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Art. 4. Gerarchia, criteri interpretativi degli elaborati e poteri di deroga

1. Gli elaborati documentali, ovvero le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione (QP.IV), nonché gli Atlanti comunali comprendenti la Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni (QP.VI) e la Disciplina delle trasformazioni. Vincoli espropriativi (QP.VII) prevalgono, nel caso di differenze, difformità e/o contraddizioni, sugli elaborati cartografici del POI.

2. Nel caso di difformità e/o contraddizioni tra le presenti Norme tecniche di attuazione e gestione (QP.IV) e le disposizioni normative e specifiche e di dettaglio contenute negli Atlanti comunali (QP.VI e QP.VII), prevalgono queste ultime.

3. Nel caso di difformità e/o contraddizioni tra le indicazioni ed i contenuti dei diversi elaborati cartografici del POI (QP.I, QP.II, QP.III e QP.IV) prevalgono quelli di maggior dettaglio di scala (esempio la scala 1:2.000 prevale su quella a 1:10.000 e 1:35.000, la scala 1:10.000 prevale su quella 1:35.000).

4. Ai fini della appropriata identificazione degli immobili concernenti la "Disciplina delle trasformazioni. Nuove previsioni" (di cui al Titolo VI delle presenti Norme) ed allo scopo di assicurare la corrispondenza tra rappresentazione delle previsioni del POI definite sulla base della cartografia tecnica regionale (CTR) e l'identificazione catastale indicata nelle singole schede - norma, anche tenuto conto del relativo passaggio di scala nelle rappresentazioni grafiche di riferimento, le perimetrazioni e le relative dimensioni delle "Zone" indicate dagli elaborati denominati QP.VI "Disciplina delle trasformazioni, nuove previsioni. Atlanti comunali", potranno subire, in fase di formazione e approvazione dei relativi strumenti attuativi, modesti scostamenti/adeguamenti comunque non comportanti una variazione dimensionale in termini di complessiva Superficie territoriale (St) superiore al 15% di quella misurabile negli elaborati cartografici, senza che ciò comporti variante allo stesso POI.

5. I consigli comunali dei singoli comuni dell'UC possono derogare dalle previsioni e dalla disciplina del POI, esclusivamente nei limiti e alle condizioni indicati dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia.