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Art. 78. Corridoi e ambiti di salvaguardia della pianificazione sovraordinata

1. Definizione. Comprende le aree finalizzate alla definizione di "Corridoi infrastrutturali di salvaguardia", mediante la necessaria puntualizzazione nella scala del POI, degli ambiti destinati alle "Localizzazioni di trasformazione all'esterno del territorio urbanizzato" del PSI, con specifico riferimento a quelli concernenti la realizzazione di "Nuove infrastrutture stradali", ovvero di "Nuove attrezzature pubbliche di interesse e livello comprensoriale" per le quali non risultano ancora definiti i relativi progetti di opera pubblica.

2. Disposizioni generali. Il POI dettaglia i suddetti ambiti, in specifiche indicazioni cartografiche, corrispondenti a "Corridoi e ambiti di salvaguardia", distinti con apposita simbologia e campitura grafica nelle cartografie del Quadro progettuale (Qp), tenendo conto dei contenuti che corredano il PSI e/o dello stato di avanzamento dei livelli di progettazione eventualmente predisposti. In particolare sono individuati dal POI:

  • - Nuova viabilità di collegamento Barga - Fornaci di Barga (Codice identificativo IS.01 del PSI, ricadente nell' UTOE. 12 del Comun di Barga);
  • - Nuova viabilità di collegamento Barga - Fosciandora (Codice identificativo IS.O2 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
  • - Nuova viabilità di collegamento Barga - Filecchio (Codice identificativo IS.O4 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
  • - Nuovo presidio ospedaliero e attrezzature sanitarie loc. "Mologno" (Codice identificativo AP.01 del PSI, ricadente nell'UTOE. 13 del Comune di Barga);
  • - Nuovo ponte sul Fiume Serchio loc. "Socciglia" (Codice identificativo IS.11 del PSI, ricadente nell'UTOE. 20 del Comune di Borgo a Mozzano).

I "corridoi e ambiti di salvaguardia", non aventi valore conformativo ai fini del regime e della destinazione dei suoli, rappresentano gli ambiti territoriali di riferimento non prescrittivo entro i quali elaborare, predisporre ed approvare, anche mediante le procedure dell'Accordo di Programma e/o dell'Accordo di pianificazione, progetti di opera pubblica, finalizzati alla successiva realizzazione di "Opere di urbanizzazione primaria o secondaria" (Ur).

3. Categorie di intervento. Fino all'approvazione degli Accordi di Programma e/o degli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, ovvero dei progetti di opera pubblica, il POI definisce le seguenti prescrizioni inerenti la realizzazione degli interventi urbanistico - edilizi ammessi dalle disposizioni normative definite dal POI per le singole "Zone" di cui all'art. 13 delle presenti Norme. In particolare all'interno dei suddetti "corridoi di salvaguardia", in limitazione rispetto a quanto eventualmente previsto nelle diverse "Zone" del POI, non sono ammesse le seguenti categorie di intervento:

  • - la "nuova edificazione" (Ne);
  • - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru);
  • - la "sostituzione edilizia" con incremento volumetrico (Se).
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2).

All'interno dei "corridoi di salvaguardia" la realizzazione di "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola" in territorio rurale, di cui all'art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal POI per le singole "Zone", di cui al Titolo II delle presenti Norme, è subordinata all'approvazione di un "titolo abilitativo" convenzionato, nell'ambito del quale - attraverso la convenzione - è garantita la demolizione di manufatti, edifici ed opere realizzati qualora essi vengano interessati dai progetti concernenti la nuova viabilità e senza alcun onere a carico dei Comuni o di altri Enti locali e soggetti pubblici interessati. A tal fine la convenzione è corredata di eventuali idonee garanzie in relazione agli interventi da realizzare.

4. Ulteriori indicazioni e misure. Gli Accordi di Programma e/o gli Accordi di pianificazione di cui al precedente comma 2, o progetti di opera pubblica sono tenuti a definire adeguate misure di mitigazione e compensazione (anche finalizzati ad incrementare la dotazioni di standard e spazi pubblici di servizio o correlati alle infrastrutture da progettare), da realizzarsi in "Zone" anche esterne alle aree eventualmente oggetto di progettazione, ritenute comunque necessarie a garantire elevati livelli di compatibilità ambientale e il corretto inserimento paesaggistico delle nuove infrastrutture in relazione ai territori e/o agli insediamenti interessati.

Art. 79. Previsioni di nuovi insediamenti, attrezzature, servizi e dotazioni territoriali (C)

1. Definizione. Comprendono le nuove previsioni di trasformazione del POI oggetto di copianificazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 della LR 65/2014 che declinano e dettagliano le specifiche "Localizzazioni di trasformazione comportanti impegno di suolo non edificato all'esterno del territorio urbanizzato", secondo le diverse categorie di previsione (non residenziali) già indicate all'art. 28 della Disciplina del PSI. Si tratta altresì di nuove previsione di trasformazione individuate dal POI in applicazione alle disposizioni di cui all'art. 19 quinto periodo della Disciplina del PSI finalizzate esclusivamente a garantire le necessarie dotazioni di standard urbanistici, ovvero di spazi ed attrezzature pubblici, di limitata estensione a servizio dei centri minori, degli agglomerati e nuclei rurali. In particolare il POI in esito alla Conferenza di copianificazione, di cui all'art. 73 delle presenti Norme, disciplina le seguenti "Zone":

  • - Previsioni già individuate in sede di copianificazione del PSI (C.Is);
  • - C.Is.1.BA Ampliamento e valorizzazione Rifugio loc. "Vetricia"
  • - C.Is.2.BA Ampliamento e valorizzazione Rifugio loc. "Colle Fobbia"
  • - C.Is.3.BA Potenziamento strutture turistiche e ricettive loc. "Il Ciocco"
  • - C.Is.4.BA Potenziamento strutture, attrezzature e servizi loc. "Il Ciocco"
  • - C.Is.5.BA Nuovo complesso scolastico nel Capoluogo (Barga)
  • - C.Is.6.BA Potenziamento strutture turistiche e ricettive loc. "Lato"
  • - C.Is.7.BA Riqualificazione insediamento produttivo loc. "Ponte all'Ania"
  • - C.Is.8.BA Nuovo parco e attrezzature ludiche e sportive loc. "Case Operaie"
  • - C.Is.9.BA Parco tematico "casina della Befana" loc. "Pegnana"
  • - C.Is.1.BM Ampliamento area industriale loc. "Pianello"
  • - C.Is.1.CA Completamento insediamenti produttivi loc. "Camparlese"
  • - C.Is.1.PE Nuova area di sosta attrezzata loc. "San Rocco in Turrite"
  • - C.Is.2.PE Nuova struttura turistico ricettiva loc. "Monte Acuto" (Fiano)
  • - C.Is.3.PE Nuova struttura turistico ricettiva loc. "Al Palazzo" (S. Martino)
  • - Previsioni individuate in applicazione della disciplina del PSI (C.at);
  • - C.At.1.BM Nuovo parcheggio lungo strada loc. "Gioviano"
  • - C.At.2.BM Nuovo parcheggio via di Fucina loc. "Corsagna"
  • - C.At.3.BM Nuovo parcheggio via di Dezza Alta loc. "Fontana"
  • - C.At.4.BM Nuova viabilità di raccordo a Domazzano, Loc. "S.Donato"
  • - C.At.1.CA Nuovo parcheggio di servizio al cimitero loc. "Calavorno"
  • - C.At.2.CA Nuovo parcheggio via della Corte loc. "Piano di Coreglia"
  • - C.At.3.CA Nuovo parco urbano e relativo parcheggio loc. "Coreglia" capoluogo
  • - C.At.4.CA Nuovo parcheggio via per Case Nencio loc. "Case di Nencio"
  • - C.At.5.CA Nuovo parcheggio via Monte Rastrelli loc. "Camparlese"
  • - C.At.1.PE Nuovo parcheggio di servizio al cimitero loc. "Vetriano"
  • - C.At.2.PE Nuovo parcheggio lungo strada loc. "Vetrianello"
  • - C.At.3.PE Nuovo parcheggio di servizio attrezzatura scolastica loc. "Piegaio basso"

Le "Zone" contraddistinte con il codice identificativo univoco alfanumerico C.At, aventi per oggetto l'integrazione e il potenziamento dell'offerta di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali, sono - per la natura stessa delle relative previsioni - anche considerate ai fini della dotazione di standard urbanistici dei singoli comuni.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" ed in particolare quelle indicate con il codice identificativo univoco alfanumerico C.Is, il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o di "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI. In altri casi si tratta invece di "Zone" (in particolare quelle indicate con codice identificativo univoco alfanumerico C.At) destinate dal POI alla realizzazione di Progetti (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opere pubbliche, secondo la legislazione e regolamentazione vigente in materia.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, secondo le categorie indicate al precedente comma 1, il POI definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio, contenute negli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA, dei PUC ovvero dei progetti di opera pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle "schede norma" dei diversi Atlanti comunali sono, di norma, riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
    • - Riferimenti catastali.
      • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
        • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
        • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
        • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
          • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
            • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
            • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
              • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
              • e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
                • - Urbanizzazioni primarie;
                • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
                • - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
                • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
                • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
                • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

                Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nelle stesse "Schede - norma", prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.

              7. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", il POI indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici di riferimento, di cui al precedente comma 2 lettera a).

            Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme.

          4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "Schede norma" di cui ai richiamati elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

        5. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle "Scheda - norma", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria" (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

      Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PA" e dei "PUC", per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

    Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse rimangono vincolate a quanto indicato nei "PA" e nei "PUC" o nei progetti di opera pubblica approvati.

Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "Progetti di opera pubblica"(in particolare quelle indicate con codice identificativo univoco alfanumerico C.At. C.Is, C.Pf), per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati, si applicano invece le disposizioni di cui al Titolo V delle presenti Norme, tenendo conto e con riferimento diversa categoria di spazio pubblico, attrezzatura o infrastruttura effettivamente realizzata.

Art. 80. Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi e opere pubbliche esistenti (S)

1. Definizione. Comprendono le nuove previsioni di trasformazione del POI, generalmente riferite all'ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) di insediamenti produttivi o attrezzature e/o infrastrutture pubbliche esistenti, poste all'attenzione della conferenza di copianificazione in ottica collaborativa ancorchè ai sensi dell'art. 25 comma 2 della LR 65/2014 escluse dal relativo procedimento , non espressamente individuate e disciplinate dal PSI ma individuate e disciplinate dal POI in attuazione della complessiva Strategia di sviluppo sostenibile dello stesso PSI, di cui all'art. 73 delle presenti Norme. In particolare il POI individua e disciplina le seguenti "Zone":

  • - Previsioni di ampliamento di insediamenti produttivi esistenti (S.Ip);
  • - S.Ip.1.BA Ampliamento e riqualificazione impianto di inerti loc. "Mologno"
  • - S.Ip.1.PE Ampliamento insediamento commerciale loc. "Monsagrati"
  • - Previsioni di ampliamento delle opere pubbliche esistenti (S.At);
  • - S.At.1.BA Ampliamento parcheggio stazione ferrovia loc. "Fornaci di Barga"
  • - S.At.2 BA Adeguamento viabilità (pista ciclabile) loc. "Piangrande"
  • - S.At.3.BA Ampliamento parcheggio attrezzatura scolastica loc. "Filecchio"
  • - S.At.4.BA Ampliamento impianti sportivi e parcheggio loc. "Piangrande"
  • - S.At.1.BM Integrazione e adeguamento viabilità loc. "Corsagna"
  • - S.At.2.BM Ampliamento parcheggio via del Collettino, Loc. Corsagna
  • - S.At.3.BM Adeguamento viabilità loc. "Borgo a Mozzano" - "Oneta"
  • - S.At.4.BM Ampliamento parcheggio loc. "Anchiano"
  • - S.At.5.BM Ampliamento e adeguamento viabilità in loc. "Roncato"
  • - S.At.6.BM Ampliamento parcheggio impianti sportivi loc. "Borelle" Valdottavo
  • - S.At.7.BM Adeguamento viabilità loc. "la Pieve" Valdottavo"
  • - S.At.8.BM Adeguamento viabilità loc. "Castello" Valdottavo"
  • - S.At.9.BM Ampliamento parcheggio via S. Francesco loc. "Borgo a Mozzano"
  • - S.At.10.BM Ampliamento attrezzature cimiteriali loc. "Domazzano"
  • - S.At.11.BM Ampliamento attrezzature cimiteriali, loc. "Anchiano"
  • - S.At.12.BM Ampliamento attrezzature cimiteriali, loc. "S.Romano"
  • - S.At.13.BM Ampliamento parcheggio del cimitero, loc. "Cerreto"
  • - S.At.1.CA Ampliamento impianti sportivi loc. "Calavorno"
  • - S.At.2.CA Ampliamento parcheggio loc. "S. Lucia"
  • - S.At.3.CA Ampliamento parcheggio loc. "Lucignana"
  • - S.At.4.CA Ampliamento impianti sportivi loc. "Ghivizzano"
  • - S.At.5.CA Ampliamento attrezzature cimiteriali loc. "Vitiana"
  • - S.At.1.PE Ampliamento parcheggio loc. "Ansana"
  • - S.At.2.PE Ampliamento impianti sportivi loc. "Monsagrati"
  • - S.At.3.PE Ampliamento spazi pertinenziali casa di comunità loc. "Torcigliano"

Le "Zone" contraddistinte con il codice identificativo univoco alfanumerico S.at, aventi per oggetto l'ampliamento dell'offerta di attrezzature, servizi e dotazioni territoriali, sono - per la natura stessa delle relative previsioni - anche considerate ai fini della dotazione di standard urbanistici dei singoli comuni.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" ed in particolare quelle indicate con il codice identificativo univoco alfanumerico C.ip, il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o di "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI. In altri casi si tratta invece di "Zone" (in particolare quelle indicate con il codice identificativo univoco alfanumerico C.At. C.Is, C.Pf) destinate dal POI alla realizzazione di Progetti (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opere pubbliche, secondo la vigente legislazione e regolamentazione in materia.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio, contenute negli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA, dei PUC ovvero dei progetti di opera pubblica, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle "schede norma" dei diversi Atlanti comunali sono, di norma, riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
    • - Riferimenti catastali.
      • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
        • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
        • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
        • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
          • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
            • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
            • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
              • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
              • e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
                • - Urbanizzazioni primarie;
                • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
                • - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
                • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
                • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
                • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

                Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nelle stesse "Schede - norma", prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.

              4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", il POI indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC o dei progetti di opera pubblica, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici di riferimento, di cui al precedente comma 2 lettera a).

            Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme.

          5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "Schede norma" di cui ai richiamati elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

        6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle "Scheda - norma", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria" (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

      Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PA" e dei "PUC" o dei progetti di opera pubblica, per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

    Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PA" e nei "PUC" o nei progetti di opera pubblica approvati.

Art. 81. Aree dismesse e/o dequalificate di recupero o riqualificazione (R)

1. Definizione. Comprendono aree trasformate e singoli insediamenti abbandonati, dequalificati, ovvero con funzioni non compatibili con il contesto agricolo e/o naturale entro cui risultano inseriti, comunque caratterizzati da fenomeni di degrado fisico, igienico - sanitario, tipologico e funzionale, posti esclusivamente all'interno del "Territorio rurale" del PSI, individuati dal POI sulla base delle specifiche indicazioni del PSI con riferimento alla disciplina degli "Ambiti delle aree agricole e forestali", ovvero quali ambiti entro cui risultano localizzate "funzioni non agricole in territorio rurale", che interferiscono con il contesto territoriale interessato.

2. Disposizioni generali e strumenti attuativi. Per queste "Zone" il POI, per ogni singolo comune, prevede interventi edilizi differenziati secondo quanto disposto al successivo comma 3, da realizzarsi mediante la preventiva formazione di un "Piano Attuativo" (PA) o "Progetto Unitario Convenzionato" (PUC), di cui all'art. 6 delle presenti Norme, sulla base delle specifiche disposizioni di seguito indicate e vincolate (secondo le disposizioni di cui all'art. 10 delle presenti Norme) alla eventuale contestuale realizzazione e cessione gratuita al comune di "Urbanizzazioni primarie" e "Standard urbanistici e spazi pubblici", cessione gratuita di aree, nonchè all'eventuale esecuzione di specifiche misure di "Corretto inserimento o mitigazione degli effetti ambientali e paesaggistici" ad esclusivo carico, onere e spesa del proponente, in applicazione dei principi di cui all'art. 33 della Disciplina del PSI.

3. Disposizioni di dettaglio. Rinvio alle "Schede - norma". Per ogni "Zona", contraddistinta con apposita simbologia e con codice identificativo univoco alfanumerico, il POI definisce mediante le apposite "schede - norma" di dettaglio, contenute negli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte III - Previsioni di sviluppo sostenibile in territorio rurale), specifiche disposizioni normative e prescrizioni attuative di dettaglio per la formazione dei PA o dei PUC, mediante i quali sono anche riconosciute e regolate le modalità di realizzazione ed eventuale cessione gratuita di spazi, interventi ed opere, di cui al precedente comma 2. In particolare nelle "schede norma" dei diversi Atlanti comunali sono, di norma, riportate e individuate:

  • a) Ubicazione, localizzazione e riferimenti cartografici della previsione, comprendente:
    • - Inquadramento paesaggistico e ambientale (estratto ortofoto);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (estratto del POI);
    • - Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)
    • - Riferimenti catastali.
      • b) Caratteri generali e identificativi della previsione, comprendente:
        • - Elementi identificativi e strumenti attuativi ed operativi;
        • - Articolazione spaziale. Indicazioni localizzative di dettaglio;
        • - Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento.
          • c) Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni, comprendente:
            • - Dimensionamento e parametri urbanistico - edilizi (nuovi insediamenti);
            • - Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni: categorie funzionali ammesse.
              • d) Descrizione e obiettivi della previsione (caratteri degli interventi e delle opere).
              • e) Prescrizioni e misure per l'attuazione della previsione, comprendente:
                • - Urbanizzazioni primarie;
                • - Standard urbanistici e spazi pubblici;
                • - Corretto inserimento o di mitigazione degli effetti ambientali ei paesaggistici;
                • - Eventuali "Beni paesaggistici" interessati (rinvio al rispetto delle relative prescrizioni);
                • - Eventuali ulteriori misure di compatibilità definite nell'ambito del processo di VAS
                • - Ulteriori misure definite nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e Paesaggistica.

                Ai fini della corretta identificazione della previsione, nel caso di differenze tra quanto rappresentato nella cartografia generale di Quadro propositivo (QP) del POI e quanto rappresentato negli estratti cartografici delle singole "Schede - norma", prevale la rappresentazione contenuta in queste ultime. Nel caso di differenze tra la perimetrazione riportata su base CTR e gli specifici "Riferimenti catastali" sempre indicati nelle stesse "Schede - norma", prevalgono questi ultimi. È comunque fatto salvo, in fase di formazione degli strumenti attuativi, quanto disposto all'art. 72 comma 5 delle presenti Norme.

              4. Disposizioni attuative ed operative. Fermo restando quanto disposto all'art. 72 comma 6 delle presenti Norme, l'"Articolazione spaziale. Definizione delle superfici di riferimento" (lettera b) e il "Dimensionamento (parametri) della previsione e disciplina delle funzioni" (lettera c) del precedente comma 3 risultano prescrittive e vincolanti ai fini della formazione dei PA e dei PUC. Per ogni singola "Zona", negli elaborati di Quadro propositivo (QP) ed in particolare nelle singole "Schede - norma" di cui agli elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", il POI indica nell'estratto cartografico denominato "Indicazioni localizzative di dettaglio (Esemplificazione articolazione della previsione)", in via preliminare e con valore di indirizzo ed orientamento per la definizione dei PA e dei PUC, l'organizzazione e la dislocazione distributiva delle diverse superfici con particolare riferimento a:

              • a) La Superficie fondiaria destinata alle trasformazioni (Sf) di progetto;
              • b) L'eventuale quota parte di superficie fondiaria che il POI vincola a specifiche destinazioni urbanistiche (verde privato, varchi inedificati e cinture veri di ambientazione, ecc.);
              • c) Le diverse Superfici destinate a spazi pubblici di progetto da realizzare ed eventualmente cedere gratuitamente al Comune.

              Possono inoltre essere individuati dal POI edifici e manufatti di impianto storico eventualmente soggetti a specifici interventi di recupero e/o ristrutturazione, secondo quanto puntualmente disposto nelle singole "Schede - norma".

            Per queste "Zone" devono inoltre essere rispettati i seguenti ulteriori parametri urbanistici:

            • - Distanze minime dai confini del lotto urbanistico di riferimento non inferiori a mt. 5;
            • - Superficie permeabile non inferiore al 25% della superficie territoriale.

            Sono comunque ammesse le deroghe adeguatamente giustificate di cui all'art. 140 della LR 65/2014 (distanze tra fabbricati), secondo quanto a tal fine disposto all'art. 11 delle presenti Norme

          5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti Norme, le categorie funzionali ammesse dal POI per le diverse "Zone" sono quelle specificatamente indicate nelle apposite "Schede norma" di cui ai richiamati elaborati denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".

        6. Disposizioni transitorie e di decadenza. La disciplina di cui ai precedenti commi è da intendersi vincolante per la formazione dei PA e dei PUC e per la realizzazione degli interventi e delle opere da essi previsti, nonché per la realizzazione ed eventuale cessione gratuita degli spazi pubblici. In mancanza di attuazione delle previsioni definite dalle "Scheda - norma", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è ammessa la sola categoria di intervento della "manutenzione straordinaria" (Ma), senza cambio di destinazione d'uso degli immobili esistenti. Alla scadenza di validità quinquennale della previsione, ai sensi dell'art. 95 comma 8 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme, salvo quanto di seguito disposto.

      Successivamente alla attuazione anche parziale o alla decadenza dei "PA" e dei "PUC", per gli edifici ed i manufatti comunque realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:

    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

    Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei "PA" e nei "PUC" approvati.