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Art. 37. Ville, fattorie e complessi architettonici extraurbani (Nv)

1. Definizione. Comprende gli immobili qualificati dal PSI come "Ville storiche compresi parchi, giardini, relative tenute e dipendenze" e corrispondenti in particolare, in ragione degli approfondimenti di Quadro conoscitivo (QC) del POI, alle ville extraurbane e le fattorie padronali di impianto storico comprensive dei relativi spazi aperti (parchi, chiuse, giardini, orti, ecc.), strutture e manufatti pertinenziali (viali, gorili, fontane, annessi, fienili, cantine, limonaie, ecc.) e relative sistemazioni idraulico - agrarie. Sono altresì compresi nella presente "zona" i complessi edilizi di particolare interesse architettonico isolati nel territorio rurale quali Pievi, conventi ed altri edifici di origine religiosa, castelli, fortificazioni, ed altri edifici di origine militare, opifici e manufatti proto - industriali. All'interno della medesima "Zona" il POI distingue in particolare la seguente classificazione del patrimonio edilizio esistente, già adottata (anche per ragioni di omogeneità rispetto al contesto rurale in cui risultano collocati, per gli "Agglomerati e nuclei di matrice storica" (Na).

  • - Edifici di valore architettonico e monumentale (1);
  • - edifici di interesse tipologico e ambientale (2);
  • - altri edifici di impianto storico (3);
  • - edifici allo stato di rudere (R);
  • - edifici/manufatti recenti o trasformati privi di interesse storico.

2. Disposizioni normative. Rinvio alla disciplina delle omologhe "Zone" del territorio rurale. In ragione delle analoghe caratteristiche costitutive e morfotipologiche, le disposizioni normative del POI (categorie di intervento, parametri urbanistico edilizi, prescrizioni di dettaglio, dimensione e frazionamento delle unità immobiliari, disciplina delle funzioni, ulteriori prescrizioni e condizioni), sono quelle delle complementari "Zone" denominate "Agglomerati e nuclei di matrice antica" (Na), di cui all'art. 35 delle presenti Norme.

3. Ulteriori disposizioni attuative e di gestione. Allo scopo di assicurare il perseguimento di specifici obiettivi di recupero e valorizzazione delle suddette strutture, le categorie di intervento, i parametri urbanistico edilizi e le prescrizioni di dettaglio, la dimensione e frazionamento delle unità immobiliari, di cui al comma 2 e secondo quanto ulteriormente disposto all'art. 35, possono essere integrate e puntualizzate, ovvero rese cedevoli, mediante la previa formazione di uno o più "Piani Attuativi" (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero) di iniziativa pubblica e/o privata convenzionata, di cui al Titolo V, Capo II Sezione III della LR 65/2014, purché riferibili ed estesi ad un intero "Lotto urbanistico di riferimento" (di cui all'art 5 delle presenti Norme) come individuato dal POI, con finalità e contenuti dichiarati di interesse pubblico che contengano analisi e rilievi specifici, ovvero l'ulteriore dettaglio delle indagini e gli approfondimenti del Quadro conoscitivo (QC) del POI, volti a fornire adeguate informazioni planivolumetriche, propedeutiche alle definizione di un dettagliato quadro progettuale. In questo caso i PA non costituiscono variante al POI.