

I suddetti manufatti temporanei ad uso agricolo non possono essere inseriti nel computo dei beni aziendali. L'imprenditore agricolo si impegna a mantenere detti manufatti per il solo periodo in cui sono necessari allo svolgimento dell'attività agricola. Al momento della presentazione o del rilascio del titolo abilitativo si impegna altresì alla loro rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata la necessità di utilizzo.

  • - NUOVI MANUFATTI AGRICOLI (AMATORIALI, RICOVERO ANIMALI DOMESTICI, ESIGENZE VENATORIE)

8. Si tratta dei "Nuovi manufatti agricoli" realizzabili da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 78 della LR 65/2014 e agli ar.li 12 e 13 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016, ovvero:

  • - 8.1. Costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
  • - 8.2. Costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
  • - 8.3. Costruzione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 34 bis della LRn. 3/1994 (Recepimento della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

9. In conformità ai riferimenti legislativi e regolamentari richiamati, per tutte le categorie di manufatti si cui al precedente comma 8, cumulabili esclusivamente per tipologia nell'ambito del medesimo fondo agricolo, il POI definisce le seguenti prescrizioni dimensionali e tipologiche massime che possono essere ulteriormente dettagliate nel RE.o:

  • - 9.1. Per i "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui al precedente punto 8.1.:
  • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve essere effettivamente coltivato (documentando le attività agricole in essere) ed avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 3.000. I manufatti agricoli non potranno avere, una Superficie coperta (Sc) superiore a mq. 18 nei casi di fondi fino a 5.000 mq e 24 per i fondi eccedenti i 5.000 mq. In ogni caso l'altezza media del manufatto non potrà essere superiore a mt. 2,40;
  • - per fondi di dimensione minima catastale inferiore a mq. 3.000 è ammessa la realizzazione di manufatti agricoli di Superficie coperta (Sc) non superiore a mq. 12. In ogni caso l'altezza media del manufatto non potrà essere superiore a mt. 2,40;
  • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
  • - i manufatti agricoli devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale. L'ancoraggio deve essere comunque facilmente rimovibile;
  • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo;
  • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno e/o cannicciato o altro materiale leggero, le coperture dovranno essere con struttura in legno ad una o due falde e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico, con pendenza delle falde compresa tra 30% e 35%;
  • - il pavimento dovrà essere realizzato esclusivamente in legno, pietra locale o laterizio, semplicemente appoggiato su un letto di sabbia o vespaio di conglomerato compattato "a secco"; gli infissi esterni devono essere realizzati in legno trattato con impregnate trasparente, o ferro - acciaio verniciato.
  • - 9.2. Per i "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui al precedente punto 8.2.:
  • - in specifico riferimento alle sole attività concernenti la "Tutela degli animali", nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti minimi previsti dalla LR 59/2009 e dal Regolamento di cui al DPGR n° 38R/2011, ovvero per l'esclusivo ricovero delle specie - famiglie di "canidi", delle specie - famiglie di "equini", anche finalizzate ad attività sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero senza scopo di lucro e fatto salvo quanto ulteriormente disposto dall'autorità competente ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie, i manufatti per il ricovero di animali domestici devono avere le seguenti caratteristiche:
  • - il fondo agricolo oggetto di intervento deve avere una dimensione minima catastale non inferiore a mq. 3.000;
  • - i manufatti non potranno avere un'altezza massima non superiore a 4,50 mt e una Superficie coperta (Sc) non superiore a 12 mq ogni 1.000 mq di superficie del fondo e comunque fino ad un massimo di 100 mq di Superficie coperta (Sc);
  • - gli interventi non devono comportare alcuna modificazione sostanziale della morfologia dei luoghi, devono di norma essere disposti in piano o su terrazze naturali, allo scopo di limitare i movimenti di terreno, evitando l'interferenza con la maglia poderale, le sistemazioni idraulico agrarie esistenti e limitando per quanto possibile le movimentazioni di terreno e la realizzazione di nuove strade poderali;
  • - i manufatti devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza la formazione di opere murarie e fondazionali, ovvero massetti o platee, fatta salva l'installazione di manufatti e strutture necessarie al rispetto di norme igienico sanitarie. Sono consentiti limitate e modeste opere di spianamento per la posa, l'ancoraggio al suolo ad incastro mediante pali, ovvero l'appoggio su traversine in legno o altro materiale naturale o seminaturale;
  • - i manufatti agricoli devono essere realizzati utilizzando esclusivamente strutture portanti in legno o altro materiale leggero avente i medesimi effetti e caratteristiche estetiche (con esclusione tassativa di opere murarie) e non devono presentare soluzioni distributive e dotazioni di impianti che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo
  • - i materiali di tamponamento e finitura dovranno essere esclusivamente in legno e/o cannicciato o altro materiale leggero, le coperture dovranno essere con struttura in legno ad una o due falde e manto di copertura in tegole in laterizio, rame o altro materiale metallico;
  • - per questi interventi deve essere presentata idonea documentazione volta a dimostrare le finalità sociali, culturali, sportive, ricreative e per il tempo libero sopraindicate, le modalità e le tecniche costruttive dei manufatti che costituiscono oggetto specifico della convenzione o dell'atto d'obbligo di cui al successivo comma 10.

L'intervento può anche prevedere parametri di superficie coperta maggiori rispetto a quelli indicati e caratteristiche dei manufatti differenti rispetto a quanto sopra in elenco, se adeguatamente motivate in rapporto alle finalità precedentemente indicate e, in questo caso, la convenzione o l'atto d'obbligo esplicitandone gli interessi di natura generale, dovrà individuare gli aspetti e le modalità di uso ed interesse pubblico connessi alla realizzazione dei manufatti.

  • - in riferimento a tutte le altre categorie e specie - famiglie di animali domestici (avicunicoli, ovicaprini, bovini, suini), comunque diversi da quelli di cui al precedente punto si applicano le prescrizioni dimensionali e tipologiche massime di cui precedente punto 9.1.
  • - 9.3. Per i "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui al precedente punto 8.3.:
  • - fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui alla LR n° 3/1994 e delle ulteriori indicazioni e prescrizioni a tal fine impartite dalla pianificazione, regolamentazione e programmazione settoriale in materia venatoria, i manufatti non potranno avere una Superficie coperta (Sc) superiore a 4 mq e un'altezza massima in gronda superiore a 2,20 mt;
  • - fermo restando la disciplina e le disposizioni settoriali in materia, la realizzazione dei manufatti, deve essere eseguita esclusivamente in legno e/o cannicciato, non deve comportare modifiche allo stato dei luoghi, all'orografia e alla morfologia dei terreni, né comportare sbancamenti o altri interventi di impatto sulle eventuali sistemazioni idraulico agrarie tradizionali presenti.

10. Per tutte le categorie di manufatti di cui ai precedenti punti 9.1, 9.2, 9.3, fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 4 e 4-bis, LR 65/2014, gli interventi sono subordinati alla formazione di un titolo abilitativo, convenzionato o in alternativa corredato di atto d'obbligo, che preveda l'impegno del proponente gli interventi alla rimozione dei manufatti e al ripristino dei luoghi nello stato originario in caso di cessazione dell'attività e dell'uso agricolo. L'installazione dei manufatti non dà luogo a diritti edificatori per un loro possibile riuso a fini diversi; essi non sono computabili per un eventuale futuro recupero, pertanto la loro realizzazione non dà luogo a volumetria o superficie recuperabile.

Essi costituiscono pertanto categoria di intervento "una tantum", realizzabile anche in più interventi successivi e non sono sommabili a manufatti preesistenti (aventi le medesime caratteristiche) costruiti con la disciplina urbanistica previgente al POI, o derivati da opere oggetto di condono, sanatoria o altri procedimenti. Nel caso in cui i parametri dimensionali dei manufatti preesistenti risultino di dimensioni inferiori a quelle consentite dal presente articolo è comunque ammesso il raggiungimento della dimensione massima ammessa dal POI, nelle forme ed alle condizioni indicate ai precedenti commi.