Salta al contenuto principale Skip to footer content

Art. 66. Rete ferroviaria e relative stazioni e scali merci (esistenti e di progetto) (IF)

1. Definizione. Comprendono gli immobili e le aree qualificate dal PSI nell'ambito della rete infrastrutturale (sovracomunale, generale e locale) e della mobilità corrispondenti, in particolare, alla "Rete ferroviaria". Il POI, oltre alla linea ferroviaria Lucca - Aulla, riconosce con specifica simbologia grafica le "Zone" destinate ad aree, immobili e spazi funzionali, ovvero pertinenziali ed accessori alla rete ferroviaria, comprensive delle relative dotazioni infrastrutturali, delle stazioni, degli scali merci, dei tronchetti ferroviari e degli altri elementi pertinenziali o funzionali.

2. Categorie di intervento. Disposizioni generali. Gli interventi ammissibili in queste zone, anche di trasformazione e nuova edificazione, sono stabiliti in sede di progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica, definiti sulla base degli specifici strumenti di programmazione e pianificazione previsti dalle vigenti leggi in materia, dalle intese o accordi tra i soggetti competenti nella gestione e manutenzione delle infrastrutture ferroviarie ed i soggetti competenti in materia di governo del territorio. Interventi ed opere devono comunque essere riferiti ad esigenze di adeguamento, miglioramento ed integrazione funzionale e prestazionale della rete ferroviaria e delle complementari attività e funzioni necessarie alla qualificazione del trasporto ferroviario.

Categorie di intervento. Indicazioni di dettaglio. Il POI nell'ambito delle "Zone" destinate alla "rete ferroviaria", in coerenza con le previsioni del PSI, individua le aree destinate alla realizzazione di progetti finalizzati all'adeguamento tecnico e funzionale, ovvero al miglioramento prestazionale, delle infrastrutture e strutture esistenti. A tal fine, oltre alle categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 16 delle presenti Norme (Superamento delle barriere architettoniche e adeguamento per le esigenze dei disabili (Ba), Manutenzione straordinaria (Ma), Restauro e risanamento conservativo (Rs), Ristrutturazione edilizia conservativa (Rc), Ristrutturazione edilizia ricostruttiva (Rr), Interventi pertinenziali (Ip), sono anche ammessi eventuali interventi di "nuova edificazione" qualora finalizzati all'integrazione della rete infrastrutturale nel suo complesso, ovvero necessaria a garantire la qualificazione e l'incremento delle modalità di trasporto passeggeri e merci. È altresì ammessa dal POI la realizzazione di:

  • - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della rete ferroviaria;
  • - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinata a pubblici servizi;
  • - "impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia" (Ie), qualora funzionali alla gestione e organizzazione della rete ferroviaria.

3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il POI individua negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui di cui al precedente art. 3 comma 2 delle presenti Norme, a fini esclusivamente ricognitivi, le fasce di rispetto ferroviario calcolate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, per le quali si applicano i limiti ed i vincoli all'edificabilità e alla trasformazione di cui al DPRn. 753/1980.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) di Servizio.