Piano Operativo Intercomunale
Capo I Finalità, caratteri, contenuti ed efficacia
Art. 1. Riferimenti generali e conformità agli strumenti di pianificazione territoriale
1. Il Piano Operativo Intercomunale (POI) dell'Unione di Comuni Mediavalle del Serchio (UC), nel rispetto dei principi generali e di sviluppo sostenibile stabiliti dalla Legge Regionale (LR) 65/2014, è lo strumento di pianificazione urbanistica che disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per l'intero territorio dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia in conformità al Piano Strutturale Intercomunale (PSI) vigente redatto della stessa UC e approvato dai relativi comuni. Il POI dà attuazione alla disciplina del PSI ed in particolare declina, dettaglia ed articola i contenuti e le disposizioni concernenti la "Strategia dello sviluppo", garantendo il rispetto, la compatibilità e la conformità con i contenuti e le disposizioni concernenti lo "Statuto del territorio" dello stesso PSI.
2. Il POI, quale strumento attuativo del PSI, è redatto in conformità alla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) avente valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e in coerenza con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale (ancorché non conformato al PIT/PPR), per quanto compatibile con la più innovata disciplina della LR 65/2014 e dello stesso PIT/PPR. La conformità e la coerenza del POI alla disciplina degli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati (PIT/PPR, PTC e PSI) è esplicitata nell'elaborato di "Quadro propositivo" (QP) denominato QP.IX "Relazione generale e di conformità", di cui all'art. 3 comma 3 delle presenti Norme.
3. La valutazione degli effetti del POI e delle relative delle previsioni, con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali rilevanti per l'uso del territorio, è espressa nei contenuti del "Quadro valutativo" (QV) e del "Quadro geologico - tecnico" (QG) di cui all'art. 3 commi 4 e 5 delle presenti Norme, nonché attraverso l'applicazione della disciplina di compatibilità e sostenibilità di cui al Titolo VII delle presenti Norme.
4. La disciplina del POI prevale sulle disposizioni normative dei Regolamenti Edilizi dei singoli comuni, in attesa della formazione del Regolamento Edilizio (RE) unificato dell'UC, nonchè sulle disposizioni dei piani, programmi e regolamenti comunali di settore vigenti, di cui agli art.li 7 e 8 delle presenti norme.
Art. 2. Contenuti, campo di applicazione, disciplina e validità temporale
1. Il POI si applica all'intero territorio dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, è direttamente precettivo e conformativo della disciplina della destinazione e dell'uso dei suoli ed è valido, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, a tempo indeterminato.
2. Il POI, secondo quanto disposto dall'art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell'articolazione in "Zone" (zonizzazione) definita al Titolo I, Capo III delle presenti Norme, si compone di due parti:
- a) la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" che individua e definisce:
- - la disciplina del "Territorio rurale", in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGRn. 63R/2016, anche comprendente la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, di cui al Titolo II delle presenti Norme;
- - la disciplina del "Territorio urbanizzato", comprendente le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e nuclei di impianto storico, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale, nonchè le disposizioni concernenti gli insediamenti di recente formazione, di cui al Titolo III delle presenti Norme;
- b) la "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
- - la disciplina delle "Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", esistenti e di progetto, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Attrezzature pubbliche e di interesse generale, Servizi impianti e altre dotazioni territoriali, Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità), comprensive delle aree destinate a standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, di cui al Titolo IV delle presenti Norme;
- - la disciplina delle "Nuove previsioni urbanistiche" definite con specifico riferimento alle previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato, le previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale, di cui al Titolo V delle presenti Norme.
3. Le suddette discipline si completano e qualificano con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", facente parte integrante e sostanziale del POI e redatta in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" è valida a tempo indeterminato. La "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i correlati vincoli preordinati alla espropriazione sono soggetti a decadenza quinquennale secondo quanto disposto all'art. 95 della LR 65/2014.
5. Le previsioni concernenti i "Piani attutivi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti" recepiti e resi efficaci dal POI, di cui all'art. 77 delle presenti Norme, perdono di efficacia secondo quanto indicato nelle rispettive deliberazioni di approvazione e/o nelle rispettive convenzioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 110 della LR 65/2014.
6. Alla decadenza delle previsioni di cui al precedente comma 2 lettera b) (concernenti la Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio), fatta salva la possibilità di proroga prevista dall'art. 95, comma 12 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme (disciplina delle "Aree non pianificate").
Art. 3. Elaborati costitutivi (cartografici, normativi e documentali)
1. Il POI è costituito dagli elaborati (redatti a livello intercomunale e a livello comunale) del "Quadro conoscitivo" (QC) e del "Quadro propositivo" (QP) ed è altresì corredato e supportato dagli elaborati del "Quadro geologico - tecnico" (QG) e del "Quadro valutativo" (QV).
2. Il "Quadro conoscitivo" (QC) del POI comprende, oltre alla identificazione delle diverse determinazioni di natura sovraordinata indicate dal PSI, la ricognizione e classificazione del patrimonio edilizio esistente (PEE), delle aree urbanizzate e delle relative criticità. In particolare il quadro conoscitivo del POI è composto dai seguenti elaborati documentali e cartografici, redatti in scala 1:35.000 (35k) per il livello intercomunale e in scala 1:10.000 (10k) per i livello comunale:
- - QC.I Ricognizione e identificazione edifici di impianto storico. Quadro generale (35k)
- - QC.II Ricognizione e classificazione edifici di impianto storico. Quadro comunale (10k)
QC.II.BA Ricognizione e classificazione edifici di impianto storico. Barga
QC.II.BM Ricognizione e classificazione edifici di impianto storico. Borgo a Mozzano
QC.II.CA Ricognizione e classificazione edifici di impianto storico. Coreglia Antelminelli
QC.II.PE Ricognizione e classificazione edifici di impianto storico. Pescaglia
- - QC.III Schedatura edifici di impianto storico. Abaco e indice analitico - descrittivo
- - QC.IV Schedatura e classificazione edifici di impianto storico. Raccolte comunali
QC.IV.BA Schedatura e classificazione edifici di impianto storico. Barga
QC.IV.BM Schedatura e classificazione edifici di impianto storico. Borgo a Mozzano
QC.IV.CA Schedatura e classificazione edifici di impianto storico. Coreglia Antelminelli
QC.IV.PE Schedatura e classificazione edifici di impianto storico. Pescaglia
- - QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale (35k)
- - QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale (10k)
QC.VI.BA Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Barga
QC.VI.BM Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Borgo a Mozzano
QC.VI.CA Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Coreglia Antelminelli
QC.VI.PE Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Pescaglia
- - QC.VII Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Quadro generale (35k)
- - QC.VIII Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Quadro comunale (10k)
QC.VIII.BA Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Barga
QC.VIII.BM Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Borgo a Mozzano
QC.VIII.CA Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Coreglia Antelminelli
QC.VIII.PE Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali Pescaglia
- - QC.IX Ricognizione standard urbanistici e attrezzature generali. Quadro generale (35k)
- - QC.X Ricognizione standard urbanistici e attrezzature generali. Quadro comunale (10k)
QC.X.BA Ricognizione standard urbanistici e attrezzature generali. Barga
QC.X.BM Ricognizione standard urbanistici e attrezzature generali. Borgo a Mozzano
QC.X.CA Ricognizione standard urbanistici e attrezzature generali. Coreglia Antelminelli
QC.X.PE Ricognizione standard urbanistici e attrezzature generali. Pescaglia
Il Quadro conoscitivo (QC) si integra con le indagini, le analisi e gli studi di dettaglio, comprensivi degli elementi di rischio e dei fattori di vulnerabilità idrogeologici e sismici, nonchè degli studi idrologici e idraulici, contenuti del Quadro geologico - tecnico (QG), nonché delle analisi di caratterizzazione ambientale del territorio intercomunale e comunale contenute nel Quadro valutativo (QV).
3. Il "Quadro propositivo" (QP) del POI è composto dai seguenti elaborati documentali e cartografici, redatti in scala 1:35.000 (35k) per il livello intercomunale e in scala 1:10.000 (10k) o 1:2.000 (2k) per i livello comunale (territorio rurale e territorio urbanizzato):
- - QP.I Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Quadro generale (35k)
- - QP.II Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Quadro comunale(10k)
QP.II.BA Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Barga
QP.II.BM Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Borgo a M.
QP.II.CA Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Coreglia A.
QP.II.PE Articolazione generale delle previsioni (Territorio rurale). Pescaglia
- - QP.III Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato e Ins. rurali). Quadro generale (35k)
- - QP.IV Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Quadro comunale(2k)
QP.IV.BA Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Barga
QP.IV.BM Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Borgo a Mozzano
QP.IV.CA Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Coreglia Antelminelli
QP.IV.PE Dettaglio delle previsioni (Territorio urbanizzato). Pescaglia
- - QP.V Dettaglio delle previsioni (Insediamenti rurali). Atlanti comunali (2k)
QP.V.BA Dettaglio delle previsioni (Insediamenti rurali). Atlanti comunali. Barga
QP.V.BM Dettaglio delle previsioni (Insediamenti rurali). Atlanti comunali. Borgo a Mozzano
QP.V.CA Dettaglio delle previsioni (Insediamenti rurali). Atlanti comunali. Coreglia Antelminelli
QP.V.PE Dettaglio delle previsioni (Insediamenti rurali). Atlanti comunali. Pescaglia
- - QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali
QP.VI.BA Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Barga
QP.VI.BM Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Borgo a Mozzano
QP.VI.CA Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Coreglia Antelminelli
QP.VI.PE Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Pescaglia
- - QP.VII Disciplina delle trasformazioni, vincoli espropriativi. Atlanti comunali
QP.VII.BA Disciplina delle trasformazioni, vincoli espropriativi. Barga
QP.VII.BM Disciplina delle trasformazioni, vincoli espropriativi. Borgo a Mozzano
QP.VII.CA Disciplina delle trasformazioni, vincoli espropriativi. Coreglia Antelminelli
QP.VII.PE Disciplina delle trasformazioni, vincoli espropriativi. Pescaglia
- - QP.VIII Norme tecniche di attuazione e gestione
- - QP.IX Relazione generale e di conformità
4. Il "Quadro geologico - tecnico" (QG), ovvero le indagini di fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica, redatte ai sensi dell'art. 104, comma 3 della LR 65/2014 e in applicazione delle disposizioni del Regolamento di cui alla DPGRn. 5R/2020, è composto dai seguenti elaborati documentali e cartografici redatti in scala 1:35.000 (35k) per il livello intercomunale e in scala 1:10.000 (10k) per i livello comunale:
- - QG.1 - Carta della pericolosità geologica
- - QG.2 - Carta della pericolosità sismica
- - QG.3 - Carta della pericolosità da alluvioni
- - QG.4 - Relazione illustrativa delle indagini geologiche
ALL. G1 - Approfondimenti idro-geomorfologici sui corsi d'acqua minori
Ai quali si aggiungono i seguenti elaborati previsti dal punto 3.7 del DPGR 5/R/2020:
- - QG.I. Relazione generale di fattibilità geologico-tecnica
QG.I Appendice 1 - Schede di fattibilità geologica
QG.I Appendice 2 - Tabulato di fattibilità parcheggi e attrezzature pubbliche di progetto
- - QG.II - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni alluvionali
- - QG.III - Carta delle aree ed elementi esposti a fenomeni geologici
- - QG.IV - Carta della vulnerabilità sismica
- - QG.V - Carta dell'esposizione sismica
- - QG.VI - Carta delle aree a rischio sismico
Il quadro geologico-tecnico (QG) del POI è altresì redatto in coerenza ed integrazione delle complementari indagini, degli studi specialistici e delle analisi di pericolosità e rischio del PSI in applicazione e nel rispetto delle norme del PAI del Bacino del fiume Serchio- ovvero del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale - nonché delle indagini geofisiche e degli approfondimenti di carattere sismico, redatti secondo quanto indicato nelle direttive di cui all'allegato "A" della suddetta DPGRn. 5R/2020.
Il Quadro Geologico-tecnico QG) si integra e completa con lo "Studio idrologico-idraulico", redatto ai sensi dell'art. 20 della LR 41/2018, costituito dai seguenti elaborati documentali e cartografici (in scala 1:10.000- 10k):
- - QC.IDR.R01 Relazione idrologica
- - QC.IDR.R02 Relazione idraulica
- - QC.IDR.A01 Idrologia
- - QC.IDR.A02 Idraulica modellazioni (1D)
- - QC.IDR.A03 Idraulica modellazioni (2D)
- - QC.IDR.T01 Carta dei battenti idrometrici Tr.30anni
- - QC.IDR.T02 Carta dei battenti idrometrici Tr.200anni
- - QC.IDR.T03 Carta della velocità di propagazione Tr.200anni
- - QC.IDR.T04 Carta della magnitudo idraulica
- - QC.IDR.T05 Carta delle aree presidiate da sistemi arginali
- - ALL. I1 Studio idraulico del T. Pedogna
Ai fini della corretta applicazione delle diverse disposizioni normative in materia di pericolosità e fattibilità si richiamano inoltre le seguenti cartografie del PSI vigente:
- - G.01 Nord e sud - Carta geologica e geomorfologica
- - G.02 Nord e sud - Carta litologica
- - G.03 Nord e sud - Carta idrogeologica e di vulnerabilità degli acquiferi
- - G.08 Nord e sud - Carta delle aree allagate ed elementi idraulici conoscitivi
nonché gli elaborati relativi agli "Studi di microzonazione sismica" approvati dalla Commissione nazionale per la microzonazione sismica, di cui ai seguenti verbali delle sedute di approvazione dei Comuni interessati:
- - Borgo a Mozzano (MS1-CLE) - Verbale del 23/04/2021;
- - Barga (MS2) e Pescaglia (MS2) - Verbale del 23/09/2020;
- - Coreglia Antelminelli (MS2) - Verbale del 22/05/2020.
5. Il "Quadro valutativo" (QV), redatto ai sensi dell'art. 14 della LR 65/2014 e secondo le specifiche disposizioni di cui alla LR 10/2010, è composto dai seguenti elaborati, anche corredati di allegati e appendici:
- - QV.1 Rapporto Ambientale (RA) di VAS, di cui all'art. 24 della stessa LR 10/2010
- - QV.2 Studio di Incidenza per la VINCA, di cui all'art. 73ter della stessa LR 10/2010
- - QV.3 Sintesi non tecnica della VAS
6. Fermo restando la prevalenza della Disciplina dei "Beni Paesaggistici" del PIT/PPR della Regione Toscana (di cui all'art. 84 delle presenti Norme) e della Disciplina del PGRA e del PAI del Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (di cui all'art. 83 delle presenti Norme), i contenuti degli elaborati del Quadro conoscitivo (QC), del Quadro valutativo (QV) e del Quadro geologico - tecnico (QG) hanno valore di direttiva, ovvero di riferimento per la formazione degli strumenti attuativi previsti dal POI, dei piani e programmi settoriali comunali e degli altri atti di governo del territorio (comunque denominati) che dovranno pertanto considerare i contenuti dei suddetti elaborati, applicarne le relative indicazioni e disposizioni e giustificarne, con specifici ed adeguati approfondimenti, le modalità declinazione e le eventuali discordanze e/o divergenze.
7. Gli elaborati del Quadro propositivo (QP), ovvero le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione (QP.IV) e le relative appendici, le cartografie dell'Articolazione generale delle previsioni. Territorio rurale (QP.II) e del Dettaglio delle previsioni. Territorio urbanizzato (QP.II), nonchè gli Atlanti comunali della Disciplina delle trasformazioni relativi alle nuove previsioni (QP.VI) e ai vincoli espropriativi (QP.VII), hanno invece valore direttamente precettivo e prescrittivo per gli strumenti attuativi e gli altri atti di governo del territorio, per la formazione dei titoli abilitativi e/o autorizzativi, per l'attività edilizia libera, nonché per la realizzazione di qualsiasi intervento od opera (comunque denominati) previsti dal POI.
8. L'aggiornamento del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro geologico - tecnico (QG), purché non comportante conseguenze sulla presente disciplina, nonché la correzione degli errori materiali contenuti nel POI, effettuata anche in ragione delle attività di cui all'art. 85 delle presenti norme, non costituiscono variante al POI e in tal caso si procede, su proposta dell'UC, ai sensi di legge.
Art. 4. Gerarchia, criteri interpretativi degli elaborati e poteri di deroga
1. Gli elaborati documentali, ovvero le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione (QP.IV), nonché gli Atlanti comunali comprendenti la Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni (QP.VI) e la Disciplina delle trasformazioni. Vincoli espropriativi (QP.VII) prevalgono, nel caso di differenze, difformità e/o contraddizioni, sugli elaborati cartografici del POI.
2. Nel caso di difformità e/o contraddizioni tra le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione (QP.IV) e le disposizioni normative e specifiche e di dettaglio contenute negli Atlanti comunali (QP.VI e QP.VII), prevalgono queste ultime.
3. Nel caso di difformità e/o contraddizioni tra le indicazioni ed i contenuti dei diversi elaborati cartografici del POI (QP.I, QP.II, QP.III e QP.IV) prevalgono quelli di maggior dettaglio di scala (esempio la scala 1:2.000 prevale su quella a 1:10.000 e 1:35.000, la scala 1:10.000 prevale su quella 1:35.000).
4. Ai fini della appropriata identificazione degli immobili concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" (di cui al Titolo VI delle presenti Norme) ed allo scopo di assicurare la corrispondenza tra rappresentazione delle previsioni del POI definite sulla base della cartografia tecnica regionale (CTR) e l'identificazione catastale indicata nelle singole schede - norma, anche tenuto conto del relativo passaggio di scala nelle rappresentazioni grafiche di riferimento, le perimetrazioni e le relative dimensioni delle "Zone" indicate dagli elaborati denominati QP.VI "Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", potranno subire, in fase di formazione e approvazione dei relativi strumenti attuativi, modesti scostamenti/adeguamenti comunque non comportanti una variazione dimensionale in termini di complessiva Superficie territoriale (St) superiore al 15% di quella misurabile negli elaborati cartografici, senza che ciò comporti variante allo stesso POI.
5. I consigli comunali dei singoli comuni dell'UC possono derogare dalle previsioni e dalla disciplina del POI, esclusivamente nei limiti e alle condizioni indicati dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
Art. 5. Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi
1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e le altre definizioni tecniche da applicarsi ai fini dell'attuazione e gestione del POI, sono quelle contenute nell'apposito Regolamento attuativo regionale di cui alla DPGRn. 39R/2018 (elaborato e approvato ai sensi dell'art. 216 della LR 65/2014), come eventualmente specificate ed integrate nel Regolamento Edilizio organico (RE.o) intercomunale, di cui all'art. 7 delle presenti Norme.
2. Ai fini della corretta applicazione della disciplina di piano e delle disposizioni normative contenute nelle presenti Norme, il POI reca le seguenti "definizioni" urbanistiche generali:
- - "Lotto urbanistico di riferimento", corrisponde alla porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nel POI. Il "Lotto urbanistico di riferimento" comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edifico o complesso edilizio medesimo, secondo quanto disposto all'art. 35 della DPGRn. 39R/2018. Il lotto urbanistico di riferimento ricomprende uno o più "Resedi di riferimento", nei quali vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso di edifici.
- - " Resede di riferimento", corrisponde alla porzione di terreno direttamente e funzionalmente relazionata all'edificio e complesso edilizio esistente appartenente all'"Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale" comunque ricompresa entro un raggio - determinato in proiezione geodetica - non superiore a 50 mt. dal sedime dell'edifico o complesso edilizio (da computarsi con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali), secondo quanto disposto all'art. 36 della DPGRn. 39R/2018. Al pari del lotto urbanistico di riferimento vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso edilizio. Per gli "Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale" e per gli "Insediamenti del territorio rurale" (N) (comprendenti. Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani - Nv; Agglomerati e nuclei di matrice antica - Na e Agglomerati e nuclei di recente formazione - Nb), di cui al Titolo III capo IV elle presenti Norme, il Resede di riferimento corrisponde invece alla perimetrazione appositamente indicata nelle diverse cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI.
3. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all'art. 25 delle presenti norme, le previsioni del POI e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di riferimento", come di seguito indicato e specificato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI delle presenti Norme:
- a) Nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI.
- b) Nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III), gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 della LR 65/2014, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, all'interno del "Resede di riferimento".
- c) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Attrezzature pubbliche e di interesse generale" (F) e ai "Servizi, impianti e dotazioni territoriali" (G), di cui al Titolo V, Capi I e II delle presenti Norme, gli interventi si attuano all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI.
- d) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Rete infrastrutturale dei servizi della mobilità" (I), di cui al Titolo V, Capo III delle presenti Norme, gli interventi si attuano nell'area scoperta, anche direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d'arte (ove esistenti). Tale area, indipendentemente dalla rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di POI, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "Resede di riferimento" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.
- e) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dalla rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI e ulteriormente specificata per ogni singola previsione nelle schede - norma contenute negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati QP.VI "Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
4. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui all'art. 24 delle presenti Norme, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo - forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di riferimento", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come individuati in atto pubblico o atto d'obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell'edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.
5. Per gli edifici e complessi di edifici in riferimento alle quali il POI ammette le categorie di intervento della "Sostituzione edilizia" (Se) di cui all'art. 134 c. 1 let. l) della LR 65/2014 e smi, ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr) di cui all'art. 134 c. 1 let. h) della LR 65/2014 e smi, e i correlati interventi non siano attuabili in ragione di sovraordinate disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica, è ammesso il superamento del limite del "Resede di riferimento" indicato al precedente comma 3, lettera b), comunque per un limite non superiore a mt. 100, mediante interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, purché comunque ricadenti nella medesima "Zona " del POI e ferma la sussistenza delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di rete dell'area. A tal fine la richiesta del privato, corredata di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino la ricorrenza dei presupposti di cui sopra, è valutata e approvata dal Consiglio Comunale previo parere tecnico del competente Ufficio comunale.
6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, il RE.o di cui all'art. 7 delle presenti Norme, mediante apposite disposizioni normative, può eventualmente specificare le concrete modalità applicative per la misurazione dei diversi parametri urbanistici ed edilizi massimi indicati dal POI per le diverse "Zone" (altezza, volume, superficie, ecc.) anche in ragione delle esigenze di superamento delle condizioni di pericolosità e conseguente fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica e/o comunque delle concrete caratteristiche dei beni e luoghi di riferimento.
Capo II Strumenti urbanistici attuativi, di regolazione e programmazione
Art. 6. Piani attuativi, progetti unitari convenzionati e altri strumenti di attuazione
1. Le previsioni e la disciplina del POI, riferiti alle diverse "Zone" di cui all'art. 13, si attuano mediante Piani Attuativi (PA), Progetti Unitari convenzionati (PUC), Permessi di costruire (PdC) convenzionati, Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), Progetti di Paesaggio (PdP) in declinazione del PIT/PPR, altri interventi diretti comunque denominati subordinati a titoli abilitativi e autorizzativi, progetti di opera pubblica (di fattibilità, definitivi ed esecutivi).
2. Le presenti Norme stabiliscono i casi e le condizioni in cui le previsioni e gli interventi urbanistico-edilizi sono subordinati dallo stesso POI alla preventiva formazione di strumenti attuativi, di cui al precedente comma 1, nel rispetto della disciplina del POI. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 41 quinquies della L. 1150/42, resta in ogni caso fermo l'obbligo della previa approvazione di apposito Piano Attuativo (PA), nei casi in cui mediante l'applicazione delle previsioni e disposizioni del POI riferite alle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sia consentita la realizzazione di costruzioni (anche in esito ad interventi di demolizione e successiva ricostruzione) per volumi (edificati e/o edificabili) superiori a tre metri cubi per metro quadrato, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25.
3. Le procedure, i contenuti e le modalità di formazione e approvazione degli strumenti attuativi (comunque denominati) di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono disciplinati ed indicati dal DPRn. 380/2001 e smi (Testo Unico dell'Edilizia - TUED) e più in dettaglio dalla LR 65/2014 e smi.
4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, i PA, i PUC e i PAPMAA comportanti l'aumento dei carichi urbanistici che richiedano il conseguente potenziamento e/o l'adeguamento delle reti del "Servizio Idrico Integrato" regionale, nell'ambito del procedimento di approvazione e comunque prima della definitiva approvazione, sono inviati all'Autorità Idrica Toscana (AIT) e al soggetto gestore delle reti per l'espressione del parere di fattibilità di rispettiva competenza, in relazione alla disponibilità di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue, ai sensi della legislazione e pianificazione settoriale vigente in materia di tutela delle risorse idriche.
Art. 7. Regolamento edilizio e altri strumenti regolativi intercomunali o comunali
1. I Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia sono rispettivamente dotati di "Regolamento Edilizio" (RE), di cui all'art. 106 della LR 65/2014 e all'art. 4 del DPRn. 380/2001.
2. Le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione recano le disposizioni, le indicazioni di carattere generale e la definizione dei contenuti concorrenti e finalizzati alla formazione e approvazione del "Regolamento Edilizio" organico (RE.o) predisposto dall'UC che, una volta approvato ed eventualmente integrato dai singoli comuni, andrà a sostituire i RE comunali vigenti, anche al fine di garantire una omogenea applicazione dei contenuti propositivi del POI.
3. Il RE.o, oltre a quanto indicato dalla legislazione richiamata al precedente comma 1, fermo restando quanto disposto dal Regolamento di cui alla DPGRn. 39R/2018 (elaborato e approvato ai sensi dell'art. 216 della LR 65/2014) e tenendo conto dello "Schema di regolamento edilizio tipo" predisposto dalla Regione Toscana con DGR n. 524/2018, anche tenendo conto delle diverse "Zone" individuate dal POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, definisce - tra l'altro - specifiche disposizioni regolamentari con riferimento indicativamente a:
- - il decoro e la cura degli edifici, degli edifici o complessi di edifici e relativi spazi pertinenziali degli "insediamenti di impianto storico", degli "Agglomerati e nuclei di matrice storica" e delle "Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani", ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
- - il decoro e la cura degli edifici, degli edifici o complessi di edifici e relativi spazi pertinenziali delle "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali o produttivi" e degli "Agglomerati e nuclei di recente formazione" ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
- - il decoro e la cura dei "resedi di pertinenza" e delle "aree agricole di pertinenza" dell'"Edificato sparso e/o isolato" di impianto storico o di recente formazione del territorio rurale;
- - le caratteristiche morfotipologiche dei "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" da realizzarsi nel territorio rurale", di cui all'art. 25 delle presenti Norme.
4. Fermo restando la disciplina e le categorie di intervento ammesse dal POI per le singole "Zone", di cui all'art. 13 delle presenti Norme, il RE.o definisce altresì apposite disposizioni normative in riferimento ai caratteri dimensionali, tipologici e funzionali degli "Interventi pertinenziali", delle "Piscine ed impianti sportivi", delle opere, degli interventi e dei manufatti "Privi di rilevanza edilizia" eventualmente realizzabili nei "Lotti urbanistici di riferimento" e nei "Resedi di pertinenza" delle stesse "Zone", nonché le indicazioni per la definizione e realizzazione, dei "Volumi tecnici" in relazione alle diverse categorie funzionali esistenti e/o insediabili (residenziale, artigianale - industriale, commerciale al dettaglio, direzionale e di servizio, turistico - ricettive) o alle diverse "Zone" definite dal POI.
5. Nelle more di approvazione del RE.o, il POI in riferimento agli interventi di cui al precedente comma 3 definisce all'Appendice "A" delle presenti Norme le disposizioni normative di raccordo che prevalgono sui RE comunali vigenti e decadono con il provvedimento di approvazione dello stesso RE.o adeguato al POI, da parte dei singoli comuni.
6. Con apposito atto o regolamento comunale, sono definite altresì dai singoli comuni le disposizioni normative in materia di contributi concernenti il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (secondo quanto disposto dal Titolo VII, Capo I della LR 65/2014), nonché in materia di "monetizzazione" di standard urbanistici ed altri interventi ed opere di interesse pubblico o generale eventualmente previsti dal POI (secondo quanto disposto all'art. 12 delle presenti Norme).
7. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, le previsioni e le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione del POI prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni normative eventualmente difformi e/o contrastanti contenute nel RE comunali vigenti e nel RE.o dell'UC.
Art. 8. Piani e programmi intercomunali o comunali di settore
1. Il POI garantisce la coerenza, l'integrazione e il raccordo con i piani e programmi comunali e/o intercomunali di settore ed in particolare:
- a) in relazione al "Piano comunale di classificazione acustica" (PCCA) di ogni singolo comune, il POI definisce specifiche indicazioni ricognitive e attuative, contenute nel "Quadro valutativo" (QV) ed in particolare nel Rapporto Ambientale (RA) di VAS e relativi allegati tecnici, di cui all'art. 84 delle presenti Norme, al fine di verificare e assicurare la compatibilità acustica delle previsioni dello stesso POI, con particolare riferimento a quelle concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme;
- b) in relazione al "Piano di protezione civile" (PPC) intercomunale dell'UC e di ogni singolo comune, il POI recepisce e fa proprie le indicazioni concernenti la localizzazione di spazi, attrezzatture ed infrastrutture funzionali all'attuazione e gestione operativa del piano medesimo e fornisce altresì specifiche indicazioni metodologiche e attuative, contenute in allegato alle indagini di fattibilità idrogeologica e sismica del "Quadro geologico - tecnico (QG)", di cui all'art. 85 delle presenti Norme.
2. Gli altri strumenti di programmazione settoriale e i regolamenti di settore, intercomunali o comunali, comunque denominati, aventi influenza od effetti di natura territoriale o urbanistica, sviluppano e specificano le disposizioni contenute nella disciplina del POI, garantendo il coordinamento e la coerenza tra previsioni e disposizioni normative definiti dalla pianificazione urbanistica e le corrispondenti politiche o azioni settoriali.
3. Le presenti Norme definiscono inoltre la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, costituente contenuto integrativo del POI, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo I Capo IV delle presenti Norme.
4. Il POI reca inoltre le disposizioni normative per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, secondo quanto disposto al Titolo VI Capo II, ed in particolare agli art.li 87 e 89 delle presenti Norme che costituiscono anche quadro di riferimento e contenuto essenziale per la formazione del "Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche" (PEBA) in ambito urbano dei singoli comuni o per l'aggiornamento di quelli eventualmente vigenti.
Art. 9. Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Standard urbanistici e parcheggi
1. In coerenza con quanto disposto dai Regolamenti di cui alle DPGR n° 2R/2007 e DPGR n° 32R/2017 e dal PSI vigente, gli standard urbanistici previsti dal DMn. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, di verde pubblico o a parcheggi ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n.765), sono individuati dal POI quali livelli minimi inderogabili per garantire la qualità degli insediamenti, da verificare ed assicurare a livello dei singoli comuni.
2. Ai fini della corretta applicazione dell'art. 4 del DM 1444/68 e della disciplina del PSI, fatto salvo quanto previsto e disposto al successivo comma 4 in riferimento agli interventi di particolare rilevanza in termini dimensionali e di potenziale carico urbanistico, le previsioni del POI e le relative "Zone", con particolare riferimento a quelle definite dalla "Disciplina degli insediamenti esistenti" di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme e fermo restando quanto disposto al Titolo V, assicurano nel loro complesso e senza ulteriori necessità di reperimento di aree, il rispetto e il perseguimento delle dotazioni minime di spazi destinati a "Standard urbanistici" stabilite dallo stesso PSI, in applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari precedentemente richiamate.
3. La verifica del rispetto degli Standard urbanistici minimi di livello comunale è a tal fine descritta ed indicata nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del POI denominato "QP.VIII Relazione generale e di conformità" e più in dettaglio accertata e per ogni singolo comune negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
4. Ai sensi ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23ter commi 1bis, 1ter e 1quater del DPRn. 380/2001, sono definite le seguenti specifiche condizioni e conseguenti eventuali prescrizioni e limitazioni da osservare ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche e delle correlate disposizioni normative (oggetto delle presenti Norme) del POI. In particolare negli interventi di "Ristrutturazione urbanistica", "Sostituzione edilizia" e "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" comportanti la trasformazione di immobili aventi complessivamente Superficie edificabile (o edificata) (Se) superiore a 300 mq con contestuali mutamento di destinazione d'uso e frazionamento delle UI esistenti, da realizzarsi in attuazione delle disposizioni della "Disciplina degli insediamenti esistenti", di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme, è obbligatorio reperire ed assicurare, attraverso la previa approvazione di un apposito Progetto Unitario Convenzionato (PUC), la realizzazione e cessione gratuita al comune di spazi pubblici di cui al DM 1444/68 (standard urbanistici), ai sensi dell'art. 41 quinquies della L. 1150/42 e smi, nelle categorie del verde attrezzato e dei parcheggi e aree di sosta, da determinarsi sulla base degli abitanti insediabili e nella dimensione non inferiore a 18 mq per abitante insediabile.
5. Ai fini del calcolo degli abitanti insediati o insediabili in attuazione delle previsioni del POI e delle presenti disposizioni normative, di cui all'art. 3 del DM 1444/68, nonchè ai fini di quanto disposto al precedente comma 4, si assume quali parametri di riferimento, che ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di Superficie edificabile (e/o edificata), pari a circa 80 mc - calcolato vuoto per pieno - di volume edificabile (e/o edificato).
6. Per le zone omogenee classificate A e B, ai sensi dello stesso DM 1444/68 e secondo quanto indicato all'art. 13 delle presenti Norme, i parametri e le corrispondenti dotazioni minime di spazi pubblici (Standard urbanistici) di cui al precedente comma 4 sono ridotte nella misura del 50%.
7. In relazione agli obblighi determinati dalle disposizioni di cui ai precedenti commi (realizzazione e cessione gratuita di standard urbanistici), resta altresì in alternativa fermo quanto disposto in ordine alla eventuale possibilità di "Monetizzazione" degli stessi, secondo quanto disposto all'art. 12 delle presenti Norme.
8. I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 (art. 41 sexies della L. 1150/1942) sono sempre dovuti e necessari per le categorie di intervento definite dal POI "Trasformazioni urbanistiche ed edilizie", di cui all'art. 15 delle presenti Norme, qualora comportanti la realizzazione di nuove costruzioni, ovvero ampliamento di quelle esistenti, da calcolarsi secondo il parametro del volume edificato (e/o edificabile). I parcheggi privati di pertinenza ai sensi della L. 122/1989 sono altresì dovuti e necessari nel solo caso degli interventi di "addizione volumetrica" (Ad) degli edifici o UI esistenti, da calcolarsi per la sola parte in ampliamento rispetto al volume edificato esistente.
9. Per gli esercizi commerciali di vicinato di cui alla LR 62/2018, esistenti o da insediare, ricadenti nelle "Zone" del POI denominate "Insediamenti di impianto storico" (A), "Insediamenti recenti prevalentemente residenziali" (B), "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na) e "Agglomerati e nuclei di recente formazione" (Nb), la superficie da destinare a parcheggi per la sosta di relazione non è dovuta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020.
Art. 10. Disciplina delle trasformazioni. Standard urbanistici e ulteriori misure prescrittive
1. Il POI al fine di perseguire localmente i principi di perequazione e compensazione urbanistica sanciti dalla LR 65/2014 e disciplinati dal PSI, in forma complementare alle finalità generali di conseguire la massima qualità degli insediamenti e delle trasformazioni urbanistico - edilizie di particolare complessità o rilevanza, definisce specifiche prescrizioni finalizzate ad assicurare la realizzazione e cessione gratuita al comune di opere di urbanizzazione, dotazioni territoriali e standard urbanistici, poste a carico del proponente l'attuazione di previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, riferite in particolare alle seguenti "Zone":
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L- T - U)
- - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
- - Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)
- - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)
- - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
- - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero e riqualificazione (R)
2. In particolare il POI per le previsioni di cui al precedente comma 1, sulla base di quanto disposto e prescritto per ogni singola "Zona" nelle presenti Norme e nelle singole "Schede - norma", contenute negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", definisce una o più delle seguenti "Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione", vincolanti e precettive, ai fini della formazione e dell'approvazione dei relativi strumenti attuativi e titoli abilitativi:
- - 2.1. Urbanizzazioni primarie, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal POI alla formazione di opere di urbanizzazione primaria (viabilità, servizi e reti di distribuzione, gestione e smaltimento di risorse: acqua, luce, gas, reflui, rifiuti, energia, ecc.).
- - 2.2. Standard urbanistici e spazi pubblici, concernenti la cessione gratuita al Comune e la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti, di quota parte delle aree costituenti la Superficie territoriale (St) della "Zona" oggetto di trasformazione, individuate e destinate dal POI alla formazione di standard urbanistici e/o di spazi pubblici e di uso pubblico (verde, parcheggi, attrezzature, ecc.), ovvero di opere di urbanizzazione secondaria, anche eventualmente eccedenti gli standard urbanistici minimi di cui al DM 1444/68.
- - 2.3. Corretto inserimento o mitigazione degli effetti (ambientali e paesaggistici), concernenti la contestuale realizzazione a cura e spese dei soggetti proponenti di interventi ed opere di corretto inserimento paesaggistico e/o di qualificazione ambientale delle trasformazioni, da realizzarsi sia sulle aree e/o gli immobili da cedere gratuitamente al comune indicati alle precedenti linee, sia sulle aree e/o gli immobili ricadenti nella Superficie fondiaria (Sf) di trasformazione che rimangono di proprietà privata.
4. La realizzazione delle previsioni concernenti le "Zone" per le quali sono indicate le prescrizioni e misure di cui ai precedenti commi, presuppone la redazione di uno strumento attuativo (comunque denominato), comprensivo della stipula della relativa convenzione a norma di legge o di un titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato, secondo quanto disposto dal POI in riferimento ad ogni singola "Zona". Il rilascio o l'efficacia dei conseguenti titoli abilitativi è subordinato alla sottoscrizione e trascrizione della convenzione con la quale sono definite le modalità di intervento ed esecuzione delle opere e sono al contempo effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo e il Comune. Il Comune può sempre richiedere idonee garanzie finanziarie ed assicurative da prevedere contestualmente alla stipula della convenzione.
5. Restano valide le modalità di scomputo dei "Contributi" (oneri di urbanizzazione primaria) eventualmente dovuti. Ferma restando l'eventuale cessione e/o permuta di beni ed immobili, lo scomputo è da applicarsi al solo costo di realizzazione degli interventi o delle opere. Non è invece ammessa la "Monetizzazione".
6. In assenza di PA, PUC o titolo abilitativo diretto (PdC) convenzionato, qualora il Comune, per motivi di interesse pubblico, intenda procedere alla realizzazione anticipata degli spazi pubblici previsti ed indicati negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", ed in particolare al paragrafo b) "Caratteri generali e identificativi della previsione", con efficacia prescrittiva, può procedere all'esproprio delle aree per l'esecuzione delle opere mediante intervento diretto di iniziativa pubblica. In questo caso i proprietari che metteranno gratuitamente a disposizione le aree per la realizzazione delle opere pubbliche (con la relativa cessione o equivalente forma giuridica), rimarranno titolari dei diritti edificatori o di trasformazione, corrispondenti ai parametri urbanistici specificatamente indicati per le diverse "Zone" nelle relative "Schede norma" di cui agli stessi elaborati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali". Ove non sia necessaria la realizzazione di ulteriori opere di urbanizzazione, la previsione potrà in questo caso essere attuata mediante titoli abilitativi diretti, senza la necessaria previa approvazione di un PA, di un PUC o di un PdC convenzionato, ferma restando la debenza di eventuali oneri di urbanizzazione e degli importi relativi alle opere anticipatamente realizzate dall'Amministrazione comunale (qualora le stesse, in ragione della relativa scheda-norma, fossero poste a carico del proponente). In assenza di cessione bonaria l'esecutore della previsione, comunque previa formazione e approvazione dello strumento attuativo, dovrà invece corrispondere al comune, a titolo di "monetizzazione" per gli standard urbanistici o le opere non realizzate, ai sensi dell'art. 12 delle presenti Norme, un importo non inferiore all'indennità di espropriazione corrisposta e agli importi relativi alle opere anticipatamente realizzate dall'Amministrazione comunale, ferma comunque restando l'eventuale debenza di ulteriori oneri.
Art. 11. Deroghe espressamente applicabili al DM 1444/68
1. Alle previsioni e alle disposizioni normative del POI, riferite alle diverse si applicano le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 c. 1 della LR 65/2014.
2. Per le "Zone" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti di impianto storico" (A) e "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na), le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 comma 1bis, sono consentite esclusivamente mediante la previa formazione e approvazione di Piani di Recupero (PdR) del patrimonio edilizio, di Programmi complessi di riqualificazione insediativa o di altri Piani Attuativi (PA) comunque denominati, fatti salvi i pareri degli enti preposti alla tutela.
3. Sono altresì espressamente applicabili le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 commi 2 e 3 della LR 65/2014 alle categorie di intervento realizzabili nei Piani Attuativi (PA) formati in attuazione delle previsioni concernenti le seguenti "Zone" del POI, di cui all'art. 12 delle presenti Norme:
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L- T - U)
- - Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)
- - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)
- - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
- - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero e riqualificazione (R)
4. Per le "Zone" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, denominate "Insediamenti recenti prevalentemente produttivi" (D) le deroghe alle disposizioni del DM 1444/68, di cui all'art. 140 comma 4 della LR 65/2014, sono concesse dal Consiglio Comunale, caso per caso, se attinenti all'interesse pubblico, sulla base di apposita relazione di fattibilità tecnica ed economica, in quanto finalizzate al mantenimento, allo sviluppo delle attività produttive, ovvero all'incremento delle condizioni occupazionali.
Art. 12. Monetizzazione degli standard urbanistici e degli spazi pubblici
1. La "Monetizzazione" consiste nella corresponsione di una somma di denaro, equivalente al valore economico degli "Standard urbanistici" e, più in generale, delle opere di urbanizzazione e degli spazi pubblici, che l'interessato ovvero il proponente l'attuazione di una previsione del POI è tenuto a realizzare e cedere gratuitamente al Comune in applicazione delle presenti Norme, nei casi in cui non risulti possibile la realizzazione degli stessi, per le sole fattispecie e alle condizioni di seguito indicate.
2. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato", di cui al Titolo II e della "Disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo III, nonché negli altri casi puntualmente previsti ed indicati dalle presenti Norme è ammessa la "monetizzazione", alle seguenti condizioni:
- - nell'impossibilità da parte dell'interessato di reperire le aree necessarie a garantire il rispetto degli standard urbanistici o altri spazi pubblici da realizzare e cedere gratuitamente al Comune, comunque preventivamente accertata dall'Amministrazione Comunale;
- - qualora le aree a standard urbanistici proposte in cessione siano ritenute dall'Amministrazione Comunale non idonee, per inadeguatezza della localizzazione, per esiguità delle dimensioni e limitata capacità di accogliere gli spazi o le attrezzature, o perché valutate eccessivamente onerose in relazione ai costi di gestione e di manutenzione e comunque tali da non risultare idonee alle finalità di interesse pubblico cui sono preposte.
3. Per tutte le previsioni e gli interventi definiti nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI, in tutti i casi in cui è prevista la cessione gratuita di spazi pubblici e standard urbanistici, secondo quanto specificatamente disposto nelle schede - norma riferite dal POI alle singole previsioni non è ammessa la "monetizzazione". Fermo restando gli obblighi di realizzazione degli interventi e delle opere, può essere ammessa, previo parere favorevole del Comune interessato, in alternativa alla cessione gratuita, la possibilità del convenzionamento dell'uso pubblico degli stessi standard urbanistici o spazi pubblici, salvo comunque l'obbligo della "monetizzazione" da calcolarsi considerando il minore valore del diritto reale da ciò derivante per l'Amministrazione Comunale.
4. L'entità e le specifiche fattispecie oggetto della monetizzazione sono definite con apposito Regolamento comunale tenendo conto del valore delle aree e del costo di realizzazione degli interventi.
5. La monetizzazione è, in ogni caso, una facoltà riservata al comune, che può concederla o meno, dopo aver accertato che l'attuazione delle previsioni e il progetto degli interventi di che trattasi garantiscano comunque effetti positivi per il territorio interessato anche in assenza degli spazi pubblici previsti dal POI e fermo restando in ogni caso la preventiva verifica del rispetto della dotazione minima di cui al DM 1444/1968.
6. I proventi e gli importi riscossi dal Comune in esito all'applicazione della "monetizzazione" sono obbligatoriamente destinati all'acquisizione di spazi e aree e/o alla realizzazione di opere pubbliche, attrezzature e servizi destinati al soddisfacimento di previsioni ed interventi concernenti gli standard urbanistici e, a tale scopo, è istituito apposito capitolo nel bilancio comunale.
Capo III Articolazione urbanistica, modalità d'intervento e trasformazione
Art. 13. Articolazione della disciplina in "Zone" (zonizzazione) e "Zone territoriali omogenee"
1. Il POI tenendo conto delle determinazioni della "Strategia dello sviluppo" del PSI e sulla base del Quadro conoscitivo (QC) di cui all'art. 3 delle presenti Norme, individua, classifica e articola l'intero territorio comunale in "Zone" (Zonizzazione) - comprendenti indifferentemente, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali e inedificati - a cui corrisponde la specifica disciplina urbanistica e le corrispondenti disposizioni normative di cui ai successivi Titoli II, III, IV, V e VI delle presenti Norme.
2. Le "Zone" del POI, di cui al precedente comma 1, sono indicate e rappresentate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica - a cui corrisponde specifica campitura e/o colorazione dell'areale individuato e del suo conseguente perimetro, nonché univoco codice identificativo alfanumerico - nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI redatte in scala 1:35.000 (35k) per il livello intercomunale e in scala 1:10.000 (10k) o 1:2.000 (2k) per i livello comunale (territorio rurale e territorio urbanizzato). In particolare sono individuate dal POI le seguenti "Zone":
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. territorio rurale
Parchi di livello comprensoriale (P)
- - Parco territoriale del Monte Piglione (PP)
- - Parco territoriale del crinale appenninico (PA)
- - Parco fluviale del Fiume Serchio e del Torrente delle Lima (PF)
Aree agricole, forestali e naturali (E)
- - Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
- - Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
- - Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
- - Aree agricole specializzate (E4)
- - Aree agricole periurbane di pertinenza di insediamenti storici e di fondovalle (E5)
- - Aree agricole dei conoidi a prevalente caratterizzazione paesaggistica (E6)
Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na)
- - Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb)
- - Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv)
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. territorio urbanizzato
Insediamenti di impianto storico (A)
- - Centri maggiori di antica formazione (AA)
- - Centri minori di antica formazione (AM)
- - Agglomerati di matrice antica (AG)
- - Edifici isolati di impianto storico (AP)
Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)
- - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA)
- - Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati sul lotto di pertinenza (B1)
- - Tessuti ad isolati aperti e con blocchi di edilizia pianificata (B2)
- - Tessuti di margine sfrangiati e diffusi o a viluppo lineare variamente configurati (B3)
Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)
- - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)
- - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3)
- - Poli e piattaforme turistico - ricettivi e delle attività ludico ricreative (D4)
- - Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)
- - Insediamenti produttivi e poli specialistici di particolare complessità e rilevanza (D6)
Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)
- - Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)
- - Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)
- - Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (HS)
- - Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)
Ulteriori determinazioni progettuali del territorio urbanizzato o rurale
Determinazioni di gestione della pianificazione idrogeologica
- - Specchi d'acqua, reticolo idrografico e Aree di salvaguardia del PAI - PGRA
- - Giacimenti e siti MOS del PRC (PRC). Aree a destinazione estrattiva
Determinazioni di gestione della pianificazione ambientale
- - Siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS)
- - Varchi e discontinuità di interesse paesaggistico
Disciplina delle trasformazioni. attrezzature, servizi e dotazioni territoriali
Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
- - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (esistenti e di progetto) (F1)
- - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (esistenti e di progetto) (F2)
- - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (esistenti e di progetto) (F3)
- - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (esistenti e di progetto) (F4)
Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (G)
- - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
- - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)
Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)
- - Rete ferroviaria e relative stazioni e scali merci (esistenti e di progetto) (IF)
- - Rete viaria sovralocale, generale e locale (IV)
- - Aree di corredo e ambientazione della rete infrastrutturale (IH)
- - Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (IP)
- - Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)
- - Rete della principale mobilità lenta (ciclabile e pedonale)
Disciplina delle trasformazioni. nuove previsioni
Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati e non decaduti (PA.n)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)
- - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
- - Previsioni di completamento e/o riqualificazione dei margini urbani (T)
- - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)
- - Corridoi infrastrutturali di salvaguardia della pianificazione sovraordinata
- - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
- - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)
- - Aree dismesse e/o dequalificate di recupero o riqualificazione (R)
3. Per le sole "Zone" afferenti alla "Disciplina della gestione degli insediamenti esistenti. territorio rurale" ai fini della corretta applicazione delle disposizioni normative di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGRn. 63R/2016, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo II Capo I delle presenti Norme, il POI reca nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) la corretta identificazione dell'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale, comprensivo della relativa classificazione.
4. Tenendo a riferimento le "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi) e ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni in materia urbanistico - edilizia, si individuano le seguenti corrispondenze con le "Zone" del POI:
- a) Zone omogenee "A", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
Insediamenti di impianto storico (A)
- - Centri maggiori di antica formazione (AA)
- - Centri minori di antica formazione (AM)
- - Agglomerati di matrice antica (AG)
- - Edifici isolati di impianto storico (AP)
Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na)
- - Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv)
- b) Zone omogenee "B", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA)
- - Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati sul lotto di pertinenza (B1)
- - Tessuti ad isolati aperti e con blocchi di edilizia pianificata (B2)
- - Tessuti di margine sfrangiati e diffusi o a viluppo lineare variamente configurati (B3)
Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)
Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)
- - Poli e piattaforme turistico - ricettivi e delle attività ludico ricreative (D4)
Insediamenti del territorio rurale (N)
- - Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb)
Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)
- - Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)
- - Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)
- - Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (HS)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)
- - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
- c) Zone omogenee "C", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Previsioni di riqualificazione dei margini urbani (T)
- - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)
Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)
- - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
- - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)
- - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero o riqualificazione (R)
- d) Zone omogenee "D", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)
- - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)
- - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3)
- - Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)
- - Insediamenti produttivi e poli specialistici di particolare complessità e rilevanza (D6)
Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)
Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)
- - Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)
Determinazioni di gestione della pianificazione idrogeologica
- - Giacimenti del PRC (PRC). Aree a destinazione estrattiva
- - Impianti per la lavorazione e trasformazione degli inerti (IP)
- e) Zone omogenee "E", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Parco territoriale del Monte Piglione (PP)
- - Parco territoriale del crinale appenninico (PA)
- - Parco fluviale del Fiume Serchio e del Torrente delle Lima (PF)
Parchi di livello comprensoriale (P)
Aree agricole, forestali e naturali (E)
- - Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
- - Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
- - Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
- - Aree agricole specializzate (E4)
- - Aree agricole periurbane di pertinenza di insediamenti storici e di fondovalle (E5)
- - Aree agricole dei conoidi a prevalente caratterizzazione paesaggistica (E6)
Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)
- - Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)
- f) Zone omogenee "F", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:
- - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (esistenti e di progetto) (F1)
- - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (esistenti e di progetto) (F2)
- - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (esistenti e di progetto) (F3)
- - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (esistenti e di progetto) (F4)
Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)
Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (G)
- - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
- - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)
Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)
- - Rete ferroviaria e relative stazioni e scali merci (esistenti e di progetto) (IF)
- - Rete viaria sovralocale, generale e locale (IV)
- - Aree di corredo e ambientazione della rete infrastrutturale (IH)
- - Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (IP)
- - Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)
5. In riferimento ai "Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti" (PA.n) le corrispondenze alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 sono contenute nella disciplina e nelle previsioni dei singoli strumenti attuativi di cui all'art. 77 delle presenti Norme.
Art. 14. Trasposizione e dettaglio del "Territorio urbanizzato" e limite dei centri abitati
1. Il POI riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) la trasposizione alla scala di maggiore dettaglio dei riferimenti generali al PSI vigente ed in particolare del "Perimetro del Territorio urbanizzato" e del "Perimetro degli Agglomerati e Nuclei rurali", di cui agli art.li 19 e 20 della Disciplina di piano del PSI, indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del POI allo stesso PSI. Le suddette perimetrazioni tengono conto delle diverse proiezioni geometriche, delle fonti originarie di ripresa aerea, delle caratteristiche tecniche e aerofotogrammetriche, nonché dei differenti ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all'utilizzo di differenti basi cartografiche tra PSI e POI, nonchè dell'effettivo stato dei luoghi e dei rapporti che legano i tessuti edificati ai relativi spazi aperti pertinenziali (anche deducibili con riscontro ai dati informativi catastali), secondo le elaborazioni cartografiche a tal fine effettuate dallo stesso POI, nel rispetto della disciplina a tal fine definita dallo stesso PSI.
2. Il POI riporta altresì uno schema generale di riferimento per l'identificazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) del PSI, indicato ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del POI allo stesso PSI, con particolare riferimento al dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni, di cui all'art. 29 della Disciplina di piano del PSI.
3. La trasposizione del perimetro del territorio urbanizzato del POI può costituire il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "Centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada (di cui al D.Lgsn. 285/1992 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al DPRn. 495/1992) da determinare con apposito atto approvato dai singoli comuni, soggetto a periodico aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e dell'estensione degli insediamenti a seguito dell'attuazione delle previsioni del POI e delle variazioni demografiche e socio-economiche eventualmente intervenute.
4. All'esterno della trasposizione del perimetro del territorio urbanizzato del POI, il "Resede di riferimento" definito all'art. 5 comma 3 delle presenti Norme, costituisce in ogni caso e ai soli fini della corretta applicazione dele disposizioni di cui all'art. 26 del DPR 495/1992 "Zona edificabile o trasformabile", suscettibile di attuazione diretta.
Art. 15. Attuazione della disciplina e "Categorie di intervento"
1. Il POI stabilisce e disciplina le "Categorie di intervento", comprendenti le opere e gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, ovvero le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con specifico riferimento alle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sulla base delle disposizioni normative contenute nella "Disciplina dell'attività edilizia", ovvero nella disciplina degli atti e dei corrispondenti titoli e relative categorie di intervento, di cui al Titolo VI Capo II della LR 65/2014 e smi, che specificano e declinano le categorie di intervento di cui all'art. 3 del DPRn. 380/2011 e smi (TUED).
2. La definizione delle diverse "Categorie d'intervento" ed i corrispondenti titoli abilitativi sono dati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, richiamata al precedente comma 1, come stabiliti alla data di entrata in vigore del POI e come eventualmente più dettagliatamente articolati e specificate di seguito nel presente articolo, ovvero nel RE.o di cui all'art. 7 delle presenti Norme, in relazione ai parametri urbanistico - edilizi e ai caratteri architettonici e morfotipologici relativi a singoli interventi od opere. In particolare, sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva "Categorie di intervento" oggetto della disciplina di cui al precedente comma 1, cui fanno riferimento le disposizioni normative del POI riferite alle singole "Zone":
- - Opere ed interventi edilizi sul PEE
Ba. Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili;
Ma. Manutenzione straordinaria;
Rs. Restauro e risanamento conservativo;
Rc. Ristrutturazione edilizia conservativa;
Rr. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
Ip. Interventi pertinenziali, come specificati all'Appendice "A" alle presenti Norme;
De. Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione;
Ie. Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia.
- - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
Ne. Nuova edificazione;
Mp. Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere;
Ur. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
In. Infrastrutture ed impianti, con trasformazione permanente di suolo inedificato;
Dp. Depositi di merci o materiali ed impianti per attività produttive all'aperto;
Ru. Ristrutturazione urbanistica;
Ad. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti, mediante ampliamento all'esterno della sagoma;
Rp. Ripristino di edifici crollati o demoliti, diversi dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva;
Se. Sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) con contestuale incremento di volumetria;
Pi. Piscine ed impianti sportivi, come specificati all'Appendice "A" alle presenti Norme.
3. Le categorie di intervento concernenti la nuova edificazione o l'installazione dei "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale", da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014 è specificatamente definita e disciplina dal POI all'art. 25 delle presenti Norme.
4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "Attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui all'art. 25 delle presenti Norme), sono sempre ammessi dal POI nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE.o e - in via transitoria - all'Appendice "A" alle presenti Norme.
5. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc), secondo quanto definito all'art. 135bis comma 2 della LR 65/2014, in tutti i casi in cui sia ammessa dal POI, nelle diverse "Zone", comprende espressamente la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).
6. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), secondo quanto definito all'art. 135bis comma 3 della LR 65/2014, nei soli casi in cui sia espressamente indicato e ammesso dal POI, nelle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, può comprendere le seguenti sub-categorie:
- - interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac); ovvero intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
- - interventi di demolizione e contestuale (non fedele) ricostruzione, comunque configurata (Rr.b); ovvero seguiti anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, con esclusione di ulteriori aumenti di volumetria complessiva fatto salvo quanto precedentemente indicato;
- - interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d); previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione, secondo quanto ulteriormente disciplinato dal POI per le singole "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
Gli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" di cui alle precedenti sub-categorie qualora siano eseguiti su immobili direttamente tutelati (Beni storico-culturali ai sensi della parte II del Codice), ovvero situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero su immobili ricadenti in zone omogenee "A" come individuate dal POI ai sensi del DM 1444/1968 (di cui all'art. 13 comma 4 delle presenti Norme), devono in ogni caso essere eseguiti (anche in limitazione a quanto precedentemente indicato) nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva.
7. Qualora la disciplina di riferimento delle singole zone del POI ammetta, con riferimento agli immobili ed aree di cui al precedente capoverso, contestualmente agli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" interventi di "addizione volumetrica", il relativo complessivo intervento deve intendersi ammesso, anche in assenza di espressa disposizione della disciplina di zona, quale "sostituzione edilizia". Resta salvo, in tale ultimo caso, il rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente eccezion fatta per l'inserimento dell'addizione volumetrica.
8. Nei casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici (o complesso di edifici) è da determinarsi e calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definito dal Regolamento n. 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali, la consistenza dimensionale è invece da determinarsi e calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento n. 39R/2018.
Art. 16. Dimensione minima delle "Unità immobiliari" (UI) residenziali. Norme comuni
1. Il POI, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", come definita agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, stabilisce le seguenti "Dimensioni minime delle Unità Immobiliari" (UI) - (alloggi residenziali) da applicarsi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PEE) nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al Titolo II delle presenti Norme) e della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo III delle presenti Norme).
2. Fatto salvo quanto eventualmente disposto ai successivi commi di questo articolo, l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali mediante frazionamento, ovvero nei casi di formazione di nuove UI mediante cambio d'uso urbanisticamente rilevante - qualora specificatamente ammessi dal POI per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su), come definita dal Regolamento n. 39R/2018:
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato
Insediamenti di impianto storico (A). Vedi nota (*) Centri maggiori di antica formazione (AA) UI non inferiore a 30 mq Centri minori di antica formazione (AM) UI non inferiore a 30 mq Agglomerati di matrice antica (AG) UI non inferiore a 30 mq Edifici isolati di impianto storico (AP) UI non inferiore a 40 mq Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B) Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo [...] (BA) UI non inferiore a 40 mq Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati [...] (B1) UI non inferiore a 50 mq Tessuti ad isolati aperti e [...] di edilizia pianificata (B2) UI non inferiore a 50 mq Tessuti di margine sfrangiati [...] o a viluppo lineare [...] (B3) UI non inferiore a 60 mq Altre "Zone" del territorio urbanizzato Comunque denominate e classificate UI non inferiore a 70 mq
Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale
Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V). Vedi nota (*) Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na). UI non inferiore a 30 mq Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb) UI non inferiore a 50 mq Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv) UI non inferiore a 100 mq Edificato sparso e/o isolato, ricadente indifferentemente in Aree agricole e naturali (E) Edificato sparso e/o isolato di "impianto storico" UI non inferiore a 30 mq Edificato sparso e/o isolato di "recente formazione" UI non inferiore a 50 mq Insediamenti specialistici [...] in territorio rurale Non ammessa la residenza
(*) All'interno delle "Zone" identificate dal POI quali "Insediamenti di impianto storico" (A) e "Insediamenti periurbani e/o rurali" (N - V) il frazionamento degli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) è ammesso esclusivamente mediante la preventiva formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), definito sulla base delle elaborazioni di cui all'art. 15 comma 8 delle presenti Norme.
3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al successivo Titolo VI delle presenti Norme, il numero delle UI residenziali ammissibili è puntualmente, ovvero caso per caso, disciplinato nelle relative "schede norma", secondo quanto indicato per ogni singola previsione negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati QP.VI "Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali
4. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, sono comunque fatte salve le dimensioni delle UI anche inferiori a quelle indicate per le singole "Zone" del POI, qualora legittimamente esistenti anteriormente all' adozione del presente POI. Restano salvi eventuali ulteriori obblighi impartiti da leggi e regolamenti in materia edilizia in ragione della datazione di realizzazione dell'intervento.
5. Le dimensioni e il numero delle UI indicate ai precedenti commi 2 e 3 possono inoltre essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In tal caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 36 di Superficie utile (Su).
6. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia, nonché gli eventuali interventi da realizzarsi nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali" (di cui al Titolo IV delle presenti Norme).
7. In tutti gli altri casi di previsioni ed interventi da realizzarsi in attuazione del POI non espressamente disciplinati nelle presenti Norme, ovvero non contemplati nel presente articolo, la dimensione delle unità immobiliari (UI) residenziali non potrà comunque essere inferiore a mq 80 di Superficie utile (Su).
Capo IV Distribuzione e localizzazione delle funzioni. Disciplina
Art. 17. Contenuti generali, operatività e campo di applicazione
1. Mediante il presente Capo il POI per i comuni di Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, definisce e contiene, dandone efficacia operativa ed applicativa, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni" di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, regolando i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili (ovvero di fabbricati, edifici, manufatti, spazi aperti, strutture ed infrastrutture), delle aree di pertinenza di fabbricati, edifici o complessi di edifici esistenti, delle aree e dei terreni inedificati, indifferentemente riferibili al "lotto urbanistico di riferimento", ovvero al "Resede di riferimento", di cui all'art. 5 delle presenti Norme. La presente disciplina, in applicazione e ai sensi all'art. 23ter commi 1bis, 1ter e 1quater del DPRn. 380/2001, reca, in ragione delle suddette disposizioni e nei limiti dalle stesse ammessi, specifiche condizioni e eventuali prescrizioni e limitazioni da osservare ai fini dell'attuazione delle previsioni urbanistiche e delle correlate disposizioni normative (oggetto delle presenti Norme) del POI.
2. Con specifico riferimento a ciascuna "Zona" del POI, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", tenendo a riferimento le definizioni ed i contenuti di natura esemplificativa di cui agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, individua e definisce le condizioni inerenti il mutamento di destinazione d'uso tra categorie e sub-categorie funzionali e, laddove ammesse, eventuali prescrizioni e limitazioni.
Art. 18. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Definizioni
1. Sono considerati mutamenti di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti degli immobili i passaggi dall'una all'altra delle seguenti "Categorie funzionali" principali:
- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico - ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi;
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Al fine di una corretta applicazione della disciplina contenuta al presente Capo e di quella concernente le attrezzature, i servizi e le dotazioni territoriali, di cui al Titolo V delle presenti Norme, nonché al fine di assicurare la coerenza con le disposizioni di cui all'art. 30 del PSI in riferimento agli standard urbanistici, il POI suddivide formalmente la categoria funzionale principale denominata "Direzionale e di servizio", di cui al comma 1, nelle seguenti sub-categorie funzionali:
- e.a) direzionale;
- e.b) di servizio;
cui corrispondono separate indicazioni secondo quanto specificato all'art. 19 delle presenti Norme.
3. Al successivo art. 19 è definita, in forma esemplificativa e non esaustiva (non prescrittiva) e di orientamento generale, l'articolazione delle suddette categorie funzionali principali e sub - categorie funzionali in corrispondenti "destinazioni d'uso", ritenute espressive e caratterizzanti le differenti attività e gli usi che si ritengono compatibili, complementari, assimilabili e/o che si ritiene possano essere svolti e praticati nell'ambito della medesima categoria funzionale principale.
4. Ferme restando le destinazioni d'uso legittimamente esistenti alla data di adozione del POI e di quanto disposto al successivo comma 5, il POI definisce ed indica la disciplina delle "Categorie funzionali", anche eventualmente specificate in riferimento ad alcune sub -articolazioni, secondo quanto puntualmente disposto per ogni singola "Zona" ai Titoli II, III, IV, V e VI delle presenti norme.
5. In ragione degli esiti delle attività valutative di cui al successivo Titolo VII Capo I, dei fattori di fragilità e vulnerabilità dalle stesse rilevati e ai fini di assicurare la tutela dell'integrità delle risorse e del patrimonio territoriale e un'adeguata qualità ambientale dei contesti territoriali, ambientali e paesaggistici interessati dal POI, in tutto il territorio dei comuni di Borgo a Mozzano, Barga, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, è vietato:
- - l'insediamento di "Aziende a rischio di incidente rilevante", di cui al D.Lgs 334/1999, come da ultimo modificato dal D.Lgs 238/2005;
- - l'insediamento di "Grandi strutture di vendita commerciali" di cui all'art. 13 comma 1 lettere f) della LR 62/2018;
- - l'insediamento di "Allevamenti intensivi di animali equiparabili ad attività produttiva-industriale". Sono altresì vietati allevamenti compatibili con l'attività agricola se collocati ad una distanza inferiore a metri 500 dal perimetro del territorio urbanizzato del PSI, fatti salvi gli allevamenti da realizzare mediante PAPMAA comunque da assoggettare a Piano Attuativo (PA).
Art. 19. Categorie funzionali (destinazioni d'uso) degli immobili. Contenuti esemplificativi
1. Al fine di consentire la corretta applicazione della "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", a titolo esemplificativo il POI elenca la seguente articolazione delle "categorie funzionali" principali e corrispondenti "sub-categorie funzionali", in relative "destinazioni d'uso".
- a) "Residenziale". Comprende le abitazioni ordinarie ad uso di civile abitazione, permanenti e temporanee. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - a.1) abitazioni di qualsiasi tipo e natura e relative pertinenze, ivi comprese quelle utilizzate in modo promiscuo, quando la prevalente superficie dell'unità immobiliare sia adibita ad uso abitativo (case studio con destinazione prevalente abitativa, cohousing), residenze convenzionate, agevolate e sovvenzionate;
- - a.2) abitazioni private corredate da spazi e servizi comuni, case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche "dopo di noi") con destinazione non vincolata per convenzione.
- b) "Industriale e artigianale". Comprende le attività industriali e manifatturiere e le attività artigianali in genere, con i rispettivi uffici e gli spazi per le attività connesse alla produzione, come i laboratori di ricerca con i rispettivi uffici tecnici, amministrativi e commerciali; fabbriche, officine e autofficine, attività manutenzione e riparazione di macchinari in genere, comprendenti laboratori, mense e spazi espositivi connessi, foresterie a servizio delle attività industriali e artigianali non costituenti unità immobiliari autonome. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - b.1) produzione industriale di beni o servizi oppure di trasformazione, lavorazione e produzione di beni, anche alimentari e zootecnici e forestali; laboratori artigiani, imprese di trasformazione e produzione di materiali e prodotti per l'edilizia;
- - b.2) officine, meccanici e carrozzerie, di riparazione, manutenzione e riparazioni di mezzi di trasporto e veicoli, autodemolizione o stoccaggio e trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili;
- - b.3) magazzini, locali di deposito, spazi espositivi, residenze di guardianaggio, immobili pertinenziali o accessori all'attività artigianale e industriale;
- - b.4) laboratori, officine, botteghe ed attività artigianali, anche con vendita diretta al dettaglio di beni, prodotti e servizi, esercitate in spazi che contemplano comunque e in via prevalente la produzione, tra le quali:
- - b.4.1.) falegnameria e lavorazione del legno, fabbri e lavorazione del ferro, impiantistica elettrica e termoidraulica, attività di riparazione, manutenzione e noleggio di macchine per ufficio e simili;
- - b.4.2.) produzione di beni artistici, oreficerie e lavorazione di metalli preziosi, laboratori di ceramica laboratori d'arte, attività di restauro e ripristino di beni di interesse artistico o appartenenti al patrimonio artistico, architettonico, bibliografico o archivistico; sartoria artigianale, tappezzeria, vetraio, corniciaio;
- - b.5) piazzali e depositi di materiali e altri prodotti di lavorazione e produzione, funzionali alle attività di cui al presente comma;
- - b.6) attività di rottamazione e/o recupero beni durevoli, conferimento, stoccaggio, trattamento, lavorazione e smaltimento di materiali e rifiuti;
- - b.7) corrieri, servizi per la logistica, la spedizione e l'autotrasporto, attività di noleggio e leasing operativo di veicoli, macchinari e merci ingombranti in genere, con esposizione, custodia e/o consegna sul posto;
- - b.8) attività estrattive, di lavorazione e trasformazione dei prodotti lapidei;
- - b.9) lavorazione delle terre e dei minerali (con esclusione del trattamento dei rifiuti);
- - b.10) produzione di software e altri prodotti informatici;
- - b.11) servizi artigianali alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività artigianali in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.).
- c) "Commerciale al dettaglio". Comprende le attività commerciali e i pubblici esercizi, mercati, negozi, supermercati, attività al dettaglio, attività di somministrazione alimenti e bevande, impianti per la distribuzione di carburanti, gli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, ai sensi della LR 62/2018 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - c.1) commercio al dettaglio in grandi strutture di vendita (oltre 1.500 mq di Sup. vendita);
- - c.2) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita alimentari (tra 300 e 1.500 mq di Sup. vendita);
- - c.3) commercio al dettaglio in medie strutture di vendita non alimentari (tra 300 e 1.500 mq di Sup. vendita);
- - c.4) commercio al dettaglio (inferiore a 300 mq) in esercizi di vicinato di prodotti alimentari;
- - c.5) attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, trattorie, osterie, mense);
- - c.6) esercizi di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari (articoli e beni di vario genere e merceologia);
- - c.7) esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie, di cui all'art. 28 della LR 62/2018 e smi (concessionari autoveicoli, motocicli e simili), se non superano i limiti dimensionali stabiliti per gli esercizi di vicinato, in applicazione della riduzione delle superfici di vendita da calcolare secondo quanto previsto dalle norme regionali;
- - c.8) magazzini, locali deposito spazi espositivi pertinenziali all'attività commerciale.
- - c.9) impianti per la distribuzione dei carburanti, comprensivi dei servizi integrativi e complementari alle stazioni e le attività indicate dalla regolamentazione in materia;
- - c.10) farmacie e vendita al dettaglio di prodotti e beni igienici e sanitari;
- - c.11) attività comportanti la vendita al dettaglio connesse anche a servizi alla persona (lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, pedicure, attività in ambito medicale, ottico, odontotecnico, ecc.);
- - c.12) attività di noleggio di beni, strutture e strumenti (supporti registrati audio, video e videogiochi, biciclette, auto e moto);
- - c.13) vendita al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
- - c.14) mercati;
- - c.15) botteghe anche artigiane con prevalenza di vendita diretta al dettaglio di prodotti e/o servizi (sartorie, pelletterie, ricamo, gioielleria, oreficeria, ceramica, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, panetterie, rosticcerie).
- d) "Turistico -ricettiva". Comprende le strutture ricettive alberghiere, i campeggi e i villaggi turistici e le strutture extra-alberghiere, ai sensi della LR 61/2024 e smi e relativi regolamenti attuativi. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - d.1) strutture ricettive alberghiere, ovvero grand hotel, alberghi, pensioni, residenze turistico - alberghiere, condhotel, academy hotel, motel, comprensivi delle relative dipendenze;
- - d.2) Strutture ricettive all'aperto, ovvero campeggi, camping village, villaggi turistici, aree di sosta attrezzate, marina resort, campeggi e villaggi turistici a gestione non lucrativa (con finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive, ricreative);
- - d.3) Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, ovvero case per ferie, ostelli, rifugi escursionistici, rifugi alpini, bivacchi fissi;
- - d.4) Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche edilizie della civile abitazione, ovvero affittacamere, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca;
- - d.5) Altre strutture turistico ricettive ed in particolare residence e alberghi diffusi.
- e) "Direzionale e di servizio". Comprende le attività direzionali, le attività di servizio alle imprese e alle persone e le strutture specializzate per servizi privati.
- - e.a.1) attività quali banche, assicurazioni, immobiliari, attività di intermediazione, sedi di società private in genere, servizi di supporto alle imprese; servizi privati per la formazione, scuole private, centri di ricerca, incubatori d'impresa; uffici privati in genere, agenzie varie: di viaggi, di pulizia, di servizi postali; autoscuole, onoranze funebri, attività di riparazione e noleggio di beni di consumo personali e domestici, servizi per lo spettacolo, box office;
- - e.a.2) servizi ospedalieri e di assistenza privata quali case di riposo, case di cura, diurni e notturni residenze protette e sanitarie assistite, cliniche private, centri medici, laboratori di analisi, centri fisioterapici, ambulatori medici, veterinari;
- - e.a.3) uffici professionali ed imprenditoriali, incubatori di impresa, compresi gli studi di coworking professionali;
- - e.a.4) servizi ricreativi e per la cura, palestre e centri per il fitness e per la pratica sportiva, SPA, piscine, scuole di danza, sale da ballo e discoteche, sale da gioco e sale scommesse, istituti di bellezza, centri benessere;
- - e.a.5) servizi di ospitalità temporanea diversi dalle attività ricettive e dalle residenze, con prevalente funzione di servizio, quali studentati, convitti, collegi, pensionati e residenze sociali dotati di servizi a comune e foresterie;
- - e.a.6) servizi privati di interesse sociale e culturale, sedi di associazioni sindacali, politiche, di categoria, culturali, sportive e ludico - ricreative;
- - e.a.7) autorimesse, garage e parcheggi privati, con attività di affitto di posti auto e simili, servizi di autotrasporto di merci e di persone.
- - e.b.1) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'istruzione di base, l'educazione e la formazione (asili, scuole per l'infanzia, scuole dell'obbligo), istruzione superiore, universitaria e di alta formazione, centri di ricerca e sviluppo;
- - e.b.2) servizi, impianti, strutture e attrezzature di interesse comune, di tipo amministrativo, istituzionale (dello stato, della regione, delle province e dei comuni), religiose e di culto, per pubblici servizi, poste, per l'esercito e polizia, vigili del fuoco, protezione civile, ecc.;
- - e.b.3) servizi, impianti, strutture e attrezzature culturali: musei, teatri, auditori, cinema, sale di spettacolo, biblioteche, spazi per mostre ed esposizioni e fiere;
- - e.b.4) servizi, impianti, strutture e attrezzature sociali: centri sociali, spazi e attività associative, centri ricreativi, oratori, ludoteche, centri polivalenti, mense, dormitori ed altre attività di assistenza alle utenze disagiate e deboli, servizi di soccorso, misericordie e pubbliche assistenze;
- - e.b.5) servizi, impianti, strutture e attrezzature per l'assistenza sanitaria (ospedali, centri di assistenza, servizi ambulatoriali e sociali connessi, obitori, distretti socio - sanitari, pronto soccorso e assistenza di base. Residenze sanitarie assistite (RSA), case famiglia, alloggi per anziani o diversamente abili (anche "dopo di noi") con destinazione vincolata per convenzione;
- - e.b.6) servizi, impianti, strutture e attrezzature sportive e per il gioco di livello generale o di interesse urbano e di quartiere e altre destinazioni assimilabili, spazi attrezzati per la pratica sportiva di base e/o lo sport dilettantistico o agonistico;
- - e.b.7) verde attrezzato, parchi urbani, giardini, pubblici o di uso pubblico, spazi attrezzati per il gioco, spazi e attrezzature didattiche all'aperto, di osservazione dell'ambiente naturale, per lo spettacolo e le manifestazioni all'aperto, orti e boschi sociali ed urbani;
- - e.b.8) servizi, impianti, strutture e attrezzature tecnici e tecnologici a rete e relative dotazioni territoriali (impianti tecnici per la produzione e distribuzione di acqua, energia elettrica, gas, centrali termiche, stazioni telefoniche, impianti per la raccolta o per il trattamento dei rifiuti, depuratori, canili, edifici annonari, servizi tecnologici, servizi innovativi);
- - e.b.9.) servizi ed impianti dei cimiteri e attrezzature tecnologiche ad essi connessi comprensivi dei cimiteri per gli animali di affezione;
- - e.b.10) infrastrutture, strutture e spazi della rete della mobilità, compreso attrezzature, servizi, uffici di supporto al trasporto pubblico locale, alla gestione e manutenzione della rete stradale e relativi spazi, attività ed edifici pertinenziali (stazioni e fermate ferroviarie, autostazione, terminal bus, caselli autostradali;
- - e.b.11) piazze, slarghi e altri spazi aperti pubblici, infrastrutture e strutture per la mobilità lenta compresi le piste e gli itinerari ciclo - pedonali all'interno delle aree urbane;
- - e.b.12) parcheggi e aree di sosta pubblici o di uso pubblico.
- f) "Commerciale all'ingrosso e depositi". Comprende attività commerciali all'ingrosso, attività commerciali con deposito di merci a cielo aperto, attività di deposito ed esposizione di merci con o senza vendita, diversi da quelli indicati alle precedenti lettere. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - f.1) commerciale all'ingrosso di materie prime, prodotti per l'agricoltura e dell'agricoltura, prodotti alimentari, beni di consumo, macchine ed attrezzature, ecc.), compresa esposizione di merci e/o materiali, all'aperto e/o al coperto, e i relativi uffici;
- - f.2) depositi, magazzini, rimessaggi, stoccaggio e ricovero merci, materiali, veicoli e manufatti., comprensivi dei relativi uffici, esposizione di merci ingombranti all'aperto (autoveicoli, motoveicoli, natanti, macchine agricole, arredi e attrezzature da giardino.
- g) "Agricola" e funzioni connesse. Comprende le attività dirette alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all'allevamento di animali e le attività connesse, come definite all'art. 2135 del Codice Civile. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- - g.1) attività di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio di prodotti agro-alimentari e silvo-pastorali;
- - g.2) agriturismo e altre attività agro-turistico-ricettive in area agricola ammesse per legge di cui alla LR 30/2003 (agricampeggio, agriospitalità, enoturismo, fattorie didattiche, somministrazione pasti, alimenti e bevande, ecc.), anche comprensivi di spazi, strutture e manufatti pertinenziali all'aperto per la prativa sportiva e le attività ludico - ricreative;
- - g.3) spazi, strutture e attività per la vendita e consumazione diretta di prodotti agricoli e agro-alimentari (filiera corta) direttamente connessi con l'attività agricola professionale;
- - g.4) attività agricole amatoriali e allevamento non professionale di animali domestici e da cortile;
- - g.5) abitazioni dell'impresa o dell'azienda agricola.
Sono esclusi dalla destinazione d'uso residenziale gli edifici rurali ad uso abitativo delle aziende agricole, i quali sono da considerarsi a tutti gli effetti a destinazione d'uso agricola.
La categoria funzionale industriale - artigianale può comprendere uffici, spogliati, locali di servizio e per attività direzionali, ambienti e strutture di guardianaggio, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili, senza gestione autonoma e comunque inquadrati nei titoli abilitativi con vincolo di pertinenzialità e quali funzioni strumentali o accessorie della stessa categoria funzionale agricola, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 20 delle presenti Norme.
La categoria funzionale turistico-ricettiva, fermo restando eventuali limitazioni e condizioni indicate dalla LR 61/2024, può comprendere inoltre bar e ristoranti (locali di somministrazione di alimenti e bevande), ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, centri benessere, locali palestra e sale wellness - SPA, sale congressi e aule e spazi attrezzati per attività formative, locali per attività temporanee di smart working, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili, senza gestione autonoma e comunque inquadrati nei titoli abilitativi con vincolo di pertinenzialità e quali funzioni strumentali o accessorie della stessa categoria funzionale turistico - ricettiva, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 20 delle presenti Norme.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la sub- categoria e.a) "Direzionale":
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la categoria e.b) "di Servizio":
Gli spazi, le attrezzature, le dotazioni e i servizi pubblici o di uso pubblico e collettivo ricompresi nella sub categoria e.b. di Servizio concorrono ai fini del calcolo degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68.
La categoria funzionale agricola, comprende gli spazi funzionali all'abitazione dell'imprenditore agricolo, dei conduttori dell'impresa agricola o dei relativi dipendenti, sempre se inseriti all'interno del complesso degli immobili, senza gestione autonoma e comunque inquadrati nei titoli abilitativi con vincolo di pertinenzialità e quali funzioni strumentali o accessorie della stessa categoria funzionale agricola, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 20 delle presenti Norme.
2. L'elenco delle destinazioni d'uso precedentemente riportato non è da considerarsi esaustivo: altri usi ed attività non direttamente citate ed elencate devono essere ricondotte alla categoria funzionale principale secondo il criterio dell'analogia per semplice comparazione rispetto a quelle indicate.
3. Nelle suddette destinazioni d'uso debbono anche intendersi comprese le attività e gli usi complementari e secondari, anche ai sensi di specifiche norme di settore, purché strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività prevalente e principale.
Art. 20. Mutamento di destinazione d'uso degli immobili. Disposizioni generali
1. La destinazione d'uso di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella stabilita ai sensi degli art.li 9.bis e 23.ter del DPR 380/2001, come risultante dalla documentazione di cui all'art. 133, comma 7 bis della LR 65/2014, fermo restando quanto previsto dall'art. 83 della stessa LR 65/2014 per gli edifici situati nel territorio rurale.
2. Ai sensi dell'art. 99 della LR 65/2014 la "Categoria funzionale" e la relativa "Destinazione d'uso" di un edificio o di una unità immobiliare (UI) è quella prevalente in termini di superficie utile (Su). È pertanto da considerarsi mutamento di destinazione d'uso quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare (UI) in modo tale da interessare oltre il 50% della superficie utile (UI) dell'unità stessa oppure, comunque, nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita (Sv) per esercizi di vicinato di cui all'art. 13 della LR 62/2018 (Codice del Commercio). Resta fermo che le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono comunque essere previste ed ammesse dal POI, per ogni singola "Zona" di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
3. Sono da ritenersi compatibili con la "Categoria funzionale" ammessa dal POI per ogni singola "Zona", in riferimento ad ogni singola unità immobiliare (UI), le destinazioni d'uso strumentali purché non eccedenti il 30% della Superficie Utile (SU) dello stesso edificio o unità immobiliare.
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, il mutamento di destinazione d'uso, è subordinato, anche in funzione degli interventi urbanistico edilizi da realizzare, alla definizione di Titoli abilitativi e/o atti abilitativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso, resta fermo il rispetto delle caratteristiche di agibilità richieste per l'insediamento della nuova destinazione d'uso.
5. Ai sensi dell'art. 99 comma 3 della LR 65/2014, sono tra loro assimilabili le seguenti categorie funzionali:
- a) "Industriale - artigianale" e "Commerciale all'ingrosso e depositi", nelle seguenti "Zone":
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1);
- - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2).
- b) "Commerciale al dettaglio" e "Direzionale e di servizio", nelle seguenti "Zone":
- - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1);
- - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA);
- - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3).
6. Fermo restando quanto disciplinato dagli art.li 81 (Limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola degli annessi agricoli con inizio lavori successivo al 15 aprile 2007) e 82 (Mutamento della destinazione d'uso agricola mediante programma aziendale) della LR 65/2014, il cambio di destinazione d'uso di edifici a destinazione agricola ubicati in territorio rurale, ai sensi dell'art. 83 della stessa LR 65/2014, è specificatamente disciplinato all'art. 24 nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale", di cui al Titolo II delle presenti Norme.
7. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti per il mutamento di destinazione d'uso in assenza di opere edilizie sono calcolati in analogia agli oneri previsti e dovuti per gli interventi di "ristrutturazione edilizia", da stabilirsi puntualmente nello specifico regolamento di cui all'art. 7 delle presenti Norme.
8. Allo scopo di favorire processi di recupero e valorizzazione di immobili edifici o complesso di edifici e spazi dismessi o non utilizzati e di promuovere, nel contempo, lo sviluppo di iniziative e attività economiche, sociali e culturali, il Comune può consentire la "utilizzazione temporanea" per un termine temporale comunque definito dei suddetti immobili, per destinazioni funzionali diverse da quelle ammesse dal POI per le singole "Zone", in deroga alle disposizioni della presente disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. L'uso temporaneo può riguardare sia immobili pubblici che privati, purché sia finalizzato alla realizzazione di attività ed iniziative di rilevante interesse pubblico. I criteri, le condizioni, la durata temporale e le modalità di utilizzazione temporanea degli immobili da parte di un soggetto richiedente sono specificati con apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale. L'utilizzazione temporanea non comporta pertanto il mutamento di destinazione funzionale e d'uso delle unità immobiliari (UI) interessate.
