Piano Operativo Intercomunale
Art. 54. Insediamenti e strutture agricole residuali in territorio urbanizzato (HE)
1. Definizione Comprende le aree e gli immobili interni al territorio urbanizzato, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, corrispondenti alle categorie di aree che costituiscono aree agricole ai sensi dell'art. 4, comma 5 della LR 65/2014. Si tratta prevalentemente di contesti rurali marginali e residuali che, in ragione dei caratteri specificatamente riconosciuti dal POI, si qualificano per la permanenza delle attività e degli usi agricoli e di quelli ad essi complementari, pertinenziali o accessori.
2. Categorie di intervento. Indicazioni generali. Il POI prevede la conservazione degli assetti esistenti con il mantenimento degli spazi aperti e inedificati, ancorché questi risultino di pertinenza di edifici o complessi di edifici esistenti, con l'esclusione di interventi di trasformazione urbanistica, fatti salvi esclusivamente gli interventi e le opere riconducibili all'attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme e quanto ulteriormente disposto ai successivi commi di questo stesso articolo.
3. Categorie di intervento. Interventi sul PEE. Per gli eventuali edifici e manufatti ricadenti in queste "Zone", in considerazione della riconosciuta funzione prevalentemente rurale, sono ammesse le categorie di intervento di cui agli art.li 22, 23 e 24 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Nuovi edifici a destinazione rurale. In considerazione della riconosciuta prevalente funzione rurale sono inoltre ammessi dal POI i seguenti ulteriori interventi:
- - la costruzione di "nuovi annessi agricoli" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, di cui all'art. 25 comma 3 punto 3.2 delle presenti Norme;
- - l'installazione di "manufatti aziendali temporanei", di cui di cui all'art. 25 comma 7 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 8, punto 8.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 8 punto 8.2 delle presenti Norme.
E' vietata invece dal POI la costruzione di "nuovi edifici (rurali) ad uso abitativo" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, la costruzione di "nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale" (PAPMAA), la costruzione di "Nuovi annessi agricoli non collegabili alle superfici minime fondiarie da coltivare", l'installazione di "Nuovi manufatti per esigenze venatorie", di cui all'art. 25 delle presenti Norme.
5. Categorie di intervento. Prescrizioni di dettaglio. Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità, definitivo dell'interesse pubblico, sono altresì ammessi dal POI gli interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree e degli insediamenti contermini, come ad esempio boschi urbani, giardini e orti sociali, stanze verdi, spazi aperti attrezzati per la didattica ambientale e per la valorizzazione del territorio aperto e rurale, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale
6. Disciplina delle funzioni. coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- a) residenziale;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Resta fermo quanto disposto all'art. 24 delle presenti Norme in riferimento al mutamento di destinazione d'uso degli edifici esistenti a destinazione agricola.
