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Art. 65. Cimiteri e relativi spazi di pertinenza funzionale (G2) (esistenti e di progetto)

1. Definizione. Comprendono i cimiteri esistenti di ogni singolo comune, comprensivi degli spazi aperti pertinenziali e di stretta relazione funzionale, degli edifici e delle strutture di servizio che in alcuni casi corrispondono anche a manufatti di impianto storico, in alcuni casi ampliati e trasformati rispetto all'impianto originario in epoca recente. Tali "Zone" sono altresì idonee alla localizzazione e realizzazione di "Cimiteri per animali di affezione", di cui alla LR 9/2015, secondo le disposizioni del relativo Regolamento di cui alla DPGRn. 73R/2016.

2. Modalità e categorie di intervento. Disposizioni generali. In queste "Zone" si applicano in via prioritaria le disposizioni legislative vigenti in materia ed in particolare l'art. 338 del RD 27.07.1934 n° 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie), l'art. 57 del DPR 10.09.1990, n° 285 (Regolamento di polizia mortuaria).

3. Categorie di intervento. Cimiteri esistenti. Fatte salve le eventuali deroghe ammesse sulla base delle disposizioni legislative precedentemente richiamate e fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI, sono le seguenti:

  • a) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
    • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
    • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
    • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
    • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
    • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" anche all'interno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superfice coperta (Sc), o in alternativa della Superficie edificabile (Se) nei limiti e fino al soddisfacimento delle esigenze di incremento prestazionale, funzionale e dotazionale documentate in base alle norme precedentemente richiamate, ovvero tenendo conto degli indici demografici della popolazione.

    Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" funzionali all'uso pubblico delle strutture e degli edifici, aventi caratteristiche da determinarsi in deroga alle disposizioni di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

  • b) per gli edifici e manufatti esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
    • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
    • - la "sostituzione edilizia" (Se), con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per gli interventi di "addizioni volumetriche" di cui alla precedente lettera a).

    È altresì ammessa, compatibilmente con la corretta gestione della prioritaria destinazione cimiteriale, la realizzazione dei seguenti categorie di intervento qualora funzionali alle funzioni cimiteriali:

    • - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur);
    • - "infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi" (In), che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato".

    4. Disposizioni per le Zone di "Nuova previsione". Per le "Zone" di nuova previsione e per quelle in ampliamento funzionale (urbanistico) delle previsioni di cimiteri esistenti, fatta salva la prioritaria applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, sono altresì ammessi gli interventi di "nuova edificazione" di attrezzature cimiteriali, secondo parametri in grado di assicurare gli standard minimi prestazionali per i servizi cimiteriali che devono essere erogati.

5. Fasce di rispetto, vincoli sovraordinati. Condizioni e limitazioni alla trasformazione. Il POI individua negli elaborati del quadro conoscitivo, "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui al all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme, le fasce di rispetto di natura igienico-sanitaria, per le quali valgono le norme di tutela e i vincoli corrispondenti, anche di inedificabilità assoluta o condizionata, secondo le disposizioni legislative richiamate al precedente comma 2, fatte salve le deroghe sulla base delle disposizioni di legge.

Per le diverse "Zone" del POI ricadenti all'interno delle fasce precedentemente richiamate, valgono le previsioni e gli interventi ammessi dallo stesso POI secondo quanto disposto nelle presenti norme, fermo restando le eventuali limitazioni e condizioni imposte dalla legislazione richiamata al precedente comma 2.

Nelle fasce corrispondenti ai cimiteri esistenti, ai sensi e secondo le disposizioni di cui al precedente comma 2, con Progetto (di fattibilità, definitivo ed esecutivo) di opera pubblica approvato dal Consiglio Comunale, è sempre ammessa la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti, previo parere della competente azienda sanitaria locale e delle altre eventuali autorità competenti in materia e purché la nuova previsione non ricada ad una distanza inferiore a 50 metri dai centri abitati e dalle "Zone" ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato del PSI (di dui all'art. 14 delle presenti Norme) e ricorrano, comunque, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

  • a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
  • b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • e) Direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria funzionale e.b) di servizio ed in particolare e.b.12).