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Art. 51. Aree a verde privato e spazi aperti residuali degli insediamenti (HP)

1. Definizione. Comprende gli spazi aperti residuali interni ai tessuti edificati, generalmente riconducibili ai diversi "Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee" (a prevalente funzione residenziale mista o a prevalente funzione produttiva e specialistica) del PSI, ubicati di stretta relazione con gli insediamenti esistenti riconducibili alle "Zone" di cui al Titolo III, Capi I, II e III delle presenti Norme, senza escludere quelli marginali e/o liberi dall'edificazione storica o recente. dallo stesso PSI come "Aree agricole intercluse" e risultano comunque diverse da quest'ultime.

2. Categorie di intervento. Il POI prevede il mantenimento degli assetti inedificati e la gestione degli spazi aperti, al fine di assicurare la conservazione del gradiente verde e la qualificazione degli insediamenti e del territorio urbanizzato interessato. Per gli eventuali edifici esistenti ricadenti in queste "Zone", fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).

È altresì ammessa dal POI la realizzazione di "interventi pertinenziali" (Ip) e la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme, anche nel caso in cui il lotto urbanistico di riferimento risulti ricompreso in aree e spazi aperti catastalmente non collegati o riferibili ad edifici esistenti ricadenti in altre "Zone" del POI. In questo caso gli interventi sono subordinati alla sottoscrizione di atto d'obbligo, a cura e spese dell'interessato, mediante il quale è stabilito la natura accessoria e il vincolo di pertinenzialità dei manufatti rispetto all'edifico principale interessato.

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. E' altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sola su-categoria e.b) "di servizio";
  • g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale al dettaglio", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato di edifici eventualmente presenti, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.