Piano Operativo Intercomunale
Art. 70. Distributori di carburante e altri servizi alla mobilità (ID)
1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e di progetto destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti e ad altre attività e servizi funzionali alla mobilità, come ad esempio gli autolavaggi, autonoleggi, ecc. Tali zone, individuate tenendo conto dei requisiti di seguito elencati, costituiscono le localizzazioni da ritenersi idonee ad ospitare impianti per la distribuzione dei carburanti, ovvero attività ad esse complementari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 del D.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018 e smi.
2. Previsioni del POI. Criteri localizzativi generali. Fermo restando quanto disciplinato in termini di compatibilità dalla LR 62/2018 e dal relativo Regolamento di cui alla DPGR 23R/2020, costituiscono criteri generali di natura prescrittiva per la localizzazione delle "Zone" destinate ad impianti e servizi per la distribuzione dei carburanti, di cui al precedente comma 1, verificate in termini generali anche per quelli esistenti e confermati dal POI e pertanto già iscritti nell'apposita "Anagrafe" comunale:
- - sussistenza di diretta relazione funzionale con le principali direttrici viarie che per caratteristiche ed intensità di transito veicolare si qualificano come viabilità di riferimento dell'intera rete di comunicazione, con particolare riferimento per quella regionale, provinciale e sovracomunale;
- - compatibilità generale alle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285/1992) e idonee condizioni di accessibilità veicolare, anche in relazione alle migliori condizioni di sicurezza;
- - assenza di interferenze con rilevanti valori storico-culturali, ambientali e/o paesaggistici in relazione al contesto territoriale di riferimento e contestuali idonee caratteristiche morfologiche e orografiche del sito, preferibilmente da attribuirsi alle aree di pianura e fondovalle;
- - compatibilità generale con le norme di tutela ambientale e con le prescrizioni igienico-sanitarie, accompagnate da contestuali condizioni favorevoli di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, nonché di pericolosità e fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica.
3. Nuove previsioni. Indicazioni e criteri localizzativi. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti in "Zone" diverse da quelle specificatamente indicate nella cartografia di Quadro propositivo (QP) del POI è ammessa nel rispetto dei criteri indicati al precedente comma 2 che dovranno essere puntualmente verificati, caso per caso, in sede di formazione dei relativi titoli abilitativi, nonché nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018 e smi. In particolare, in ragione delle specifiche caratteristiche storico-culturali, ambientali e paesaggistiche del territorio della Mediavalle del Serchio, non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, in quanto ritenuti incompatibili con il contesto territoriale di riferimento, nei seguenti casi:
- - Aree formalmente riconosciute quali "Beni paesaggistici" di cui agli art.li 134, 136 e 142 del D.Lgsn. 42/2004, qualora in contrasto con la relativa disciplina di cui all'Allegato 8b del PIT/PPR;
- - Aree ricomprese nelle zone omogenee "A" di cui al DM 1444/68, secondo quanto disposto all'art. 13 delle presenti Norme;
- - Aree a pericolosità idraulica, geomorfologica e sismica elevata o molto elevata, come individuate dalle apposite indagini del PSI vigente e/o dagli strumenti di pianificazione settoriale vigenti sovraordinati (PAI e PGRA), nonchè nelle ulteriori indagini del "Quadro geologico - tecnico" (QG) di dettaglio contenute nel POI, di cui all'art. 3 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento e ulteriori indicazioni. Fatto salvo quanto indicato ai precedenti commi 2 e 3 in termini di requisiti di compatibilità generale e criteri localizzativi, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e gli interventi di adeguamento degli impianti esistenti, se convenzionati ed iscritti all'apposita anagrafe comunale, di cui all'art. 1, comma 100, della L. 124/2017 e all'art. 58 della LR 62/2018, è ammessa nei limiti e alle condizioni disciplinate al Titolo II Capo VIII della stessa LR 62/2018 e più in dettaglio nel relativo Regolamento di cui al DPGRn. 23R/2020.
Alla scadenza delle convenzioni in essere, in assenza di specifici interventi di riqualificazione paesaggistica e di adeguamento funzionale e della contestuale stipula di una nuova convenzione, è prevista la dismissione e la bonifica degli impianti con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme. In alternativa è ammessa l'approvazione di un progetto di opere pubblica o di un titolo abilitativo di iniziativa privata convenzionato per la formazione di spazi pubblici o privati di uso pubblico, con priorità per quelli di cui all'art. 69 delle presenti Norme.
5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, la sola categoria funzionale ammessa dal PO è la seguente:
- c) Commerciale al dettaglio, limitatamente alla sub categoria funzionale c.9) e alla sola destinazione d'uso dei Distributori di carburante di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del d.lgs. 32/1998 e dell'art. 68 della LR 62/2018;
In alternativa è ammessa la sola categoria funzionale e.b) di servizio.
