Piano Operativo Intercomunale
Art. 45. Tessuti a proliferazione produttiva con funzioni miste (D1)
1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione produttiva nei quali la commistione e la pluralità delle funzioni esistenti (artigianali, commerciali al dettaglio o all'ingrosso, direzionali e di servizio), anche talvolta frammiste con quelle residenziali, unitamente al variegato ed articolato carattere delle strutture urbane o dei singoli edifici, non consente di definire una univoca identificazione morfotipologica, ancorché prevalgano in generale i caratteri e la conformazione di insediamenti specialistici.
2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:
- - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
- - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
- - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
- - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
- - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr),
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziale e/o realizzabile con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se), o in alternativa della Superficie coperta (Sc), non superiore al 15% di quella esistente per ogni UI e per una altezza massima non superiore a quella degli edifici esistenti o contermini (se aderenti o facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento);
- - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente e con un'altezza massima in gronda non superiore a quella massima dell'edificio esistente;
- - l'ampliamento "una tantum" all'interno della sagoma dell'edificio esistente finalizzato alla chiusura (parziale o totale), mediante tamponamento, dei porticati e delle logge (comunque configurate) poste al piano terra degli edifici condominiali a più piani, al fine di realizzare esclusivamente vani con funzioni accessorie (ripostigli, garage, cantine, ecc.) e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti dello stesso edificio.
Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.
Sono inoltre ammessi dal PO gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.
3. Categorie di intervento. Ulteriori indicazioni. È altresì sempre ammessa dal POI la realizzazione d'infrastrutture e d'impianti tecnici, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato (di cui all'art. 134 c. 1 let. d) LR 65/2014 e smi); nonché la realizzazione di volumi tecnici (comunque denominati), secondo le specifiche tecniche definite nel RE.O, anche comprendenti volumi ed infrastrutture tecniche necessari all'adeguamento degli immobili alle norme regolamentari igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro, di prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), nelle "addizioni volumetriche" (Ad), nella "sostituzione edilizia" (Se) l'indice di copertura (Ic) non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento. L'altezza degli edifici realizzati mediante le categorie di intervento precedentemente elencate non può essere superiore a mt. 9,50. In alternativa è ammessa un'altezza non superiore a quella massima dell'edificio di cui fa parte la stessa UI oggetto di addizione volumetrica o sostituzione edilizia o degli edifici ad essi aderenti.
5. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.
6. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:
- b) industriale - artigianale
- c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
- e) direzionale e di servizio.
- f) commerciale all'ingrosso e depositi.
Il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in una categoria funzionale tra quelle previste è ammesso con le seguenti condizioni:
- - il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" in "direzionale di servizio" e "commerciale all'ingrosso" è soggetto al rispetto degli standard urbanistici di cui al DM 1444/68, nonché degli spazi di sosta e parcheggio pertinenziali e di relazione, previsti per le diverse destinazioni, secondo quanto disposto dalle norme regolamentari e legislative nazionali e regionali vigenti in materia. Nel caso di attività miste gli standard urbanistici e gli spazi di sosta di relazione da rispettare sono individuati come sommatoria di quelli riferiti alle diverse attività e funzioni insediabili. In questo caso il titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione o di un atto unilaterale d'obbligo;
- - il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliari a destinazione "industriale - artigianale" ina "direzionale e di servizio" è consentito esclusivamente mediante la realizzazione delle categorie di intervento della "sostituzione edilizia" (Se) o della "ristrutturazione urbanistica" (Ru).
