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Art. 2. Contenuti, campo di applicazione, disciplina e validità temporale

1. Il POI si applica all'intero territorio dei comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Pescaglia, è direttamente precettivo e conformativo della disciplina della destinazione e dell'uso dei suoli ed è valido, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti, a tempo indeterminato.

2. Il POI, secondo quanto disposto dall'art. 95 della LR 65/2014 e sulla base dell'articolazione in "Zone" (zonizzazione) definita al Titolo I, Capo III delle presenti Norme, si compone di due parti:

  • a) la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" che individua e definisce:
    • - la disciplina del "Territorio rurale", in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della LR 65/2014 e del Regolamento di cui alla DPGRn. 63R/2016, anche comprendente la ricognizione e la classificazione degli edifici o complessi edilizi di valenza storico-testimoniale, di cui al Titolo II delle presenti Norme;
    • - la disciplina del "Territorio urbanizzato", comprendente le disposizioni di tutela e di valorizzazione dei centri e nuclei di impianto storico, comprese quelle riferite a singoli edifici e manufatti di valore storico, architettonico o testimoniale, nonchè le disposizioni concernenti gli insediamenti di recente formazione, di cui al Titolo III delle presenti Norme;
      • b) la "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce:
        • - la disciplina delle "Attrezzature, servizi e dotazioni territoriali", esistenti e di progetto, ovvero delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria (Attrezzature pubbliche e di interesse generale, Servizi impianti e altre dotazioni territoriali, Rete infrastrutturale, dei servizi della mobilità), comprensive delle aree destinate a standard urbanistici, ricadenti indifferentemente nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, di cui al Titolo IV delle presenti Norme;
        • - la disciplina delle "Nuove previsioni urbanistiche" definite con specifico riferimento alle previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio urbanizzato, le previsioni per lo sviluppo sostenibile nel territorio rurale, di cui al Titolo V delle presenti Norme.

        3. Le suddette discipline si completano e qualificano con la "Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni", facente parte integrante e sostanziale del POI e redatta in conformità alle disposizioni di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014, di cui al Titolo I, Capo IV delle presenti Norme.

      4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, la "Disciplina di gestione degli insediamenti esistenti" è valida a tempo indeterminato. La "Disciplina delle trasformazioni" degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio ed i correlati vincoli preordinati alla espropriazione sono soggetti a decadenza quinquennale secondo quanto disposto all'art. 95 della LR 65/2014.

    5. Le previsioni concernenti i "Piani attutivi, progetti unitari e altri strumenti convenzionati non decaduti" recepiti e resi efficaci dal POI, di cui all'art. 77 delle presenti Norme, perdono di efficacia secondo quanto indicato nelle rispettive deliberazioni di approvazione e/o nelle rispettive convenzioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 110 della LR 65/2014.

6. Alla decadenza delle previsioni di cui al precedente comma 2 lettera b) (concernenti la Disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio), fatta salva la possibilità di proroga prevista dall'art. 95, comma 12 della LR 65/2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 91 delle presenti Norme (disciplina delle "Aree non pianificate").