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Art. 49. Depositi di materiali e attività di trasformazione a cielo aperto (D5)

1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva nei quali sono esclusivamente o in via prevalente presenti attività artigianali, commerciali (al dettaglio o all'ingrosso) e/o direzionali, tipicamente organizzate e strutturate in spazi aperti (piazzali, depositi, esposizioni, stoccaggi, magazzini, ecc.) con limitati o marginali manufatti e strutture (macchinari, apparecchiature, tettoie, volumi tecnici, ecc.) edificate di natura pertinenziale o ad essi strettamente collegati.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr).

3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione. Allo scopo di favorire il riordino e la riqualificazione di questi insediamenti in rapporto al territorio urbanizzato interessato, nonchè con l'obiettivo di programmare interventi finalizzati a migliorare la qualità insediativa, a mitigare e/o migliorare l'inserimento paesaggistico e ambientale, il POI mediante la formazione di un "Permesso di Costruire" (PdC) convenzionato ammette inoltre le seguenti ulteriori categorie di intervento:

  • - le "addizioni volumetriche" (Ad), realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e con un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI o degli edifici ad essi adiacenti ed aderenti;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico. In particolare nel caso della sostituzione edilizia l'incremento volumetrico non potrà essere superiore all'addizione volumetrica indicata alla precedente linea (15% della Superficie edificata esistente) e l'altezza massima degli edifici ricostruiti non potrà essere superiore a mt. 9,00.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:

  • - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
  • - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3):
  • - realizzazione di tettoie (Ip.6).

Mediante il PdC e attraverso la sottoscrizione della relativa convenzione, sono in particolare regolati:

  • - gli interventi, le opere e le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti e quelli di contestuale corretto inserimento urbanistico e ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali delle attività esistenti, privilegiando soluzioni ad elevato gradiente verde (alberature e filari alberati, siepi, argini vegetati, macchie di bosco, ecc.) e soluzioni di ingegneria naturalistica;
  • - gli interventi, le opere e le modalità per l'adeguamento, l'integrazione e la riqualificazione delle opere di urbanizzazione primaria (anche esterne al lotto urbanistico di riferimento) con particolare attenzione alla viabilità e alla rete dei servizi di acquedotto e fognatura;
  • - gli interventi e le modalità di efficientamento ed approvvigionamento energetico, con particolare attenzione per l'istallazione di impianti e tecnologie che assicurino l'uso di fonti rinnovabili;

da realizzare a carico del proponente, con particolare riferimento per le opere di urbanizzazione anche successivamente alla realizzazione degli interventi e per un arco temporale congruo a monitorare gli effetti delle trasformazioni urbanistico - edilizie effettuate. Tramite il PdC è inoltre verificato il rispetto degli Standard urbanistici previsti in relazione alle categorie funzionali esistenti, secondo quanto disposto all'art. 9 delle presenti Norme.

4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. E' altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare l'80% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. In limitazione a quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme, non è in ogni caso ammesso il frazionamento e l'aumento delle UI esistenti.

7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • b) industriale - artigianale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti prescrizioni e limitazioni:

  • - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
  • - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).