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Art. 69. Parcheggi e aree di sosta (esistenti e di progetto) (IP)

1. Definizione. Comprendono le "Zone" esistenti e/o di nuova previsione destinate a parcheggi e aree di sosta pubbliche o di uso pubblico, ovvero ad attrezzature e dotazioni di supporto e servizio alla rete infrastrutturale della mobilità, comprendenti anche immobili attività e servizi comunque a destinazione modale e/o uso pubblico quali, ad esempio, aree e servizi di interscambio modale, spazi e attività di e-mobility e car sharing, finalizzate ad incrementare la dotazione di standard urbanistici corrispondenti a quelli indicati alla lettera d) dell'articolo 3 del DM 1444/1968 e che concorrono complessivamente al conseguimento degli obiettivi concernenti la disciplina per i "Servizi, le dotazioni territoriali e gli standard urbanistici" del PSI. Comprendono altresì parcheggi privati che in esito all'attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici sono comunque destinati all'uso pubblico.

2. Modalità di intervento e disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, per queste "Zone" il POI prevede:

  • - la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione e, più in generale, la riqualificazione funzionale e tipologica dei parcheggi e delle aree di sosta esistenti, identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore nero;
  • - la nuova edificazione dei parcheggi e delle aree di sosta di nuova previsione, sottoposti a vincolo espropriativo e identificati nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) con bordo e codice alfanumerico di colore rosso.

Gli interventi e le opere realizzabili, sia sulle aree e gli spazi esistenti che su quelle di progetto dovranno essere attuati mediante intervento edilizio diretto di iniziativa pubblica. La realizzazione delle nuove previsioni, così come gli interventi e le opere sulle attrezzature esistenti, possono essere realizzati anche mediante interventi ed opere di iniziativa privata - previa concessione delle aree e degli spazi qualora pubblici - e la formazione di un Permesso di costruire (PdC) Convenzionato, fermo restando la garanzia al mantenimento, in via prevalente, dell'uso pubblico. Nel caso di intervento privato la convenzione prevede in particolare l'erogazione di specifici servizi di uso pubblico e le modalità, le condizioni e la frequenza temporale mediante le quali è assicurato l'uso pubblico degli spazi di sosta e parcheggio (assicurando un calibrato equilibrio tra esigenze delle attività private e necessità di uso pubblico).

I parametri edilizi ed urbanistici per la definizione degli interventi nelle singole "Zone" sono stabiliti in sede di progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, tenendo in particolare conto dell'interazione con le adiacenti zone destinate alla viabilità pubblica o di uso pubblico, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

3. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Per gli eventuali edifici e manufatti esistenti ricadenti in queste zone, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

E' sempre ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di infrastrutture, volumi, strutture e manufatti tecnici e di servizio delle dotazioni territoriali e delle reti tecnologiche, nei limiti di un indice massimo di copertura non superiore al 20% del lotto urbanistico di riferimento. E' altresì ammessa la "nuova edificazione" (Ne) di manufatti accessori (chioschi) e strutture di supporto destinati a servizi per la mobilità, a spazi per piccole attività commerciali al dettaglio come ad esempio edicole, somministrazione alimenti e bevande, nonché di locali e altri manufatti di servizio (servizi igienici, fontanelli, depositi e box per la distribuzione di merci, ecc.), secondo standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle specifiche norme di regolamentazione o gestione, nei limiti dell'indice di copertura precedentemente indicato. E' altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione a spazi di sosta e parcheggio, la realizzazione di:

  • - "opere di urbanizzazione primaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della sosta e del parcheggio;
  • - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
  • - "impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia" (Ie), limitatamente a quelle da fonti rinnovabili eoliche e fotovoltaiche.

4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione o per quelle di ampliamento funzionale (di destinazione urbanistica) delle previsioni esistenti sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" (Ne) anche con strutture interrate e multipiano, nonché la realizzazione di interventi ed opere di cui al precedente comma 3, secondo i parametri edilizi e urbanistici e standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalle eventuali specifiche norme e regolamenti di settore in materia di parcheggi ed infrastrutture di sosta. In questo quadro i manufatti e le strutture eventualmente da realizzare in elevazione non potranno superare l'altezza massima di mt. 3,50 e un "indice di copertura" (Ic) non superiore al 75% del lotto urbanistico di riferimento.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • c) commerciale al dettaglio, limitatamente alle sole sub-categorie c.5); c.6).
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.11) e ad esse assimilabili, comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.

6. Ulteriori prescrizioni e condizioni. I nuovi parcheggi previsti dal POI hanno un valore indicativo ed i progetti di pubblica dovranno precisarne la forma, la dislocazione e le dimensioni; sono in ogni caso da rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - i parcheggi possono essere realizzati al livello stradale o a più piani sopra e sotto il livello stradale. La scelta della soluzione tecnica ritenuta idonea è definita in relazione alle condizioni oroidrografiche e delle componenti di natura patrimoniale eventualmente interessate. La superficie effettivamente non destinata a stalli di sosta e alla viabilità di servizio deve essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali ed itinerari per l'accessibilità lenta (ciclo - pedonale);
  • - i parcheggi a raso devono essere corredati di filari alberati e/o alberature di alto fusto, piante ornamentali o arbusti. Ove possibile deve essere altresì garantita una superficie permeabile non inferiore al 25% dell'area interessata e assicurata la massima superficie filtrante del terreno;
  • - all'interno dei parcheggi è sempre consentita l'installazione di panchine, fontane, recinzioni e la costruzione di servizi igienici, nonchè di manufatti o chioschi, aventi le dimensioni, le caratteristiche e le destinazioni di cui al precedente comma 3, secondo progetti unitari di sistemazione riguardanti l'intero lotto urbanistico di riferimento;
  • - i progetti, nell'osservanza delle indicazioni desumibili dai "Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche nell'ambito urbano", di cui all'art. 88 delle presenti Norme, nonchè delle vigenti leggi in materia di accessibilità, devono garantire la massima accessibilità e la definizione di soluzioni progettuali integrate secondo i principi del "design for all".