Salta al contenuto principale Skip to footer content

Art. 86. Qualificazione e caratteri degli interventi sugli edifici di impianto storico

1. In applicazione delle disposizioni di cui dall'art. 138 comma 1 della LR 65/2014, i progetti relativi ad interventi ed opere da realizzarsi su edifici o complesso di edifici classificati dal POI di "Impianto storico", indipendentemente dalla "Zona" entro cui ricadono (di cui all'art. 13 delle presenti Norme) e con esclusione dell'Attività edilizia libera, degli interventi di "Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili" (Ba) e degli interventi di "Manutenzione straordinaria" (Ma), devono essere corredati di un adeguato "Rilievo e progetto architettonico" e di una correlata "Relazione storico - critica", volti a documentare e circostanziare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore e/o l'interesse storico, documentale e architettonico dell'immobile oggetto dell'intervento e che dimostrino la compatibilità degli interventi progettati con la prioritaria tutela e conservazione di tali elementi.

2. Fermo restando quanto ulteriormente indicato dal RE.o, di cui all'art. 7 delle presenti Norme, i contenuti delle elaborazioni di cui al precedente comma 1 devono essere, di norma, i seguenti:

  • a) analisi storica dell'immobile, con gli eventuali riferimenti bibliografici, documentali, cartografici e fotografici, se del caso integrati - per gli edifici classificati 1 - dalle opportune indagini tipologico - stilistiche;
  • b) analisi dello sviluppo architettonico ed edilizio dell'immobile, nonché del suo uso, con individuazione delle principali fasi di crescita o di modificazione dell'immobile, corredata, qualora occorra, da idonea documentazione grafica e fotografica di natura esplicativa;
  • c) analisi e rilievo alla scala adeguata dello stato attuale dell'immobile, con l'individuazione e rappresentazione:
    • - della natura e consistenza degli elementi costitutivi dell'edificio e del loro valore storico - artistico, tipologico - documentario, architettonico o ambientale, anche quando di carattere non strettamente edilizio;
    • - degli eventuali ampliamenti non storicizzati, delle superfetazioni, nonché delle alterazioni e delle modifiche, ovvero delle sostituzioni di elementi, strutture e finiture, non coerenti con i caratteri dell'organismo edilizio originario;
    • - delle destinazioni d'uso originarie e attuali dei singoli vani e locali, nonchè dell'analisi dello stato di conservazione fisica degli elementi costitutivi, eventualmente comprensiva della indicazione delle eventuali condizioni di degrado o dequalificazione;
    • - dell'estensione, articolazione e caratteri degli spazi aperti di natura pertinenziale o accessoria e delle relative sistemazioni (idraulico - agrarie, recinzioni, ecc.), dei manufatti e degli arredi fissi e delle essenze arboree eventualmente presenti;
      • d) rappresentazione alla scala adeguata dello stato progettato dell'immobile, secondo una elaborazione coerente in termini di possibilità di effettiva comparazione dei relativi contenuti con lo stato attuale (lettera c) e contenente anche eventuali dettagli costruttivi, tipologici e architettonici e lo stato sovrapposto;
      • e) esposizione e descrizione delle motivazioni dell'intervento progettato, con l'illustrazione dei criteri adottati e la dimostrazione della sua coerenza con le risultanze delle analisi svolte, nonché con l'indicazione delle destinazioni d'uso finali dei singoli locali;
      • f) argomentazione e descrizione dettagliata degli accorgimenti progettuali e/o tecnico-costruttivi adottati, per recuperare, ripristinare e/o valorizzare gli elementi di pregio o di valore da tutelare e per mitigare o eliminare le eventuali condizioni di degrado e dequalificazione presenti.

      Nella relazione e negli elaborati di progetto definiti alle precedenti linee, devono inoltre essere indicati e descritti i materiali costituivi e le tecniche tipologiche e costruttive di ogni componente edilizia. Nella rappresentazione delle piante, delle sezioni e dei prospetti delle facciate esterne devono essere chiaramente indicate le finiture, le cornici, i bugnati, le strutture in pietra e gli altri elementi decorativi e strutturali presenti con le principali caratteristiche, compreso iscrizioni, insegne, targhe e stemmi, il tipo ed il colore delle tinteggiature esistenti, eventuali superfetazioni o materiali incongrui. Qualora l'intervento riguardi edifici inseriti all'interno di corti, aie e spazi aperti comuni con edifici tra loro contermini o con pareti aderenti, il rilievo deve comprendere anche la rappresentazione delle parti di facciate e corpi di fabbrica adiacenti e contigui. Il progetto deve inoltre essere accompagnato da idonea documentazione fotografica riguardante almeno i prospetti esterni, gli elementi di dettaglio delle facciate e della copertura, i vani e gli ambienti interni.

    3. In riferimento alle singole componenti edilizie, costituenti l'edificio o complesso di edifici, il RE.o di cui all'art. 7 delle presenti Norme, definisce specifici indicazioni per la conduzione e la realizzazione degli interventi con particolare attenzione per: coperture e manti di copertura, gronde, canali e pluviali, comignoli, canne fumarie, abbaini, lucernari ed altri elementi sporgenti del tetto, tessiture murarie, intonaci e finitura dei prospetti, aperture di porte e finestre, davanzali e soglie, inferiate e grate, infissi e dispositivi di oscuramento, balconi, terrazzi e scale esterne, loggiati e altane, porticati, pergolati tettoie.

4. Nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3 e fatte salve le disposizioni definite per ogni singola "Zona" di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sono definite dal POI le seguenti direttive per la progettazione ed esecuzione di interventi ed opere di cui al precedente comma 1, che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:

  • - l'eventuale rifacimento della copertura originaria è ammesso qualora non comporti la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto di gronda rispetto all'esistente; deve altresì comportare il mantenimento o il suo ripristino del manto di copertura tradizionale, ovvero la sua sostituzione con materiali ed elementi analoghi a quelli originali. È comunque ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali purché non modifichino gli spessori originari delle gronde;
  • - l'eventuale variazione della giacitura e dell'interasse dei solai è ammessa fermo restando il numero di quelli esistenti, al fine di raggiungere le altezze minime fissate dalle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria;
  • - l'eventuale inserimento e adeguamento degli impianti tecnologici, per la sicurezza ed igienico-sanitari, deve avvenire senza che ciò alteri l'assetto figurativo complessivo degli immobili esistenti;
  • - l'eventuale modifica delle aperture e/o la realizzazione di nuove aperture esterne è ammessa nel rispetto nel rispetto delle dimensioni, delle partiture, degli allineamenti (orizzontali e verticali) e dei rapporti fra vuoti e pieni, caratteristici della configurazione architettonica dell'edificio di impianto storico oggetto di intervento e comunque nella dimensione minima a soddisfare le esigenze di adeguamento igienico-sanitario e nel rispetto dell'assetto figurativo complessivo dei prospetti originari;
  • - gli eventuali "interventi pertinenziali" (Ip), le "piscine e gli impianti sportivi" (Pi.1 e Pi2) devono essere realizzati ad adeguata a distanza dagli edifici di impianto storico, così da non comportare l'alterazione del tipo edilizio originario, la manomissione di eventuali beni e manufatti minori di interesse storico - testimoniale e mantenere sostanzialmente inalterati i profili dei piani di campagna esistenti. I suddetti "interventi pertinenziali" e le "piscine e gli impianti sportivi" non devono altresì compromettere la lettura delle forme originarie dei giardini e degli spazi aperti di impianto storico e devono altresì assicurare la conservazione delle alberature di alto fusto e delle componenti vegetazionali originali esistenti.

5. Negli edifici classificati di "Valore architettonico e monumentale" (1) e di "Interesse tipologico e ambientale" (2), sono sempre e comunque vietati gli interventi comportanti la realizzazione di nuove scale esterne e di nuovi balconi e/o terrazze, fatte salve le sole scale antincendio, ed altri elementi che producano l'alterazione dei fronti originari; nonché la modifica della tipologia delle coperture originarie e la formazione di terrazze a tasca o a vasca.

6. Per gli edifici di impianto storico di origine o che presentino destinazione agricola (fienili, stalle e rimessaggi) e/o origine proto-produttiva (molini, frantoi, ecc.), deve essere assicurato il rispetto dei materiali costruttivi e degli elementi tipologici e strutturali che contraddistinguono i caratteri tipologici originari e tradizionali, con particolare riferimento ad archi e volte, mandolate, colombaie, cantonali ed altri elementi strutturali in pietra. Le modifiche e le variazioni introdotte a seguito degli interventi edilizi ammessi, realizzate nei termini sopra indicati e la possibilità di tamponare eventuali campate aperte, devono lasciare a vista e chiaramente distinta l'orditura e gli elementi strutturali originari. Non sono in ogni caso ammessi tamponamenti di logge e ballatoi caratterizzanti i tipi edilizi locali.

  • - SPAZI APERTI PERTINENZIALI (DIVERSI DAGLI SPAZI PUBBLICI). INDICAZIONI DI DETTAGLIO

7. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 4, nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3, per gli spazi aperti pertinenziali diversi dagli spazi pubblici, il POI definisce le seguenti ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:

  • a) gli spazi aperti costituiscono parte integrante degli edifici o complessi di edifici, pertanto - fatto salvo l'esistente e le strutture storiche quali muri, recinzioni, cancellate di impianto storico o ormai storicizzate - non possono essere alterati, suddivisi o trattati separatamente dall'edificio o complesso di edifici di cui costituiscono pertinenza;
  • b) gli interventi edilizi devono produrre assetti formali e tipologici coerenti e compatibili con la caratterizzazione degli assetti storici originari. Devono, in particolare, essere prese in considerazione le sistemazioni arboree, il disegno dei giardini, le tipologie e i materiali delle pavimentazioni esterne, i dettagli costruttivi, le sistemazioni e le tipologie degli accessi agli spazi interclusi al fine di pervenire a soluzioni per quanto possibile unitarie. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
    • - la conservazione e il ripristino delle tradizionali pavimentazioni in pietra o laterizio, nonché la conservazione degli elementi caratterizzanti e/o esistenti all'interno di tali spazi, quali portici colonnati, fontane, pozzi, lapidi, stemmi, sculture, rilievi, edicole e simili, muri perimetrali, cancellate, roste, serre, limonaie;
    • - la salvaguardia e la conservazione di elementi tradizionali di delimitazione perimetrale verso l'esterno, quali muri in pietra o mattoni e cancellate o cancelli in ferro battuto. Nei casi in cui tali elementi siano stati precedentemente demoliti, alterati o sostituiti con elementi incongrui, se ne prescrive il ripristino;
      • c) al fine di recuperare l'assetto originario degli spazi aperti pertinenziali, gli interventi edilizi devono tendere ad eliminare o riconfigurare i manufatti decontestualizzati e precari, le superfetazioni che ne compromettono le caratteristiche dimensionali e formali, nonché, ove presenti, gli elementi incongrui di divisione interna.
        • - FRONTI (PROSPETTI) DEGLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI. INDICAZIONI DI DETTAGLIO

        8. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 4, Nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3, per i Fronti (prospetti) di edifici o complesso di edifici, il POI definisce le seguenti ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:

      • a) gli interventi edilizi che interessano il sistema delle aperture devono rispettare il disegno degli alzati, l'impaginazione dei prospetti e la scansione della facciata intesa come il sistema degli allineamenti sia orizzontali, che verticali delle aperture medesime e quello dei rapporti tra pieni e vuoti esistenti. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
        • - nei fronti di particolare valore storico - architettonico come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, sono vietate le modifiche delle aperture esistenti e la realizzazione di nuove aperture, salvo il solo caso in cui sia finalizzata alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate;
        • - nei casi di fronti diversi da quelli di cui alla precedente alinea, la modifica delle aperture esistenti è sempre ammessa nel caso in cui sia finalizzata al ripristino delle originarie configurazioni dei prospetti e/o alla riapertura di portali, di porte e finestre originariamente esistenti ed attualmente tamponate. La realizzazione di nuove aperture è ammessa nei soli casi in cui si completi il disegno della facciata e si introducano aperture coerenti e conformi all'impaginazione dei prospetti per allineamento, posizionamento nel sistema degli alzati, forma, dimensione e caratterizzazione formale, compreso le finiture, la tipologia degli infissi e dei sistemi di oscuramento esterni;
          • b) la realizzazione degli interventi pertinenziali e degli eventuali accorpamenti di volumi secondari ed accessori deve produrre un volume che risulti compatibile nel suo impianto planivolumetrico con il tipo edilizio cui afferisce, secondo regole compositive proprie del processo di crescita del tipo medesimo, sia che si scelga una linea progettuale di integrazione e mimesi con l'edifico principale di riferimento, sia che si opti per una soluzione progettuale che evidenzi l'intervento con soluzioni architettoniche più contemporanee. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
            • - la realizzazione degli interventi pertinenziali, qualora in aderenza all'edificio e complesso di edifici, deve essere eseguita esclusivamente sui fronti non visibili dagli spazi pubblici, con un'altezza massima in gronda non superiore a quella dello stesso fronte e senza interferire con il sistema delle coperture;
            • - qualora gli interventi non comportino l'accorpamento di volumi all'edificio principale, ma generino un corpo isolato nell'area di pertinenza dell'edificio o complesso di edifici cui afferiscono, la volumetria pertinenziale ricostruita, a prescindere dalle soluzioni progettuali selezionate, deve essere realizzata secondo impianti planivolumetrici volti alla massima semplicità, mutuando dai tipi edilizi storici le regole compositive soprattutto in riferimento agli allineamenti all'interno degli spazi pertinenziali, al passo costruttivo e agli attacchi a terra dell'edificio;
              • c) Nella realizzazione degli interventi di "Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba), si deve preferibilmente fare ricorso a soluzioni progettuali ampie ed aperte che vedano il tema dell'accessibilità come parte sostanziale del progetto e quindi offrano soluzioni integrate con le singole architetture, coerenti con il contesto storico ed il più possibile utilizzabili da tutti, non ponendo il POI limitazioni di parametri, indici ed ingombri. Il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
                • - la realizzazione degli interventi volti a favorire l'accessibilità alle utenze allargate, diversamente abili o utenze deboli, non deve ove possibile interferire con i fronti di particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2;
                • - il posizionamento delle strutture e dei manufatti aventi rilevanza e consistenza volumetrica (ascensori, montacarichi, ecc.), deve allocarsi senza interferenze con i fronti particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, e preferibilmente essere allocata sugli altri fronti, preferendo possibilmente quelli non visibili da spazi pubblici e, comunque, generare soluzioni integrate e coerenti rispetto all'organismo edilizio storico su cui si opera;
                  • d) gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di manufatti tecnici, tecnologici, di adeguamento, sostituzione, rinnovo e realizzazione degli impianti o destinati all'efficientamento energetico degli edifici non possono interferire con i fronti di particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2 e preferibilmente essere allocati sui fronti non visibili da spazi pubblici;
                  • e) negli interventi edilizi (diversi dall'attività edilizia libera) concernenti i fronti di particolare valore storico - architettonico, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, deve essere assicurata la sostituzione degli infissi non tradizionali ove presenti (avvolgibili, serrande, ecc) con infissi coerenti con le caratteristiche del centro storico, secondo materiali e tecniche costruttive definite dal RE.o, o in via transitoria nei RE comunali.
                    • - COPERTURE (TETTI) DEGLI EDIFICI O COMPLESSO DI EDIFICI. INDICAZIONI DI DETTAGLIO

                    9. Fermo restando quanto disposto al precedente comma 4, nelle more di approvazione del RE.o avente i contenuti di cui al precedente comma 3, per le coperture (tetti) di edifici o complesso di edifici, il POI definisce le seguenti ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio che costituiscono integrazione e specificazione delle categorie di intervento di cui all'art. 15 delle presenti Norme:

                  • a) in ragione degli effetti che la realizzazione di aperture sulle coperture degli edifici produce nel rilevante contesto degli edifici e degli insediamenti storici, il POI quale condizione alle diverse categorie di intervento ammesse, prevede:
                    • - nelle coperture con caratteri, strutture e materiali originali, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, è ammessa la realizzazione di una sola apertura complanare alle falde di tetto (apribile o fissa) per singola falda di detto secondo le indicazioni dimensionali definite in dettaglio dal RE.o, o o in via transitoria nei RE comunali;
                    • - nelle coperture diverse da quelle indicate alla precedente linea è ammessa la realizzazione di aperture complanari alle falde di tetto (apribili o fisse) solo ed esclusivamente secondo un progetto unitario esteso all'intera copertura, senza limitazione del numero e secondo le indicazioni dimensionali e di dislocazione definite in dettaglio dal RE.o;
                      • b) non è in nessun caso ammessa la realizzazione di aperture costituite da porzioni di copertura in contropendenza, comunque denominate, finalizzate sia all'ispezione delle coperture che all'illuminazione dei locali sottotetto. Nel rispetto di quanto prescritto alle precedenti lettere, non è quindi ammissibile la realizzazione di aperture che non siano complanari alle falde di tetto;
                      • c) non è ammessa la modifica della tipologia delle coperture avente caratteri, strutture e materiali originali, come identificati sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, con esclusione della rimozione di manufatti superfetativi e precari. Il rifacimento della copertura non può comportare la modifica del numero e dell'inclinazione delle falde esistenti e dell'aggetto e della tipologia di gronda rispetto all'esistente; deve altresì preferibilmente comportare il mantenimento o la rimessa in pristino del manto di copertura originario. È ammesso l'utilizzo di materiali di recente concezione con funzioni strutturali, isolanti, impermeabilizzanti o per l'efficientamento energetico, purché non modifichino in forma rilevante gli spessori originari delle gronde, secondo quanto indicato in dettaglio nel RE.o, o n via transitoria nei RE comunali;
                      • d) l'installazione di pannelli solari per la produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaici o per la produzione di acqua calda) è ammessa in tutte le tipologie di copertura, con esclusione di quelle con coperture piane e/o a terrazza, come identificate sulla base delle elaborazioni indicate ai precedenti commi 1 e 2, esclusivamente nelle forme di installazione integrata o aderente e comunque per una superficie non superiore al 50% del complessivo manto di copertura interessato, secondo quanto indicato in dettaglio nel RE.o, o in via transitoria nei RE comunali. Non è invece ammessa l'installazione dei pannelli solari mediante l'utilizzato di sostegni esterni o orientati agganciati alla copertura che determinano un vuoto o un distaccamento degli stessi pannelli dalla superfice del manto di copertura.

Art. 87. Qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione

1. Il POI persegue la "Qualità degli insediamenti" mediante l'applicazione delle disposizioni concernenti la qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione, di cui all'art. 62 della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGRn. 32R/2017, che costituiscono riferimento prioritario per la formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VI delle presenti Norme.

2. Il RE.o, di cui all'art. 7 delle presenti Norme, definisce eventuali specifiche direttive in ordine alla qualità degli insediamenti e delle relative previsioni ed interventi di trasformazione, da osservare nell'ambito della formazione degli strumenti attuativi di cui al precedente comma 1, con specifico riferimento a:

  • - Clima acustico e rumore, fermo restando il controllo di conformità alla disciplina dei Piani di classificazione acustica comunali (PCCA).
  • - Approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, scarichi e depurazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 delle presenti Norme.
  • - Gestione delle acque meteoriche, tutela delle acque superficiali, del reticolo idrografico e delle acque sotterranee, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli art.li 55 e 83 delle presenti Norme.
  • - Approvvigionamento energetico e uso di fonti energetiche rinnovabili, anche tenendo conto di quanto ulteriormente disposto all'art. 88 delle presenti Norme.
  • - Mobilità, traffico, interconnessione con la rete viaria pubblica, accessibilità e visitabilità agli edifici e agli spazi aperti; fermo restando quanto disposto agli art.li 67 e 71 delle presenti Norme.
  • - Caratteristiche planivolumetriche e morfotipologiche dei nuovi edifici, anche in rapporto alle diverse destinazioni d'usi degli immobili da realizzare.
  • - Caratteristiche degli spazi aperti, del verde, delle opere accessorie e pertinenziali anche ai fini del corretto inserimento paesaggistico e ambientale di opere e manufatti.

3. È comunque sempre fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e delle misure definite in termini generali dal RA di VAS, di cui all'art. 82 delle presenti Norme, nonché delle prescrizioni e delle condizioni di fattibilità (idraulica, geomorfologica e sismica) contenute nel Quadro geologico - tecnico (QG), di cui all'art. 83 delle presenti Norme.

4. Nelle more di definizione delle regolamentazioni di cui al precedente comma 2, ad integrazione di quanto disposto in termini generali dall'art. 14 della disciplina di piano del PSI vigente, sono definiti i seguenti "indirizzi" da perseguire nella formazione degli strumenti attuativi (PA, PUC e PdC) concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VI delle presenti Nome che decadono con l'approvazione del RE.o di cui al precedente comma 2. In particolare:

  • a) Utilizzo di impianti solari per il fabbisogno energetico e il riscaldamento dell'acqua.
    • - Le nuove edificazioni, le sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni comunque denominate che riguardino almeno il 50% delle Superfici edificate (Se) degli edifici, devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contenimento energetico, perseguendo in ogni caso l'istallazione di pannelli ed impianti solari, sia per uso termo - sanitario che per l'auto produzione di energia elettrica Sono fatte salve le eventuali limitazioni che riguardano gli edifici ricadenti in "Beni paesaggistici" e le impossibilità di natura tecnica che il progettista con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.
      • b) Raccolta e gestione delle acque meteoriche e di scarico.
        • - Nelle nuove edificazioni, le sostituzioni edilizie e le ristrutturazioni comunque denominate che riguardino almeno il 50% delle Superfici edificate (Se) degli edifici, devono essere utilizzati materiali e tecniche costruttive rivolti al risparmio idrico ed essere previste misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche e per la raccolta delle acque meteoriche dalle coperture, con stoccaggio in cisterne od accumuli naturali, della capacità minima di 5 mc per le case unifamiliari e per ciascuna unità di bifamiliari o a schiera, ed un minimo di 20 mc per tutti gli altri edifici con incremento di mc 1 ogni 100 mc di costruzione, fino ad un massimo di 100 mc.
        • - In ogni caso nella realizzazione gli interventi di trasformazione deve essere garantita la realizzazione di apposite cisterne di raccolta acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
        • - Gli interventi di nuova edificazione e l'insediamento di nuove attività in esito al mutamento di destinazione d'uso degli immobili, con esclusione delle "Zone" classificate "Tessuti storici (A -V) sono subordinati alla verifica e alla eventuale conseguente progettazione delle fonti di approvvigionamenti idrico, rispetto ai consumi previsti, dei sistemi di smaltimento e/o recupero delle acque reflue e alla predisposizione di un piano per il risparmio idrico.
          • c) Materiali da costruzione.
            • - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è favorito l'uso di materiali atossici, asettici, durevoli, facilmente manuntenibili, eco -compatibili e riciclabili. Si deve a tal fine considerare:
            • - l'utilizzazione di materiali e lavorazioni atossici, privi di emissioni di cui sia dimostrata la nocività e a contenuto basso o nullo di sostanze ed emissioni tossiche o a tossicità potenziale (come formaldeide, PVC, sostanze volatili nocive derivanti da vernici o collanti, radioattività naturale, ecc.).
            • - l'utilizzo di materiali asettici inattaccabili da muffe e altri agenti biologici in particolare per le strutture, le finiture, gli impianti idrico-sanitari e di climatizzazione;
            • - favorire la salubrità e la traspirabilità di strutture, partizioni, coperture con adeguati accorgimenti costruttivi (es. tetti ventilati, solai o vespai aerati, drenaggi, ecc.).
            • - l'utilizzo di materiali naturali (purché non provenienti da specie protette, come nel caso dei legni tropicali, o provenienti da cicli di lavorazione ad alto impatto ambientale); di materiali per le strutture, le finiture, gli impianti e le sistemazioni esterne durevoli e facilmente manuntenibili;
            • - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione è favorito l'impiego di materiali facilmente riciclabili e non tossici durante le fasi di demolizione o di riutilizzo. Si deve al fine considerare la riutilizzazione preferenziale in situ dei materiali (componenti murarie, inerti, terreni di riporto, ecc.) ottenuti dalle demolizioni e scavi del terreno su cui insiste l'intervento.
              • d) Gestione del ciclo dei rifiuti.
                • - Nella realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione, dovrà essere previsto per ogni unità abitativa uno spazio apposito per la raccolta differenziata dei rifiuti.
                • - Nelle nuove unità provviste di spazio esterno non permeabile ed asciutto, dovrà inoltre essere previsto apposito spazio per alloggiatura e gestione di biocompostiera, finalizzata alla riduzione alla fonte del rifiuto organico.
                  • e) Gestione degli spazi aperti pertinenziali.
                    • - nella realizzazione gli interventi di trasformazione deve essere garantito un indice di permeabilità pari ad almeno il 25% del lotto urbanistico di riferimento o del Resede di riferimento interessato;
                    • - negli spazi aperti resi permeabili deve essere assicurata la piantumazione di specie arboree e arbustive, secondo le "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.

                    5. Gli interventi e le opere concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" di cui al Titolo VI delle presenti Nome, assicurano altresì la realizzazione di interventi ed opere e l'impiego di tecnologie costruttive, strutturali ed impiantistiche ad elevato contenuto di sostenibilità, mediante la prioritaria applicazione degli indirizzi di cui all'art. 88 delle presenti Norme.

                  6. Gli interventi di trasformazione sono sempre tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche). Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l'installazione di ascensori e piattaforme all'interno di fabbricati, nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l'accessibilità agli edifici, secondo soluzioni e indicazioni definite nei PEBA di cui all'art. 89 delle presenti Norme, ovvero nel RE.o.

Art. 88. Promozione dell'edilizia sostenibile e delle fonti energetiche rinnovabili

1. Il POI promuove nell'attuazione della relativa complessiva disciplina e più in specifico nella formazione dei diversi strumenti attuativi concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, la "Edilizia sostenibile" (ovvero la bioarchitettura e la bioedilizia e più in generale l'utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale), in coerenza con quanto disciplinato dal Titolo VIII Capo I della LR 65/2014 (Norme per l'edilizia sostenibile) e con il Regolamento di cui alla DPGR n° 2R/2007, così come modificata dal DPGRn. 32R/2017.

2. Allo scopo di assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, i singoli comuni mediante apposito regolamento definiscono specifici incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, secondo i criteri generali a tal fine appositamente definiti dal RE.o, di cui all'art. 7 delle presenti Norme,

3. Il regolamento comunale definisce altresì norme e soluzioni tecnologiche bioclimatiche volte a favorire l'uso razionale dell'energia e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, quali la tecnologia fotovoltaica, idroelettrica, eolica e quella derivante da biomasse, con particolare riferimento alla diffusione del sistema solare termico da installare negli interventi sul PEE. A tal fine, contiene indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare negli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare.

4. Nelle more dell'approvazione delle Linee guida regionali, di cui all'art. 219 della LR 65/2014, per poter accedere agli incentivi la progettazione degli interventi di cui al precedente comma 2 si dovrà tenere conto delle "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana", approvate con DGR n. 322/2005 e successivamente modificate con DGR n. 218/2006, nonchè delle specifiche disposizioni normative a tal fine da definire nei regolamenti comunali di cui al precedente comma 2.

5. I regolamenti comunali definiscono altresì le indicazioni e gli incentivi per l'installazione e l'impiego di energia da fonti rinnovabili, in raccordo con le disposizioni normative di cui al D.Lgsn. 199/2021 (Disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili), e delle relative disposizioni regionali eventualmente emanate dalle Regione Toscana in attuazione del medesimo decreto.

Art. 89. Abbattimento delle barriere architettoniche. Disposizioni di programmazione

1. I Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia, sono tenuti a dotarsi di specifico "Piano - programma per l'eliminazione delle barriere architettoniche" (PEBA) nell'ambito urbano, esclusivamente riferito agli insediamenti ricadenti nel territorio dei singoli comuni, le cui indicazioni cartografiche, esemplificazioni e disposizioni sono da ritenersi contenuto integrativo a carattere prescrittivo del POI e delle presenti Norme. I Comuni eventualmente già dotati di PEBA, con apposito atto, integrano il suddetto Piano - programma, tenendo conto delle disposizioni a tal fine contenute nel presente articolo.

2. Il PEBA reca in particolare le indicazioni tecniche e le direttive di orientamento operativo ed attuativo aventi i contenuti di cui all'art. 95 comma 6 della LR 65/2014, individuando i principali interventi ed opere finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle attrezzature e strutture pubbliche e di uso pubblico, degli spazi comuni di interesse collettivo o generale e delle principali infrastrutture per la mobilità.

3. Il piano - programma di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa ricognizione delle attività e degli interventi contenuti in altri strumenti di programmazione comunale aventi attinenza con le problematiche di accessibilità e tenendo conto delle previsioni urbanistiche e delle corrispondenti disposizioni normative del POI, con prioritaria attenzione per quelle di cui al Titolo V delle presenti Norme, è corredato:

  • - della ricognizione degli immobili e degli spazi di proprietà del comune, sulla base di quanto in via preliminare indicato ed individuato dal Quadro conoscitivo (QC) del POI;
  • - dalla verifica puntuale delle condizioni di accessibilità dei suddetti immobili e spazi, con la conseguente identificazioni di eventuali condizioni e fattori di criticità o ridotta accessibilità, da considerarsi anche in relazione alle attività e alle funzioni che vengono in essi erogate;
  • - dall'indicazione sommaria degli interventi, delle misure e delle opere che si ritengono necessari ed adeguati ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e per la contestuale mitigazione delle criticità individuata;
  • - dalla definizione di un ordine di priorità nella esecuzione dei suddetti interventi, misure ed opere tenendo conto delle disponibilità di bilancio comunali e del programma delle opere pubbliche.

4. Le attività di monitoraggio del POI di cui all'art. 85 delle presenti Norme, danno conto dello stato di attuazione del piano - programma di cui ai precedenti commi, individuando le indicazioni per il suo aggiornamento e la sua integrazione.

5. Gli strumenti attutivi (PA, PUC e PdC) delle previsioni del POI concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, sono tenuti ad assicurare la riduzione o la mitigazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche in conformità con quanto previsto dalla LR 47/1991 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), tenendo a riferimento, secondo il criterio dell'analogia, delle indicazioni contenute nel "Piano - programma" di cui ai precedenti commi. Nei casi di funzioni pubbliche o di uso pubblico gli interventi di qualsiasi natura devono in ogni caso assicurare la realizzazione di elementi, opere, manufatti e strutture, ovvero l'installazione di strutture ed impianti (ascensori, piattaforme, servoscale, ecc.) all'interno di fabbricati, ovvero degli spazi aperti (anche pertinenziali), nonché la formazione di itinerari con superfici complanari e orizzontali, opportunamente raccordate (rampe, scale mobili, ecc.), idonee a garantire l'accessibilità ai diversi immobili.

Art. 90. Tutela dei beni e manufatti minori di interesse patrimoniale

1. Il POI, secondo le finalità generali definite dal PSI in riferimento al patrimonio territoriale, sulla base del Quadro conoscitivo (QC), individua con apposita simbologia grafica nelle cartografie di Quadro propositivo (QP), con valore indicativo ed orientativo i "Beni e manufatti minori di interesse ambientale e culturale" comprendenti in particolare:

  • - Sorgenti captate;
  • - Alberi monumentali, alberi di rilevanza ambientale, ilari alberati di corredo della viabilità;
  • - Sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, ecc.);
  • - Manufatti votivi e religiosi;
  • - Lavatoi, fontanili e abbeveratoi;
  • - Elementi testimoniali della Linea Gotica;
  • - Ponti e altre opere d'arte infrastrutturali;

considerati beni di interesse comune unitamente a quelli indicati per la rete della mobilità lenta (di cui all'art. 71 delle presenti Norme), per i quali sono dettati dallo stesso POI i seguenti indirizzi di orientamento ai fini della loro tutela, conservazione e conseguente eventuale riqualificazione.

2. Fermo restando quanto disciplinato agli art.li 86 e 87 delle presenti Norme, i beni e manufatti precedentemente elencati sono soggetti a tutela nella loro consistenza fisica e materiale e diversa caratterizzazione (geomorfologica, idraulica, culturale e biologica), ad azioni di ripristino o restituzione (reimpianto) di parti mancanti o degradate, nonché a valorizzazione e qualificazione del loro contenuti testimoniali, documentali e d'uso.

3. Gli interventi e le opere di qualsiasi natura da attuarsi in applicazione delle previsioni e conseguenti disposizioni normative del POI, qualora interessino "Zone" nelle quali ricadano i beni e manufatti precedentemente elencati, devono garantire la contestuale manutenzione degli stessi beni e manufatti, l'eventuale recupero (se necessario orientato al superamento di eventuali situazioni di degrado, dequalificazione o di perdita di funzionalità), nel rispetto dei caratteri di naturalità ovvero ambientali, tipologici, formali e costruttivi originari.

4. I PA, PUC e PdC, di cui all'art. 6 delle presenti Norme e i PAPMAA., di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché ogni altro progetto soggetto a titolo abilitativo, ove comprendenti beni e manufatti di cui al precedente comma 1, sono corredati da un apposito rilievo di dettaglio atto ad individuare la consistenza, la caratterizzazione e la qualità degli stessi, anche riscontrando eventuali situazioni di degrado localizzato o di perdita di funzionalità.

5. In questo quadro, ai fini di quanto disposto al precedente comma 4, a livello generale, il POI definisce i seguenti indirizzi di orientamento:

  • a) È da evitare l'alterazione del tracciato, della giacitura, delle caratteristiche formali e materiali delle strade vicinali e poderali, dei sentieri dei percorsi camporili e delle mulattiere, ancorchè non individuati dal POI, con prioritaria attenzione per quelli di cui all'art. 71 delle presenti Norme, se non per comprovate esigenze di interesse pubblico e comunque da effettuarsi sempre previa autorizzazione comunale. Dette strade, qualora non di proprietà pubblica ma riconosciute di uso pubblico, dovranno essere oggetto di manutenzione e gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche funzionali, morfologiche e materiali dei percorsi o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
  • b) Deve essere assicurata la conservazione e la manutenzione delle sistemazioni idraulico - agrarie tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, lunette, ecc.), ancorchè non individuati dal POI ,nei loro caratteri formali e funzionali di presidio agrario, forestale e idrogeologico, indipendentemente dalle pratiche colturali esercitate; in questo quadro è sempre ammesso il consolidamento e il ripristino delle strutture originarie, anche mediante l'introduzione di tecniche e soluzioni costruttive contemporanee purché aventi caratteri formali ed estetico - percettivi analoghi o comparabili a quelli originari o tradizionali.
  • c) Per gli elementi semi-naturali quali alberi monumentali, filari, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche e private o lungo i confini di proprietà, ancorchè non individuati dal POI, è obbligatoria la tutela. Gli interventi manutentivi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale l'elemento o gli elementi sono collocati, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto di riferimento. Sono da perseguire azioni di difesa fitosanitaria tese alla conservazione di tali elementi naturali. L'eventuale loro abbattimento potrà essere autorizzato per comprovati motivi fisiologici, fitosanitari, di instabilità: la loro sostituzione dovrà essere preferibilmente effettuata con piante autoctone, non idroesigenti e non infestanti. Gli interventi di manutenzione dovranno essere condotti secondo modalità e tecniche finalizzate a mantenere le caratteristiche peculiari degli stessi, o a ripristinare tali caratteristiche qualora esse siano state perdute in seguito a mancata manutenzione od a interventi alterativi.
  • d) I beni di interesse documentale, testimoniale o culturale, ovvero gli altri manufatti di natura edilizia (ponti, muri a retta, fonti, opere d'arte, ecc.), della cultura devozionale (maestà, croci, tabernacoli, marginette, ecc.) e dell'arredo urbano (pozzi, cippi, sedute, scale, androni, fontane, lavatoi, essiccatoi, ecc.), ancorchè non individuati dal POI, dovranno essere oggetto di manutenzione e, qualora sia necessario, di restauro. Tali interventi devono essere estesi all'immediato intorno spaziale ed ambientale nel quale il manufatto è collocato, al fine di salvaguardarne le relazioni spaziali e percettive con il contesto ambientale di riferimento. A tal fine gli interventi ammessi sono fino al "restauro e risanamento conservativo" (Rs).
  • e) I Geotopi e le sorgenti sono soggetti alle condizioni e prescrizioni definite dal POI sulla base di quanto definit0 ed indicato nel Quadro geologico - tecnico (QG), di cui all'art. 83 delle presenti Norme. Per le sorgenti resta inoltre fermo quanto ulteriormente disposto agli art.li 55 e 64 delle presenti Norme.

6. Qualora i beni e i manufatti richiamati ai commi precedenti ricadono all'interno di "Zone" disciplinate al Titolo VI (Disciplina delle trasformazioni, Nuove previsioni) delle presenti Norme, o siano direttamente relazionati a queste e riferibili alla proprietà del proponente o di proprietà pubblica, il Piano attuativo (PA), il Progetto Unitario Convenzionato (PUC) o il Permesso di costruire (PdC) convenzionato, previsto e disciplinato dal POI per dette zone dovrà garantire, come ulteriore "misura di corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ai sensi degli articoli 10 e 72 delle presenti norme, compatibilmente con gli interventi di natura edilizia e urbanistica ammessi dallo stesso POI nelle singole "Schede - norma", interventi di manutenzione o restauro di detti beni e manufatti che saranno assicurati nell'ambito dell'apposita convenzione da stipulare tra soggetto proponente e Comune interessato.

7. Il RE.o può stabilire ulteriori specifici indirizzi e criteri per la conduzione degli interventi di cui ai precedenti commi, nonché eventuali incentivi di natura fiscale e tributaria da porre in relazione alla proprietà degli stessi.