Piano Operativo Intercomunale
Art. 82. Valutazione ambientale e strategica (VAS) e valutazione di incidenza (VINCA)
1. La disciplina del POI, ovvero le previsioni urbanistiche e le corrispondenti disposizioni normative, con particolare riferimento alle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, è sottoposta a specifica ed appropriata "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS), ai sensi della LR 10/2010 e smi. Le analisi, le verifiche e gli esiti di tale valutazione sono contenuti nel Quadro valutativo (QV) e appositamente descritte nell'elaborato denominato "QV.1 Rapporto Ambientale (RA)" di VAS e in forma più semplifica nell'elaborato denominato "QV.2 Sintesi non tecnica", di cui all'art. 3 delle presenti Norme.
2. In considerazione che i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia sono interessati dai "Siti della rete Natura 2000" denominati: ZSC "M. Romecchio-M. Rondinaio-Poggione" (Id. IT5120005), ZPS 'Praterie primarie e secondarie delle Apuane' (Id. IT5120015), ZSC "M. Croce-M. Matanna" (Id. IT5120012), il RA del POI è anche corredato ed integrato dell'apposito elaborato denominato "QV.3 Studio di Incidenza ambientale" (SIA) ai fini della "Valutazione di Incidenza Ambientale" (VINCA).
3. Il RA e il SIA, unitamente ai relativi allegati cartografici, grafici e documentali, costituiscono parte integrante e sostanziale del POI e riferimento per la valutazione di sostenibilità ambientale delle trasformazioni da esso previste. Il RA e il SIA contengono inoltre la considerazione degli esiti delle attività valutative svolte per il POI, che confluiscono, in termini di indirizzi, prescrizioni e misure nelle presenti Norme.
4. Gli strumenti attuativi (PA o PUC) del POI, ovvero i titoli abilitativi ed autorizzativi conseguenti all'attuazione delle previsioni dello stesso POI, i progetti di opera pubblica, sono tenuti a tenere conto e osservare - nei limiti delle competenze in materia urbanistica ed edilizia - delle indicazioni e misure di orientamento contenute nel RA di VAS, riferite alle singole previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" dei singoli comuni, che raccolgono ed integrano anche gli esiti della VINCA. In questo quadro, per le diverse previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" il POI definisce inoltre "Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS", riportate nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte II - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio urbanizzato e Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), cui devono conformarsi gli strumenti, gli atti e titoli abilitativi comunque denominati da approvarsi in attuazione del POI.
5. In attuazione dell'art. 5, Comma 3, del DPRn. 357/1997 ed in applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III Capo IV della LR 30/2015, gli strumenti attuativi del POI, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte i "Siti della Rete Natura 2000" di cui al precedente comma 2, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sullo stesso sito, sono tenuti a contenere un apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, volto a individuare i principali effetti (diretti e indiretti) sugli habitat e le specie e sull'integrità dei siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi, delle ulteriori disposizioni contenute negli eventuali specifici "Piani di Gestione" (PdG), nonché dei contenuti e delle risultanze dello SIA che correda la VINCA del POI.
6. Gli strumenti, gli atti e titoli abilitativi da approvarsi in attuazione del POI si conformano altresì alle prescrizioni e condizioni contenute nei vigenti "Piani comunali di classificazione acustica" dei singoli comuni (PCCA), di cui all'art. 8 delle presenti Norme.
7. Tenendo a riferimento le prescrizioni di cui al precedente comma 3, ai sensi dell'art. 8 della LR 10/2010 e smi, le attività di valutazione degli atti di governo del territorio, con particolare riferimento alle previsioni soggette a "Piani Attuativi" (PA), ove richieste ai sensi di legge, tenendo conto delle valutazioni già svolte dal POI e si articolano esclusivamente secondo i seguenti contenuti:
- a) controllo di conformità e coerenza dello strumento attuativo alle prescrizioni e misure contenute nelle schede - norma del POI, comprensive della certificazione, ovvero argomentazione, del rispetto e della declinazione operativa delle eventuali ulteriori - indicazioni e misure di orientamento definite dal RA di VAS;
- b) certificazione, ovvero argomentazione, del rispetto della disciplina per la qualità delle previsioni e degli interventi di trasformazione (di cui all'art. 87 delle presenti Norme), nonché di quelle concernenti l'edilizia sostenibile e la promozione delle fonti energetiche rinnovabili (di cui all'art. 88 delle presenti Norme);
- c) ulteriore controllo e certificazione concernente l'erogazione di specifici servizi territoriali di cui al successivo comma 9.
8. I Programmi aziendali (PAPMAA), riferiti alle previsioni e alle categorie di intervento di cui all'art. 25 delle presenti Norme, qualora prevedano la realizzazione di nuovi edifici (comunque a destinazione rurale) sono soggetti ad eventuale ulteriore procedura di VAS nei casi espressamente indicati dalla LR 10/2010 e smi.
9. Fermo restando quanto disposto all'art. 6 comma 4 delle presenti Norme, in applicazione delle disposizioni e delle indicazioni impartite delle autorità competenti in materia di acque, qualora le opere di urbanizzazione da realizzare per l'attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi previsti per le diverse "Zone" di trasformazione di cui al Titolo VI delle presenti Norme, ed in particolare di quelle connesse con l'approvvigionamento e lo smaltimento idrico, non siano previste nel piano degli investimenti triennali approvato dall'Autorità Idrica Toscana (AIT), esse dovranno essere obbligatoriamente realizzate a cure e spese dei proponenti nell'ambito dell'attuazione delle previsioni del presente POI quali misure di mitigazione e compensazione degli effetti territoriali e ambientali e quindi oggetto di convenzione tra il soggetto attuatore, il Comune ed il Concessionario (soggetto gestore delle reti), secondo le prescrizioni che verranno preventivamente indicate e definite dalla stessa AIT, ovvero dal soggetto gestore del servizio idrico integrato, sentito obbligatoriamente ai sensi delle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.
Art. 83. Fattibilità idrogeologica e sismica. Rinvio alle indagini e relative prescrizioni
1. Il POI è corredato del "Quadro geologico- tecnico" (QG), ovvero delle Indagini di fattibilità idraulica, geologica e sismica, redatte ai sensi dell'art. 104 della LR 65/2014, in conformità, oltre che alle corrispondenti indagini di pericolosità del PSI vigente, alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione settoriale sovraordinati quali il "Piano d gestione degli alluvioni" (PGRA), il "Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI frane) per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica", dell'Autorità del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, nonché la LRn. 41/2018 "Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua".
2. Le suddette indagini del Quado geologico - tecnico (QG) recano la valutazione delle classi di fattibilità relative alle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia individuate dal POI, effettuate sulla base delle direttive dettate dal Regolamento di cui alla DPGR n° 5R/2020, in coerenza con le leggi ed i piani sovraordinati elencati al precedente comma 1.
3. Gli strumenti attuativi del POI comunque denominati, le opere e gli interventi edilizi ed urbanistici concernenti i titoli abilitativi, comunque denominati, previsti dal POI, sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e limitazioni riferite alle diverse condizioni di fattibilità (sismica, geomorfologica ed idraulica) così come individuate ed indicate nell'elaborato denominato "QG.I Relazione generale di fattibilità geologico - tecnica" che reca, tra l'altro e più in dettaglio mediante apposite "schede" e "tabelle" (Appendice 1 - Schede di fattibilità geologica), le condizioni di fattibilità con specifico riferimento alle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, sulla base di quanto indicato dal POI negli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
Art. 84. Ricognizione dei "Beni paesaggistici e culturali" e compatibilità paesaggistica
1. Il POI prende atto e fa propria la ricognizione delle prescrizioni e prescrizioni d'uso del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente con specifico riferimento ai "Beni Paesaggistici" formalmente riconosciuti a tal fine contenuta negli elaborati di quadro conoscitivo denominati "QC.VII Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Quadro generale" (35k) e "QC.VIII Ricognizione vincoli paesaggistici, culturali e ambientali. Quadro comunale" (10k), dello stesso POI, assicurandone a tal fine il rispetto, secondo quanto disposto nel successivo comma 3.
2. La suddetta cartografia reca inoltre con valore ricognitivo e indicativo ma non esaustivo i beni architettonici ricompresi quali beni culturali, cose immobili e mobili di cui alla Parte II del Codice dei Beni culturali e il paesaggio (D.Lgs 42/2004, art.li 10 e 11). Costituiscono altresì beni culturali, ancorché non identificati nelle cartografie del POI, quelli che risultino opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale cui all'art. 12 dello stesso codice.
3. Le previsioni e la disciplina del POI si applicano comunque nel prioritario rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d'uso contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" (allegato 8b) del Piano di Indirizzo territoriale regionale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico (PPR) vigente, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 19 della disciplina dello stesso PIT con valenza di PPR., come riportate in via ricognitiva e per quanto attinente ai territori dei Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Pescaglia all'Appendice "B" alle presenti Norme,
4. Le suddette prescrizioni si integrano con le "Eventuali ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e/o Paesaggistica" di dettaglio, definite per la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche", di cui al Titolo VI delle presenti Norme, secondo quanto indicato nelle singole schede - norma di cui agli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
5. Per i beni culturali, le cose immobili e mobili di cui alla Parte II del Codice dei Beni culturali e il paesaggio (D.Lgs 42/2004) sottoposti a vincolo monumentale (architettonico) diretto, le "Indicazioni di dettaglio per il controllo degli interventi edilizi" definite dal POI agli art.li 23, 35, 39, 40 e le "Ulteriori indicazioni e direttive di dettaglio" di cui all'art. 86 delle presenti Norme, possono essere derogate nell'ambito della Autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del MIC ed in questi casi le eventuali prescrizioni formulate in sede autorizzativa prevalgono sulle suddette indicazioni e direttive eventualmente difformi, fermo restando le altre disposizioni normative di natura urbanistica definite dal POI.
Art. 85. Sistema Informativo Geografico (SIG) e monitoraggio della pianificazione
1. In analogia a quanto disposto all'art. 54bis della LR 65/2014 in riferimento al "Sistema informativo regionale integrato" per il governo del territorio, l'UC è dotata di un "Sistema Informativo Geografico" (SIG), appositamente allestito in coerenza e secondo standard coerenti e compatibili con quello regionale e finalizzato a supportare l'attuazione delle politiche e l'attività amministrativa in materia di governo del territorio per la conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale. L'ufficio Unico di Piano, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio dell'UC, definisce con apposito provvedimento le modalità operative di organizzazione e gestione di detta infrastruttura e le interazioni tra il SIG dell'UC e le infrastrutture allestite dagli altri soggetti del governo del territorio, individuando le modalità di collaborazione, interazione e conseguente integrazione dei dati e delle informazioni.
2. Il POI, attraverso la gestione e l'utilizzo del "Sistema Informativo Geografico" (SIG), in forma complementare e ad integrazione delle attività previste per il PSI, è soggetto ad attività di controllo dello stato di attuazione e di monitoraggio svolte dall'Ufficio Unico di Piano dell'UC della Mediavalle del Serchio che ne informa il Consiglio dell'UC e i singoli Consigli Comunali, con cadenza almeno biennale.
3. Le attività di monitoraggio del POI, secondo quanto indicato nel RA di VAS, di cui all'art. 82 delle presenti Norme, assicurano in particolare, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 29 della LR 10/2010 e smi:
- - il controllo degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del POI, al fine di individuare tempestivamente gli eventuali impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive;
- - la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dal PSI vigente, al fine di individuare le eventuali disfunzionalità e carenze della relativa disciplina e di adottare le opportune politiche correttive.
4. Alla scadenza di validità delle previsioni concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni urbanistiche" del POI, di cui al precedente Titolo VI, l'Ufficio Unico di Piano redige una apposita relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni (bilancio del dimensionamento effettivamente attuato) in esso contenute e più in generale sullo stato di attuazione e gestione della complessiva disciplina dello stesso POI. In questa sede sono anche verificati gli obiettivi di soddisfacimento degli Standard Urbanistici indicati dal PSI vigente, anche ai fini di apportare gli eventuali correttivi e le integrazioni nell'ambito della revisione quinquennale delle previsioni di POI, ovvero di procedere ai sensi di quanto disposto dai commi 12, 13 e 14 dall'art. 95 della LR 65/2014.
