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Art. 41. Tessuti di matrice post-unitaria, di primo novecento e di interesse storico (BA)

1. Definizione. Comprende gli immobili variamente ricadenti nei diversi tessuti del PSI dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee del PIT/PPR con prevalente funzione residenziale e mista che attraverso le indagini di quadro conoscitivo del POI e alle relative ricognizioni in ordine agli insediamenti di interesse storico o documentale (ancorché non di antica formazione), corrispondono a quelli di matrice insediativa post - unitaria e di primo secolo. Si tratta di strutture urbane (isolati a struttura regolare o villaggi di impianto pianificato), complessi di edifici (palazzi e/o manufatti specialistici) e/o singoli edifici su lotto (tipicamente ville e villini) per i quali è riconosciuto uno specifico interesse in ragione della tipologia originaria o del carattere architettonico.

2. Categorie di intervento. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 comma 3 delle presenti Norme in riferimento all'attività edilizia libera, le categorie di intervento ammesse dal POI sono le seguenti:

  • - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili" (Ba);
  • - la "manutenzione straordinaria" (Ma);
  • - il "restauro e risanamento conservativo" (Rs);
  • - la "ristrutturazione edilizia conservativa" (Rc);
  • - la "ristrutturazione edilizia ricostruttiva" (Rr), limitatamente alla sub-categoria della demolizione e contestuale fedele ricostruzione (Rr.ac);
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, limitatamente a quelle necessarie alla realizzazione di cordoli perimetrali funzionali all'adeguamento degli edifici alla normativa antisismica, anche mediante la demolizione e ricostruzione della copertura esistente ((con analoghi materiali e tecniche costruttive se originaria) per un aumento massimo dell'altezza in gronda non superiore a cm. 0,50;
  • - le "addizioni volumetriche" (Ad) realizzate mediante ampliamento "una tantum" all'esterno della sagoma dell'edificio esistente, anche parziali e/o realizzabili con più interventi consequenziali e comprendenti la realizzazione di cucine e servizi igienici, qualora carenti, oppure la creazione di vani scale e ascensori, ovvero di altri vani comunque necessari al miglioramento funzionale e di accessibilità degli immobili, di superficie edificabile (SE) non superiore a mq 20, per ogni UI esistente e con un'altezza in gronda non superiore a quella massima degli edifici esistenti.
  • - la realizzazione di "piscine" (Pi.1) e "impianti sportivi" (Pi.2) ad uso pertinenziale privato, secondo quanto disposto dal RE.o e in via transitoria all'Appendice "A" alle presenti Norme.

Le suddette addizioni volumetriche sono realizzabili contestualmente e in forma cumulativa alle altre categorie di intervento ammesse dal PO e non sono ammesse per gli edifici e/o manufatti accessori e legati da vincolo di pertinenzialità ad altri edifici di impianto storico.

Sono inoltre ammessi gli "interventi pertinenziali" (Ip), secondo quanto disposto dal RE.O e in via transitoria all'Appendice A alle presenti Norme, limitatamente ai soli casi di:

  • - demolizione di superfetazioni, corpi di fabbrica e volumi secondari (Ip.1), purché non di impianto storico e di antica formazione come indicato nelle cartografie del Quadro propositivo (QP) del POI;
  • - realizzazione di vani e manufatti tecnici di servizio (Ip.3), purché ubicati ad adeguata distanza dagli edifici di impianto storico;
  • - realizzazione di cantine e scantinati, vani interrati e seminterrati, anche per autorimesse private, singole o collettive (Ip.4).

3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 16 delle presenti Norme. È altresì sempre ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia.

4. Disciplina delle funzioni. In coerenza con quanto disciplinato al Titolo I Capo VI delle presenti Norme e fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e legittime, le categorie funzionali ammesse sono:

  • a) residenziale;
  • c) commerciale al dettaglio, con esclusione delle seguenti sub categorie funzionali (destinazioni d'uso): C.1 e C.2 corrispondenti alle grandi e medie strutture di vendita;
  • d) turistico - ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio.

Il mutamento di destinazione d'uso di unità immobiliari esistenti a destinazione "Industriale - artigianale" e/o "Commerciale all'ingrosso" nella destinazione d'uso "Residenziale" è ammesso in assenza e/o qualora non siano realizzate, contestualmente e/o separatamente nell'arco di validità del POI, le "addizioni volumetriche" di cui al precedente comma 2.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 23Ter del DPRn. 380/2001, è altresì ammesso il mutamento di destinazione d'uso nelle categorie funzionali "Industriale - artigianale", "Commerciale all'ingrosso-depositi", esclusivamente nel caso della singola UI posta a piani diversi dal primo piano fuori terra o dal piano seminterrato, nel solo caso in cui il mutamento della destinazione sia finalizzato e funzionale all'utilizzo della stessa UI in forma conforme a quella prevalente nelle altre UI presenti nel medesimo immobile, ovvero edificio e complesso di edifici.