Piano Operativo Intercomunale
Art. 5. Definizioni e parametri urbanistici ed edilizi
1. Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e le altre definizioni tecniche da applicarsi ai fini dell'attuazione e gestione del POI, sono quelle contenute nell'apposito Regolamento attuativo regionale di cui alla DPGRn. 39R/2018 (elaborato e approvato ai sensi dell'art. 216 della LR 65/2014), come eventualmente specificate ed integrate nel Regolamento Edilizio organico (RE.o) intercomunale, di cui all'art. 7 delle presenti Norme.
2. Ai fini della corretta applicazione della disciplina di piano e delle disposizioni normative contenute nelle presenti Norme, il POI reca le seguenti "definizioni" urbanistiche generali:
- - "Lotto urbanistico di riferimento", corrisponde alla porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell'applicazione delle previsioni contenute nel POI. Il "Lotto urbanistico di riferimento" comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edifico o complesso edilizio medesimo, secondo quanto disposto all'art. 35 della DPGRn. 39R/2018. Il lotto urbanistico di riferimento ricomprende uno o più "Resedi di riferimento", nei quali vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso di edifici.
- - " Resede di riferimento", corrisponde alla porzione di terreno direttamente e funzionalmente relazionata all'edificio e complesso edilizio esistente appartenente all'"Edificato sparso e/o isolato in territorio rurale" comunque ricompresa entro un raggio - determinato in proiezione geodetica - non superiore a 50 mt. dal sedime dell'edifico o complesso edilizio (da computarsi con esclusione dei manufatti accessori e/o pertinenziali), secondo quanto disposto all'art. 36 della DPGRn. 39R/2018. Al pari del lotto urbanistico di riferimento vi trovano di norma collocazione eventuali manufatti e strutture accessori, costruzioni e annessi pertinenziali, funzioni e usi correlati e omogenei con quelli prevalenti nell'edificio o complesso edilizio. Per gli "Insediamenti specialistici (funzioni non agricole) in territorio rurale" e per gli "Insediamenti del territorio rurale" (N) (comprendenti. Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani - Nv; Agglomerati e nuclei di matrice antica - Na e Agglomerati e nuclei di recente formazione - Nb), di cui al Titolo III capo IV elle presenti Norme, il Resede di riferimento corrisponde invece alla perimetrazione appositamente indicata nelle diverse cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI.
3. Con esclusione degli interventi concernenti i "Nuovi edifici e manufatti a destinazione agricola in territorio rurale" di cui all'art. 25 delle presenti norme, le previsioni del POI e le categorie di intervento si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" o del "Resede di riferimento", come di seguito indicato e specificato per le diverse discipline di cui ai Titoli II, III, IV, V e VI delle presenti Norme:
- a) Nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio Urbanizzato" (di cui al successivo Titolo II), gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI.
- b) Nell'ambito della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al successivo Titolo III), gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (PPE) si attuano, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 77 della LR 65/2014, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, all'interno del "Resede di riferimento".
- c) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Attrezzature pubbliche e di interesse generale" (F) e ai "Servizi, impianti e dotazioni territoriali" (G), di cui al Titolo V, Capi I e II delle presenti Norme, gli interventi si attuano all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dall'attribuzione e rappresentazione catastale, coincide con una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI.
- d) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", limitatamente alle "Rete infrastrutturale dei servizi della mobilità" (I), di cui al Titolo V, Capo III delle presenti Norme, gli interventi si attuano nell'area scoperta, anche direttamente e funzionalmente relazionata alla struttura, impianto o infrastruttura, ovvero ai complementari edifici, manufatti ed opere d'arte (ove esistenti). Tale area, indipendentemente dalla rappresentazione catastale, corrisponde alla "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di POI, assimilabile, in ragione delle specifiche caratteristiche fisiche e morfotipologiche, al "lotto urbanistico di riferimento" o al "Resede di riferimento" come definiti alle precedenti lettere di questo stesso comma.
- e) Nell'ambito della "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" gli interventi si attuano esclusivamente all'interno del "Lotto urbanistico di riferimento" che, indipendentemente dalla rappresentazione catastale, ricade all'interno di una sola "Zona" così come perimetrata nelle cartografie di Quadro propositivo (QP) del POI e ulteriormente specificata per ogni singola previsione nelle schede - norma contenute negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati QP.VI "Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali".
4. Ai fini del mutamento di destinazione d'uso degli edifici a destinazione agricola ricadenti in territorio rurale, di cui all'art. 24 delle presenti Norme, si definiscono altresì "Aree agricole di pertinenza" le superfici totali e i corrispondenti terreni o fondi agricolo - forestali, anche diversi e più estesi del "Resede di riferimento", attribuiti catastalmente ad un edificio o complesso di edifici non più utilizzati a fini agricoli - come individuati in atto pubblico o atto d'obbligo stipulato ai fini della deruralizzazione dell'edificio o complesso di edifici - per le quali sono obbligatoriamente da realizzare gli interventi di sistemazione ambientale previsti dalla LR 65/2014 e sulle quali gravano gli impegni di miglioramento e manutenzione ambientale.
5. Per gli edifici e complessi di edifici in riferimento alle quali il POI ammette le categorie di intervento della "Sostituzione edilizia" (Se) di cui all'art. 134 c. 1 let. l) della LR 65/2014 e smi, ovvero della "Ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr) di cui all'art. 134 c. 1 let. h) della LR 65/2014 e smi, e i correlati interventi non siano attuabili in ragione di sovraordinate disposizioni o prescrizioni di pericolosità e fattibilità idraulica o geomorfologica, è ammesso il superamento del limite del "Resede di riferimento" indicato al precedente comma 3, lettera b), comunque per un limite non superiore a mt. 100, mediante interventi di demolizione e contestuale ricostruzione, purché comunque ricadenti nella medesima "Zona " del POI e ferma la sussistenza delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di rete dell'area. A tal fine la richiesta del privato, corredata di appositi studi specialistici (idraulici e geomorfologici) di dettaglio che dimostrino la ricorrenza dei presupposti di cui sopra, è valutata e approvata dal Consiglio Comunale previo parere tecnico del competente Ufficio comunale.
6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 5, il RE.o di cui all'art. 7 delle presenti Norme, mediante apposite disposizioni normative, può eventualmente specificare le concrete modalità applicative per la misurazione dei diversi parametri urbanistici ed edilizi massimi indicati dal POI per le diverse "Zone" (altezza, volume, superficie, ecc.) anche in ragione delle esigenze di superamento delle condizioni di pericolosità e conseguente fattibilità idraulica, geomorfologica e sismica e/o comunque delle concrete caratteristiche dei beni e luoghi di riferimento.
