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Art. 13. Articolazione della disciplina in "Zone" (zonizzazione) e "Zone territoriali omogenee"

1. Il POI tenendo conto delle determinazioni della "Strategia dello sviluppo" del PSI e sulla base del Quadro conoscitivo (QC) di cui all'art. 3 delle presenti Norme, individua, classifica e articola l'intero territorio comunale in "Zone" (Zonizzazione) - comprendenti indifferentemente, aree, manufatti, opere, edifici e corrispondenti spazi aperti pertinenziali e inedificati - a cui corrisponde la specifica disciplina urbanistica e le corrispondenti disposizioni normative di cui ai successivi Titoli II, III, IV, V e VI delle presenti Norme.

2. Le "Zone" del POI, di cui al precedente comma 1, sono indicate e rappresentate con apposita simbologia e caratterizzazione grafica - a cui corrisponde specifica campitura e/o colorazione dell'areale individuato e del suo conseguente perimetro, nonché univoco codice identificativo alfanumerico - nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI redatte in scala 1:35.000 (35k) per il livello intercomunale e in scala 1:10.000 (10k) o 1:2.000 (2k) per i livello comunale (territorio rurale e territorio urbanizzato). In particolare sono individuate dal POI le seguenti "Zone":

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. territorio rurale

Parchi di livello comprensoriale (P)

  • - Parco territoriale del Monte Piglione (PP)
  • - Parco territoriale del crinale appenninico (PA)
  • - Parco fluviale del Fiume Serchio e del Torrente delle Lima (PF)

Aree agricole, forestali e naturali (E)

  • - Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
  • - Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
  • - Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
  • - Aree agricole specializzate (E4)
  • - Aree agricole periurbane di pertinenza di insediamenti storici e di fondovalle (E5)
  • - Aree agricole dei conoidi a prevalente caratterizzazione paesaggistica (E6)

Insediamenti del territorio rurale (N)

  • - Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na)
  • - Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb)
  • - Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv)

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. territorio urbanizzato

Insediamenti di impianto storico (A)

  • - Centri maggiori di antica formazione (AA)
  • - Centri minori di antica formazione (AM)
  • - Agglomerati di matrice antica (AG)
  • - Edifici isolati di impianto storico (AP)

Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)

  • - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA)
  • - Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati sul lotto di pertinenza (B1)
  • - Tessuti ad isolati aperti e con blocchi di edilizia pianificata (B2)
  • - Tessuti di margine sfrangiati e diffusi o a viluppo lineare variamente configurati (B3)

Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)

  • - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)
  • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)
  • - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3)
  • - Poli e piattaforme turistico - ricettivi e delle attività ludico ricreative (D4)
  • - Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)
  • - Insediamenti produttivi e poli specialistici di particolare complessità e rilevanza (D6)

Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)

  • - Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)
  • - Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)
  • - Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (HS)
  • - Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)

Ulteriori determinazioni progettuali del territorio urbanizzato o rurale

Determinazioni di gestione della pianificazione idrogeologica

  • - Specchi d'acqua, reticolo idrografico e Aree di salvaguardia del PAI - PGRA
  • - Giacimenti e siti MOS del PRC (PRC). Aree a destinazione estrattiva

Determinazioni di gestione della pianificazione ambientale

  • - Siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS)
  • - Varchi e discontinuità di interesse paesaggistico

Disciplina delle trasformazioni. attrezzature, servizi e dotazioni territoriali

Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)

  • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (esistenti e di progetto) (F1)
  • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (esistenti e di progetto) (F2)
  • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (esistenti e di progetto) (F3)
  • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (esistenti e di progetto) (F4)

Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (G)

  • - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
  • - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)

Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)

  • - Rete ferroviaria e relative stazioni e scali merci (esistenti e di progetto) (IF)
  • - Rete viaria sovralocale, generale e locale (IV)
  • - Aree di corredo e ambientazione della rete infrastrutturale (IH)
  • - Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (IP)
  • - Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)
  • - Rete della principale mobilità lenta (ciclabile e pedonale)

Disciplina delle trasformazioni. nuove previsioni

Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati e non decaduti (PA.n)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)

  • - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
  • - Previsioni di completamento e/o riqualificazione dei margini urbani (T)
  • - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)

  • - Corridoi infrastrutturali di salvaguardia della pianificazione sovraordinata
  • - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
  • - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)
  • - Aree dismesse e/o dequalificate di recupero o riqualificazione (R)

3. Per le sole "Zone" afferenti alla "Disciplina della gestione degli insediamenti esistenti. territorio rurale" ai fini della corretta applicazione delle disposizioni normative di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGRn. 63R/2016, secondo quanto a tal fine disposto al Titolo II Capo I delle presenti Norme, il POI reca nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) la corretta identificazione dell'"Edificato sparso e/o isolato" in territorio rurale, comprensivo della relativa classificazione.

4. Tenendo a riferimento le "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi) e ai fini dell'applicazione delle relative disposizioni in materia urbanistico - edilizia, si individuano le seguenti corrispondenze con le "Zone" del POI:

  • a) Zone omogenee "A", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:

Insediamenti di impianto storico (A)

  • - Centri maggiori di antica formazione (AA)
  • - Centri minori di antica formazione (AM)
  • - Agglomerati di matrice antica (AG)
  • - Edifici isolati di impianto storico (AP)

Insediamenti del territorio rurale (N)

  • - Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na)
  • - Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv)
    • b) Zone omogenee "B", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:

    Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B)

  • - Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo e di interesse storico (BA)
  • - Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati sul lotto di pertinenza (B1)
  • - Tessuti ad isolati aperti e con blocchi di edilizia pianificata (B2)
  • - Tessuti di margine sfrangiati e diffusi o a viluppo lineare variamente configurati (B3)

Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)

  • - Poli e piattaforme turistico - ricettivi e delle attività ludico ricreative (D4)

Insediamenti del territorio rurale (N)

  • - Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb)

Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)

  • - Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)
  • - Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)
  • - Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PS (HS)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)

  • - Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)
    • c) Zone omogenee "C", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:

    Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato (L - T - U)

  • - Previsioni di riqualificazione dei margini urbani (T)
  • - Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)

Previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale (C - R)

  • - Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)
  • - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)
  • - Aree dismesse e/o abbandonate di recupero o riqualificazione (R)
    • d) Zone omogenee "D", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:

    Insediamenti di recente formazione prevalentemente produttivi (D)

  • - Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)
  • - Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)
  • - Insule a carattere e con funzioni commerciali e direzionali (D3)
  • - Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)
  • - Insediamenti produttivi e poli specialistici di particolare complessità e rilevanza (D6)

Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)

  • - Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)

Determinazioni di gestione della pianificazione idrogeologica

  • - Giacimenti del PRC (PRC). Aree a destinazione estrattiva
  • - Impianti per la lavorazione e trasformazione degli inerti (IP)
    • e) Zone omogenee "E", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:

    Parchi di livello comprensoriale (P)

  • - Parco territoriale del Monte Piglione (PP)
  • - Parco territoriale del crinale appenninico (PA)
  • - Parco fluviale del Fiume Serchio e del Torrente delle Lima (PF)

Aree agricole, forestali e naturali (E)

  • - Aree ad elevato grado di naturalità (E1)
  • - Aree a prevalente caratterizzazione forestale (E2)
  • - Aree a prevalente caratterizzazione agricola (E3)
  • - Aree agricole specializzate (E4)
  • - Aree agricole periurbane di pertinenza di insediamenti storici e di fondovalle (E5)
  • - Aree agricole dei conoidi a prevalente caratterizzazione paesaggistica (E6)

Contesti inedificati o non trasformati del territorio urbanizzato (H)

  • - Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)
    • f) Zone omogenee "F", corrispondono alle "Zone" del PO denominate:

    Attrezzature pubbliche e di interesse generale (F)

  • - Aree a verde pubblico, piazze e spazi aperti attrezzati (esistenti e di progetto) (F1)
  • - Aree, spazi, impianti e attrezzature sportive (esistenti e di progetto) (F2)
  • - Aree, spazi e attrezzature per l'istruzione (esistenti e di progetto) (F3)
  • - Aree, spazi e attrezzature di interesse collettivo (esistenti e di progetto) (F4)

Servizi, impianti e altre dotazioni territoriali (G)

  • - Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
  • - Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)

Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità e parcheggi (I)

  • - Rete ferroviaria e relative stazioni e scali merci (esistenti e di progetto) (IF)
  • - Rete viaria sovralocale, generale e locale (IV)
  • - Aree di corredo e ambientazione della rete infrastrutturale (IH)
  • - Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (IP)
  • - Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)

5. In riferimento ai "Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti attuativi convenzionati non decaduti" (PA.n) le corrispondenze alle "Zone territoriali omogenee" del DM 1444/68 sono contenute nella disciplina e nelle previsioni dei singoli strumenti attuativi di cui all'art. 77 delle presenti Norme.

Art. 14. Trasposizione e dettaglio del "Territorio urbanizzato" e limite dei centri abitati

1. Il POI riporta con apposita simbologia e caratterizzazione grafica nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) la trasposizione alla scala di maggiore dettaglio dei riferimenti generali al PSI vigente ed in particolare del "Perimetro del Territorio urbanizzato" e del "Perimetro degli Agglomerati e Nuclei rurali", di cui agli art.li 19 e 20 della Disciplina di piano del PSI, indicati ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del POI allo stesso PSI. Le suddette perimetrazioni tengono conto delle diverse proiezioni geometriche, delle fonti originarie di ripresa aerea, delle caratteristiche tecniche e aerofotogrammetriche, nonché dei differenti ancoraggi topologici conseguenti al passaggio di scala e all'utilizzo di differenti basi cartografiche tra PSI e POI, nonchè dell'effettivo stato dei luoghi e dei rapporti che legano i tessuti edificati ai relativi spazi aperti pertinenziali (anche deducibili con riscontro ai dati informativi catastali), secondo le elaborazioni cartografiche a tal fine effettuate dallo stesso POI, nel rispetto della disciplina a tal fine definita dallo stesso PSI.

2. Il POI riporta altresì uno schema generale di riferimento per l'identificazione delle Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE) del PSI, indicato ai soli fini delle verifiche di coerenza e conformità delle previsioni del POI allo stesso PSI, con particolare riferimento al dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni, di cui all'art. 29 della Disciplina di piano del PSI.

3. La trasposizione del perimetro del territorio urbanizzato del POI può costituire il riferimento, non prescrittivo, per la delimitazione dei "Centri abitati" in applicazione del vigente Codice della Strada (di cui al D.Lgsn. 285/1992 e al relativo Regolamento di attuazione di cui al DPRn. 495/1992) da determinare con apposito atto approvato dai singoli comuni, soggetto a periodico aggiornamento, anche tenendo conto dello stato e dell'estensione degli insediamenti a seguito dell'attuazione delle previsioni del POI e delle variazioni demografiche e socio-economiche eventualmente intervenute.

4. All'esterno della trasposizione del perimetro del territorio urbanizzato del POI, il "Resede di riferimento" definito all'art. 5 comma 3 delle presenti Norme, costituisce in ogni caso e ai soli fini della corretta applicazione dele disposizioni di cui all'art. 26 del DPR 495/1992 "Zona edificabile o trasformabile", suscettibile di attuazione diretta.

Art. 15. Attuazione della disciplina e "Categorie di intervento"

1. Il POI stabilisce e disciplina le "Categorie di intervento", comprendenti le opere e gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente, ovvero le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, con specifico riferimento alle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sulla base delle disposizioni normative contenute nella "Disciplina dell'attività edilizia", ovvero nella disciplina degli atti e dei corrispondenti titoli e relative categorie di intervento, di cui al Titolo VI Capo II della LR 65/2014 e smi, che specificano e declinano le categorie di intervento di cui all'art. 3 del DPRn. 380/2011 e smi (TUED).

2. La definizione delle diverse "Categorie d'intervento" ed i corrispondenti titoli abilitativi sono dati dalla legislazione statale e regionale vigente in materia, richiamata al precedente comma 1, come stabiliti alla data di entrata in vigore del POI e come eventualmente più dettagliatamente articolati e specificate di seguito nel presente articolo, ovvero nel RE.o di cui all'art. 7 delle presenti Norme, in relazione ai parametri urbanistico - edilizi e ai caratteri architettonici e morfotipologici relativi a singoli interventi od opere. In particolare, sono in linea generale ed in forma non necessariamente esaustiva "Categorie di intervento" oggetto della disciplina di cui al precedente comma 1, cui fanno riferimento le disposizioni normative del POI riferite alle singole "Zone":

  • - Opere ed interventi edilizi sul PEE

Ba. Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili;

Ma. Manutenzione straordinaria;

Rs. Restauro e risanamento conservativo;

Rc. Ristrutturazione edilizia conservativa;

Rr. Ristrutturazione edilizia ricostruttiva;

Ip. Interventi pertinenziali, come specificati all'Appendice "A" alle presenti Norme;

De. Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione;

Ie. Installazione di impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia.

  • - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie

Ne. Nuova edificazione;

Mp. Installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere;

Ur. Opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

In. Infrastrutture ed impianti, con trasformazione permanente di suolo inedificato;

Dp. Depositi di merci o materiali ed impianti per attività produttive all'aperto;

Ru. Ristrutturazione urbanistica;

Ad. Addizioni volumetriche agli edifici esistenti, mediante ampliamento all'esterno della sagoma;

Rp. Ripristino di edifici crollati o demoliti, diversi dalla ristrutturazione edilizia ricostruttiva;

Se. Sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione) con contestuale incremento di volumetria;

Pi. Piscine ed impianti sportivi, come specificati all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Le categorie di intervento concernenti la nuova edificazione o l'installazione dei "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale", da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014 è specificatamente definita e disciplina dal POI all'art. 25 delle presenti Norme.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 1, le opere, gli interventi e le installazioni, comunque denominate, considerati "Attività edilizia libera" ai sensi dell'art. 136 della LR 65/2014 e con esclusione dei manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 34, comma 6 bis, della LR 3/1994 (di cui all'art. 25 delle presenti Norme), sono sempre ammessi dal POI nel rispetto delle disposizioni definite per le diverse "Zone" dalle presenti Norme e dalle eventuali ulteriori disposizioni contenute nel RE.o e - in via transitoria - all'Appendice "A" alle presenti Norme.

5. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc), secondo quanto definito all'art. 135bis comma 2 della LR 65/2014, in tutti i casi in cui sia ammessa dal POI, nelle diverse "Zone", comprende espressamente la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).

6. La categoria di intervento della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), secondo quanto definito all'art. 135bis comma 3 della LR 65/2014, nei soli casi in cui sia espressamente indicato e ammesso dal POI, nelle diverse "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, può comprendere le seguenti sub-categorie:

  • - interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac); ovvero intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata nel rispetto della sagoma, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comportante modifiche di volumetria complessiva, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico;
  • - interventi di demolizione e contestuale (non fedele) ricostruzione, comunque configurata (Rr.b); ovvero seguiti anche con diversi sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico, con esclusione di ulteriori aumenti di volumetria complessiva fatto salvo quanto precedentemente indicato;
  • - interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d); previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione, secondo quanto ulteriormente disciplinato dal POI per le singole "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

Gli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" di cui alle precedenti sub-categorie qualora siano eseguiti su immobili direttamente tutelati (Beni storico-culturali ai sensi della parte II del Codice), ovvero situati in aree tutelate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero su immobili ricadenti in zone omogenee "A" come individuate dal POI ai sensi del DM 1444/1968 (di cui all'art. 13 comma 4 delle presenti Norme), devono in ogni caso essere eseguiti (anche in limitazione a quanto precedentemente indicato) nel rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e senza incrementi di volumetria complessiva.

7. Qualora la disciplina di riferimento delle singole zone del POI ammetta, con riferimento agli immobili ed aree di cui al precedente capoverso, contestualmente agli interventi di "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" interventi di "addizione volumetrica", il relativo complessivo intervento deve intendersi ammesso, anche in assenza di espressa disposizione della disciplina di zona, quale "sostituzione edilizia". Resta salvo, in tale ultimo caso, il rispetto della sagoma, dei prospetti, del sedime e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente eccezion fatta per l'inserimento dell'addizione volumetrica.

8. Nei casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia", e comunque in tutti i casi di demolizione e ricostruzione, la consistenza dimensionale degli edifici (o complesso di edifici) è da determinarsi e calcolarsi a parità di "Volume totale o volumetria complessiva" legittima, come definito dal Regolamento n. 39R/2018. Nei soli casi di "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" o "Sostituzione edilizia" di edifici e manufatti a destinazione funzionale industriale - artigianale e/o commerciale all'ingrosso, con contestuale mutamento di destinazione in altre categorie funzionali, la consistenza dimensionale è invece da determinarsi e calcolarsi a parità di "volume virtuale" come definito dallo stesso Regolamento n. 39R/2018.

Art. 16. Dimensione minima delle "Unità immobiliari" (UI) residenziali. Norme comuni

1. Il POI, con riferimento alla sola categoria funzionale "residenziale", come definita agli art.li 18 e 19 delle presenti Norme, stabilisce le seguenti "Dimensioni minime delle Unità Immobiliari" (UI) - (alloggi residenziali) da applicarsi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PEE) nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio urbanizzato" (di cui al Titolo II delle presenti Norme) e della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo III delle presenti Norme).

2. Fatto salvo quanto eventualmente disposto ai successivi commi di questo articolo, l'aumento di unità immobiliari (UI) residenziali mediante frazionamento, ovvero nei casi di formazione di nuove UI mediante cambio d'uso urbanisticamente rilevante - qualora specificatamente ammessi dal POI per le singole "Zone" - devono rispettare le seguenti superfici minime, espresse secondo il parametro della "Superficie utile" (Su), come definita dal Regolamento n. 39R/2018:

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato

Insediamenti di impianto storico (A). Vedi nota (*) Centri maggiori di antica formazione (AA) UI non inferiore a 30 mq Centri minori di antica formazione (AM) UI non inferiore a 30 mq Agglomerati di matrice antica (AG) UI non inferiore a 30 mq Edifici isolati di impianto storico (AP) UI non inferiore a 40 mq Insediamenti di recente formazione prevalentemente residenziali (B) Tessuti di matrice post-unitaria, di primo secolo [...] (BA) UI non inferiore a 40 mq Tessuti degli isolati aperti e con edifici isolati [...] (B1) UI non inferiore a 50 mq Tessuti ad isolati aperti e [...] di edilizia pianificata (B2) UI non inferiore a 50 mq Tessuti di margine sfrangiati [...] o a viluppo lineare [...] (B3) UI non inferiore a 60 mq Altre "Zone" del territorio urbanizzato Comunque denominate e classificate UI non inferiore a 70 mq

Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Rurale

Insediamenti periurbani e/o rurali (N - V). Vedi nota (*) Agglomerati e nuclei di matrice antica (Na). UI non inferiore a 30 mq Agglomerati e nuclei di recente formazione (Nb) UI non inferiore a 50 mq Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv) UI non inferiore a 100 mq Edificato sparso e/o isolato, ricadente indifferentemente in Aree agricole e naturali (E) Edificato sparso e/o isolato di "impianto storico" UI non inferiore a 30 mq Edificato sparso e/o isolato di "recente formazione" UI non inferiore a 50 mq Insediamenti specialistici [...] in territorio rurale Non ammessa la residenza

(*) All'interno delle "Zone" identificate dal POI quali "Insediamenti di impianto storico" (A) e "Insediamenti periurbani e/o rurali" (N - V) il frazionamento degli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) è ammesso esclusivamente mediante la preventiva formazione di un Progetto Unitario Convenzionato (PUC), definito sulla base delle elaborazioni di cui all'art. 15 comma 8 delle presenti Norme.

3. Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al successivo Titolo VI delle presenti Norme, il numero delle UI residenziali ammissibili è puntualmente, ovvero caso per caso, disciplinato nelle relative "schede norma", secondo quanto indicato per ogni singola previsione negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati QP.VI "Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali

4. In deroga a quanto disposto al precedente comma 2, sono comunque fatte salve le dimensioni delle UI anche inferiori a quelle indicate per le singole "Zone" del POI, qualora legittimamente esistenti anteriormente all' adozione del presente POI. Restano salvi eventuali ulteriori obblighi impartiti da leggi e regolamenti in materia edilizia in ragione della datazione di realizzazione dell'intervento.

5. Le dimensioni e il numero delle UI indicate ai precedenti commi 2 e 3 possono inoltre essere derogate nei soli casi in cui il proponente, mediante convenzione, si impegni alla realizzazione di edilizia residenziale sociale e/o convenzionata in alternativa a quella privata (a libero mercato). In tal caso la dimensione minima non potrà comunque essere inferiore a mq. 36 di Superficie utile (Su).

6. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o sociale da realizzarsi mediante intervento di iniziativa pubblica per i quali si applicano le dimensioni minime stabilite dalle norme regionali in materia, nonché gli eventuali interventi da realizzarsi nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali" (di cui al Titolo IV delle presenti Norme).

7. In tutti gli altri casi di previsioni ed interventi da realizzarsi in attuazione del POI non espressamente disciplinati nelle presenti Norme, ovvero non contemplati nel presente articolo, la dimensione delle unità immobiliari (UI) residenziali non potrà comunque essere inferiore a mq 80 di Superficie utile (Su).