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Art. 68. Aree di corredo e ambientazione della rete infrastrutturale (IH)

1. Definizione. Comprendono, generalmente, gli spazi a verde e le aree inedificate poste a corredo o di pertinenza funzionale della viabilità carrabile e delle altre infrastrutture per la mobilità esistenti, di cui agli art.li 66 e 67 delle presenti Norme, come ad esempio spartitraffico, argini e scarpate, reticolo idrografico di scolo, ovvero ambiti marginali e/o interclusi tra gli insediamenti esistenti e le stesse infrastrutture modali, di norma non utilizzati o trasformati. Costituiscono "Zone" destinate al potenziale miglioramento delle prestazioni funzionali e delle dotazioni delle infrastrutture di cui sono a corredo, ovvero al miglioramento paesaggistico e degli elementi di ambientazione della rete viaria o ferroviaria esistente di qualsiasi rango e comunque configurata.

2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, sono aree destinate alla esclusiva realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale, tra cui la realizzazione di parcheggi ed aree di sosta pubblici e/o di uso pubblico, secondo le disposizioni di cui all'art. 69 delle presenti Norme, ovvero all'adeguamento della viabilità esistente e/o la realizzazione di itinerari e percorsi ciclo-pedonali di cui agli art.li 67 e 71 delle presenti Norme.

3. Categorie di intervento. Disposizioni di dettaglio. Secondo quanto disposto ai precedenti commi, sono ammesse dal POI le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 16 delle presenti Norme, comprendenti: Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili (Ba), Manutenzione straordinaria (Ma), Restauro e risanamento conservativo (Rs), Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc), Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr), Interventi pertinenziali (Ip), nonché eventuali interventi di "nuova edificazione" qualora finalizzati all'integrazione, all'adeguamento e all'ampliamento della rete modale (viaria, ferroviaria e per la mobilità lenta), ovvero necessari a garantire l'incremento delle aree di sosta e parcheggio. E' altresì ammessa dal POI la realizzazione di:

  • - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della rete modale;
  • - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi.

Restano fermi e confermati e possono pertanto essere mantenuti gli eventuali accessi privati agli insediamenti esistenti. In queste zone sono sempre ammessi gli eventuali interventi di qualificazione paesaggistica e ambientale, mediante la piantumazione le alberature di alto fusto e la realizzazione di sistemazioni a verde, di altre sistemazioni idraulico - agrarie (scossaline, canalette di scolo, arginature, ecc.) che devono tenere conto delle "Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l'assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono" della Regione Toscana.

3. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio, circoscritta alle fattispecie di cui alla lettera e.b.9), e.b.10), e.b.11), comprensive delle funzioni amministrative (uffici) di gestione delle strutture per la sosta.