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Art. 58. Varchi e discontinuità di interesse paesaggistico

1. Definizione. Costituiscono la necessaria trasposizione, ovvero declinazione e dettaglio di scala, degli "Ambiti dei varchi inedificati e delle visuali libere" del PSI, riconosciuti di interesse ambientale e pertanto identificati e puntualizzati dal POI ai fini del controllo e della qualificazione paesaggistica delle previsioni e degli interventi urbanistico - edilizi che interessano queste aree eventualmente da realizzarsi in attuazione delle previsioni e disposizioni dello stesso POI.

2. Categorie di intervento. Rinvio alla disciplina di POI. In questi contesti, si applicano le disposizioni delle diverse "Zone" della "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti. Territorio rurale" (di cui al Titolo II delle presenti Norme) entro cui risultano indicati, fermo restando quanto disposto ai successivi commi 3 e 4.

3. Prescrizioni e limitazioni generali. Nella realizzazione di qualsiasi intervento edilizio e urbanistico, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata, in applicazione delle disposizioni normative di cui al precedente comma 2, deve essere assicurata la tutela e la conservazione dell'integrità fisica di questi spazi aperti e delle strutture e componenti patrimoniali che li qualificano come continuità ambientali e paesaggistiche, con particolare riferimento per la salvaguardia, la tutela - e ove necessario il ripristino - di siepi, fossi e canalette di scolo, formazioni arboree ed arbustive, alberature di alto fusto ed individui arborei di carattere monumentale, viabilità minore, rete scolante principale e secondaria.

4. Prescrizioni e limitazioni di dettaglio. La realizzazione di nuovi edifici e manufatti di cui al precedente art. 25 delle presenti Norme, qualora ammessa dal POI per le diverse "Zone" eventualmente interessate, è subordinata alla dimostrazione (in termini grafici, cartografici e fotografici), nell'ambito della definizione dei Programmi aziendali (PAPMAA) - ovvero dei titoli abilitativi e autorizzativi, che non sussistono alternative localizzative e di ubicazione spaziale diverse da quella proposta, ovvero esterne alle discontinuità e ai varchi inedificati indicati dal POI, in rapporto al fondo agricolo eventualmente interessato e che l'eventuale localizzazione di edifici e manufatti non precluda la fruizione paesistico percettiva delle aree interessate.

Le recinzioni ed elementi di protezione dei fondi agricoli devono essere realizzati con elementi di sostegno semplicemente infissi al suolo, evitando l'introduzione di elementi, componenti e manufatti che precludano intervisibilità e la percezione delle principali visuali sul territorio aperto, privilegiando tessiture e materiali prevalentemente trasparenti (preferibilmente reti a maglie larghe metalliche).