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Art. 75. Lotti liberi interclusi di completamento degli insediamenti (L)

1. Definizione. Comprendono le “Zone” aventi le caratteristiche di lotti liberi inedificati dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria e delle principali reti e dotazioni territoriali, ancorchè eventualmente necessitanti di opere di integrazione o adeguamento, posti esclusivamente all'interno del “Territorio urbanizzato” del PSI e appositamente individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli “Ambiti di riqualificazione del margine urbano” delle UTOE. In particolare il POI individua e disciplina:

  • - Lotti a prevalente destinazione residenziale (Lr.n);
  • - Lotti a prevalente destinazione turistico ricettiva (Lt.n);
  • - Lotti a prevalente destinazione produttiva (Lp.n).

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste “Zone” il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi di “nuova edificazione” (Ne), destinati al completamento dei tessuti urbani consolidati, a realizzarsi mediante “Permessi di Costruire” (PdC) convenzionati, sulla base delle specifiche disposizioni e prescrizioni di seguito indicate.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio allo specifico “Atlante comunale”. Per ogni singola “Zona”, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite “Tabelle - norma” contenute negli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali” (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio, comprendenti in particolare:

  • - Codice univoco identificativo della previsione (ID);
  • - Localizzazione (Frazione, Indirizzo, UTOE)
  • - Superficie fondiaria (Sf - mq);
  • - Superficie edificabile (Se - mq);
  • - Altezza Massima (H - mt);
  • - Indice di copertura (Ic - %).

Per queste “Zone”, oltre alle “Prescrizioni e misure vincolanti di qualificazione ambientale e paesaggistica” eventualmente definite per ogni singolo lotto, devono comunque essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze minime dai confini del singolo lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale;

Resta inoltre l'obbligo del rispetto delle eventuali ulteriori misure, prescrizioni e condizioni di cui all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme.

4. Disposizioni di dettaglio. Ulteriori interventi ammessi. Per ogni singola previsione (Zona) di cui al precedente comma 2, sono inoltre ammesse dal POI, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle nuove unità immobiliari da realizzare, le seguenti ulteriori categoria di intervento:

  • - la realizzazione di “piscine” (Pi.1) e “impianti sportivi” (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme;
  • - gli “interventi pertinenziali” (Ip), correlati all'intervento principale di cui al comma 2, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme.

5. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi 2 e 3 è da intendersi vincolante per la formazione dei PdC convenzionati e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti. In mancanza di attuazione delle previsioni, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della “manutenzione straordinaria” (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto. Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei “PdC” per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di “superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili” (Ba);
  • - la “manutenzione straordinaria” (Ma);
  • - la “ristrutturazione edilizia conservativa” (Rc);
  • - la “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e le destinazioni d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei “PdC” convenzionati.

Art. 76. Previsioni di completamento e riqualificazione dei margini urbani (T)

1. Definizione. Comprendono aree e spazi aperti inedificati, diversi per dimensione e caratteri morfotipologici da quelli di cui all'art. 75 delle presenti Norme, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria e delle principali reti e dotazioni territoriali, posti esclusivamente all'interno del “Territorio urbanizzato” del PSI, appositamente individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli “Ambiti di riqualificazione del margine urbano” delle UTOE. In particolare il POI individua e disciplina:

  • - Aree per la ricucitura del tessuto sfrangiato e ridisegno del margine urbano (TR)
  • - Aree per il ridisegno del tessuto urbano attraverso la riorganizzazione della viabilità (TV)
  • - Aree per il potenziamento dell'offerta di edilizia pubblica e sociale (TS)

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste “Zone” il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi di “nuova edificazione”, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un “Piano Attuativo” (PA) o “Progetto Unitario Convenzionato” (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di “Urbanizzazioni primarie” e “Standard urbanistici e spazi pubblici”, cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di “Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici” ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle “Schede - norma”. Per ogni “Zona”, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite “schede - norma” di dettaglio, contenute negli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali” (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA o dei PUC, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle “schede norma” dei diversi Atlanti comunali sono riportate e individuate:

  1. a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
    • - Riferimenti catastali.
  2. b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  3. c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  4. d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  5. e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
    • - Eventuali “Beni paesaggistici” interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole “Schede - norma”, prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici “Riferimenti catastali” sempre indicati nelle stesse “Schede - norma”, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.

4. Disposizioni di dettaglio. Ulteriori interventi ammessi. Per ogni singola previsione (Zona) di cui al precedente comma 2, sono inoltre ammesse dal POI, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle nuove unità immobiliari da realizzare, le seguenti ulteriori categoria di intervento:

  1. - la realizzazione di “piscine” (Pi.1) e “impianti sportivi” (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme;
  2. - gli “interventi pertinenziali” (Ip), correlati all'intervento principale di cui ai commi 2 e 3, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme.

5. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme, l'“Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento” (lettera b) e il “Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni” (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC. Per ogni singola “Zona”, negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole “Schede - norma” di cui agli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”, il POI indica nell'estratto cartografico denominato “Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)”, in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC, l'organizzazione e la dislocazione distributiva dellediverse superfici con particolare riferimento a:

  1. a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  2. b) L'eventuale quota parte di superficie fondiaria che il POI vincola a specifiche destinazioni urbanistiche (verde privato, varchi inedificati e cinture veri di ambientazione, ecc.);
  3. c) Le diverse Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare ed eventualmente cedere gratuitamente al Comune.

Per queste “Zone” devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  1. - Distanze minime dai confini del lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
  2. - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.

Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse “Zone” sono quelle specificatamente indicate nelle apposite “Schede norma” di cui ai richiamati elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”.

7. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle “Scheda - norma”, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della “manutenzione straordinaria” (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto. Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei “PA” e dei “PUC”, per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  1. - gli interventi di “superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili” (Ba);
  2. - la “manutenzione straordinaria” (Ma);
  3. - la “ristrutturazione edilizia conservativa” (Rc);
  4. - la “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei “PA” e nei “PUC” approvati.

Art. 77. Aree degradate e/o inutilizzate di recupero e rigenerazione urbana (U)

1. Definizione. Comprendono tessuti edificati con funzioni non compatibili con il contesto urbano entro cui risultano inseriti, spazi perti abbandonati e degradati, nonché contesti urbani caratterizzati da fenomeni di abbandono, degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del “Territorio urbanizzato” del PSI, individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli “Ambiti degradati e/o inutilizzati e destinati ad azioni di recupero e riqualificazione urbana”.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste “Zone” il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un “Piano Attuativo” (PA) o “Progetto Unitario Convenzionato”(PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di “Urbanizzazioni primarie” e “Standard urbanistici e spazi pubblici”, cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di “Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici” ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle “Schede - norma”. Per ogni “Zona”, contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite “schede - norma” di dettaglio, contenute negli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali” (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA o dei PUC, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle “schede norma” dei diversi Atlanti comunali sono riportate e individuate:

  1. a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
    • - Riferimenti catastali.
  2. b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
    • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
    • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
    • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
  3. c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
    • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
    • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
  4. d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
  5. e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
    • - Urbanizzazioni primarie;
    • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
    • - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
    • - Eventuali “Beni paesaggistici” interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
    • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
    • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole “Schede - norma”, prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici “Riferimenti catastali” sempre indicati nelle stesse “Schede - norma”, prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.

8. Disposizioni di dettaglio. Ulteriori interventi ammessi. Per ogni singola previsione (Zona) di cui al precedente comma 2, sono inoltre ammesse dal POI, purché legate da vincolo di pertinenzialità alle nuove unità immobiliari da realizzare, le seguenti ulteriori categoria di intervento:

  • - la realizzazione di “piscine” (Pi.1) e “impianti sportivi” (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme;
  • - gli “interventi pertinenziali” (Ip), correlati all'intervento principale di cui ai commi 2 e 3, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice “A” alle presenti Norme.

4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'“Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento” (lettera b) e il “Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni” (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC. Per ogni singola “Zona”, negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole “Schede - norma” di cui agli elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”, il POI indica nell'estratto cartografico denominato “Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)”, in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

  1. a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
  2. b) L'eventuale quota parte di superficie fondiaria che il POI vincola a specifiche destinazioni urbanistiche (verde privato, varchi inedificati e cinture veri di ambientazione, ecc.);
  3. c) Le diverse Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare ed eventualmente cedere gratuitamente al Comune.

Possono inoltre essere individuati dal POI edifici e manufatti di impianto storico eventualmente soggetti a specifiche categorie di intervento di recupero e/o ristrutturazione, secondo quanto puntualmente disposto nelle singole “Schede - norma”.

Per queste “Zone” devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

  • - Distanze minime dai confini del lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
  • - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.

Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse “Zone” sono quelle specificatamente indicate nelle apposite “Schede norma” di cui ai richiamati elaborati denominati “QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali”.

6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle “Scheda - norma”, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della “manutenzione straordinaria” (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto. Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei “PA” e dei “PUC”, per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

  • - gli interventi di “superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili” (Ba);
  • - la “manutenzione straordinaria” (Ma);
  • - la “ristrutturazione edilizia conservativa” (Rc);
  • - la “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” (Rr).

Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti e/o realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei “PA” e nei “PUC” approvati.