Piano Operativo Intercomunale
Art. 53. Aree di riserva per la declinazione delle strategie di sviluppo del PSI (HS)
1. Definizione. Comprendono le aree libere e gli spazi non edificati interni al territorio urbanizzato, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, dotati delle essenziali opere di urbanizzazione primaria, privi di elementi e fattori di interesse paesaggistico o ambientale, comunque aventi caratteristiche morfotipologiche diverse dalle "Zone" di cui agli art.li 51 e 52 delle presenti Norme. Si tratta anche di spazi aperti e aree di significativa dimensione interclusi rispetto ai contesti insediati o alla rete infrastrutturale di servizio agli insediamenti, ricadenti all'interno del "territorio urbanizzato" dello stesso PSI, suscettibili di potenziali capacità di trasformazione.
2. Contenuti delle previsioni in rapporto al PS vigente. Trattandosi di "Zone" non rientranti nel quadro previsionale strategico quinquennale del POI, esse sono destinate ad essere mantenute inedificate al fine di preservare le possibilità e opportunità di perseguimento e declinazione operativa di obiettivi e direttive definite dal PSI nell'ambito della "Strategia di sviluppo sostenibile", in funzione alla definizione di un rinnovato quadro previsionale quinquennale nel successivo POI.
Sono anche potenziali aree di riserva per l'eventuale sviluppo di politiche, previsioni e conseguenti interventi di gestione degli equilibri ecosistemici ed ambientali degli insediamenti, ovvero di qualificazione e controllo degli effetti paesaggistici, nonché di sviluppo della dotazione di standard urbanistici e spazi pubblici, anche connessi al perseguimento di politiche ed azioni definite dalla programmazione settoriale comunale.
3. Categorie di intervento. Il POI prevede la conservazione degli assetti esistenti, fatta salva la sola attività edilizia libera di cui all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme e gli interventi di "Manutenzione straordinaria" (Me).
Non è altresì ammessa la realizzazione di edifici e manufatti di cui all'art. 25 delle presenti Norme, nonché la realizzazione di "interventi pertinenziali" (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici e manufatti esistenti e legittimati da titolo abilitativo, ancorché ricadenti all'interno del "Territorio urbanizzato".
Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità o esecutivo), ovvero di iniziativa privata purché convenzionata, ai fini del riconoscimento dell'interesse pubblico, sono ammessi interventi esclusivamente finalizzati al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree e degli insediamenti contermini, come ad esempio boschi urbani, giardini e orti sociali, stanze verdi, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale.
4. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Residenziale", "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.
