Piano Operativo Intercomunale
Art. 46. Tessuti a piattaforme produttive e poli industriali - artigianali (D2)
1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti a piattaforme produttive" (TP.2), dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva. Si tratta in particolare delle aree edificate artigianali ed industriali esistenti e di quelle produttive in genere caratterizzate dalla commistione di funzioni pertinenziali (anche direzionali e commerciali se connesse e dipendenti dall'attività principale) e attività espositive commerciali all'ingrosso, in contesti tipicamente pianificati e organizzati in forma specialistica, per le quali il POI persegue le finalità di efficientamento, consolidamento e contestuale qualificazione ambientale e paesaggistica.
2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- a) per gli edifici esistenti appositamente indentificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "impianto storico":
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della interventi di demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
- b) per gli edifici esistenti appositamente identificati nella cartografia di Quadro propositivo (QP) come di "recente formazione", oltre agli interventi indicati alla precedente lettera a) sono ammessi:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
- - gli ampliamenti funzionali all'aumento della Superficie edificata (Se) mediante l'introduzione di nuovi piani all'interno dell'involucro edilizio esistente attraverso la realizzazione di nuovi solai e soppalchi, aventi in ogni caso altezze minime interne conformi alle norme igienico - sanitarie.
- c) Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A", limitatamente alle seguenti categorie:
- - demolizione e ricostruzione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1);
- - realizzazione di volumi tecnici (Ip.2);
- - realizzazione di vani e manufatti tecnici e di servizio (Ip.3);
- - realizzazione di cantine e scantinati (Ip.4);
- - realizzazione di tettoie (Ip.6).
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 30% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
- - la "sostituzione edilizia" (Se) con contestuale incremento volumetrico della misura non superiore a quanto previsto per l'addizione volumetrica di cui al precedente punto (30% di Superficie edificabile - Se). In questo caso l'altezza massima non potrà essere superiore a mt. 12,50;
- - la "ristrutturazione urbanistica" (Ru), nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
- - Indice di edificabilità fondiaria massimo (If) = 1,2 mq/mq;
- - Altezza massima = 12,50 mt. escluso i volumi tecnici;
- - Numero massimo piani fuori terra: 2; sono ammessi 3 piani per le sole parti destinate a servizi e spazi di pertinenza dell'edificio produttivo.
3. Categorie di intervento. Interventi premiali di qualificazione. Al fine di favorire il tendenziale perseguimento degli obiettivi di qualificazione degli insediamenti quali "aree produttive ecologicamente attrezzate" (APEA), fermo restando quanto disposto per gli edifici di "impianto storico" di cui al precedente comma 2 lettera a), tramite preventivo Permesso di Costruire (PdC) convenzionato sono altresì ammesse:
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.
Il complessivo Permesso di Costruire (PdC) è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione nella quale sono stabilite le modalità di sistemazione ambientale degli spazi aperti pertinenziali e di realizzazione delle opere di corretta ambientazione paesaggistica dei margini perimetrali del lotto urbanistico di riferimento (almeno corredate di una fascia a verde con quinte arboree e filari alberati), nonché le eventuali condizioni e gli impegni, anche gestionali e di processo (asseverati mediante apposita relazione tecnica) volti ad assicurare il miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche degli edifici e più in generale dell'insediamento (con particolare attenzione per la gestione del ciclo delle acque e la produzione di energia da fonti rinnovabili). A tal fine nell'ambito del lotto urbanistico di riferimento è ammessa la realizzazione di vasche di accumulo dell'acqua piovana e l'installazione di impianti fotovoltaici, oltre che sulle coperture degli edifici, quali elementi complementari alle strutture di ombreggiatura di piazzali e spazi di sosta, deposito, logistica e manovra pertinenziali. In ogni caso è da assicurare, per quanto compatibili, l'applicazione delle direttive di cui all'art. 88 delle presenti Norme.
4. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.o, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
5. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) e nella "ristrutturazione urbanistica" (Ru) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 70% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 12,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.
6. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali eventualmente esistenti non è ammesso. È invece sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
7. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- b) industriale e artigianale;
- e) direzionale e di servizio, limitatamente alla sola su-categoria e.b) "di servizio";
- f) commerciale all'ingrosso e depositi.
Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:
- - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
- - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).
