Piano Operativo Intercomunale
Art. 17. Contenuti generali, operatività e campo di applicazione
1. Mediante il presente Capo il POI per i comuni di Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, definisce e contiene, dandone efficacia operativa ed applicativa, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, regolando i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili (ovvero di fabbricati, edifici, manufatti, spazi aperti, strutture ed infrastrutture), delle aree di pertinenza di fabbricati, edifici o complessi di edifici esistenti, delle aree e dei terreni inedificati, indifferentemente riferibili al "lotto urbanistico di riferimento", ovvero al "Resede di riferimento", di cui all'art. 5 delle presenti Norme. La presente disciplina, in applicazione e ai sensi all'art. 23ter commi 1bis, 1ter e 1quater del DPRn. 380/2001, reca, in ragione delle suddette disposizioni e nei limiti dalle stesse ammessi, specifiche condizioni e eventuali prescrizioni e limitazioni da osservare ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche e delle correlate disposizioni normative (oggetto delle presenti Norme) del POI.
2. Con specifico riferimento a ciascuna "Zona" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", tenendo a riferimento le definizioni ed i contenuti di natura esemplificativa di cui agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, individua e definisce le condizioni inerenti il mutamento di destinazione d'uso tra categorie e sub-categorie funzionali e, laddove ammesse, eventuali prescrizioni e limitazioni.
Art. 18. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Definizioni
1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle seguenti "Categorie funzionali" principali:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina contenuta al presente Capo e di quella concernente le attrezzature, i servizi e le dotazioni territoriali, di cui al Titolo V delle presenti Norme, nonché al fine di assicurare la coerenza con le disposizioni di cui all'art. 30 del PSI in riferimento agli standard urbanistici, il POI suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:
- e.a) direzionale;
- e.b) di servizio;
cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto specificato all'art. 19 delle presenti Norme.
3. Al successivo art. 19 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva (non prescrittiva) e di orientamento generale, l'articolazione delle suddette categorie funzionali principali e sub - categorie funzionali in corrispondenti "destinazioni d'uso", ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell'ambito della medesima categoria funzionale principale.
4. Ferme restando le destinazioni d'uso legittimamente esistenti alla data di adozione del POI e di quanto disposto al successivo comma 5, il POI definisce ed indica la disciplina delle "Categorie funzionali", anche eventualmente specificate in riferimento ad alcune sub -articolazioni, secondo quanto puntualmente disposto per ogni singola "Zona" ai Titoli II, III, IV, V e VI delle presenti norme.
5. In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VII Capo I, dei fattori di fragilità e vulnerabilità dalle stesse rilevati e ai fini di assicurare la tutela dell'integrità delle risorse e del patrimonio territoriale e un'adeguata qualità ambientale dei contesti territoriali, ambientali e paesaggistici interessati dal POI, in tutto il territorio dei comuni di Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, è vietato:
- - l'insediamento di "Aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
- - l'insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali" di cui all'art. 13 comma 1 lettere f) della LR 62/2018;
- - l'insediamento di "Allevamenti intensivi di animali equiparabili ad attività produttiva-industriale". Sono altresì vietati allevamenti compatibili con l'attività agricola se collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro del territorio urbanizzato del PSI, fatti salvi gli allevamenti da realizzare mediante PAPMAA comunque da assoggettare a Piano Attuativo (PA).
Art. 19. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Contenuti esemplificativi
1. Al fine di consentire la corretta applicazione della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", a titolo esemplificativo il POI elenca la seguente articolazione delle "categorie funzionali" principali e corrispondenti "sub-categorie funzionali", in relative "destinazioni d'uso".
- a) "Residenziale". Comprende le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - a.1) abitazioni di qualsiasi tipo e natura e relative pertinenze, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing), residenze convenzionate, agevolate e sovvenzionate;
- - a.2) abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche "dopo di noi") con destinazione non vincolata per convenzione.
- b) "Industriale e artigianale". Comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali; fabbriche, officine e autofficine, attività manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - b.1) produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione, lavorazione e produzione di beni, anche alimentari e zootecnici e forestali; laboratori artigiani, imprese di trasformazione e produzione di materiali e prodotti per l'edilizia;
- - b.2) officine, meccanici e carrozzerie, di riparazione, manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto e veicoli, autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili;
- - b.3) magazzini, locali di deposito, spazi espositivi, residenze di guardianaggio, immobili pertinenziali o accessori all'attività artigianale e industriale;
- - b.4) laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, anche con vendita diretta al dettaglio di beni, prodotti e servizi, esercitate in spazi che contemplano comunque e in via prevalente la produzione, tra le quali:
- - b.4.1.) falegnameria e lavorazione del legno, fabbri e lavorazione del ferro, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
- - b.4.2.) produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica laboratori d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio;
- - b.5) piazzali e depositi di materiali e altri prodotti di lavorazione e produzione, funzionali alle attività di cui al presente comma;
- - b.6) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, conferimento, stoccaggio, trattamento, lavorazione e smaltimento di materiali e rifiuti;
- - b.7) corrieri, servizi per la logistica, la spedizione e l'autotrasporto, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
- - b.8) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione dei prodotti lapidei;
- - b.9) lavorazione delle terre e dei minerali (con esclusione del trattamento dei rifiuti);
- - b.10) produzione di software e altri prodotti informatici;
- - b.11) servizi artigianali alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.).
- c) "Commerciale al dettaglio". Comprende le attività commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati, attività al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della LR 62/2018 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - c.1) commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq di Sup. vendita);
- - c.2) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari (tra 300 e 1.500 mq di Sup. vendita);
- - c.3) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non alimentari (tra 300 e 1.500 mq di Sup. vendita);
- - c.4) commercio al dettaglio (inferiore a 300 mq) in esercizi di vicinato di prodotti alimentari;
- - c.5) attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, osterie, mense);
- - c.6) esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari (articoli e beni di vario genere e merceologia);
- - c.7) esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28 della LR 62/2018 e smi (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato, in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare secondo quanto previsto dalle norme regionali;
- - c.8) magazzini, locali deposito spazi espositivi pertinenziali all'attività commerciale.
- - c.9) impianti per la distribuzione dei carburanti, comprensivi dei servizi integrativi e complementari alle stazioni e le attività indicate dalla regolamentazione in materia;
- - c.10) farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari;
- - c.11) attività comportanti la vendita al dettaglio connesse anche a servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);
- - c.12) attività di noleggio di beni, strutture e strumenti (supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, auto e moto);
- - c.13) vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
- - c.14) mercati;
- - c.15) botteghe anche artigiane con prevalenza di vendita diretta al dettaglio di prodotti e/o servizi (sartorie, pelletterie, ricamo, gioielleria, oreficeria, ceramica, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie).
- d) "Turistico -ricettiva". Comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, ai sensi della LR 61/2024 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - d.1) strutture ricettive alberghiere, ovvero grand hotel, alberghi, pensioni, residenze turistico - alberghiere, condhotel, academy hotel, motel, comprensivi delle relative dipendenze;
- - d.2) Strutture ricettive all'aperto, ovvero campeggi, camping village, villaggi turistici, aree di sosta attrezzate, marina resort, campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa (con finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative);
- - d.3) Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, ovvero case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini, bivacchi fissi;
- - d.4) Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione, ovvero affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca;
- - d.5) Altre strutture turistico ricettive ed in particolare residence e alberghi diffusi.
- e) "Direzionale e di servizio". Comprende le attività direzionali, le attività di servizio alle imprese e alle persone e le strutture specializzate per servizi privati.
- - e.a.1) attività quali banche, assicurazioni, immobiliari, attività di intermediazione, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d'impresa; uffici privati in genere, agenzie varie: di viaggi, di pulizia, di servizi postali; autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi per lo spettacolo, box office;
- - e.a.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata quali case di riposo, case di cura, diurni e notturni residenze protette e sanitarie assistite, cliniche private, centri medici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ambulatori medici, veterinari;
- - e.a.3) uffici professionali ed imprenditoriali, incubatori di impresa, compresi gli studi di coworking professionali;
- - e.a.4) servizi ricreativi e per la cura, palestre e centri per il fitness e per la pratica sportiva, SPA, piscine, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse, istituti di bellezza, centri benessere;
- - e.a.5) servizi di ospitalità temporanea diversi dalle attività ricettive e dalle residenze, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotati di servizi a comune e foresterie;
- - e.a.6) servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive e ludico - ricreative;
- - e.a.7) autorimesse, garage e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone.
- - e.b.1) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'istruzione di base, l'educazione e la formazione (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo), istruzione superiore, universitaria e di alta formazione, centri di ricerca e sviluppo;
- - e.b.2) servizi, impianti, strutture e attrezzature di interesse comune, di tipo amministrativo, istituzionale (dello stato, della regione, delle province e dei comuni), religiose e di culto, per pubblici servizi, poste, per l'esercito e polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;
- - e.b.3) servizi, impianti, strutture e attrezzature culturali: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, spazi per mostre ed esposizioni e fiere;
- - e.b.4) servizi, impianti, strutture e attrezzature sociali: centri sociali, spazi e attività associative, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense, dormitori ed altre attività di assistenza alle utenze disagiate e deboli, servizi di soccorso, misericordie e pubbliche assistenze;
- - e.b.5) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'assistenza sanitaria (ospedali, centri di assistenza, servizi ambulatoriali e sociali connessi, obitori, distretti socio - sanitari, pronto soccorso e assistenza di base. Residenze sanitarie assistite (RSA), case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche "dopo di noi") con destinazione vincolata per convenzione;
- - e.b.6) servizi, impianti, strutture e attrezzature sportive e per il gioco di livello generale o di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport dilettantistico o agonistico;
- - e.b.7) verde attrezzato, parchi urbani, giardini, pubblici o di uso pubblico, spazi attrezzati per il gioco, spazi e attrezzature didattiche all'aperto, di osservazione dell'ambiente naturale, per lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, orti e boschi sociali ed urbani;
- - e.b.8) servizi, impianti, strutture e attrezzature tecnici e tecnologici a rete e relative dotazioni territoriali (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi tecnologici, servizi innovativi);
- - e.b.9.) servizi ed impianti dei cimiteri e attrezzature tecnologiche ad essi connessi comprensivi dei cimiteri per gli animali di affezione;
- - e.b.10) infrastrutture, strutture e spazi della rete della mobilità, compreso attrezzature, servizi, uffici di supporto al trasporto pubblico locale, alla gestione e manutenzione della rete stradale e relativi spazi, attività ed edifici pertinenziali (stazioni e fermate ferroviarie, autostazione, terminal bus, caselli autostradali;
- - e.b.11) piazze, slarghi e altri spazi aperti pubblici, infrastrutture e strutture per la mobilità lenta compresi le piste e gli itinerari ciclo - pedonali all'interno delle aree urbane;
- - e.b.12) parcheggi e aree di sosta pubblici o di uso pubblico.
- f) "Commerciale all'ingrosso e depositi". Comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - f.1) commerciale all'ingrosso di materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali, all'aperto e/o al coperto, e i relativi uffici;
- - f.2) depositi, magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, materiali, veicoli e manufatti., comprensivi dei relativi uffici, esposizione di merci ingombranti all'aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino.
- g) "Agricola" e funzioni connesse. Comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - g.1) attività di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali;
- - g.2) agriturismo e altre attività agro-turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge di cui alla LR 30/2003 (agricampeggio, agriospitalità, enoturismo, fattorie didattiche, somministrazione pasti, alimenti e bevande, ecc.), anche comprensivi di spazi, strutture e manufatti pertinenziali all'aperto per la prativa sportiva e le attività ludico - ricreative;
- - g.3) spazi, strutture e attività per la vendita e consumazione diretta di prodotti agricoli e agro-alimentari (filiera corta) direttamente connessi con l'attività agricola professionale;
- - g.4) attività agricole amatoriali e allevamento non professionale di animali domestici e da cortile;
- - g.5) abitazioni dell'impresa o dell'azienda agricola.
Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo delle aziende agricole, i quali sono da considerarsi a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.
La categoria funzionale industriale - artigianale può comprendere uffici, spogliati, locali di servizio e per attività direzionali, ambienti e strutture di guardianaggio, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili, senza gestione autonoma e comunque inquadrati nei titoli abilitativi con vincolo di pertinenzialità e quali funzioni strumentali o accessorie della stessa categoria funzionale agricola, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 20 delle presenti Norme.
La categoria funzionale turistico-ricettiva, fermo restando eventuali limitazioni e condizioni indicate dalla LR 61/2024, può comprendere inoltre bar e ristoranti (locali di somministrazione di alimenti e bevande), ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, centri benessere, locali palestra e sale wellness - SPA, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, locali per attività temporanee di smart working, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili, senza gestione autonoma e comunque inquadrati nei titoli abilitativi con vincolo di pertinenzialità e quali funzioni strumentali o accessorie della stessa categoria funzionale turistico - ricettiva, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 20 delle presenti Norme.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la sub- categoria e.a) "Direzionale":
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la categoria e.b) "di Servizio":
Gli spazi, le attrezzature, le dotazioni e i servizi pubblici o di uso pubblico e collettivo ricompresi nella sub categoria e.b. di Servizio concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.
La categoria funzionale agricola, comprende gli spazi funzionali all'abitazione dell'imprenditore agricolo, dei conduttori dell'impresa agricola o dei relativi dipendenti, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili, senza gestione autonoma e comunque inquadrati nei titoli abilitativi con vincolo di pertinenzialità e quali funzioni strumentali o accessorie della stessa categoria funzionale agricola, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 20 delle presenti Norme.
2. L'elenco delle destinazioni d'uso precedentemente riportato non è da considerarsi esaustivo: altri usi ed attività non direttamente citate ed elencate devono essere ricondotte alla categoria funzionale principale secondo il criterio dell'analogia per semplice comparazione rispetto a quelle indicate.
3. Nelle suddette destinazioni d'uso debbono anche intendersi comprese le attività e gli usi complementari e secondari, anche ai sensi di specifiche norme di settore, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente e principale.
Art. 20. Mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Disposizioni generali
1. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella stabilita ai sensi degli art.li 9.bis e 23.ter del DPR 380/2001, come risultante dalla documentazione di cui all'art. 133, comma 7 bis della LR 65/2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 della stessa LR 65/2014 per gli edifici situati nel territorio rurale.
2. Ai sensi dell'art. 99 della LR 65/2014 la "Categoria funzionale" e la relativa "Destinazione d'uso" di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella prevalente in termini di superficie utile (Su). È pertanto da considerarsi mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare (UI) in modo tale da interessare oltre il 50% della superficie utile (UI) dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita (Sv) per esercizi di vicinato di cui all'art. 13 della LR 62/2018 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono comunque essere previste ed ammesse dal POI, per ogni singola "Zona" di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
3. Sono da ritenersi compatibili con la "Categoria funzionale" ammessa dal POI per ogni singola "Zona", in riferimento ad ogni singola unità immobiliare (UI), le destinazioni d'uso strumentali purché non eccedenti il 30% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato, anche in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di Titoli abilitativi e/o atti abilitativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per l'insediamento della nuova destinazione d'uso.
5. Ai sensi dell'art. 99 comma 3 della LR 65/2014, sono tra loro assimilabili le seguenti categorie funzionali:
- a) "Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", nelle seguenti "Zone":
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1);
- - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2).
- b) "Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", nelle seguenti "Zone":
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1);
- - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA);
- - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3).
6. Fermo restando quanto disciplinato dagli art.li 81 (Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola degli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007) e 82 (Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale) della LR 65/2014, il cambio di destinazione d'uso di edifici a destinazione agricola ubicati in territorio rurale, ai sensi dell'art. 83 della stessa LR 65/2014, è specificatamente disciplinato all'art. 24 nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo II delle presenti Norme.
7. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie sono calcolati in analogia agli oneri previsti e dovuti per gli interventi di "ristrutturazione edilizia", da stabilirsi puntualmente nello specifico regolamento di cui all'art. 7 delle presenti Norme.
8. Allo scopo di favorire processi di recupero e valorizzazione di immobili edifici o complesso di edifici e spazi dismessi o non utilizzati e di promuovere, nel contempo, lo sviluppo di iniziative e attività economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire la "utilizzazione temporanea" per un termine temporale comunque definito dei suddetti immobili, per destinazioni funzionali diverse da quelle ammesse dal POI per le singole "Zone", in deroga alle disposizioni della presente disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili pubblici che privati, purché sia finalizzato alla realizzazione di attività ed iniziative di rilevante interesse pubblico. I criteri, le condizioni, la durata temporale e le modalità di utilizzazione temporanea degli immobili da parte di un soggetto richiedente sono specificati con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. L'utilizzazione temporanea non comporta pertanto il mutamento di destinazione funzionale e d'uso delle unità immobiliari (UI) interessate.
