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Art. 48. Poli e piattaforme turistico - ricettive e delle attività ludico ricreative (D4)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti degli edifici a tipologia mista (terziario)" (TP.6), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione produttiva. Si tratta in particolare delle aree edificate esistenti con funzioni turistico ricettive, ricreative e alberghiere, comprensive dei luoghi di intrattenimento e ristoro (sale da ballo, sale giochi, cinema, sale scommesse e da gioco), per le quali il POI persegue le finalità di recupero edilizio al fine incentivare il processo di ammodernamento e qualificazione funzionale.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc).
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti);
  • - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico, previa formazione di un Permesso di Costruire (PdC) convenzionato, della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (15% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 9,50;
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, anche in deroga alle dimensioni e ai parametri di cui all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Gli interventi di "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico sono ammissibili esclusivamente qualora interessino l'intero "lotto urbanistico di riferimento", tramite Permesso di costruire (PdC) convenzionato mediante il quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale e paesaggistica degli spazi aperti pertinenziali all'attività turistico-ricettiva, le eventuali condizioni per l'uso pubblico degli impianti sportivi pertinenziali, l'impegno del proponente a non mutare la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data di agibilità degli immobili realizzati. Tale vincolo di destinazione è trascritto (Atto d'obbligo) a cura e spese degli interessati nei registri immobiliari della competente Conservatoria.

3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad) e nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 50% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.

5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è sempre ammesso.