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Art. 71. Rete della mobilità lenta (ciclabile e pedonale)

1. Definizione. Comprendono gli immobili individuati, anche in coerenza con le indicazioni formulate dal PSI, quali percorsi per la mobilità lenta (pedonali e ciclabili). In particolare il POI individua con apposita simbologia e carattere grafico, comunque con valore ricognitivo e indicativo in ragione della specifica scala di rappresentazione:

  • - Rete dei percorsi ed itinerari ciclabili e pedonali
  • - Rete escursionistica, antiche percorrenze e altri itinerari pedonali

esistenti o di nuova previsione, che costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione delle aree urbane (con particolare riferimento all'accessibilità agli spazi pubblici) e del territorio aperto (con particolare riferimento al Serchio, agli altri parchi territoriali di livello comprensoriale, all'Appennino e alle Alpi Apuane, ai principali beni ambientali e culturali), aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa di percorsi (preferibilmente protetti e ad accessibilità differenziata) dedicata alla mobilità alternativa a quella carrabile.

2. Categorie di intervento. Il POI, mediante interventi edilizi diretti di iniziativa pubblica o privata convenzionati ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico e del mantenimento dell'uso pubblico, prevede interventi, opere e sistemazioni di ripristino, recupero, riqualificazione, miglioramento prestazionale e adeguamento funzionale, per i percorsi e gli itinerari esistenti, nonché la realizzazione di nuovi percorsi, attraverso interventi di "nuova edificazione" (Ne), con priorità ai casi in cui le previsioni ed indicazioni del POI ricadano nelle "Zone" di cui al Titolo V e VI delle presenti norme.

I progetti di opera pubblica devono definire soluzioni e caratteristiche tipologiche e funzionali dei percorsi in grado di garantire l'accessibilità anche alle utenze deboli o diversamente abili secondo la normativa vigente in materia, tenendo a riferimento gli indirizzi di carattere generale contenuti nel "Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano" di ogni singolo comune e di quanto ulteriormente disposto all'art. 88 delle presenti Norme.

3. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I "Percorsi ed itinerari ciclabili e pedonali" devono essere realizzati preferibilmente separati fra loro e dalle carreggiate stradali. Nei soli tratti extraurbani si potranno prevedere itinerari promiscui ciclo - pedonali di larghezza e caratteristiche tecniche e funzionali da individuare caso per caso, in ragione degli approfondimenti connessi con i diversi livelli di progettazione (fattibilità, definitiva esecutiva).

I "Percorsi escursionistici, le antiche percorrenze e gli altri itinerari pedonali" costituiscono indicazioni di orientamento per l'organizzazione della fruizione dei territori aperto e rurale ad elevato interesse ambientale, aventi lo scopo di costituire, nel loro insieme e unitamente ad altre politiche settoriali, una rete diffusa di fruizione del territorio aperto e rurale. Essi costituiscono il riferimento prioritario per la definizione dei progetti e delle modalità di gestione e manutenzione dei percorsi individuati nell'ambito della Rete escursionistica Toscana (RET) e, a tal fine, i comuni possono applicare le disposizioni di cui alla LR 17/1998 e del relativo Regolamento attuativo di cui alla DPGRn. 61R/2006.

Per i percorsi di impianto storico, con particolare riferimento per quelli individuati in forma ricognitiva nel Quadro conoscitivo (QC) del PSI, ferma restando quanto disposto ai precedenti commi, i comuni promuovono progetti di riqualificazione, individuando i materiali da utilizzare per la pavimentazione, gli elementi di arredo, la segnaletica e le modalità di piantumazione degli arredi arborei. Per questi tracciati i progetti devono assicurare, nel limite del miglioramento delle prestazioni funzionali, la conservazione dei seguenti elementi se di rilevanza storica e/o paesaggistica: opere di raccolta e convogliamento delle acque, murature in pietra e i ciglioni, opere d'arte e gli arredi fissi, pavimentazioni in pietra, elementi segnaletici, filari alberati, allineamenti arborei e le siepi.

Sono inoltre sempre ammessi gli interventi di piantumazione che devono in particolare tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.