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Art. 91. Disposizioni per le "Aree non pianificate"

1. Le "Aree non pianificate", ai sensi dell'art. 105 della LR 65/2014, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria (operativa), ai sensi dell'art. 95 della LR 65/2014, ovvero che risultino eventualmente prive nel POI di detta disciplina ancorché ricadenti nei territori dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, per le quali si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2.

2. Nelle aree non pianificate, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:

  • - superamento delle barriere architettoniche e adeguamento alle esigenze dei disabili (Ba);
  • - la "manutenzione ordinaria" e la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e di risanamento conservativo" (Rs).

Le categorie di intervento di cui al comma 2 sono ammesse senza mutamento delle destinazioni d'uso o aumento del numero delle unità immobiliari (UI) esistenti, come definite all'art. 92 delle presenti Norme.

Art. 92. Norme transitorie e di raccordo per i titoli e gli interventi in esecuzione

1. Fino all'entrata in vigore del POI e alla sua efficacia e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dalla sua adozione, con riferimento alle singole deliberazioni di adozione comunali, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 103 della LR 65/2014.

2. Anche in deroga a quanto disposto al precedente comma 1, sono invece fatte salve le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Piani attuativi, progetti unitari e strumenti convenzionati non decaduti" (PA.n) recepiti e fatti salvi dal POI, secondo quanto disposto all' art. 74 delle presenti Norme, per i quali possono essere rilasciati i titoli abilitativi da essi disciplinati.

3. Le previsioni, le disposizioni e la disciplina degli "Piani attuativi, progetti unitari e strumenti convenzionati non decaduti" (PA.n) di cui al precedente comma 2, si applicano comunque fermo restando il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT/PPR, di cui all'art. 83 delle presenti Norme.

4. Ai fini della corretta applicazione delle diverse disposizioni normative della disciplina di POI con riferimento alle diverse categorie di intervento ammesse, si intende:

  • - per "edificio", "fabbricato", "unità immobiliare" (UI) "manufatto" esistenti - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - quelli effettivamente e legittimamente realizzati, per i quali sia compiutamente realizzato l'"involucro edilizio" (come definito dalla regolamentazione regionale in materia), prima della data di esecutività della delibera di approvazione del POI, da parte dei singoli comuni;
  • - per "categoria funzionale" o "destinazione d'uso" esistenti - come definiti dalla regolamentazione regionale in materia - di un immobile quella risultante secondo le vigenti disposizione di legge (art. 133, comma 7 bis LR 65/2014) fermo restando quanto previsto dall'art. 83 per gli edifici situati in territorio rurale, prima della data di esecutività della delibera di approvazione del POI, da parte dei singoli comuni.