Piano Operativo Intercomunale
Art. 52. Aree e spazi aperti di valore storico - culturale e paesaggistico (HV)
1. Definizione. Comprende spazi aperti di interesse ambientale o di valenza paesistico percettiva rispetto agli insediamenti esistenti, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, comunque di originaria destinazione agricola e/o a prevalente caratterizzazione rurale, seppure residuale o marginale. Si tratta di aree e spazi, comunque ricadenti nei diversi ambiti del "territorio urbanizzato" del PSI, nell'ambito dei quali sono riconosciute dal POI componenti patrimoniali di valenza paesistico percettiva (varchi inedificati di continuità ambientale, visuali libere e coni ottici), ovvero elementi e fattori che qualificano il contesto paesaggistico degli insediamenti di valore storico e artistico o presentano potenziale continuità ambientale e paesaggistica con le contermini aree agricole (territorio rurale) del POI.
2. Categorie di intervento. fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, è prevista la conservazione degli assetti esistenti con il contestuale mantenimento delle aree e degli spazi aperti, anche in relazione al rafforzamento delle eventuali relazioni paesistico - percettive o naturalistico - ambientali con il contermine territorio rurale, anche al fine di assicurare la tutela del gradiente verde del territorio urbanizzato.
È altresì vietata la realizzazione di interventi pertinenziali (comunque denominati) anche nel caso in cui le "Zone" risultino ricomprese in aree e spazi aperti catastalmente collegati o riferibili ad edifici esistenti.
In considerazione della riconosciuta prevalente funzione rurale sono inoltre ammessi dal POI i seguenti ulteriori interventi:
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale", di cui all'art. 25 comma 8, punto 8.1 delle presenti Norme;
- - la costruzione di "Nuovi manufatti per il ricovero di animali domestici", di cui all'art. 25 comma 8 punto 8.2 delle presenti Norme.
Mediante progetto di opera pubblica (di fattibilità o esecutivo), ovvero di iniziativa privata purché convenzionata, sono ammessi interventi ed opere esclusivamente finalizzate al miglioramento delle prestazioni ambientali ed ecosistemiche di queste aree, ovvero alla prevenzione, mitigazione e al controllo dei rischi idrogeomorfologici, anche in coerenza con altri strumenti di programmazione comunale o sovraordinata.
3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. Per i soli edifici esistenti eventualmente ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
5. Disciplina delle funzioni. Le categorie funzionali ammesse sono:
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sub-categoria e.b) "di Servizio";
- g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Residenziale", "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.
