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Art. 44. Tessuti di margine sfrangiati e diffusi e a sviluppo lineare variamente configurati (B3)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Tessuti di margine sfrangiati" (TR.7), "Tessuti a sviluppo lineare lungo strada" (TR.8) e "Tessuti diffusi lungo viabilità secondarie" (TR.9(, dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR a prevalente funzione residenziale. Si tratta delle parti di territorio edificate con tessuti frangiati, disarticolati, lungo direttrici esistenti, ai margini degli insediamenti in espansione dei centri di fondovalle, dei conoidi e di quelli di versante e di mezza costa. Si caratterizzano per la commistione di tipologie edilizie variamente configurate, con lotti per lo più ampi, dalle consistenti pertinenze e con regole di aggregazione più variabili rispetto a quelli dei contesti urbani consolidati, per le quali il POI persegue le finalità di miglioramento prestazionale e funzionale, con contestuale controllo dei fattori di qualificazione ambientale e paesaggistica.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - le "Demolizioni di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione" (De);
  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali, fino ad un incremento della Superficie edificabile (Se) non superiore a mq. 30, per ogni UI esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente ai fini dell'adeguamento dell'altezza utile interna di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente necessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie e fermo restando la Superficie edificata (Se) esistente;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, finalizzate alla realizzazione di strutture di collegamento verticale (vani scale e ascensori), funzionali al miglioramento dei livelli di accessibilità e legati da vincolo pertinenziale alle UI esistenti.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal POI e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e di pertinenza.

Sono inoltre ammessi dal POI gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

3. Parametri urbanistico edilizi e prescrizioni di dettaglio. Nella "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" l'indice di copertura non può superare il 60% della superficie fondiaria corrispondente al lotto urbanistico di riferimento.

L'altezza degli edifici realizzati mediante "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" non può essere superiore a mt. 9,50, ovvero a quella degli edifici esistenti oggetto di intervento qualora più elevata.

4. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

5. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" (Ad) di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Turistico - ricettivo", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.