Piano Operativo Intercomunale
Art. 64. Dotazioni, impianti tecnici e per i servizi territoriali (G1) (esistenti e di progetto)
1. Definizione. Comprendono gli immobili destinati ad attrezzature, dotazioni tecnologiche ed impianti, servizi di rete, di interesse generale pubbliche, private e/o private convenzionate per l'uso pubblico, ovvero affidate in concessione e/o gestione a società pubbliche, a partecipazione pubblica o private, quali:
- - Impianti idrovori ed impianti di sollevamento delle acque di bonifica;
- - Impianti e attrezzature di smaltimento e depurazione delle acque reflue;
- - Campi pozzi e di presa idropotabili ed impianti della rete di distribuzione dell'acquedotto;
- - Impianti e attrezzature per la distribuzione di fonti energetiche e produzione di energia elettrica.
2. Categorie di intervento. Immobili esistenti. Fermo restando il prioritario rispetto della legislazione vigente in materia ambientale e paesaggistica sovraordinata, gli interventi edilizi e le opere comunque denominati, le sistemazioni di adeguamento tecnico, infrastrutturale e funzionale, ovvero di integrazione, ampliamento e di nuova edificazione di strutture, edifici e manufatti, comprensivi di depositi e stoccaggi di materiali e manufatti temporanei, sono in queste "Zone" sempre ammessi dal POI, nel rispetto delle specifiche norme settoriali vigenti per tali attrezzature e delle esigenze tecniche per l'efficace funzionamento degli impianti e delle reti che rivestono interesse pubblico e generale. È ammessa altresì la "nuova edificazione" (Ne) nelle dimensioni minime necessarie al soddisfacimento di comprovate esigenze tecniche e di gestione, evidenziate in appositi elaborati tecnici.
Sono inoltre ammesse le categorie di intervento necessarie a garantire il miglioramento delle prestazioni tecniche e funzionali e quelli necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. A tal fine, Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera e la realizzazione di volumi tecnici comunque denominati (secondo le specifiche tecniche definite nel Regolamento edilizio comunale o nel RE.o di cui all'art. 7 delle presenti norme), è comunque sempre ammessa la realizzazione di:
- - "opere di urbanizzazione primaria e secondaria" (Ur), qualora funzionali alla gestione e organizzazione delle infrastrutture e degli impianti;
- - "infrastrutture e d'impianti, con trasformazione permanente di suolo" (In), purché destinate a pubblici servizi;
- - "impianti e manufatti per la produzione, distribuzione e stoccaggio di energia" (Ie), limitatamente a quelle da fonti rinnovabili.
Le linee, le reti e gli impianti tecnologici sono realizzati e mantenuti previa autorizzazione degli enti competenti, secondo la normativa di settore vigente in materia, comunque nel prioritario rispetto della vigente legislazione in materia di governo del territorio, tutela e protezione dell'ambiente, tutela e protezione del paesaggio, difesa del suolo e rischio idrogeologico.
Limitatamente ai soli edifici e manufatti esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico", sono invece esclusivamente ammessi dal POI:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alle seguenti sub-categorie:
- - demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- - ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti (Rr.d), previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, secondo le modalità definite al successivo comma 3.
3. Fasce di rispetto e vincoli sovraordinati. Il POI individua negli appositi elaborati di quadro conoscitivo denominati "QC.V Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro generale" (35k) e più in dettaglio "QC.VI Ricognizione vincoli igienico - sanitari e fasce di rispetto. Quadro comunale" (10k), di cui all'art. 3 comma 2 delle presenti Norme, con valore esclusivamente ricognitivo e indicativo, le fasce di rispetto dei servizi, delle reti e degli impianti, di cui al precedente comma 1, identificate in base alla vigente legislazione nazionale e regionale. Gli interventi e le opere di natura urbanistico - edilizia, previste per le diverse "Zone" del POI e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto precedentemente richiamate (anche indicate in via ricognitiva e a titolo informativo nelle cartografie del Quadro propositivo - QP), possono essere realizzati previa verifica dell'effettiva dimensione - estensione della fascia di rispetto considerata e del conseguente rispetto delle disposizioni legislative e normative ad esse collegate.
4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo IV delle presenti norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub categoria e.b) di servizio, ed in particolare e.b.2. per i soli servizi e strutture amministrative pertinenti i diversi impianti di cui al comma 1 e alla sub categoria e.b.8.
