Piano Operativo Intercomunale
Art. 74. Piani attuativi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti (PA.n)
1. Strumenti attuativi convenzionati e non decaduti. Il POI conferma e mantiene l'efficacia dei "Piani attuativi" (PA) comunque denominati, dei "Progetti Unitari Convenzionati" (PUC) e dei "Permessi di Costruire" (PdC) convenzionati, non decaduti in forza e fino alla scadenza delle relative convenzioni o atti d'obbligo stipulati, come individuati con apposita simbologia, campitura grafica e codice univoco alfanumerico negli elaborati di Quadro propositivo (QP) dello stesso POI. In particolare, nell'arco di validità stabilito dalle relative convenzioni, sono confermate le previsioni, la disciplina e gli allegati grafici e cartografici dei PA, dei PUC e dei PdC convenzionati a tal fine riportati negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.VI Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali" (Parte I - Stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti).
2. Ulteriori strumenti attuativi in corso di validità recepiti dal POI. Sono fatte salve, inoltre, le previsioni dei "Programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo e ambientale" (PAPMAA), approvati, convenzionati, e non ancora decaduti, unitamente ai relativi allegati grafici e cartografici, ancorchè non indicati negli elaborati del POI
3. Disciplina transitoria e di decadenza. Per i diversi strumenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatti salvi dal POI, restano valide le definizioni urbanistiche ed edilizie contenute nei previgenti RU dei singoli comuni, come eventualmente meglio specificate nel RE comunali vigenti alla data di approvazione dei relativi atti.
Sono ammesse varianti ai "PA", ai "PUC", ai PdC convenzionati e ai "PAPMAA" fatti salvi dal POI, purché conformi alla disciplina del PSI e nel rispetto, in particolare, delle disposizioni concernenti il "Dimensionamento dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni" (art. 29 della Disciplina di piano del PSI) e quella dei "Servizi, dotazioni territoriali e standard urbanistici" (art. 30 della Disciplina di piano del PSI). Resta inoltre salvo l'obbligo del rispetto dei previgenti RU dei singoli comuni e dei RE vigenti alla data di approvazione degli strumenti di cui al precedente periodo.
Alla scadenza di efficacia degli atti disciplinati ed indicati nel presente articolo è fatto salvo quando disciplinato all'art. 110 commi 3 e 4 della LR 65/2014 e, in caso di complessiva e sostanziale decadenza ovvero di impossibilità applicative e attuative delle disposizioni precedentemente richiamate, si applicano in via precauzionale le disposizioni relative alle aree non pianificate di cui all'art. 91 delle presenti Norme.
4. Disciplina successiva all'attuazione o in caso di decadenza. Successivamente alla attuazione anche parziale dei "PA", dei "PUC", dei PDC convenzionati e dei PAPMAA" e a seguito della decadenza di cui al precedente comma 1, per gli edifici ed i manufatti realizzati sono esclusivamente ammessi i seguenti interventi:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - "restauro e risanamento conservativo" (Rs)
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).
Per i soli edifici a destinazione industriale - artigianale sono inoltre ammesse, ai soli fini di garantire lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive esistenti ed già insediate e qualora gli immobili mantengano per almeno 10 anni la destinazione esistente - definita dallo strumento attuativo comunque denominato di cui al comma 1 - mediante apposito atto d'obbligo, le "addizioni volumetriche" (Ad), mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio, fino ad un incremento della Superficie coperta (Sc) o in alternativa di superficie edificata (Se) non superiore al 10% di quella esistente per ogni singola UI.
5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari e Disciplina delle funzioni. Non è ammesso il frazionamento delle UI esistenti realizzate. Le categorie funzionali ammesse e i mutamenti di destinazione d'uso rimangono vincolati a quanto indicato nei PA, nei PUC, nei PdC convenzioanti e nei "PAPMAA", ovvero a quanto indicato nei conseguenti titoli abilitativi rilasciati.
