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Art. 56. Giacimenti e Siti MOS del PRC. Aree a destinazione estrattiva

1. Definizione. Nelle more di adeguamento del PSI e conseguentemente del presente POI alla disciplina del Piano Regionale Cave (PRC), secondo le Linee guida di cui alla DGR n. 225/2021, il POI recepisce e fa propri nelle cartografie del Quadro progettuale (Qp) e nelle indagini geologico - tecniche del Quadro geologico (Qg), le perimetrazioni dei "Giacimenti" e le localizzazioni dei "Siti di reperimento di materiale ornamentale storico" (MOS) di cui all'art. 2 della LR 35/2015 e agli articoli 8 e 42 della disciplina di piano dello stesso PRC.

2. Giacimenti. Disposizioni applicative e attuative transitorie. Fino all'adeguamento del POI al PRC, all'interno dei giacimenti di cui al precedente comma 1 sono fatte salve le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi (comunque denominati) approvate e non ancora decadute per le quali di applicano le disposizioni transitorie di cui agli art.li 40 e 41 e fermo restando gli obblighi di cui all'art. 14 della disciplina del PRC, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni LR 35/2015 e del relativo Regolamento di cui alla DPGRn. 72R/2015.

3. Siti di reperimento materiali ornamentali storici (MOS). Disposizioni applicative. I Siti di reperimento di materiale ornamentale storico" di cui al precedente comma 1, anche se ricadenti in "Aree agricole e forestali" (E) del territorio rurale, sono esclusivamente destinati, qualora ritenuto necessario, al reperimento di materiali ornamentali da taglio indispensabili per il restauro, la manutenzione e la conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dl MIC, per i quali si applicano le specifiche disposizioni della stessa LR 35/2015 e del relativo Regolamento di cui alla DPGRn. 72R/2015.