Piano Operativo Intercomunale
Art. 67. Rete viaria sovralocale, generale e locale (esistenti e di progetto) (IV)
1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell'ambito della rete infrastrutturale (sovracomunale, generale e locale) e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete viaria" comprendente la diversa viabilità di rango statale, regionale, provinciale e comunale esistente, nonchè la viabilità che in esito all'attuazione delle previsioni dei previgenti strumenti urbanistici è comunque destinata all'uso pubblico. Il POI distingue con apposita campitura e simbologia grafica, nelle cartografie del Quadro propositivo (QP), la suddetta rete viaria nelle seguenti categorie:
- - la rete viaria esistente pubblica e privata di uso pubblico (tratto nero con fondo bianco),
- - la rete viaria esistente pubblica soggetta ad ampliamento, adeguamento o miglioramento prestazionale e funzionale, ovvero di nuova previsione (tratto rosso con fondo arancio).
2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Per queste "Zone" e comunque per la viabilità esistente pubblica o di uso pubblico di qualsiasi rango, fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, il POI ammette:
- - la manutenzione e l'adeguamento tecnico e prestazionale della viabilità esistente privata di uso pubblico, anche con interventi ed opere di natura edilizia;
- - la manutenzione, l'adeguamento tecnico e prestazionale, la riqualificazione funzionale, infrastrutturale e tipologica, della viabilità esistente pubblica;
- - l'adeguamento, l'integrazione e l'ampliamento e la nuova edificazione per la viabilità pubblica di progetto (nuove previsioni), in questo caso sottoposta (in tutto o in parte nel caso di ampliamento) a vincolo espropriativo.
3. I parametri tecnici e le caratteristiche prestazionali per la definizione delle categorie di intervento e più in generale delle opere e degli interventi sono stabiliti in sede di Progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica sulla base della legislazione e regolamentazione vigente in materia, nel rispetto delle norme del Codice della strada e del relativo Regolamento attuativo, ovvero - in caso di interventi sulla viabilità privata di uso pubblico, mediante titolo abilitativo diretto convenzionato ai fini ella conferma dell'uso pubblico. I progetti devono comunque considerare i caratteri dei contesti territoriali ed urbani attraversati dalla esistente e nuova viabilità e le funzioni insediate nelle zone contermini.
4. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni alla trasformazione. Con esclusione della viabilità privata di uso pubblico, il POI riporta con valore ricognitivo e indicativo negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui al precedente art. 3 comma 2 delle presenti Norme, le indicazioni tecniche per il calcolo e la verifica delle "fasce di rispetto stradale" secondo quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia (D.Lgsn. 285/1992, come da ultimo modificato dalla L.n. 145/2018) e dal relativo Regolamento attuativo (di cui al DPRn. 495/1992 e smi), dai piani e regolamenti comunali e dai criteri applicativi eventualmente determinati dai preposti uffici comunali. Per le suddette fasce si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione secondo quanto disposto dallo stesso Codice della strada.
5. Fasce di rispetto. Ulteriori disposizioni del POI. Le fasce di rispetto stradali previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento attuativo, di cui al precedente comma 3, costituiscono in ogni caso le porzioni di territorio suscettibili di trasformazione e utilizzazione ai fini dell'adeguamento infrastrutturale dei tracciati viari, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli effetti e/o corretta ambientazione paesaggistica. A tal fine all'interno delle fasce di rispetto stradale ed indipendentemente dalle disposizioni riferite alle diverse "Zone" eventualmente interessate, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, sono ammissibili, nei limiti delle vigenti disposizioni normative di cui al precedente comma 1, le trasformazioni fisiche volte a realizzare:
- - adeguamenti stradali ed opere infrastrutturali di interesse pubblico a servizio dell'edificato posto all'interno o all'esterno della fascia di rispetto;
- - adeguamenti delle opere infrastrutturali di raccordo o di integrazione, ovvero di miglioramento prestazionale, delle intersezioni tra i diversi tracciati viari;
- - percorsi ed itinerari di viabilità lenta (ciclo - pedonale), opere di mitigazione e/o regolazione del traffico e di riqualificazione (paesaggistica, ambientale e prestazionale) della viabilità esistente;
- - reti e dotazioni tecnologiche e di servizio agli insediamenti (acquedotti, fognature, metanodotti, elettrodotti, line telefoniche e di trasferimento di dati), comprensivi di sostegni, cabine, armadi, stazioni di supporto e gestione delle suddette reti;
- - canalizzazioni irrigue e altre sistemazioni idrauliche o di gestione - regimazione del reticolo di fossi e canali superficiali;
- - recinzioni, aiuole, siepi, cartellonistica e segnaletica stradale, alberature segnaletiche ed altri allineamenti arborei funzionali e complementari alla viabilità pubblica;
- - parcheggi e aree di sosta, ovvero altri spazi funzionali al miglioramento della rete della mobilità, anche con riferimento alle esigenze connesse con la gestione del trasporto pubblico locale (fermate, pensiline, ecc.).
Anche ai fini del miglioramento prestazionale e dotazionale della rete modale è sempre ammessa dal POI la possibilità dell'ampliamento della viabilità pubblica esistente, anche insistente su "Zone" diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, purché rientranti nelle fasce di rispetto stradale mediante progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica e preliminare procedimento espropriativo, nella misura massima di 1,50 mt. per ambo i lati rispetto alla larghezza della sezione attuale della strada, senza che tale intervento costituisca variante al POI medesimo. Tale dimensione è estendibile fino a mt. 3,50 nel caso di contestuale realizzazione di interventi concernenti la mobilità lenta (ciclo - pedonale).
6. Ulteriori indicazioni per la viabilità di progetto. Per la viabilità ed i raccordi di progetto (nuova previsione), ovvero soggetti ad adeguamento e ampliamento, il tracciato definito nel POI ha valore conformativo ed indicativo e la progettazione dell'opera pubblica - fatto salvo quanto disposto al precedente comma 4 in riferimento alle fasce di rispetto - non potrà introdurre modifiche sostanziali tali da pregiudicare in particolare l'itinerario assegnato dal POI (origine - destinazione). Nell'ambito della realizzazione del progetto dei nuovi snodi e tracciati stradali i comuni promuovono in ogni caso la contestuale realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale e sistemazione paesaggistica delle aree ad essi adiacenti, necessari per la corretta integrazione nel contesto urbano e/o rurale. I progetti dovranno in particolare prevedere le alberature e le sistemazioni (movimenti di terra, alberature, arginature, verde di arredo, ecc.) più idonee per l'inserimento paesaggistico e la mitigazione dell'impatto acustico e visuale. Nelle stesse aree potranno essere realizzati percorsi pedonali o ciclabili, isole ecologiche, piazzole per la fermata delle linee di trasporto pubblico, punti di informazione e simili ed in questo quadro per le strade extraurbane classificate "B" e "C" è prescritta la piantumazione di alberature di alto fusto su ambo i lati. Tutte le intersezioni a rotatoria dovranno obbligatoriamente rispettare i contenuti di cui al DM 19/04/2006 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali".
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio, ed in particolare e.b.9), e.b.10); e.b.11).
